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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n.r.g. 2532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 27.2.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G 2532/2024 vertente
TRA
( ), procuratore di se stesso rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Egidio Paolucci giusta procura su foglio separato in atti ed elett.te dom.to presso se stesso in Napoli alla via dei Mille n. 16 (comunicazioni alle pec: Email_1
– ) Email_2 ricorrente/opponente
E
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla via Ennio Quirino Visconti n° 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Valter Militi , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Pastore Carbone e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Sedile di Porto n.9, in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio (comunicazioni al fax n. 081-5522640 ed alla pec:
) Email_3 resistente
conclusioni per il : Pt_1
“-dichiarare che in persona Controparte_2 P.IVA_1 del suo legale rapp. te pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Sedile di Porto n. 9 presso l'Avv. Nicola Pastore Carbone, non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, in virtù della nullità/inesigibilità del credito presupposto e della procedura seguita per la riscossione, dichiarando le somme inesigibili e condannandola al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Paolucci, antistatario. Si depositano i documenti elencati e numerati nell'atto nonchè l'attestazione di notifica del precetto e documenti allegati. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. mod. si dichiara che il contributo, per materia in misura fissa, è di € 168,00” conclusioni perla CP_1
a) preliminarmente revocare e comunque rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione b) dichiarare inammissibile l'opposizione a precetto per i motivi sopra esposti c)In linea del tutto sub.ta dichiarare infondata l'opposizione a precetto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 2.2.2024 il ricorrente chiedeva di accertare che la Forense CP_1 opposta non avesse il diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù della nullità/inesigibilità del credito presupposto e della procedura seguita per la riscossione e tanto sulla base delle seguenti considerazioni svolte in fatto ed in diritto:
- che in data 16.01.2024 gli è stato notificato su istanza della Controparte_1 il titolo esecutivo costituito da sentenza del Tribunale di Napoli
[...] n.1598/2023 –Dott. ed il relativo atto di precetto per l'importo complessivo di € Parte_2
29.386,05;
- che nella stessa sentenza, resa all'esito del ricorso depositato l'11.05.2022, si legge che: “la ricorrente ha agito nei confronti del per il pagamento in qualità di iscritto alla Cassa, dei Pt_1 contributi soggettivo integrativo minimo e di maternità dovuti dal 2001 in poi”;
-che, in quel giudizio, venivano in particolari richiesti alcuni importi a vario titolo per le annualità dal 2001 al 2013 e precisandosi, nel provvedimento, che: “parte ricorrente fonda il proprio credito sulla base della dichiarazione resa ex art 635 cpc dal dirigente dei servizi contributivi e dichiarativi della
in relazione alla posizione debitoria del sino al 2014 nella quale sono indicati per CP_1 Pt_1 anno i contributi non corrisposti”;
-che la aveva depositato presso il Tribunale una dichiarazione dell'ufficio con “accertamenti CP_1 contributivi” per i seguenti anni: 2001, 2002, 2003, 2004-2005, 2008, 2010, 2012 e 2014, ottenendo un provvedimento di accertamento in assenza dei requisiti imposti dalla legge per agire in riscossione dei crediti reclamati;
- che la è in realtà un presunto creditore in quanto non ha diritto a procedere alla riscossione ed CP_1 all'esecuzione forzata, in quanto è stata violare la disciplina normativa dettata dalla legge per i crediti previdenziali degli anni compresi tanto rende pretese della inesigibile per totale assenza di CP_1 iscrizione a ruolo degli accertamenti;
- che la disciplina dei termini di iscrizione a ruolo degli “accertamenti” deve essere integrata con quella dei termini legali della successiva notifica della cartella;
- che oltre la citata nullità/inesigibilità del credito per mancato rispetto della disciplina dei ruoli di cui all'ottenuto titolo, risultano comunque presenti anche ulteriori profili di nullità della pretesa replicata, di seguito enunciati. Tanto premesso ed evidenziate le ulteriori ragioni in punto di fatto e di diritto svolte nel ricorso il concludeva nel modo sopra interamente riportato. Pt_1
Accolta con il decreto di fissazione di udienza datato 12.2.2024 l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto opposto veniva fissata udienza di discussione al 12.09.2025. Si costituiva per tale data la che concludeva, con diffuse deduzioni in fatto Controparte_1
e in diritto, per l'inammissibilità e infondatezza del ricorso in opposizione.
