Sentenza 20 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 8998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8998 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
1 Aula 'A' 089 9 8/0 2 IN OME DE POPOLO IT LANG LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 14509/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 24505 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere - Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 16/04/02 Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: DI IN, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE 95, presso lo studio dell'avvocato BIANCA PARIOLI rappresentata e difesa dall'avvocato ADRIANA EPIFANI, PASQUALINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avverso la sentenza n. 471/99 del Tribunale di COSENZA, depositata il 13/04/99 R.G.N. 903/97; قه 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1647 udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Corrado -1- GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITEUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 30.4. 99, ha ritenuto che la sola iscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli non fosse sufficiente, a fronte delle contestazioni dell'INPS, a provare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato assicurabile ed ha, di conseguenza, rigettato la domanda, proposta nei confronti del predetto istituto previdenziale dalla sign. LI Servidio, di condanna al pagamento della indennità di disoccupazione;
2- che l'assicurata chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.l. n.212/46, 1, 2 primo comma e 3 dpr n. 1323/55 e sostiene che il Tribunale ha errato nel non riconoscere alcuna validità alla iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli, contestata dall'INPS due anni dopo il ricorso introduttivo;
2- che le S.U. di questa Corte, con la recente decisione n. 1133/2000, hanno ritenuto che sul piano processuale colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali conseguente alla sua qualità di lavoratore subordinato a termine in agricoltura -ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi, o il possesso del certificato sostitutivo ( ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori) gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio fermo restando che il giudice di merito a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente 1 previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.
2- che a tale precedente la Corte si conforma nella presente controversia rilevando che l'INPS aveva prodotto verbali dell'ispettorato del lavoro che deponevano nel senso dell'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato e quindi correttamente, il Tribunale ha ritenuto l'insufficienza della predetta iscrizione ai fini della prova del rapporto di lavoro subordinato;
3- che il ricorso deve, pertanto, essere rigettato
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma 16 aprile 2002 Il Consigliere es. Lona s Saglio Il Presidente DI LLO, SSA I BO , TA 10 IL CANCELLIERE RT. D I SPESA 33 STA Depositate in Capelleria ELL'A 5 PO . N N G IM D O 11-8-73 SENSI DA 20814. 2002 DA TE REGISTRO, E I A IL CANCELLIERE ESEN E IRITTO G G LE D ELLA O D 2