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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/05/2024, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1173 2020
Oggi,15/05/2024 alle ore 11,15, innanzi al Giudice dott. Roberto Ricci, sono comparsi
In udienza ex art. 127 bis cpc per la parte attrice 1 Parte_1
l'avv. Calafiore il quale precisa le proprie conclusioni come da propri atti difensivi e discute la causa eccependo l'irritualità dell'atto depositato dalla controparte il 15.5.24;
Per la parte convenuta Controparte_1
L'avv. Chiarini, la quale precisa le proprie conclusioni come da propri atti difensivi e discute la causa
Il Giudice dato atto di quanto sopra, a seguito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, si ritira in camera di consiglio e decide la causa depositando contestualmente sentenza integrale alle ore 18,28.
Ascoli Piceno, 15/05/2024
Il Giudice
Roberto Ricci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1173 2020 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.
[...] C.F._2
Avv. Giovanni Calafiore
attori contro
c.f. Controparte_2 P.IVA_1
convenuta
Avv. Annalisa Chiarini
Controparte_3
[...]
Convenute contumaci
Svolgimento del processo
Con atto di citazione i signori e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
l' e la signora per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia CP_2 Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la causazione dell'evento lesivo per cui è causa è da ascriversi alla esclusiva responsabilità della signora CP_1
e per l'effetto:
[...] - condannare le signore e nonché la società per le Controparte_1 CP_3 Controparte_2
causali esposte in narrativa e nelle rispettive qualità, al risarcimento - in solido tra loro - in favore del signor di tutti i danni alla persona e comunque di tutti i danni causati, Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali, e di qualsiasi natura subiti e subenti dalla stessa parte attrice per i titoli e le causali esposti in narrativa, provocati dalla condotta per cui è causa, nella misura complessiva di Euro 9.689,04 (novemilaseicentoottantanove//04) oltre al lucro cessante o in quella somma maggiore o minore, che risulterà provata in corso di causa o che dovesse essere stabilita dal
Giudice in via equitativa oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo saldo;
- condannare le signore e nonché la società per le Controparte_1 CP_3 Controparte_2
causali esposte in narrativa e nelle rispettive qualità, al risarcimento - in solido tra loro - in favore del signor di tutti i danni alla persona e comunque di tutti i danni causati, patrimoniali Parte_2
e non patrimoniali, e di qualsiasi natura subiti e subenti dalla stessa parte attrice per i titoli e le causali esposti in narrativa, provocati dalla condotta per cui è causa, nella misura complessiva di Euro
11.320,45 (undicimilatrecentoventi//45) oltre al lucro cessante o in quella somma maggiore o minore,
che risulterà provata in corso di causa o che dovesse essere stabilita dal Giudice in via equitativa oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo saldo;
- condannare, inoltre, le signore e nonchè la società Controparte_1 CP_3 CP_2
al pagamento, in solido tra loro, delle spese del giudizio anche ex art. 96 c.p.c. giusto quanto
[...]
previsto dall'art. 4, comma 1, D.L. n. 132/2014. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Deducevano gli attori che, quali Agenti di Polizia, si trovavano in territorio del Comune di San
Benedetto del Tronto (AP), Loc. Porto D'Ascoli, nei pressi del sottopassaggio di Via del Mare in quanto intervenuti a seguito di un incidente stradale avvenuto poco prima e, nel mentre provvedevano a fermare con apposita paletta in dotazione il fermo ad un veicolo che, invece di fermarsi, tentava di investirli e li costringeva a gettarsi contro un muretto di cinta dotato di recinzione metallica. Per tali motivi gli agenti riportavano lesioni fisiche. L'autovettura si dava alla fuga ma veniva intercettata dagli stessi attori e da una pattuglia dei Carabinieri e dal controllo risultava che il veicolo datosi alla fuga era condotto dalla convenuta e di proprietà della convenuta . A seguito di CP_1 CP_3
procedimento di negoziazione assistita che aveva esiti negativi per mancata partecipazione dovuta all'insussistenza di ipotesi conciliative, gli attori proponevano domanda giudiziale per ottenere la soddisfazione del diritto leso.