In particolare con memoria tempestivamente depositata il 17.7.2024 la deduceva di CP_1 essere creditrice nei confronti del della somma di euro 23.908,53 oltre interessi accessori e Pt_1 spese liquidate in euro 3.500 oltre CPA IVA Spese generali sulla base della sentenza emessa dal giudice M.R. Lombardi del Tribunale di Napoli (sezione Lavoro) n.1598/2023 pubblicata in data 8.3.2023 con la quale era stato definito il giudizio avente NRG n.8357/2022 intentato dalla
[...] contro l'odierno opponente Avv. . CP_1 Parte_1
La sentenza era stata emessa sulla base della certificazione ex art.635 c.p.c. rilasciata dal Dirigente del competente servizio della Cassa e della “copiosa” documentazione esibita dalla Cassa riferita a contributi, sanzioni ed accessori non pagati dal professionista nel periodo 2001-2012. La Cassa opposta sottolineava che tale sentenza non era stata mai impugnata dal e che, quindi, Pt_1 su di essa era sceso il giudicato.
Aggiungeva che le somme indicate nella sentenza emessa in data 8.3.2023 non erano state pagate dal e, pertanto, la - sulla base di detta sentenza - ha notificato l'atto di precetto opposto Pt_1 CP_1 in questo giudizio in data 16.1.2024. L'opposizione al precetto – continua – la – è inammissibile perché riguardano il merito del CP_1 credito previdenziale vantato dalla che dovevano essere sollevate nel giudizio conclusosi con CP_1 la sentenza in questione o nel giudizio di appello (appello mai proposto dal ). Pt_1
L'opposizione al precetto de quo appare infondata e deve essere rigettata.
Va, in primo luogo, ricordato che - in base a costante giurisprudenza - solo laddove le censure riguardano vizi formali si verte in tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e come tali ricadenti nel termine di giorni 20 dalla notifica dello stesso.
Laddove sono fatti valere, come nella specie, vizi diversi da quelli formali (come sopra evidenziata nel riportare il contenuto delle difese di parte opponete) il termine non è di 20 giorni dalla notifica ma di 40. Ed infatti afferma costante giurisprudenza di merito che: “relativamente alle contestazioni concernenti la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il contribuente può avvalersi di tre diversi strumenti di tutela giurisdizionale: a) proporre opposizione al ruolo esattoriale ex art. 24, c. 6, d.lgs. n. 46/1999 per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento davanti al giudice del lavoro;
b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata ovvero davanti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui la stessa sia invece già iniziata;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) entro il termine di 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto
(costituito, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, dalla cartella di pagamento), davanti al giudice dell'esecuzione o del lavoro a seconda che l'esecuzione sia o meno già iniziata”
(Tribunale sez. lav. - Velletri, 20/02/2020, n. 303); nella riscossione dei crediti contributivi non tributari, il contribuente può avvalersi di tre diversi strumenti di tutela giurisdizionale: a) proporre opposizione al ruolo esattoriale ex art. 24, c. 6, D.Lgs. n. 46 del 1999 per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento davanti al giudice del lavoro;
b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata ovvero davanti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui la stessa sia invece già iniziata;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art.
617 c.p.c. per i vizi attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale
e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) entro il termine di 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto (costituito, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, dalla cartella di pagamento), davanti al giudice dell'esecuzione o del lavoro a seconda che l'esecuzione sia o meno già iniziata ( cfr. Tribunale sez. lav. - Modena, 09/06/2020, n. 186, nonché Tribunale sez. lav. - Velletri, 17/09/2020, n. 930, Corte appello sez. lav. - Genova,
07/10/2021, n. 229).
Essendo stati fatti valere vizi diversi da quelli attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) il termine per proporre impugnazione non è quello 20 giorni bensì quello di 40 pienamente rispettato nella fattispecie.
Merito Parte opposta ha affermato nell'atto di costituzione in giudizio che le pretese avanzate nei confronti del con l'atto di precetto opposto in questa sede sono basate esclusivamente Pt_1 su titoli esecutivi di formazione giudiziale, che, tra l'altro, nel momento in cui veniva notificato l'atto di precetto opposto in tale sede, erano già da tempo passati in giudicato. Già si è ricordato che nella memoria di costituzione in giudizio datata 17.7.2024 la CP_1 ha rappresentato che il credito vantato nell'atto di precetto opposto è stato giudizialmente accertato nella misura di euro 23.908,53 oltre interessi accessori e spese liquidate in euro 3.500,00 oltre CPA IVA Spese generali con la sentenza n.1598/2023 pubblicata in data 8.3.2023 emessa dal giudice M.R. Lombardi di questa stessa sezione di questo Tribunale di Napoli con la quale era stato definito il giudizio avente NRG n.8357/2022 intentato dalla contro CP_1 l'odierno opponente Avv. . Pt_1 La ha, poi, dedotto e provato che tale sentenza - emessa sulla base della certificazione ex art.635 CP_1 c.p.c. rilasciata dal Dirigente del competente servizio della e della “copiosa” documentazione CP_1 esibita - non era stata mai impugnata dal e che, quindi, trattavasi di accertamento passato in Pt_1 cosa giudicata. Occorre, a questo punto, soffermarsi sull'idoneità a formare titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. delle sentenze.
Va ricordato che il titolo esecutivo deve infatti riferirsi, ai sensi del citato art. 474 c.p.c., ad un diritto certo (cioè, incontroverso nella sua esistenza), liquido (ossia di ammontare determinato) ed esigibile
(non sottoposto a termine e condizione).
Solo il concorso di tali requisiti rende il credito suscettibile di esecuzione forzata, e se anche la cosa dovuta – nel caso sia una somma di danaro – non deve essere necessariamente indicata nella sua esatta quantità, potendo essere individuata anche mediante un mero calcolo matematico, tuttavia è necessario che il titolo contenga in sé tutti gli elementi idonei alla determinazione del quantum, rendendo possibile il calcolo sulla base di dati certi e positivi che non devono essere attinti aliunde, neppure da documenti emessi da pubblici ufficiali autorizzati dalla legge alla compilazione di appositi mercuriali (cfr. Cass. 14.2.1968 n.516 e Cass. 11.4.1975 n. 1375).
Alla luce di tali premesse, deve rilevarsi come il credito accertato nella sentenza del giudice M.R.
Lombardi, abbia le caratteristiche della certezza, esigibilità e liquidità.
Va, poi, ricordato che qualora si verta – come nella fattispecie – su vizi diversi da quelli attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) con l'opposizione possono farsi valere solo vizi successivi alla formazione del titolo esecutivo. Ed infatti – come afferma la sentenza n.69 del Tribunale sez. III – Milano datata 08/01/2020 “qualora il titolo posto a fondamento del precetto sia un titolo di formazione giudiziale, tutte le eccezioni relative a ragioni preesistenti alla formazione del titolo sono riservate al giudice della opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudice dell'opposizione può verificare unicamente la persistenza della validità del titolo e quindi attribuire rilevanza a fatti posteriori alla sua formazione, cioè fatti estintivi ed impeditivi successivi alla formazione del titolo”. In altre parole con questo tipo di opposizione all'esecuzione possono farsi valere solo fatti e/o vizi successivi alla formazione del titolo esecutivo (cfr. Tribunale - Crotone, 03/03/2023, n. 153) e con specifico riferimento alla distribuzione degli oneri probatori inerenti i cd. fatti successivi e, quindi, al conseguente riparto dell'onere probatorio nell'opposizione a precetto ribadita la premessa che
“l'opposizione a precetto ha ad oggetto la contestazione del diritto del creditore a procedere esecutivamente e, diversamente dall'opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo” deve essere precisato che “la conseguenza che sarà il debitore opponente a dover dimostrare i fatti estintivi impeditivi o modificativi del credito, fornendo la prova di fatti estintivi successivi alla formazione del titolo” (cfr. Tribunale sez. I - Cuneo,
24/07/2024, n. 582).
In definitiva i vizi sulla formazione del titolo non possono dedursi a fondamento del giudizio di opposizione al precetto notificato in base al titolo esecutivo di formazione giudiziale “a meno che non si tratti di fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi ad esso, mentre tutti gli altri vizi e le contestazioni che attengono al merito della decisione possono e devono essere fatti valere solo nel corso del processo che conduce alla creazione del titolo medesimo, quali (a seconda dei casi)
l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'appello, il ricorso per Cassazione, il reclamo. (cfr.Tribunale sez.
II - Parma, 03/03/2020, n. 185; Tribunale - Grosseto, 22/02/2020, n. 194). Ne deriva che, una volta esclusa l'inesistenza del titolo, il giudice dell'opposizione a precetto può riesaminare lo stesso solo sotto il profilo della sua regolarità formale, e non certo sotto il profilo del suo contenuto decisorio.
A parere dello scrivente le circostanze dedotte nel ricorso in opposizione a precetto non rientrano tra i fatti “estintivi successivi alla formazione del titolo”. In altre parole, anche a voler ritenere fondate le doglianze attoree – la ha sostenuto il CP_1 Pt_1 è un presunto creditore che non ha diritto a procedere alla riscossione ed all'esecuzione forzata, in quanto è stata violare la disciplina normativa dettata dalla legge per i crediti previdenziali degli anni compresi tanto rende pretese della inesigibile per totale assenza di iscrizione a ruolo degli CP_1 accertamenti;
che, inoltre, la disciplina dei termini di iscrizione a ruolo degli “accertamenti” deve essere integrata con quella dei termini legali della successiva notifica della cartella;
che, infine, oltre la citata nullità/inesigibilità del credito per mancato rispetto della disciplina dei ruoli di cui all'ottenuto titolo, risultano comunque presenti anche ulteriori profili di nullità della pretesa enunciati nel ricorso - resta insuperabile, a parere dello scrivente, che non sono stati dimostrati né fornita la prova della sussistenza di “fatti estintivi impeditivi o modificativi del credito, successivi alla formazione del titolo”. Tali doglianze attengono al merito della decisione e ben potevano essere dedotte e fatte valere solo nel corso dei processi (rectius del processo) che hanno condotto alla creazione dei titoli medesimi quali (a seconda dei casi) l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'appello, il ricorso per Cassazione, il reclamo. Già si è detto che il titolo esecutivo deve essere, infatti, ai sensi del citato art. 474 c.p.c., certo (cioè incontroverso nella sua esistenza), liquido (ossia di ammontare determinato) ed esigibile (cioè non sottoposto a termine e condizione) e che solo il concorso di tali requisiti rende il credito suscettibile di esecuzione forzata, e se anche la cosa dovuta – nel caso sia una somma di danaro – non deve essere necessariamente indicata nella sua esatta quantità, potendo essere individuata anche mediante un mero calcolo matematico, tuttavia è necessario che il titolo contenga in sé tutti gli elementi idonei alla determinazione del quantum rendendo possibile il calcolo sulla base di dati certi e positivi che non devono essere attinti aliunde neppure da documenti emessi da pubblici ufficiali autorizzati dalla legge alla compilazione di appositi mercuriali (cfr. Cass. 14.2.1968 n.516 e Cass. 11.4.1975 n. 1375).
Ed invero nella citata sentenza non opposta costituente titolo esecutivo sono pacificamente sussistenti tutti e tre i requisiti.
Tutte le altre eccezioni preliminari e di merito sollevate dalle parti sono assorbite dal tenore della presente decisione.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, non è accoglibile l'opposizione al precetto sottoposta all'attenzione del giudicante, perchè il ricorrente/opponente si è limitato a proporre eccezioni che avrebbe potuto dedurre solo nel corso del processo che ha condotto alla creazione del titolo medesimo.
Tenuto conto della qualità delle parti, del corretto comportamento processuale delle parti, si ritiene che le spese tra le medesime possano essere interamente compensate
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione a precetto formulata dall'Avv. nei confronti della Parte_1 [...]
e conseguentemente revoca il Controparte_1 provvedimento datato 12.2.2024 di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto opposto;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio Napoli, li 16.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 27.2.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G 2532/2024 vertente
TRA
( ), procuratore di se stesso rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Egidio Paolucci giusta procura su foglio separato in atti ed elett.te dom.to presso se stesso in Napoli alla via dei Mille n. 16 (comunicazioni alle pec: Email_1
– ) Email_2 ricorrente/opponente
E
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla via Ennio Quirino Visconti n° 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Valter Militi , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Pastore Carbone e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Sedile di Porto n.9, in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio (comunicazioni al fax n. 081-5522640 ed alla pec:
) Email_3 resistente
conclusioni per il : Pt_1
“-dichiarare che in persona Controparte_2 P.IVA_1 del suo legale rapp. te pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Sedile di Porto n. 9 presso l'Avv. Nicola Pastore Carbone, non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, in virtù della nullità/inesigibilità del credito presupposto e della procedura seguita per la riscossione, dichiarando le somme inesigibili e condannandola al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Paolucci, antistatario. Si depositano i documenti elencati e numerati nell'atto nonchè l'attestazione di notifica del precetto e documenti allegati. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. mod. si dichiara che il contributo, per materia in misura fissa, è di € 168,00” conclusioni perla CP_1
a) preliminarmente revocare e comunque rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione b) dichiarare inammissibile l'opposizione a precetto per i motivi sopra esposti c)In linea del tutto sub.ta dichiarare infondata l'opposizione a precetto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 2.2.2024 il ricorrente chiedeva di accertare che la Forense CP_1 opposta non avesse il diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù della nullità/inesigibilità del credito presupposto e della procedura seguita per la riscossione e tanto sulla base delle seguenti considerazioni svolte in fatto ed in diritto:
- che in data 16.01.2024 gli è stato notificato su istanza della Controparte_1 il titolo esecutivo costituito da sentenza del Tribunale di Napoli
[...] n.1598/2023 –Dott. ed il relativo atto di precetto per l'importo complessivo di € Parte_2
29.386,05;
- che nella stessa sentenza, resa all'esito del ricorso depositato l'11.05.2022, si legge che: “la ricorrente ha agito nei confronti del per il pagamento in qualità di iscritto alla Cassa, dei Pt_1 contributi soggettivo integrativo minimo e di maternità dovuti dal 2001 in poi”;
-che, in quel giudizio, venivano in particolari richiesti alcuni importi a vario titolo per le annualità dal 2001 al 2013 e precisandosi, nel provvedimento, che: “parte ricorrente fonda il proprio credito sulla base della dichiarazione resa ex art 635 cpc dal dirigente dei servizi contributivi e dichiarativi della
in relazione alla posizione debitoria del sino al 2014 nella quale sono indicati per CP_1 Pt_1 anno i contributi non corrisposti”;
-che la aveva depositato presso il Tribunale una dichiarazione dell'ufficio con “accertamenti CP_1 contributivi” per i seguenti anni: 2001, 2002, 2003, 2004-2005, 2008, 2010, 2012 e 2014, ottenendo un provvedimento di accertamento in assenza dei requisiti imposti dalla legge per agire in riscossione dei crediti reclamati;
- che la è in realtà un presunto creditore in quanto non ha diritto a procedere alla riscossione ed CP_1 all'esecuzione forzata, in quanto è stata violare la disciplina normativa dettata dalla legge per i crediti previdenziali degli anni compresi tanto rende pretese della inesigibile per totale assenza di CP_1 iscrizione a ruolo degli accertamenti;
- che la disciplina dei termini di iscrizione a ruolo degli “accertamenti” deve essere integrata con quella dei termini legali della successiva notifica della cartella;
- che oltre la citata nullità/inesigibilità del credito per mancato rispetto della disciplina dei ruoli di cui all'ottenuto titolo, risultano comunque presenti anche ulteriori profili di nullità della pretesa replicata, di seguito enunciati. Tanto premesso ed evidenziate le ulteriori ragioni in punto di fatto e di diritto svolte nel ricorso il concludeva nel modo sopra interamente riportato. Pt_1
Accolta con il decreto di fissazione di udienza datato 12.2.2024 l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto opposto veniva fissata udienza di discussione al 12.09.2025. Si costituiva per tale data la che concludeva, con diffuse deduzioni in fatto Controparte_1
e in diritto, per l'inammissibilità e infondatezza del ricorso in opposizione.
In particolare con memoria tempestivamente depositata il 17.7.2024 la deduceva di CP_1 essere creditrice nei confronti del della somma di euro 23.908,53 oltre interessi accessori e Pt_1 spese liquidate in euro 3.500 oltre CPA IVA Spese generali sulla base della sentenza emessa dal giudice M.R. Lombardi del Tribunale di Napoli (sezione Lavoro) n.1598/2023 pubblicata in data 8.3.2023 con la quale era stato definito il giudizio avente NRG n.8357/2022 intentato dalla
[...] contro l'odierno opponente Avv. . CP_1 Parte_1
La sentenza era stata emessa sulla base della certificazione ex art.635 c.p.c. rilasciata dal Dirigente del competente servizio della Cassa e della “copiosa” documentazione esibita dalla Cassa riferita a contributi, sanzioni ed accessori non pagati dal professionista nel periodo 2001-2012. La Cassa opposta sottolineava che tale sentenza non era stata mai impugnata dal e che, quindi, Pt_1 su di essa era sceso il giudicato.
Aggiungeva che le somme indicate nella sentenza emessa in data 8.3.2023 non erano state pagate dal e, pertanto, la - sulla base di detta sentenza - ha notificato l'atto di precetto opposto Pt_1 CP_1 in questo giudizio in data 16.1.2024. L'opposizione al precetto – continua – la – è inammissibile perché riguardano il merito del CP_1 credito previdenziale vantato dalla che dovevano essere sollevate nel giudizio conclusosi con CP_1 la sentenza in questione o nel giudizio di appello (appello mai proposto dal ). Pt_1
L'opposizione al precetto de quo appare infondata e deve essere rigettata.
Va, in primo luogo, ricordato che - in base a costante giurisprudenza - solo laddove le censure riguardano vizi formali si verte in tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e come tali ricadenti nel termine di giorni 20 dalla notifica dello stesso.
Laddove sono fatti valere, come nella specie, vizi diversi da quelli formali (come sopra evidenziata nel riportare il contenuto delle difese di parte opponete) il termine non è di 20 giorni dalla notifica ma di 40. Ed infatti afferma costante giurisprudenza di merito che: “relativamente alle contestazioni concernenti la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il contribuente può avvalersi di tre diversi strumenti di tutela giurisdizionale: a) proporre opposizione al ruolo esattoriale ex art. 24, c. 6, d.lgs. n. 46/1999 per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento davanti al giudice del lavoro;
b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata ovvero davanti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui la stessa sia invece già iniziata;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) entro il termine di 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto
(costituito, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, dalla cartella di pagamento), davanti al giudice dell'esecuzione o del lavoro a seconda che l'esecuzione sia o meno già iniziata”
(Tribunale sez. lav. - Velletri, 20/02/2020, n. 303); nella riscossione dei crediti contributivi non tributari, il contribuente può avvalersi di tre diversi strumenti di tutela giurisdizionale: a) proporre opposizione al ruolo esattoriale ex art. 24, c. 6, D.Lgs. n. 46 del 1999 per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento davanti al giudice del lavoro;
b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata ovvero davanti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui la stessa sia invece già iniziata;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art.
617 c.p.c. per i vizi attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale
e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) entro il termine di 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto (costituito, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, dalla cartella di pagamento), davanti al giudice dell'esecuzione o del lavoro a seconda che l'esecuzione sia o meno già iniziata ( cfr. Tribunale sez. lav. - Modena, 09/06/2020, n. 186, nonché Tribunale sez. lav. - Velletri, 17/09/2020, n. 930, Corte appello sez. lav. - Genova,
07/10/2021, n. 229).
Essendo stati fatti valere vizi diversi da quelli attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) il termine per proporre impugnazione non è quello 20 giorni bensì quello di 40 pienamente rispettato nella fattispecie.
Merito Parte opposta ha affermato nell'atto di costituzione in giudizio che le pretese avanzate nei confronti del con l'atto di precetto opposto in questa sede sono basate esclusivamente Pt_1 su titoli esecutivi di formazione giudiziale, che, tra l'altro, nel momento in cui veniva notificato l'atto di precetto opposto in tale sede, erano già da tempo passati in giudicato. Già si è ricordato che nella memoria di costituzione in giudizio datata 17.7.2024 la CP_1 ha rappresentato che il credito vantato nell'atto di precetto opposto è stato giudizialmente accertato nella misura di euro 23.908,53 oltre interessi accessori e spese liquidate in euro 3.500,00 oltre CPA IVA Spese generali con la sentenza n.1598/2023 pubblicata in data 8.3.2023 emessa dal giudice M.R. Lombardi di questa stessa sezione di questo Tribunale di Napoli con la quale era stato definito il giudizio avente NRG n.8357/2022 intentato dalla contro CP_1 l'odierno opponente Avv. . Pt_1 La ha, poi, dedotto e provato che tale sentenza - emessa sulla base della certificazione ex art.635 CP_1 c.p.c. rilasciata dal Dirigente del competente servizio della e della “copiosa” documentazione CP_1 esibita - non era stata mai impugnata dal e che, quindi, trattavasi di accertamento passato in Pt_1 cosa giudicata. Occorre, a questo punto, soffermarsi sull'idoneità a formare titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. delle sentenze.
Va ricordato che il titolo esecutivo deve infatti riferirsi, ai sensi del citato art. 474 c.p.c., ad un diritto certo (cioè, incontroverso nella sua esistenza), liquido (ossia di ammontare determinato) ed esigibile
(non sottoposto a termine e condizione).
Solo il concorso di tali requisiti rende il credito suscettibile di esecuzione forzata, e se anche la cosa dovuta – nel caso sia una somma di danaro – non deve essere necessariamente indicata nella sua esatta quantità, potendo essere individuata anche mediante un mero calcolo matematico, tuttavia è necessario che il titolo contenga in sé tutti gli elementi idonei alla determinazione del quantum, rendendo possibile il calcolo sulla base di dati certi e positivi che non devono essere attinti aliunde, neppure da documenti emessi da pubblici ufficiali autorizzati dalla legge alla compilazione di appositi mercuriali (cfr. Cass. 14.2.1968 n.516 e Cass. 11.4.1975 n. 1375).
Alla luce di tali premesse, deve rilevarsi come il credito accertato nella sentenza del giudice M.R.
Lombardi, abbia le caratteristiche della certezza, esigibilità e liquidità.
Va, poi, ricordato che qualora si verta – come nella fattispecie – su vizi diversi da quelli attinenti la regolarità formale del titolo costituito dalla cartella esattoriale e degli atti di esecuzione (attinenti, ad esempio, alla notifica ed alla motivazione) con l'opposizione possono farsi valere solo vizi successivi alla formazione del titolo esecutivo. Ed infatti – come afferma la sentenza n.69 del Tribunale sez. III – Milano datata 08/01/2020 “qualora il titolo posto a fondamento del precetto sia un titolo di formazione giudiziale, tutte le eccezioni relative a ragioni preesistenti alla formazione del titolo sono riservate al giudice della opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudice dell'opposizione può verificare unicamente la persistenza della validità del titolo e quindi attribuire rilevanza a fatti posteriori alla sua formazione, cioè fatti estintivi ed impeditivi successivi alla formazione del titolo”. In altre parole con questo tipo di opposizione all'esecuzione possono farsi valere solo fatti e/o vizi successivi alla formazione del titolo esecutivo (cfr. Tribunale - Crotone, 03/03/2023, n. 153) e con specifico riferimento alla distribuzione degli oneri probatori inerenti i cd. fatti successivi e, quindi, al conseguente riparto dell'onere probatorio nell'opposizione a precetto ribadita la premessa che
“l'opposizione a precetto ha ad oggetto la contestazione del diritto del creditore a procedere esecutivamente e, diversamente dall'opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo” deve essere precisato che “la conseguenza che sarà il debitore opponente a dover dimostrare i fatti estintivi impeditivi o modificativi del credito, fornendo la prova di fatti estintivi successivi alla formazione del titolo” (cfr. Tribunale sez. I - Cuneo,
24/07/2024, n. 582).
In definitiva i vizi sulla formazione del titolo non possono dedursi a fondamento del giudizio di opposizione al precetto notificato in base al titolo esecutivo di formazione giudiziale “a meno che non si tratti di fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi ad esso, mentre tutti gli altri vizi e le contestazioni che attengono al merito della decisione possono e devono essere fatti valere solo nel corso del processo che conduce alla creazione del titolo medesimo, quali (a seconda dei casi)
l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'appello, il ricorso per Cassazione, il reclamo. (cfr.Tribunale sez.
II - Parma, 03/03/2020, n. 185; Tribunale - Grosseto, 22/02/2020, n. 194). Ne deriva che, una volta esclusa l'inesistenza del titolo, il giudice dell'opposizione a precetto può riesaminare lo stesso solo sotto il profilo della sua regolarità formale, e non certo sotto il profilo del suo contenuto decisorio.
A parere dello scrivente le circostanze dedotte nel ricorso in opposizione a precetto non rientrano tra i fatti “estintivi successivi alla formazione del titolo”. In altre parole, anche a voler ritenere fondate le doglianze attoree – la ha sostenuto il CP_1 Pt_1 è un presunto creditore che non ha diritto a procedere alla riscossione ed all'esecuzione forzata, in quanto è stata violare la disciplina normativa dettata dalla legge per i crediti previdenziali degli anni compresi tanto rende pretese della inesigibile per totale assenza di iscrizione a ruolo degli CP_1 accertamenti;
che, inoltre, la disciplina dei termini di iscrizione a ruolo degli “accertamenti” deve essere integrata con quella dei termini legali della successiva notifica della cartella;
che, infine, oltre la citata nullità/inesigibilità del credito per mancato rispetto della disciplina dei ruoli di cui all'ottenuto titolo, risultano comunque presenti anche ulteriori profili di nullità della pretesa enunciati nel ricorso - resta insuperabile, a parere dello scrivente, che non sono stati dimostrati né fornita la prova della sussistenza di “fatti estintivi impeditivi o modificativi del credito, successivi alla formazione del titolo”. Tali doglianze attengono al merito della decisione e ben potevano essere dedotte e fatte valere solo nel corso dei processi (rectius del processo) che hanno condotto alla creazione dei titoli medesimi quali (a seconda dei casi) l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'appello, il ricorso per Cassazione, il reclamo. Già si è detto che il titolo esecutivo deve essere, infatti, ai sensi del citato art. 474 c.p.c., certo (cioè incontroverso nella sua esistenza), liquido (ossia di ammontare determinato) ed esigibile (cioè non sottoposto a termine e condizione) e che solo il concorso di tali requisiti rende il credito suscettibile di esecuzione forzata, e se anche la cosa dovuta – nel caso sia una somma di danaro – non deve essere necessariamente indicata nella sua esatta quantità, potendo essere individuata anche mediante un mero calcolo matematico, tuttavia è necessario che il titolo contenga in sé tutti gli elementi idonei alla determinazione del quantum rendendo possibile il calcolo sulla base di dati certi e positivi che non devono essere attinti aliunde neppure da documenti emessi da pubblici ufficiali autorizzati dalla legge alla compilazione di appositi mercuriali (cfr. Cass. 14.2.1968 n.516 e Cass. 11.4.1975 n. 1375).
Ed invero nella citata sentenza non opposta costituente titolo esecutivo sono pacificamente sussistenti tutti e tre i requisiti.
Tutte le altre eccezioni preliminari e di merito sollevate dalle parti sono assorbite dal tenore della presente decisione.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, non è accoglibile l'opposizione al precetto sottoposta all'attenzione del giudicante, perchè il ricorrente/opponente si è limitato a proporre eccezioni che avrebbe potuto dedurre solo nel corso del processo che ha condotto alla creazione del titolo medesimo.
Tenuto conto della qualità delle parti, del corretto comportamento processuale delle parti, si ritiene che le spese tra le medesime possano essere interamente compensate
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione a precetto formulata dall'Avv. nei confronti della Parte_1 [...]
e conseguentemente revoca il Controparte_1 provvedimento datato 12.2.2024 di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto opposto;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio Napoli, li 16.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile