CASS
Sentenza 25 ottobre 2024
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/10/2024, n. 39214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39214 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da IA CO n. a Contarina il 3/2/1978 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Roma in data 26/4/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. nnodif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Gaspare Sturzo che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di BI FE avverso l'ordinanza del Gip che, in data 6/3/2024, 1 ,u5L, Penale Sent. Sez. 2 Num. 39214 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 25/09/2024 aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione ad un'associazione transnazionale finalizzata al compimento di truffe ai danni dello Stato e dell'Unione Europea e riciclaggio aggravato. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, il quale ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. a) cod.proc.pen. e correlata manifesta illogicità della motivazione. Il difensore lamenta che il Tribunale cautelare ha ritenuto concreto ed effettivo il rischio di inquinamento probatorio sulla base degli esiti di una conversazione intercettata nel corso della quale l'indagato faceva espresso riferimento alla corruzione quale strumento per ostacolare la celebrazione dei processi penali, ottenere rinvii e conseguire la prescrizione, richiamando un procedimento a suo carico celebrato dinanzi l'A.g. di Brescia. Ritiene, tuttavia, il ricorrente che, poiché detto procedimento si è concluso con una condanna e non con una declaratoria di prescrizione, la Corte illogicamente ha inferito dall'episodio la sussistenza in termini concreti del pericolo di inquinamento probatorio, trascurando che l'esigenza in esame deve essere fondata su fatti specifici con riferimento al procedimento in corso e che non è stato acquisito alcun elemento dimostrativo della determinazione del coindagato Mair di far ricorso a mezzi corruttivi in relazione al procedimento in oggetto. Il difensore dubita, infine, della possibilità di fondare la sussistenza del ritenuto rischio avuto riguardo ad attività di inquinamento non dell'indagato ma di concorrenti nei reati ascritti in via provvisoria;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 274 lett. b) cod.proc.pen. Secondo il difensore il Tribunale cautelare ha eluso le doglianze difensive in relazione al ritenuto pericolo di fuga valorizzando la disponibilità di una dimora in Romania, la abituale prestazione di attività all'estero e la consistenza delle disponibilità economiche, in assenza di elementi indicativi della volontà del ricorrente di sottrarsi alla misura, discostandosi dai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia;
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 lett. c), 275,284 e 275 bis cod.proc.pen. Il difensore sostiene che l'ordinanza impugnata ha ritenuto di non poter contenere il rischio di reiterazione di reati della stessa specie con la misura gradata degli arresti domiciliari, anche con l'ausilio di presidi di controllo elettronico, senza considerare che lo stesso Gip emittente aveva sostenuto in relazione alla posizione di alcuni coindagati che il nucleo di vertice del sodalizio era stato neutralizzato, valutazione che avrebbe dovuto condurre ad un'attenuazione del regime cautelare anche nei confronti del BI. Aggiunge che la motivazione resa sul punto dal collegio cautelare è meramente assertiva laddove richiama la gravità dei reati e la misura della pena eventualmente irrogabile ma non affronta adeguatamente la questione dell'adeguatezza esclusiva della misura di massimo rigore, giustificata sulla base di presunzioni e di illegittime inferenze. In particolare, 2 e9sL, l'ordinanza impugnata ha collegato la valutazione sull'inefficacia del regime autocustodiale ai parametri posti a fondamento del pericolo di inquinamento probatorio, senza addurre specifici elementi indicativi della scarsa capacità di autocontrollo dell'indagato ovvero della sua predisposizione alla violazione delle prescrizioni e non ha considerato la possibilità di corredare gli arresti domiciliari di limiti e prescrizioni aggiuntive onde neutralizzare il rischio di reiterazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le censure difensive, che investono esclusivamente la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, sono inammissibili per diffusa aspecificità e,comunque, manifesta infondatezza. 1.1 Con riguardo al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, ravvisabile ogni qualvolta l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti, il Tribunale cautelare (pag. 22), attingendo all'esito della captazioni, ha evidenziato i precisi riferimenti dell'indagato all'uso di un "server spy" collocato in Romania, dedicato alla criptazione dei dati, e a già sperimentate pratiche corruttive intese a dilatare i tempi processuali. A detto riguardo, contrariamente a quanto assume il difensore, rileva che il coindagato Mair, esponente apicale del sodalizio investigato ed interlocutore del ricorrente nella conversazione del 15/11/2013, dopo la stessa pianificava con la compagna la strategia difensiva da adottare nell'odierno procedimento, considerando il ricorso alle modalità corruttive illustrate dal prevenuto e la possibilità di sfruttare la compiacenza dei prestanome. Siffatta circostanza appare di sicuro rilievo in quanto, secondo le emergenze del provvedimento impugnato, il coindagato in posizione di vertice recepiva le indicazioni del BI, prefigurando di farvi ricorso nell'odierno procedimento nell'interesse proprio e dei sodali. Questa Corte ha in proposito chiarito che il pericolo di inquinamento probatorio di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. deve riguardare i medesimi fatti posti a base della cautela e non fatti diversi, contestati in un diverso procedimento (Sez. 6, n. 34084 del 29/09/2020, Rv. 280091 - 01) e può essere riferito alle condotte di eventuali coindagati solo se esse siano volte ad inquinare il quadro probatorio, emergente nella fase delle indagini preliminari, nell'interesse comune di tutti i partecipanti al reato (Sez. 5, n. 13837 del 03/03/2020, Rv. 279101 - 01; Sez. 6, n. 41606 del 05/06/2013, Rv. 257598 - 01), condizioni concretamente ravvisabili nella specie alla luce della collocazione temporale e dei contenuti delle conversazioni captate nonché del ruolo dei conversanti. 2. Destituito di fondamento risulta anche il secondo motivo che censura la ritenuta sussistenza del pericolo di fuga poiché gli incontestati elementi valorizzati dai giudici della cautela appaiono coerenti con il principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità secondo 3 cui l'esigenza di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concreto, dev'essere anche attuale, ma tale requisito non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Rv. 274220- 01; Sez. 5, n. 7270 del 06/07/2015, dep. 2016, Rv. 267135-01; nello stesso senso anche Sez. 2, n. 51436 del 05/12/2013, Rv. 257981 - 01). Nella specie il giudizio prognostico operato dal tribunale cautelare riposa su evidenze, quali la disponibilità di immobili all'estero (Romania), sovente utilizzati quali dimora;
lo svolgimento di parte delle condotte delittuose in Slovacchia, Paese di destinazione di parte dei proventi riciclati, confluiti su conti intestati al prevenuto;
la titolarità di società operanti in Lituania, attestanti l'esistenza di una estesa e qualificata rete di collegamenti finanziari;
la disponibilità di consistenti provviste economiche, tutte dotate di inequivoca capacità predittiva soprattutto ove, come nel caso a giudizio, coniugate alla personalità dell'imputato, pregiudicato per fatti specifici, e alla gravità anche sanzionatoria degli illeciti addebitatigli. 3. Ad un giudizio di inammissibilità per genericità ed aspecificità delle censure deve pervenirsi anche in relazione al terzo motivo che denunzia la mancata attenuazione della misura di massimo rigore con ammissione del ricorrente al regime degli arresti domiciliari, con l'eventuale corredo di dispositivi elettronici di controllo e divieti idonei a neutralizzare il ritenuto rischio di recidiva. Il provvedimento impugnato (pagg. 23/24) ha adeguatamente scrutinato i rilievi in questa sede riproposti, dando conto dell'inadeguatezza della misura autodetentiva alla luce della personalità dell'indagato, che le risultanze investigative indicano connotata da sprezzo delle regole e peculiare inclinazione a delinquere, con conseguente impossibilità di confidare sulla spontanea adesione alla disciplina degli arresti domiciliari, anche rafforzata. Il collegio cautelare ha, inoltre, evidenziato in punto di proporzionalità la grave offensività delle condotte investigate, sottese da una articolata pianificazione criminosa, tradottasi in illeciti reiterati e diffusivi, fonte di ingenti profitti, valutazione supportata da una motivazione priva di criticità giustificative e insuscettibile di rivisitazione in questa sede. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp. att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 25 settembre 2024 La Consigliera estensore La Presidente
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Gaspare Sturzo che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di BI FE avverso l'ordinanza del Gip che, in data 6/3/2024, 1 ,u5L, Penale Sent. Sez. 2 Num. 39214 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 25/09/2024 aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione ad un'associazione transnazionale finalizzata al compimento di truffe ai danni dello Stato e dell'Unione Europea e riciclaggio aggravato. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, il quale ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. a) cod.proc.pen. e correlata manifesta illogicità della motivazione. Il difensore lamenta che il Tribunale cautelare ha ritenuto concreto ed effettivo il rischio di inquinamento probatorio sulla base degli esiti di una conversazione intercettata nel corso della quale l'indagato faceva espresso riferimento alla corruzione quale strumento per ostacolare la celebrazione dei processi penali, ottenere rinvii e conseguire la prescrizione, richiamando un procedimento a suo carico celebrato dinanzi l'A.g. di Brescia. Ritiene, tuttavia, il ricorrente che, poiché detto procedimento si è concluso con una condanna e non con una declaratoria di prescrizione, la Corte illogicamente ha inferito dall'episodio la sussistenza in termini concreti del pericolo di inquinamento probatorio, trascurando che l'esigenza in esame deve essere fondata su fatti specifici con riferimento al procedimento in corso e che non è stato acquisito alcun elemento dimostrativo della determinazione del coindagato Mair di far ricorso a mezzi corruttivi in relazione al procedimento in oggetto. Il difensore dubita, infine, della possibilità di fondare la sussistenza del ritenuto rischio avuto riguardo ad attività di inquinamento non dell'indagato ma di concorrenti nei reati ascritti in via provvisoria;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 274 lett. b) cod.proc.pen. Secondo il difensore il Tribunale cautelare ha eluso le doglianze difensive in relazione al ritenuto pericolo di fuga valorizzando la disponibilità di una dimora in Romania, la abituale prestazione di attività all'estero e la consistenza delle disponibilità economiche, in assenza di elementi indicativi della volontà del ricorrente di sottrarsi alla misura, discostandosi dai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia;
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 lett. c), 275,284 e 275 bis cod.proc.pen. Il difensore sostiene che l'ordinanza impugnata ha ritenuto di non poter contenere il rischio di reiterazione di reati della stessa specie con la misura gradata degli arresti domiciliari, anche con l'ausilio di presidi di controllo elettronico, senza considerare che lo stesso Gip emittente aveva sostenuto in relazione alla posizione di alcuni coindagati che il nucleo di vertice del sodalizio era stato neutralizzato, valutazione che avrebbe dovuto condurre ad un'attenuazione del regime cautelare anche nei confronti del BI. Aggiunge che la motivazione resa sul punto dal collegio cautelare è meramente assertiva laddove richiama la gravità dei reati e la misura della pena eventualmente irrogabile ma non affronta adeguatamente la questione dell'adeguatezza esclusiva della misura di massimo rigore, giustificata sulla base di presunzioni e di illegittime inferenze. In particolare, 2 e9sL, l'ordinanza impugnata ha collegato la valutazione sull'inefficacia del regime autocustodiale ai parametri posti a fondamento del pericolo di inquinamento probatorio, senza addurre specifici elementi indicativi della scarsa capacità di autocontrollo dell'indagato ovvero della sua predisposizione alla violazione delle prescrizioni e non ha considerato la possibilità di corredare gli arresti domiciliari di limiti e prescrizioni aggiuntive onde neutralizzare il rischio di reiterazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le censure difensive, che investono esclusivamente la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, sono inammissibili per diffusa aspecificità e,comunque, manifesta infondatezza. 1.1 Con riguardo al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, ravvisabile ogni qualvolta l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti, il Tribunale cautelare (pag. 22), attingendo all'esito della captazioni, ha evidenziato i precisi riferimenti dell'indagato all'uso di un "server spy" collocato in Romania, dedicato alla criptazione dei dati, e a già sperimentate pratiche corruttive intese a dilatare i tempi processuali. A detto riguardo, contrariamente a quanto assume il difensore, rileva che il coindagato Mair, esponente apicale del sodalizio investigato ed interlocutore del ricorrente nella conversazione del 15/11/2013, dopo la stessa pianificava con la compagna la strategia difensiva da adottare nell'odierno procedimento, considerando il ricorso alle modalità corruttive illustrate dal prevenuto e la possibilità di sfruttare la compiacenza dei prestanome. Siffatta circostanza appare di sicuro rilievo in quanto, secondo le emergenze del provvedimento impugnato, il coindagato in posizione di vertice recepiva le indicazioni del BI, prefigurando di farvi ricorso nell'odierno procedimento nell'interesse proprio e dei sodali. Questa Corte ha in proposito chiarito che il pericolo di inquinamento probatorio di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. deve riguardare i medesimi fatti posti a base della cautela e non fatti diversi, contestati in un diverso procedimento (Sez. 6, n. 34084 del 29/09/2020, Rv. 280091 - 01) e può essere riferito alle condotte di eventuali coindagati solo se esse siano volte ad inquinare il quadro probatorio, emergente nella fase delle indagini preliminari, nell'interesse comune di tutti i partecipanti al reato (Sez. 5, n. 13837 del 03/03/2020, Rv. 279101 - 01; Sez. 6, n. 41606 del 05/06/2013, Rv. 257598 - 01), condizioni concretamente ravvisabili nella specie alla luce della collocazione temporale e dei contenuti delle conversazioni captate nonché del ruolo dei conversanti. 2. Destituito di fondamento risulta anche il secondo motivo che censura la ritenuta sussistenza del pericolo di fuga poiché gli incontestati elementi valorizzati dai giudici della cautela appaiono coerenti con il principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità secondo 3 cui l'esigenza di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concreto, dev'essere anche attuale, ma tale requisito non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, l'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Rv. 274220- 01; Sez. 5, n. 7270 del 06/07/2015, dep. 2016, Rv. 267135-01; nello stesso senso anche Sez. 2, n. 51436 del 05/12/2013, Rv. 257981 - 01). Nella specie il giudizio prognostico operato dal tribunale cautelare riposa su evidenze, quali la disponibilità di immobili all'estero (Romania), sovente utilizzati quali dimora;
lo svolgimento di parte delle condotte delittuose in Slovacchia, Paese di destinazione di parte dei proventi riciclati, confluiti su conti intestati al prevenuto;
la titolarità di società operanti in Lituania, attestanti l'esistenza di una estesa e qualificata rete di collegamenti finanziari;
la disponibilità di consistenti provviste economiche, tutte dotate di inequivoca capacità predittiva soprattutto ove, come nel caso a giudizio, coniugate alla personalità dell'imputato, pregiudicato per fatti specifici, e alla gravità anche sanzionatoria degli illeciti addebitatigli. 3. Ad un giudizio di inammissibilità per genericità ed aspecificità delle censure deve pervenirsi anche in relazione al terzo motivo che denunzia la mancata attenuazione della misura di massimo rigore con ammissione del ricorrente al regime degli arresti domiciliari, con l'eventuale corredo di dispositivi elettronici di controllo e divieti idonei a neutralizzare il ritenuto rischio di recidiva. Il provvedimento impugnato (pagg. 23/24) ha adeguatamente scrutinato i rilievi in questa sede riproposti, dando conto dell'inadeguatezza della misura autodetentiva alla luce della personalità dell'indagato, che le risultanze investigative indicano connotata da sprezzo delle regole e peculiare inclinazione a delinquere, con conseguente impossibilità di confidare sulla spontanea adesione alla disciplina degli arresti domiciliari, anche rafforzata. Il collegio cautelare ha, inoltre, evidenziato in punto di proporzionalità la grave offensività delle condotte investigate, sottese da una articolata pianificazione criminosa, tradottasi in illeciti reiterati e diffusivi, fonte di ingenti profitti, valutazione supportata da una motivazione priva di criticità giustificative e insuscettibile di rivisitazione in questa sede. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp. att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 25 settembre 2024 La Consigliera estensore La Presidente