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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/09/2025, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8622/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
. (C.F. ) con sede in Catania, via Cifali n. 86/88, in persona Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, Parte_3 rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Elisa Maria Spadaro
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_2 anche quale mandatario della , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli CP_2 avvocati Marta Odorizzi e Pier Luigi Tomaselli;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_3 P.IVA_3 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Claudia Spina
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 16.09.2024, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.293
2024 9029224187 000 limitatamente ai sottostanti avvisi di addebito: n.593 2017 0001263966 000,
n.593 2017 0002131702 000, n.593 2017 0002219038 000, n.593 2017 0005296126 000, n.593 2017
0007398229 000 e n.593 2017 0007559359 000. Ha eccepito: la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo;
l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottostanti all'intimazione di pagamento impugnata;
la prescrizione del credito azionato. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: disporre l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n° 293
2024 9029224187 000, limitatamente agli avvisi di addebito n° 593 2017 0001263966 000, n° 593
2017 0002131702 000, n° 593 2017 0002219038 000, n° 593 2017 0005296126 000, n° 593 2017
0007398229 000 e n° 593 2017 0007559359 000, ad essa sottostanti, nonché di ogni altro atto precedente e presupposto per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione dei crediti ivi vantati;
- in ogni caso annullare con ogni formula o motivazione tutti i predetti atti e dichiarare che nessuna somma, ad alcun titolo, la ricorrente è obbligata a corrispondere all' ed CP_1 ai resistenti;
- con vittoria di spese e compensi;
Si è costituito, con memorie depositate il 16.01.2025, l' che ha eccepito: l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione ex art. 24 D.LGS. N.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. Ha dedotto, quindi, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva, ha rilevato che in merito dovrà rispondere la società di riscossione, che ex lege cura il recupero coattivo, e che comunque, avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito, agli e atti interruttivi posti in essere dall'Agente della Riscossione e tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa emergenziale Covid 19, il termine di prescrizione, non risulta spirato. Ha concluso chiedendo: rigettare il ricorso e tutte le domande avanzate dalla parte opponente e, per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito oggetto di causa. Spese e competenze di causa rifuse;
- in subordine, in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza degli avvisi opposti. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
Con memorie depositate il 10.06.2025 si è costituita che ha Controparte_3 eccepito: il difetto di legittimazione passiva dell' in merito all'eccezione di Controparte_4 omessa notifica degli avvisi di addebito, rientrando quest'ultima nella competenza esclusiva dell'Ente impositore. Ha contestato l'eccezione di prescrizione, stante la notifica degli avvisi di addebito, dei successivi atti interruttivi della prescrizione e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione di cui alla normativa emergenziale. Ha concluso chiedendo: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per i vizi di competenza dell'Ente Controparte_3 impositore;
rigettare l'opposizione. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con provvedimento del 22.07.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e con successivo decreto del 27.05.2025 ne è stata disposta la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, ad eccezione di , hanno Controparte_3 depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica degli atti impugnati. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
L' ha eccepito la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità CP_1 dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla loro notifica. L'eccezione è fondata, stante la regolare e valida notifica degli avvisi di addebito in oggetto. Ed invero, l'
[...]
ha prodotto, le ricevute di accettazione e avvenuta consegna dalle quali è data evincere CP_5 la regolare e valida notifica, a mezzo pec, dei sopracitati avvisi di addebito nelle seguenti date: il
28.04.2017, l'avviso di addebito n.593 2017 0001263966 000; il dì 11.08.2017 l'avviso di addebito n.593 2017 0002131702 000; il 30.08.2017, l'avviso di addebito n.593 2017 0002219038 000; il
13.10.2017 l'avviso di addebito n. 593 2017 0005296126 000; e il 14.12.2017 gli avvisi di addebito n° 593 2017 0007398229 000 e n° 593 2017 0007559359 000.
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dei sopracitati atti si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 16.09.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni.
Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa (mancanza dei presupposti impositivi), ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Stante la regolare notifica degli avvisi di addebito infondata è l'eccezione di omessa notifica degli stessi, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata. L'eccezione va, pertanto, rigettata. Quanto, all'eccezione di decadenza per tardiva iscrizione a ruolo la stessa va dichiarata inammissibile in quanto tardiva. Detta eccezione, costituendo una ipotesi di opposizioni agli esecutivi, andava, proposte nel termine di 20 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione successiva.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica degli avvisi di addebito opposti. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Detti fatti estintivi, nella specie, non ricorrono. ha prodotto, quale Controparte_3 valido atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento n. 29320229014868463000, notificata in data 18.10.2022, riguardante tutti gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione.
Va precisato che ai fini del computo della prescrizione, occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020
e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale sicché risulta tempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 18/10/2022.
Da tale data è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320249029224187000 (11.09.2024), oggetto di odierna impugnazione non risulta essersi perfezionato.