- si costituiva in giudizio l' contestando la domanda di parte attrice, così concludendo: 1) CP_2
Preliminarmente dichiarare prescritta l'azione civile di risarcimento del danno;
2) Nel merito rigettare la domanda attrice;
3) Sempre e comunque con vittoria delle spese di lite oltre accessori come per legge.
- Nel corso del processo veniva ammessa prova testimoniale e disposta c.t.u. medico legale. Precisate
le conclusioni e discussa la causa ex art. 281 sexies cpc il processo veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione a) Per quanto attiene l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta nel caso di CP_2
specie, è stato ritenuto che: in tema di risarcimento del danno derivante da circolazione stradale – in ossequio al dettato dell'art. 2947 III comma - se il fatto è considerato dalla legge come reato per il quale è stabilita una prescrizione più lunga o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale,
il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni con decorrenza del dies a quo dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (Cass. 25042/13).
Tenuto conto che nella questione giuridica in esame va applicato altresì l'art. 167 cpp, che prevede che il reato è estinto se il reo non commette ulteriori delitti della stessa indole per il periodo di 5 anni,
è chiaro che per l'efficacia dell'estinzione – e dell'inizio del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2947 III comma cc – occorra attendere il decorso del quinquennio previsto prima che possa ritenersi estinto il reato e quindi prima operi il termine biennale di prescrizione previsto dal secondo comma dell'art. 2947.
E' indubbio che il reato di lesioni personali contestato alla oggetto di applicazione della CP_1
pena su richiesta, rientri nella categoria dei delitti, come espressamente previsto dalla norma di cui all'art. 582 cp.
Tenuto conto degli atti interruttivi presenti in atti, e del computo del quinquennio decorrente dalla data di applicazione della pena su richiesta, il diritto di parte attrice non risulta pertanto prescritto.
L'eccezione va pertanto respinta.
- Parte attrice nel proprio atto introduttivo allega che la convenuta a cui era stato intimato CP_1
l'alt dagli agenti oggi attori, dopo aver tentato di investire gli attori si dava alla fuga. Parte convenuta nelle proprie difese contesta il fatto che il conducente del veicolo assicurato abbia tentato di investire gli attori e, conseguentemente, che gli attori stessi avessero avuto necessità di “gettarsi” contro un muretto, procurandosi lesioni.
Per quanto attiene il procedimento penale che è scaturito a seguito dell'evento in questione, non sussistono elementi certi in ordine alla dinamica dei fatti accaduti, in quanto il relativo processo si è
concluso con applicazione della pena su richiesta, conferendo alle relative risultanze soltanto carattere indiziario.
In merito alle risultanze della prova per testi, esse non consentono ingresso al processo di elementi decisivi;
i testi escussi non ricordano bene l'accaduto o comunque riportano proprie valutazioni personali.
Il documento prodotto da parte attrice in sede di seconda memoria istruttoria, ove vengono riportate in sede giudiziaria le dichiarazioni degli agenti dei Carabinieri presenti sul posto, appare decisivo ai fini della prova richiesta per l'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico della parte attrice.
In dette dichiarazioni, infatti, gli agenti confermano le circostanze di cui all'assunto difensivo di parte attrice, comprese quelle relative al fatto che la conducente il veicolo non si fermò all'alt imposto proseguendo la marcia e rischiando di investire gli agenti che le imponevano l'alt e che, per non essere investiti si gettavano contro un muretto di cinta di un palazzo sito nel luogo, dove vi era una
ringhiera in metallo.
La puntualità e precisione delle dichiarazioni appena indicate, rilasciate da soggetti aventi particolare qualifica, tra l'altro, nelle forme di cui all'art. 115 delle disp. Att. del cpp, consentono – unitamente agli elementi indiziari acquisiti al processo relativamente agli esiti del processo penale concluso di cui si è parlato – di ritenere provato l'evento danno.
In sostanza, gli agenti della polizia stradale si trovavano all'interno della carreggiata per intimare l'alt, ma la proseguii la marcia con il proprio veicolo, sempre all'interno della carreggiata, CP_1
rischiando di investire gli agenti che, soltanto a seguito di gesto repentino, riuscirono ad evitare l'impatto.
Appare chiaro che quanto posto in essere dalla complice il fatto che la stessa aveva abusato CP_1
di sostanze alcoliche, come accertato successivamente, comporti declaratoria quantomeno colposa di responsabilità.
Il danneggiato deve fornire la prova, oltreché dell'avvenuto evento dannoso, anche del nesso causale che lo lega al danno patito.
Anche la prova sul punto appare raggiunta nel caso di specie;
risulta provato che gli agenti, per evitare l'investimento, dovettero fare un balzo andando ad urtare contro un muro. La conferma di tale assunto difensivo deve essere ritenuta sulla scorta delle stesse ragioni sopra evidenziate riferite alla prova dell'evento dannoso.
Per quanto attiene la sussistenza dell'ulteriore prova dell'elemento dato dalla sussistenza del danno,
gli esiti della c.t.u. sono chiari: sussiste nesso causale tra evento e danno riportato.
Il tribunale intende aderire alle conclusioni a cui giunge il c.t.u., conclusioni che sono frutto di adeguato apprezzamento della situazione clinica, attualizzata all'evento e con valutazione della situazione medica pregressa. La c.t.u., inoltre, appare rispettosa dei presupposti formali e sostanziali,
essendo stato rispettato il contraddittorio ed essendo stata fornita adeguata risposta ai quesiti posti. Il c.t.u. conclude per il signor prevedendo un danno biologico pari al 3%, con inabilità Pt_2
temporanea di 20 giorni sia per la percentuale del 25, del 50 e del 75%.
Spetta all'attore la complessiva somma di euro 4.401,31 (di cui 2.757,31 per danno Pt_2
biologico).
Il c.t.u. invece conclude per il signor prevedendo un danno biologico pari al 2% con Parte_1
invalidità temporanea pari a 15 giorni al 75%, a 20 giorni al 50% e 25 giorni al 25%.
Spetta all'attore la complessiva somma di euro 3.243,31 (di cui euro 1.736,31 per danno Parte_1
biologico).
Va escluso per entrambi gli attori, considerata la natura e l'entità delle lesioni patite e comunque per il difetto di relativa prova, che possa essere determinato un ulteriore danno da c.d. personalizzazione.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno determinate, in riferimento all'effettivo danno liquidato, nella misura di euro 4.600,00 oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre spese di c.t.u. che vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
Secondo il giudicante non sussistono i presupposti per la liquidazione di spese a carico della parte convenuta ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L. n. 132/2014. La norma prevede che la mancata risposta all'invito o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 cpc. Infatti, la convenuta ha comunque risposto all'invito rifiutando però la negoziazione assistita in presenza di fatti contestati che, obiettivamente, necessitavano di riscontro probatorio in conseguenza di istruttoria che - per la particolarità del caso - non poteva avvenire in sede conciliativa.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
respinge l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta;
Controparte_2 dichiara la responsabilità della convenuta per la verificazione dell'evento dannoso Controparte_1
per cui è causa;
per l'effetto condanna e l' a pagare, Controparte_1 CP_3 Controparte_2
in solido tra loro, in favore di: la somma di euro 4.401,32, oltre interessi legali dalla Parte_2
data dell'evento, nonché in favore del signor la somma di euro 3.243,21, oltre Parte_1
interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo.
Condanna e l' a rifondere, in solido tra loro, le spese Controparte_1 CP_3 Controparte_2
di lite agli attori, costituiti tramite unico avvocato, nella misura di complessivi euro 4.600,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre spese di c.t.u. che vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 15/05/2024
Il Giudice
Roberto Ricci
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1173 2020
Oggi,15/05/2024 alle ore 11,15, innanzi al Giudice dott. Roberto Ricci, sono comparsi
In udienza ex art. 127 bis cpc per la parte attrice 1 Parte_1
l'avv. Calafiore il quale precisa le proprie conclusioni come da propri atti difensivi e discute la causa eccependo l'irritualità dell'atto depositato dalla controparte il 15.5.24;
Per la parte convenuta Controparte_1
L'avv. Chiarini, la quale precisa le proprie conclusioni come da propri atti difensivi e discute la causa
Il Giudice dato atto di quanto sopra, a seguito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, si ritira in camera di consiglio e decide la causa depositando contestualmente sentenza integrale alle ore 18,28.
Ascoli Piceno, 15/05/2024
Il Giudice
Roberto Ricci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1173 2020 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.
[...] C.F._2
Avv. Giovanni Calafiore
attori contro
c.f. Controparte_2 P.IVA_1
convenuta
Avv. Annalisa Chiarini
Controparte_3
[...]
Convenute contumaci
Svolgimento del processo
Con atto di citazione i signori e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
l' e la signora per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Voglia CP_2 Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la causazione dell'evento lesivo per cui è causa è da ascriversi alla esclusiva responsabilità della signora CP_1
e per l'effetto:
[...] - condannare le signore e nonché la società per le Controparte_1 CP_3 Controparte_2
causali esposte in narrativa e nelle rispettive qualità, al risarcimento - in solido tra loro - in favore del signor di tutti i danni alla persona e comunque di tutti i danni causati, Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali, e di qualsiasi natura subiti e subenti dalla stessa parte attrice per i titoli e le causali esposti in narrativa, provocati dalla condotta per cui è causa, nella misura complessiva di Euro 9.689,04 (novemilaseicentoottantanove//04) oltre al lucro cessante o in quella somma maggiore o minore, che risulterà provata in corso di causa o che dovesse essere stabilita dal
Giudice in via equitativa oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo saldo;
- condannare le signore e nonché la società per le Controparte_1 CP_3 Controparte_2
causali esposte in narrativa e nelle rispettive qualità, al risarcimento - in solido tra loro - in favore del signor di tutti i danni alla persona e comunque di tutti i danni causati, patrimoniali Parte_2
e non patrimoniali, e di qualsiasi natura subiti e subenti dalla stessa parte attrice per i titoli e le causali esposti in narrativa, provocati dalla condotta per cui è causa, nella misura complessiva di Euro
11.320,45 (undicimilatrecentoventi//45) oltre al lucro cessante o in quella somma maggiore o minore,
che risulterà provata in corso di causa o che dovesse essere stabilita dal Giudice in via equitativa oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo saldo;
- condannare, inoltre, le signore e nonchè la società Controparte_1 CP_3 CP_2
al pagamento, in solido tra loro, delle spese del giudizio anche ex art. 96 c.p.c. giusto quanto
[...]
previsto dall'art. 4, comma 1, D.L. n. 132/2014. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Deducevano gli attori che, quali Agenti di Polizia, si trovavano in territorio del Comune di San
Benedetto del Tronto (AP), Loc. Porto D'Ascoli, nei pressi del sottopassaggio di Via del Mare in quanto intervenuti a seguito di un incidente stradale avvenuto poco prima e, nel mentre provvedevano a fermare con apposita paletta in dotazione il fermo ad un veicolo che, invece di fermarsi, tentava di investirli e li costringeva a gettarsi contro un muretto di cinta dotato di recinzione metallica. Per tali motivi gli agenti riportavano lesioni fisiche. L'autovettura si dava alla fuga ma veniva intercettata dagli stessi attori e da una pattuglia dei Carabinieri e dal controllo risultava che il veicolo datosi alla fuga era condotto dalla convenuta e di proprietà della convenuta . A seguito di CP_1 CP_3
procedimento di negoziazione assistita che aveva esiti negativi per mancata partecipazione dovuta all'insussistenza di ipotesi conciliative, gli attori proponevano domanda giudiziale per ottenere la soddisfazione del diritto leso.
- si costituiva in giudizio l' contestando la domanda di parte attrice, così concludendo: 1) CP_2
Preliminarmente dichiarare prescritta l'azione civile di risarcimento del danno;
2) Nel merito rigettare la domanda attrice;
3) Sempre e comunque con vittoria delle spese di lite oltre accessori come per legge.
- Nel corso del processo veniva ammessa prova testimoniale e disposta c.t.u. medico legale. Precisate
le conclusioni e discussa la causa ex art. 281 sexies cpc il processo veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione a) Per quanto attiene l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta nel caso di CP_2
specie, è stato ritenuto che: in tema di risarcimento del danno derivante da circolazione stradale – in ossequio al dettato dell'art. 2947 III comma - se il fatto è considerato dalla legge come reato per il quale è stabilita una prescrizione più lunga o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale,
il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni con decorrenza del dies a quo dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (Cass. 25042/13).
Tenuto conto che nella questione giuridica in esame va applicato altresì l'art. 167 cpp, che prevede che il reato è estinto se il reo non commette ulteriori delitti della stessa indole per il periodo di 5 anni,
è chiaro che per l'efficacia dell'estinzione – e dell'inizio del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2947 III comma cc – occorra attendere il decorso del quinquennio previsto prima che possa ritenersi estinto il reato e quindi prima operi il termine biennale di prescrizione previsto dal secondo comma dell'art. 2947.
E' indubbio che il reato di lesioni personali contestato alla oggetto di applicazione della CP_1
pena su richiesta, rientri nella categoria dei delitti, come espressamente previsto dalla norma di cui all'art. 582 cp.
Tenuto conto degli atti interruttivi presenti in atti, e del computo del quinquennio decorrente dalla data di applicazione della pena su richiesta, il diritto di parte attrice non risulta pertanto prescritto.
L'eccezione va pertanto respinta.
- Parte attrice nel proprio atto introduttivo allega che la convenuta a cui era stato intimato CP_1
l'alt dagli agenti oggi attori, dopo aver tentato di investire gli attori si dava alla fuga. Parte convenuta nelle proprie difese contesta il fatto che il conducente del veicolo assicurato abbia tentato di investire gli attori e, conseguentemente, che gli attori stessi avessero avuto necessità di “gettarsi” contro un muretto, procurandosi lesioni.
Per quanto attiene il procedimento penale che è scaturito a seguito dell'evento in questione, non sussistono elementi certi in ordine alla dinamica dei fatti accaduti, in quanto il relativo processo si è
concluso con applicazione della pena su richiesta, conferendo alle relative risultanze soltanto carattere indiziario.
In merito alle risultanze della prova per testi, esse non consentono ingresso al processo di elementi decisivi;
i testi escussi non ricordano bene l'accaduto o comunque riportano proprie valutazioni personali.
Il documento prodotto da parte attrice in sede di seconda memoria istruttoria, ove vengono riportate in sede giudiziaria le dichiarazioni degli agenti dei Carabinieri presenti sul posto, appare decisivo ai fini della prova richiesta per l'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico della parte attrice.
In dette dichiarazioni, infatti, gli agenti confermano le circostanze di cui all'assunto difensivo di parte attrice, comprese quelle relative al fatto che la conducente il veicolo non si fermò all'alt imposto proseguendo la marcia e rischiando di investire gli agenti che le imponevano l'alt e che, per non essere investiti si gettavano contro un muretto di cinta di un palazzo sito nel luogo, dove vi era una
ringhiera in metallo.
La puntualità e precisione delle dichiarazioni appena indicate, rilasciate da soggetti aventi particolare qualifica, tra l'altro, nelle forme di cui all'art. 115 delle disp. Att. del cpp, consentono – unitamente agli elementi indiziari acquisiti al processo relativamente agli esiti del processo penale concluso di cui si è parlato – di ritenere provato l'evento danno.
In sostanza, gli agenti della polizia stradale si trovavano all'interno della carreggiata per intimare l'alt, ma la proseguii la marcia con il proprio veicolo, sempre all'interno della carreggiata, CP_1
rischiando di investire gli agenti che, soltanto a seguito di gesto repentino, riuscirono ad evitare l'impatto.
Appare chiaro che quanto posto in essere dalla complice il fatto che la stessa aveva abusato CP_1
di sostanze alcoliche, come accertato successivamente, comporti declaratoria quantomeno colposa di responsabilità.
Il danneggiato deve fornire la prova, oltreché dell'avvenuto evento dannoso, anche del nesso causale che lo lega al danno patito.
Anche la prova sul punto appare raggiunta nel caso di specie;
risulta provato che gli agenti, per evitare l'investimento, dovettero fare un balzo andando ad urtare contro un muro. La conferma di tale assunto difensivo deve essere ritenuta sulla scorta delle stesse ragioni sopra evidenziate riferite alla prova dell'evento dannoso.
Per quanto attiene la sussistenza dell'ulteriore prova dell'elemento dato dalla sussistenza del danno,
gli esiti della c.t.u. sono chiari: sussiste nesso causale tra evento e danno riportato.
Il tribunale intende aderire alle conclusioni a cui giunge il c.t.u., conclusioni che sono frutto di adeguato apprezzamento della situazione clinica, attualizzata all'evento e con valutazione della situazione medica pregressa. La c.t.u., inoltre, appare rispettosa dei presupposti formali e sostanziali,
essendo stato rispettato il contraddittorio ed essendo stata fornita adeguata risposta ai quesiti posti. Il c.t.u. conclude per il signor prevedendo un danno biologico pari al 3%, con inabilità Pt_2
temporanea di 20 giorni sia per la percentuale del 25, del 50 e del 75%.
Spetta all'attore la complessiva somma di euro 4.401,31 (di cui 2.757,31 per danno Pt_2
biologico).
Il c.t.u. invece conclude per il signor prevedendo un danno biologico pari al 2% con Parte_1
invalidità temporanea pari a 15 giorni al 75%, a 20 giorni al 50% e 25 giorni al 25%.
Spetta all'attore la complessiva somma di euro 3.243,31 (di cui euro 1.736,31 per danno Parte_1
biologico).
Va escluso per entrambi gli attori, considerata la natura e l'entità delle lesioni patite e comunque per il difetto di relativa prova, che possa essere determinato un ulteriore danno da c.d. personalizzazione.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno determinate, in riferimento all'effettivo danno liquidato, nella misura di euro 4.600,00 oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre spese di c.t.u. che vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
Secondo il giudicante non sussistono i presupposti per la liquidazione di spese a carico della parte convenuta ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L. n. 132/2014. La norma prevede che la mancata risposta all'invito o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 cpc. Infatti, la convenuta ha comunque risposto all'invito rifiutando però la negoziazione assistita in presenza di fatti contestati che, obiettivamente, necessitavano di riscontro probatorio in conseguenza di istruttoria che - per la particolarità del caso - non poteva avvenire in sede conciliativa.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
respinge l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta;
Controparte_2 dichiara la responsabilità della convenuta per la verificazione dell'evento dannoso Controparte_1
per cui è causa;
per l'effetto condanna e l' a pagare, Controparte_1 CP_3 Controparte_2
in solido tra loro, in favore di: la somma di euro 4.401,32, oltre interessi legali dalla Parte_2
data dell'evento, nonché in favore del signor la somma di euro 3.243,21, oltre Parte_1
interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo.
Condanna e l' a rifondere, in solido tra loro, le spese Controparte_1 CP_3 Controparte_2
di lite agli attori, costituiti tramite unico avvocato, nella misura di complessivi euro 4.600,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre spese di c.t.u. che vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 15/05/2024
Il Giudice
Roberto Ricci