TAR Torino, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 170
TAR
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
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TAR
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Esclusione dalla gara per violazione delle regole sul subappalto necessario

    Il Tribunale ha rigettato il motivo, ritenendo che al momento della pubblicazione del bando fosse ancora vigente l'art. 12, co. 2 d.l. n. 47/2014, il quale consentiva all'operatore economico in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente di partecipare alle gare anche se privo delle qualificazioni per le categorie scorporabili, a condizione che affidasse in subappalto le lavorazioni a "qualificazione obbligatoria" a imprese munite delle necessarie qualificazioni. La controinteressata ha compilato la griglia predisposta dalla Stazione appaltante in modo completo, indicando il carattere "qualificante" del subappalto solo in relazione alle categorie OS12B e OG10, le uniche a qualificazione necessaria.

  • Rigettato
    Esclusione dalla gara per mancanza di tutele equivalenti (NL ME vs NL IA)

    Il Tribunale ha rigettato il motivo, ritenendo che le contestazioni attoree si rivolgessero a lavorazioni di valore modesto rispetto all'importo complessivo dell'appalto. Ha inoltre evidenziato una contraddizione tra il comportamento della ricorrente in sede procedimentale (dove aveva attestato l'equivalenza tra i CCNL) e quello processuale. Nel merito, ha considerato che il confronto su base annua delle retribuzioni smentisce gli assunti difensivi, e che le doglianze relative alle tutele normative non colgono nel segno, dovendo essere valutata l'equivalenza nel suo complesso e non atomisticamente. Ha inoltre richiamato la Circolare INL n. 2/2020 che ammette il disconoscimento dell'equivalenza solo in ipotesi di scostamento di almeno due parametri.

  • Inammissibile
    Soccorso istruttorio (rimasto inevaso)

    La ricorrente ha rinunciato a questo motivo di impugnazione.

  • Rigettato
    Esclusione dalla gara per mancanza di tutele equivalenti (NL ZI vs NL ME)

    Il Tribunale ha rigettato il motivo, ritenendo che le contestazioni attoree si rivolgessero a lavorazioni di valore modesto rispetto all'importo complessivo dell'appalto. Ha inoltre evidenziato una contraddizione tra il comportamento della ricorrente in sede procedimentale (dove aveva attestato l'equivalenza tra i CCNL) e quello processuale. Nel merito, ha considerato che le tutele normative sono state confrontate senza tener conto della parità dell'inquadramento e del livello retributivo, e che le doglianze scontano una visione atomistica dei singoli istituti. Ha inoltre richiamato la Circolare INL n. 2/2020.

  • Inammissibile
    Esclusione dalla gara per mancanza di valida iscrizione alla White List della consorziata Vianini Lavori

    La ricorrente ha rinunciato a questo motivo di impugnazione.

  • Accolto
    Erronea valutazione delle offerte tecniche - Criterio B.2.1 - Integrazione agli interventi di Mitigazione degli impatti

    Il Tribunale ha accolto parzialmente il motivo, ritenendo che le differenze di punteggio attribuite alle concorrenti trovassero solo parziale spiegazione nelle motivazioni offerte dalla Commissione giudicatrice. Ha evidenziato una sostanziale omogeneità motivazionale a fronte di differenze di punteggio significative, in particolare per il criterio "Fauna". Ha inoltre ritenuto che la motivazione offerta dalla stazione appaltante nella nota di riscontro all'istanza di autotutela fosse una integrazione postuma e confliggente con le valutazioni della Commissione. Pur non potendo affermare la superiorità dell'offerta di EO, ha ritenuto sussistente un deficit istruttorio e motivazionale che giustifica l'annullamento della determinazione impugnata ai fini di una rivalutazione dei punteggi.

  • Rigettato
    Erronea valutazione delle offerte tecniche - Criterio B.5.2 - Esperienza specifica

    Il Tribunale ha rigettato il motivo, ritenendo che la documentazione presentata dalla ricorrente non consentisse di enucleare con precisione l'ammontare delle lavorazioni concretamente realizzate nelle categorie di riferimento né di verificarne il valore. Ha concluso che l'arsenale deduttivo e probatorio dispiegato non consentisse di ritenere che la Commissione giudicatrice avesse travisato il quadro fattuale o reso un giudizio manifestamente contraddittorio o inattendibile.

  • Altro
    Sul riscontro dell'AN all'istanza di autotutela

    Il Tribunale ha ritenuto assorbito questo motivo dall'accoglimento del sesto motivo di impugnazione, in quanto il rigetto dell'istanza di autotutela era basato sulle stesse argomentazioni che sono state ritenute carenti sul piano motivazionale.

  • Inammissibile
    Erronea composizione e/o designazione della Commissione giudicatrice

    Il Tribunale ha dichiarato il motivo inammissibile, ritenendo che il vizio lamentato fosse stato sanato in corso di gara con la sostituzione di un commissario, che ha comportato l'integrazione del requisito numerico. Ha inoltre evidenziato l'assenza di un apprezzabile interesse della ricorrente all'accoglimento del motivo, dato che la Commissione nella sua composizione "legittima" aveva già completato la procedura.

  • Rigettato
    Vizi della procedura correlati alla sostituzione di Commissario incompatibile

    Il Tribunale ha rigettato il motivo, ritenendo che il criterio di "identità di funzioni" non dovesse intendersi in senso strettamente formale (appartenenza alla stessa Direzione), ma piuttosto con riferimento all'attività professionale svolta. Ha inoltre affermato che la sostituzione di un commissario non impone l'integrale rinnovazione delle operazioni di gara e che la Commissione nella sua nuova composizione aveva implicitamente ratificato gli atti precedenti, come desumibile dalla conferma dei punteggi attribuiti.

  • Inammissibile
    Vizi della procedura di valutazione delle offerte tecniche

    Il Tribunale ha dichiarato il motivo inammissibile per contestazione meramente formale e infondato nel merito, ritenendo che la tabella "Offerta Tecnica – Tabella Coefficienti e Punteggi" attestasse il rispetto della scansione bifasica. Ha inoltre affermato che il Disciplinare non prevedeva un obbligo di verbalizzazione dei singoli punteggi attribuiti dai commissari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 170
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 170
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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