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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1592/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1592 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione con provvedimento del 03.12.2024, sulla separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Roccalumera (ME), alla via Umberto I n. 612, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Demestri, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Mammola (RC), alla via O. Zavaglia n. 18, presso lo studio dell'Avv. Enrico Barillaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 a 11 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 15.12.2022, ha premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio in data 27.04.2009 con , durante il quale Controparte_1
sono nati quattro figli nata a [...] il [...], nata a Per_1
Carate NZ (MI) il 13.11.2002, , nato a [...] il [...] e Per_3
nata a [...] il [...], e ha adito il Tribunale per ottenere, per le Per_4
ragioni indicate nell'atto introduttivo, la pronuncia della separazione personale dal coniuge. Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, l'addebito della separazione a carico del coniuge, l'affidamento condiviso dei quattro figli con collocazione presso la residenza della madre, la previsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli e a carico del resistente in misura non inferiore ad € 800,00 oltre all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie integralmente a carico del padre, la statuizione sulla percezione nella misura del 100 % dell'assegno unico familiare a favore della ricorrente e la previsione di un calendario di visita per gli incontri padre-figli.
All'udienza presidenziale del giorno 19.09.2023, è comparsa la sola ricorrente, la quale ha confermato la volontà di non riconciliarsi ed ha insistito nelle proprie richieste. Il Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.09.2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli minori ad entrambi i genitori in maniera condivisa con collocazione prevalente presso la madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre nei confronti dei figli e ha disposto l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli con il pagamento di un assegno di complessivi € 400,00, ponendo al 50 % tra i genitori la contribuzione alle spese straordinarie riguardanti i minori. Il Presidente, dunque, ha nominato il giudice istruttore e ha rinviato la causa davanti a quest'ultimo all'udienza del 04.12.2023 per il prosieguo.
Pag. 2 a 11 Parte resistente, costituendosi in giudizio con comparsa del 21.11.2023, non si è opposta alla domanda di separazione giudiziale dei coniugi, chiedendo invece il rigetto della domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, la conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori, e nonché Per_5 Per_4
l'esclusione o riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in fase presidenziale a favore delle figlie maggiorenni, in quanto economicamente autosufficienti, e in favore dei figli minorenni, in quanto la ricorrente percepirebbe già l'assegno unico familiare di circa 400,00 euro da parte dell'INPS, con conferma della contribuzione delle spese straordinarie al 50 % e previsione del diritto visita.
Alla prima udienza, sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, parte attrice, precisando la propria domanda, ha chiesto l'affido esclusivo dei figli. Disattese le richieste istruttorie delle parti, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente rimessa in decisione davanti al Collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. Sulla domanda di separazione e sulla domanda di addebito il Tribunale osserva quanto segue.
La domanda di separazione, proposta da entrambe le parti, è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, la perdurante cessazione della convivenza (che si protrae dal giorno 8 dicembre 2020) e le concordanti affermazioni dei coniugi circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pag. 3 a 11 Va pertanto pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., atteso che la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente non ha trovato il necessario riscontro probatorio e deve pertanto essere rigettata.
Sul punto, si osserva che la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare il comportamento di entrambi i coniugi nel suo complesso, tenendo conto che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto,
e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto.
In punto di onere probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà o più in generale per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass. Civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato che la causa della separazione sia da ricondurre alla condotta del resistente che avrebbe avuto un atteggiamento aggressivo e violento verso la moglie e i figli. Le allegazioni di tale comportamento, tuttavia, sono state riportate in modo generico dalla ricorrente, senza riferimento a episodi specifici sintomatici di un comportamento posto in violazione dei doveri coniugali, così come in modo generico sono stati formulati i relativi capitoli di prova, contenenti altresì
Pag. 4 a 11 valutazioni demandate al teste, con conseguente inammissibilità della richiesta istruttoria. Alcun elemento a sostegno delle condotte imputate genericamente dalla ricorrente al resistente, inoltre, può essere ricavato dai file audio prodotti da
[...]
, che sono riconducibili al periodo successivo alla separazione di fatto Pt_1
intervenuta tra i coniugi e al momento in cui la ricorrente stava lasciando, insieme ai figli, la casa coniugale.
Del resto, sebbene le deduzioni di parte resistente offrano riscontro al quadro conflittuale allegato dalla ricorrente, le stesse non fanno altro che confermare il clima di intolleranza registratosi nella coppia e non appaiono utili a chiarire quale sia stata la genesi della rottura coniugale.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che non è emerso dagli atti di causa un sicuro indice di addebitabilità della crisi matrimoniale ad uno dei coniugi.
§ 3. Sul regime di affidamento dei figli minori.
È noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio a un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo a una decisione favorevole all'affidamento esclusivo a uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Pag. 5 a 11 Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse dei minori, in mancanza di elementi di segno contrario, tenuto conto che non sono emerse criticità tali da giustificare un diverso regime di affidamento. Invero, le censure mosse da entrambe le parti, che provano l'esistenza di una conflittualità tra i genitori, non assumo forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque, non sono tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. Sez. 1, 06/03/2019, n. 6535). Ciò posto, il
Tribunale ritiene opportuno preservare l'equilibrio di vita trovato dai minori, che pertanto non sono stati direttamente coinvolti nel giudizio mediante l'audizione personale, ritenuta in parte in contrasto con il loro interesse, in parte manifestamente superflua.
Quanto al diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene opportuno prevedere una regolamentazione completa, nel rispetto del principio di bi-genitorialità solo in relazione alla figlia considerando che gli incontri con il figlio , ormai Per_4 Per_3
diciassettenne, possano svolgersi liberamente previo accordo padre-figlio.
Pertanto, il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia, salvo migliori accordi tra le parti, due pomeriggi a settimana dalle 16,00 alle 19,00 in giornate a scelta dei coniugi - che in mancanza di accordo si individuano nei giorni di lunedì e venerdì di ogni settimana - ed inoltre a settimane alterne dalle ore 15,00 del sabato alle ore 19,00
Pag. 6 a 11 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente, tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche e diverse dei minori;
ancora, di tenerli con sé a) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto delle esigenze dei minori, oppure, in difetto, dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
b) ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis.
§ 4. Sul mantenimento delle figlie maggiorenni.
In merito alla domanda di previsione di un assegno di mantenimento a favore delle figlie maggiorenni ed economicamente non autosufficiente, va detto che i genitori sono tenuti a mantenere i figli che sono, senza loro colpa, non economicamente indipendenti (Cass. 24018/2008; Cass. 12547/2007) fino a quando essi iniziano una attività lavorativa che permette loro di raggiungere l'indipendenza economica o quando provano che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da inerzia, rifiuto o abbandono del lavoro stesso da parte dei figli (Cass. 4555/2012). Il principio, pacifico in giurisprudenza, è confermato dal codice civile all'art. 337 septies c.c., il quale sancisce che in caso di separazione e divorzio il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno.
Quanto alla legittimazione e alle caratteristiche della coabitazione, è stato chiarito che il genitore è legittimato a chiedere l'assegno a condizione che coabiti con il figlio maggiorenne (Cass. 1146/2007; Cass. 4188/2006) e che la coabitazione sussiste quando il figlio mantiene un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, pur non coabitandovi quotidianamente, quando ad esempio il figlio ha necessità di assentarsi con frequenza a causa di motivi di studio o di lavoro, anche per periodi non brevi (Cass. 11320/2005).
Quanto infine all'onere della prova, è stato chiarito che è il genitore obbligato a dover provare che il figlio maggiorenne non vanta il diritto al mantenimento, in particolare fornendo la prova che il figlio è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto
Pag. 7 a 11 per sua colpa o per sua scelta (Cass. 1773/2012; Cass. 24424/2013). Il genitore convivente potendosi limitare a provare la convivenza del figlio (Cass. 565/1998).
Venendo al merito, parte ricorrente ha allegato la convivenza con le figlie maggiorenni, producendo a sostegno un'autocertificazione, la quale tuttavia non ha carattere probatorio (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014). La convivenza delle figlie maggiorenni con la madre, però, non è stata contestata dal resistente, con la conseguenza che può ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Dal suo canto, il resistente ha allegato che le figlie maggiorenni hanno raggiunto l'autosufficienza economica, svolgendo entrambe attività lavorativa. Parte resistente ha ammesso la circostanza che la figlia ha espletato attività lavorativa presso il
Bar “Raveè ” sito in Besana NZ con contratto a tempo determinato per Pt_2
la durata di quattro mesi, fino al mese di settembre 2022 (cfr. busta paga depositata dalla ricorrente con la memoria n. 3) e che la figlia ha espletato attività Per_1
lavorativa presso l'attività commerciale denominata “Eva” sita in Torregrotta (ME), con contratto di lavoro part-time (cfr. doc. depositata dalla ricorrente con la memoria n. 3).
Orbene, va ricordato che «in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione» (cfr. Cass. Sez. 1, 15/12/2021,
n. 40282).
Sebbene il contratto di lavoro per la figlia abbia riguardato un breve lasso di tempo, la circostanza che la stessa abbia svolto attività lavorativa, considerata unitamente all'età della stessa (quasi 25 anni) e alla circostanza che la figlia non stia completando un percorso di studi o professionalizzante (tenuto conto che sono decorsi diversi anni dal completamento del ciclo di istruzione superiore) costituiscono
Pag. 8 a 11 elementi da cui dedurre l'effettivo raggiungimento da parte di della capacità di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, in linea con la competenza professionale e tecnica acquisita. Medesime considerazioni possono essere fatte in relazione alla figlia atteso che la circostanza che la figlia sia stata occupata in un'attività part-time Per_1
e a tempo determinato non è indice di mancata capacità lavorativa, valorizzando altresì l'età della ragazza (23 anni) e la mancanza di attività di formazione scolastica o professionalizzante in corso.
La domanda di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni, pertanto, va rigettata.
§ 5. Sul mantenimento dei figli minorenni.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli minorenni.
Pertanto, la madre, convivendo con i ragazzi, provvederà direttamente al loro sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento.
Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli, va evidenziato quanto segue.
In primo luogo, l'età dei figli (17 e 10 anni) ed i relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, hanno determinato un inevitabile, quanto notorio, incremento delle loro esigenze e, dunque, delle spese per il loro mantenimento.
In secondo luogo, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 11 anni in base alle risultanze agli atti), deve dirsi che dal giudizio non sono emersi dati che consentano di ricavare elementi dai quali desumere, con precisione, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di tale convivenza.
Pag. 9 a 11 In terzo luogo, i tempi di permanenza dei figli presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, non sono valutabili, così come la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre.
Infine, quanto alla condizione reddituale del resistente, va detto che lo stesso ha prodotto soltanto il programma di tirocinio finalizzato all'inclusione con durata annuale fino a ottobre 2022, senza offrire alcun altro documento comprovante il proprio reddito, ma limitandosi ad allegare di svolgere “le funzioni di operatore ecologico, nei primi due anni percependo una indennità mensile lorda di €. 500,00, quest'anno è stata aggiornata a €. 700,00 al mese”.
Alla luce di tali elementi, valutata la capacità di produrre reddito del resistente, che è in piena età lavorativa, ritiene il Tribunale congruo fissare in € 300,00
(trecento/00) mensili, il contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse dei figli, in ragione di € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun figlio.
Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT.
Tale somma andrà versata alla madre dei ragazzi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate.
Nulla va disposto in ordina all'assegno unico familiare, trattandosi di prestazione a sostegno delle famiglie la cui ripartizione tra i genitori è disciplinata dalla legge, salvo diverso accordo delle parti.
§ 6. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 10 a 11 a. pronuncia la separazione giudiziale relativa ai coniugi , nata a Parte_1
Messina il 24.10.1975, e , nato a [...] il [...], che Controparte_1
hanno contratto matrimonio a Besana in NZ (MB), in data 27.04.2009;
b. dispone l'affidamento congiunto con collocamento prevalente presso la madre dei figli minori e;
Persona_6 Persona_7
c. disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
d. dispone che versi mensilmente a favore di , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma di euro 300,00 (trecento/00), a decorrere dalla Per_3 Per_4
domanda, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
e. dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per i figli minori, purché debitamente documentate;
f. rigetta le ulteriori domande avanzate da;
Parte_1
g. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
h. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Besana in NZ (MB) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (n. 6 parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Così deciso nella Camera di consiglio del 19.03.2025, tenuta tramite applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1592 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione con provvedimento del 03.12.2024, sulla separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Roccalumera (ME), alla via Umberto I n. 612, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Demestri, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Mammola (RC), alla via O. Zavaglia n. 18, presso lo studio dell'Avv. Enrico Barillaro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 a 11 NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il giorno 15.12.2022, ha premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio in data 27.04.2009 con , durante il quale Controparte_1
sono nati quattro figli nata a [...] il [...], nata a Per_1
Carate NZ (MI) il 13.11.2002, , nato a [...] il [...] e Per_3
nata a [...] il [...], e ha adito il Tribunale per ottenere, per le Per_4
ragioni indicate nell'atto introduttivo, la pronuncia della separazione personale dal coniuge. Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, l'addebito della separazione a carico del coniuge, l'affidamento condiviso dei quattro figli con collocazione presso la residenza della madre, la previsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli e a carico del resistente in misura non inferiore ad € 800,00 oltre all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie integralmente a carico del padre, la statuizione sulla percezione nella misura del 100 % dell'assegno unico familiare a favore della ricorrente e la previsione di un calendario di visita per gli incontri padre-figli.
All'udienza presidenziale del giorno 19.09.2023, è comparsa la sola ricorrente, la quale ha confermato la volontà di non riconciliarsi ed ha insistito nelle proprie richieste. Il Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.09.2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli minori ad entrambi i genitori in maniera condivisa con collocazione prevalente presso la madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre nei confronti dei figli e ha disposto l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli con il pagamento di un assegno di complessivi € 400,00, ponendo al 50 % tra i genitori la contribuzione alle spese straordinarie riguardanti i minori. Il Presidente, dunque, ha nominato il giudice istruttore e ha rinviato la causa davanti a quest'ultimo all'udienza del 04.12.2023 per il prosieguo.
Pag. 2 a 11 Parte resistente, costituendosi in giudizio con comparsa del 21.11.2023, non si è opposta alla domanda di separazione giudiziale dei coniugi, chiedendo invece il rigetto della domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, la conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori, e nonché Per_5 Per_4
l'esclusione o riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in fase presidenziale a favore delle figlie maggiorenni, in quanto economicamente autosufficienti, e in favore dei figli minorenni, in quanto la ricorrente percepirebbe già l'assegno unico familiare di circa 400,00 euro da parte dell'INPS, con conferma della contribuzione delle spese straordinarie al 50 % e previsione del diritto visita.
Alla prima udienza, sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, parte attrice, precisando la propria domanda, ha chiesto l'affido esclusivo dei figli. Disattese le richieste istruttorie delle parti, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente rimessa in decisione davanti al Collegio, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. Sulla domanda di separazione e sulla domanda di addebito il Tribunale osserva quanto segue.
La domanda di separazione, proposta da entrambe le parti, è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, la perdurante cessazione della convivenza (che si protrae dal giorno 8 dicembre 2020) e le concordanti affermazioni dei coniugi circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pag. 3 a 11 Va pertanto pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., atteso che la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente non ha trovato il necessario riscontro probatorio e deve pertanto essere rigettata.
Sul punto, si osserva che la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare il comportamento di entrambi i coniugi nel suo complesso, tenendo conto che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto,
e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già irrimediabilmente in atto.
In punto di onere probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà o più in generale per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass. Civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato che la causa della separazione sia da ricondurre alla condotta del resistente che avrebbe avuto un atteggiamento aggressivo e violento verso la moglie e i figli. Le allegazioni di tale comportamento, tuttavia, sono state riportate in modo generico dalla ricorrente, senza riferimento a episodi specifici sintomatici di un comportamento posto in violazione dei doveri coniugali, così come in modo generico sono stati formulati i relativi capitoli di prova, contenenti altresì
Pag. 4 a 11 valutazioni demandate al teste, con conseguente inammissibilità della richiesta istruttoria. Alcun elemento a sostegno delle condotte imputate genericamente dalla ricorrente al resistente, inoltre, può essere ricavato dai file audio prodotti da
[...]
, che sono riconducibili al periodo successivo alla separazione di fatto Pt_1
intervenuta tra i coniugi e al momento in cui la ricorrente stava lasciando, insieme ai figli, la casa coniugale.
Del resto, sebbene le deduzioni di parte resistente offrano riscontro al quadro conflittuale allegato dalla ricorrente, le stesse non fanno altro che confermare il clima di intolleranza registratosi nella coppia e non appaiono utili a chiarire quale sia stata la genesi della rottura coniugale.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che non è emerso dagli atti di causa un sicuro indice di addebitabilità della crisi matrimoniale ad uno dei coniugi.
§ 3. Sul regime di affidamento dei figli minori.
È noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio a un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo a una decisione favorevole all'affidamento esclusivo a uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Pag. 5 a 11 Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse dei minori, in mancanza di elementi di segno contrario, tenuto conto che non sono emerse criticità tali da giustificare un diverso regime di affidamento. Invero, le censure mosse da entrambe le parti, che provano l'esistenza di una conflittualità tra i genitori, non assumo forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque, non sono tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. Sez. 1, 06/03/2019, n. 6535). Ciò posto, il
Tribunale ritiene opportuno preservare l'equilibrio di vita trovato dai minori, che pertanto non sono stati direttamente coinvolti nel giudizio mediante l'audizione personale, ritenuta in parte in contrasto con il loro interesse, in parte manifestamente superflua.
Quanto al diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene opportuno prevedere una regolamentazione completa, nel rispetto del principio di bi-genitorialità solo in relazione alla figlia considerando che gli incontri con il figlio , ormai Per_4 Per_3
diciassettenne, possano svolgersi liberamente previo accordo padre-figlio.
Pertanto, il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia, salvo migliori accordi tra le parti, due pomeriggi a settimana dalle 16,00 alle 19,00 in giornate a scelta dei coniugi - che in mancanza di accordo si individuano nei giorni di lunedì e venerdì di ogni settimana - ed inoltre a settimane alterne dalle ore 15,00 del sabato alle ore 19,00
Pag. 6 a 11 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente, tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche e diverse dei minori;
ancora, di tenerli con sé a) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto delle esigenze dei minori, oppure, in difetto, dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
b) ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis.
§ 4. Sul mantenimento delle figlie maggiorenni.
In merito alla domanda di previsione di un assegno di mantenimento a favore delle figlie maggiorenni ed economicamente non autosufficiente, va detto che i genitori sono tenuti a mantenere i figli che sono, senza loro colpa, non economicamente indipendenti (Cass. 24018/2008; Cass. 12547/2007) fino a quando essi iniziano una attività lavorativa che permette loro di raggiungere l'indipendenza economica o quando provano che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da inerzia, rifiuto o abbandono del lavoro stesso da parte dei figli (Cass. 4555/2012). Il principio, pacifico in giurisprudenza, è confermato dal codice civile all'art. 337 septies c.c., il quale sancisce che in caso di separazione e divorzio il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno.
Quanto alla legittimazione e alle caratteristiche della coabitazione, è stato chiarito che il genitore è legittimato a chiedere l'assegno a condizione che coabiti con il figlio maggiorenne (Cass. 1146/2007; Cass. 4188/2006) e che la coabitazione sussiste quando il figlio mantiene un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, pur non coabitandovi quotidianamente, quando ad esempio il figlio ha necessità di assentarsi con frequenza a causa di motivi di studio o di lavoro, anche per periodi non brevi (Cass. 11320/2005).
Quanto infine all'onere della prova, è stato chiarito che è il genitore obbligato a dover provare che il figlio maggiorenne non vanta il diritto al mantenimento, in particolare fornendo la prova che il figlio è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto
Pag. 7 a 11 per sua colpa o per sua scelta (Cass. 1773/2012; Cass. 24424/2013). Il genitore convivente potendosi limitare a provare la convivenza del figlio (Cass. 565/1998).
Venendo al merito, parte ricorrente ha allegato la convivenza con le figlie maggiorenni, producendo a sostegno un'autocertificazione, la quale tuttavia non ha carattere probatorio (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29/05/2014). La convivenza delle figlie maggiorenni con la madre, però, non è stata contestata dal resistente, con la conseguenza che può ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Dal suo canto, il resistente ha allegato che le figlie maggiorenni hanno raggiunto l'autosufficienza economica, svolgendo entrambe attività lavorativa. Parte resistente ha ammesso la circostanza che la figlia ha espletato attività lavorativa presso il
Bar “Raveè ” sito in Besana NZ con contratto a tempo determinato per Pt_2
la durata di quattro mesi, fino al mese di settembre 2022 (cfr. busta paga depositata dalla ricorrente con la memoria n. 3) e che la figlia ha espletato attività Per_1
lavorativa presso l'attività commerciale denominata “Eva” sita in Torregrotta (ME), con contratto di lavoro part-time (cfr. doc. depositata dalla ricorrente con la memoria n. 3).
Orbene, va ricordato che «in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione» (cfr. Cass. Sez. 1, 15/12/2021,
n. 40282).
Sebbene il contratto di lavoro per la figlia abbia riguardato un breve lasso di tempo, la circostanza che la stessa abbia svolto attività lavorativa, considerata unitamente all'età della stessa (quasi 25 anni) e alla circostanza che la figlia non stia completando un percorso di studi o professionalizzante (tenuto conto che sono decorsi diversi anni dal completamento del ciclo di istruzione superiore) costituiscono
Pag. 8 a 11 elementi da cui dedurre l'effettivo raggiungimento da parte di della capacità di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, in linea con la competenza professionale e tecnica acquisita. Medesime considerazioni possono essere fatte in relazione alla figlia atteso che la circostanza che la figlia sia stata occupata in un'attività part-time Per_1
e a tempo determinato non è indice di mancata capacità lavorativa, valorizzando altresì l'età della ragazza (23 anni) e la mancanza di attività di formazione scolastica o professionalizzante in corso.
La domanda di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni, pertanto, va rigettata.
§ 5. Sul mantenimento dei figli minorenni.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli minorenni.
Pertanto, la madre, convivendo con i ragazzi, provvederà direttamente al loro sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il mantenimento.
Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del quantum del contributo paterno al mantenimento dei figli, va evidenziato quanto segue.
In primo luogo, l'età dei figli (17 e 10 anni) ed i relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, hanno determinato un inevitabile, quanto notorio, incremento delle loro esigenze e, dunque, delle spese per il loro mantenimento.
In secondo luogo, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 11 anni in base alle risultanze agli atti), deve dirsi che dal giudizio non sono emersi dati che consentano di ricavare elementi dai quali desumere, con precisione, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di tale convivenza.
Pag. 9 a 11 In terzo luogo, i tempi di permanenza dei figli presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, non sono valutabili, così come la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre.
Infine, quanto alla condizione reddituale del resistente, va detto che lo stesso ha prodotto soltanto il programma di tirocinio finalizzato all'inclusione con durata annuale fino a ottobre 2022, senza offrire alcun altro documento comprovante il proprio reddito, ma limitandosi ad allegare di svolgere “le funzioni di operatore ecologico, nei primi due anni percependo una indennità mensile lorda di €. 500,00, quest'anno è stata aggiornata a €. 700,00 al mese”.
Alla luce di tali elementi, valutata la capacità di produrre reddito del resistente, che è in piena età lavorativa, ritiene il Tribunale congruo fissare in € 300,00
(trecento/00) mensili, il contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse dei figli, in ragione di € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun figlio.
Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT.
Tale somma andrà versata alla madre dei ragazzi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate.
Nulla va disposto in ordina all'assegno unico familiare, trattandosi di prestazione a sostegno delle famiglie la cui ripartizione tra i genitori è disciplinata dalla legge, salvo diverso accordo delle parti.
§ 6. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 10 a 11 a. pronuncia la separazione giudiziale relativa ai coniugi , nata a Parte_1
Messina il 24.10.1975, e , nato a [...] il [...], che Controparte_1
hanno contratto matrimonio a Besana in NZ (MB), in data 27.04.2009;
b. dispone l'affidamento congiunto con collocamento prevalente presso la madre dei figli minori e;
Persona_6 Persona_7
c. disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
d. dispone che versi mensilmente a favore di , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma di euro 300,00 (trecento/00), a decorrere dalla Per_3 Per_4
domanda, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
e. dispone che i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per i figli minori, purché debitamente documentate;
f. rigetta le ulteriori domande avanzate da;
Parte_1
g. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
h. manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Besana in NZ (MB) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (n. 6 parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005).
Così deciso nella Camera di consiglio del 19.03.2025, tenuta tramite applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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