Per quanto sopra, va rigettata l'opposizione all'esecuzione
3. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vengono poste a carico di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da . in persona del legale rappresentante pro-tempore avverso Parte_1 Pt_2 gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere agli enti opposti le spese di lite, che vengono liquidate in favore di ognuno nella somma di euro 1.863,50, ciascuno oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%
Catania, 19 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8622/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
. (C.F. ) con sede in Catania, via Cifali n. 86/88, in persona Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, Parte_3 rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Elisa Maria Spadaro
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_2 anche quale mandatario della , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli CP_2 avvocati Marta Odorizzi e Pier Luigi Tomaselli;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_3 P.IVA_3 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Claudia Spina
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 16.09.2024, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.293
2024 9029224187 000 limitatamente ai sottostanti avvisi di addebito: n.593 2017 0001263966 000,
n.593 2017 0002131702 000, n.593 2017 0002219038 000, n.593 2017 0005296126 000, n.593 2017
0007398229 000 e n.593 2017 0007559359 000. Ha eccepito: la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo;
l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottostanti all'intimazione di pagamento impugnata;
la prescrizione del credito azionato. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: disporre l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n° 293
2024 9029224187 000, limitatamente agli avvisi di addebito n° 593 2017 0001263966 000, n° 593
2017 0002131702 000, n° 593 2017 0002219038 000, n° 593 2017 0005296126 000, n° 593 2017
0007398229 000 e n° 593 2017 0007559359 000, ad essa sottostanti, nonché di ogni altro atto precedente e presupposto per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione dei crediti ivi vantati;
- in ogni caso annullare con ogni formula o motivazione tutti i predetti atti e dichiarare che nessuna somma, ad alcun titolo, la ricorrente è obbligata a corrispondere all' ed CP_1 ai resistenti;
- con vittoria di spese e compensi;
Si è costituito, con memorie depositate il 16.01.2025, l' che ha eccepito: l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione ex art. 24 D.LGS. N.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. Ha dedotto, quindi, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva, ha rilevato che in merito dovrà rispondere la società di riscossione, che ex lege cura il recupero coattivo, e che comunque, avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito, agli e atti interruttivi posti in essere dall'Agente della Riscossione e tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dettata dalla normativa emergenziale Covid 19, il termine di prescrizione, non risulta spirato. Ha concluso chiedendo: rigettare il ricorso e tutte le domande avanzate dalla parte opponente e, per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito oggetto di causa. Spese e competenze di causa rifuse;
- in subordine, in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza degli avvisi opposti. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
Con memorie depositate il 10.06.2025 si è costituita che ha Controparte_3 eccepito: il difetto di legittimazione passiva dell' in merito all'eccezione di Controparte_4 omessa notifica degli avvisi di addebito, rientrando quest'ultima nella competenza esclusiva dell'Ente impositore. Ha contestato l'eccezione di prescrizione, stante la notifica degli avvisi di addebito, dei successivi atti interruttivi della prescrizione e dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione di cui alla normativa emergenziale. Ha concluso chiedendo: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per i vizi di competenza dell'Ente Controparte_3 impositore;
rigettare l'opposizione. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con provvedimento del 22.07.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e con successivo decreto del 27.05.2025 ne è stata disposta la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, ad eccezione di , hanno Controparte_3 depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica degli atti impugnati. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
L' ha eccepito la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità CP_1 dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla loro notifica. L'eccezione è fondata, stante la regolare e valida notifica degli avvisi di addebito in oggetto. Ed invero, l'
[...]
ha prodotto, le ricevute di accettazione e avvenuta consegna dalle quali è data evincere CP_5 la regolare e valida notifica, a mezzo pec, dei sopracitati avvisi di addebito nelle seguenti date: il
28.04.2017, l'avviso di addebito n.593 2017 0001263966 000; il dì 11.08.2017 l'avviso di addebito n.593 2017 0002131702 000; il 30.08.2017, l'avviso di addebito n.593 2017 0002219038 000; il
13.10.2017 l'avviso di addebito n. 593 2017 0005296126 000; e il 14.12.2017 gli avvisi di addebito n° 593 2017 0007398229 000 e n° 593 2017 0007559359 000.
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica dei sopracitati atti si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 16.09.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni.
Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa (mancanza dei presupposti impositivi), ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Stante la regolare notifica degli avvisi di addebito infondata è l'eccezione di omessa notifica degli stessi, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata. L'eccezione va, pertanto, rigettata. Quanto, all'eccezione di decadenza per tardiva iscrizione a ruolo la stessa va dichiarata inammissibile in quanto tardiva. Detta eccezione, costituendo una ipotesi di opposizioni agli esecutivi, andava, proposte nel termine di 20 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione successiva.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica degli avvisi di addebito opposti. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Detti fatti estintivi, nella specie, non ricorrono. ha prodotto, quale Controparte_3 valido atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento n. 29320229014868463000, notificata in data 18.10.2022, riguardante tutti gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione.
Va precisato che ai fini del computo della prescrizione, occorre tenere conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020
e 182 giorni dal 31.12.2020 al 30.6.2021), ritenendo di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025. In forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita dovendosi aggiungere 311 giorni al termine di scadenza naturale sicché risulta tempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 18/10/2022.
Da tale data è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320249029224187000 (11.09.2024), oggetto di odierna impugnazione non risulta essersi perfezionato.
Per quanto sopra, va rigettata l'opposizione all'esecuzione
3. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vengono poste a carico di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da . in persona del legale rappresentante pro-tempore avverso Parte_1 Pt_2 gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere agli enti opposti le spese di lite, che vengono liquidate in favore di ognuno nella somma di euro 1.863,50, ciascuno oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%
Catania, 19 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi