Art. 8. Disposizioni di attuazione
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvedera' ad emanare le disposizioni di attuazione, ai sensi dell' articolo 43 della legge 24 marzo 1958, n. 195 .
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvedera' ad emanare le disposizioni di attuazione, ai sensi dell' articolo 43 della legge 24 marzo 1958, n. 195 .