TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7348 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Maria Rosaria Palazzolo, presso il cui studio a Terrasini, via Dante Alighieri
n. 10, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Martin Chiarelli e Felice Chiarelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, a Bagheria (PA), via B. Mattarella n. 108 resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 1854/2024, emessa da questo
Tribunale il 25-26/03/2024, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario delle parti.
2. Dall'unione coniugale sono stati generati due figli, nata a [...] il [...], e Per_1
nato a [...] il [...]. Per_2
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. emessa in data 29/12/2023 è stato disposto
1 l'affidamento condiviso dei due minori con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre, residente al nord Italia, secondo specifiche modalità; è stato, inoltre, conferito incarico ai Servizi sociali al fine di accertare le condizioni di vita dei minori.
Con relazione del 16/05/2024 i Servizi sociali del Comune di Terrasini hanno acclarato quanto segue:
“In data 11/04/2024 è stata svolta la visita domiciliare. Al momento dell'incontro erano presenti entrambi i minori con la madre e la nonna materna. (…)
La villetta, decentrala rispetto al centro del Paese, gode di spazi esterni. E' circondata da un ampio giardino discretamente curato…. L'igiene e l'ordine degli ambienti appaiono curati.
Nel corso della visita domiciliare si è potuto osservare che i minori appaiono sereni e spontanei nel loro ambiente di vita.
frequenta la quinta classe elementare dell'Istituto Comprensivo Statale "Cinisi" con Per_1
sede a Cinisi;
per il prossimo anno scolastico è iscritta alla classe prima dell'Istituto
Comprensivo Giovanni XXIII di Terrasini, frequenta l'ultimo anno della scuola materna presso l'istituto Rodari ed e iscritto Per_2
per il prossimo anno scolastico alla prima elementare dell'Istituto Padre Cataldo a Terrasini.
Nel tempo libero frequentano i loro coetanei, è inserita in attività sportive Per_1
extrascolastiche, organizzate dalla scuola calcio femminile.
Dalle notizie assunte dagli insegnanti i bambini vengono seguiti dalla madre che si interessa della vita scolastica ed è sempre presente ai ricevimenti. Entrambi i bambini appaiono in ordine e sereni. La loro frequenza scolastica e regolare.
è descritta come una bambina socievole e affettuosa: in classe è sereno e Per_1 Per_2
partecipa alle attività che gli vengono proposte. A dire delle insegnanti il bambino è ancora più allegro quando è presente il padre.
Da quanto è stato possibile osservare presso l'abitazione, i due bambini appaiono legati da un affetto reciproco e da una certa complicità, intervenivano e giocavano insieme….
Particolarmente significativo è stato il momento in cui, dopo aver chiesto di mostrare una foto del padre per capire se si somigliassero, la bambina teneramente ha preso una fotografia che tiene custodita gelosamente all'interno del suo diario”.
Dopodiché, con ordinanza in data 08/10/2024 il Giudice delegato, stante il suggerimento dei
Servizi Sociali di disporre la presa in carico dei minori da parte del servizio di NPI per essere sostenuti e l'invio della coppia genitoriale al Consultorio familiare a causa dell'elevata conflittualità, disponeva di conseguenza.
In data 23/01/2025 è pervenuta la relazione del Consultorio Familiare, in cui si legge:
2 “La OR risiede in un appartamento di proprietà dell'ex marito in via, Parte_1
unitamente ai suoi minori di anni 10 e di anni 7. Separata dal signor Per_1 Per_2 CP_1
dal 2021, al momento, prende il sussidio di disoccupazione, essendo una lavoratrice stagionale nel settore alberghiero e svolgendo di tanto in tanto solo qualche piccolo servizio quando le viene richiesto da locali B&B.
Al momento ella intrattiene una stabile relazione con il suo nuovo compagno di Per_3
anni 56 di professione cuoco, che sta per intraprendere una piccola attività imprenditoriale sempre nel settore della ristorazione, in modo da potere un giorno convivere
…L'approfondimento effettuato ha permesso di osservare una condizione familiare abbastanza serena, in cui nonostante i contenziosi giuridici, la famiglia sembra Persona_4
avere trovato una nuova funzionale dimensione.
I minori infatti vivono stabilmente con la madre ed incontrano il proprio padre, che vive a
Padova, non solo nei periodi di festività ma all'incirca una volta al mese.
Anche se la madre non era apparsa inizialmente del tutto consapevole della gravità della disregolazione comportamentale di quanto detto lei in seguito dalle maestre e Per_2
soprattutto dalla dott.ssa della Npia, che le ha prescritto in proposito delle Per_5
terapie comportamentali per l'ha portata a contattare immediatamente la dott.ssa Per_2
terapista ABA, ed a fare in modo che il bambino sia seguito dal Servizio, affinché Per_6
possa essergli garantito un adeguato sviluppo.
Benché quindi questa madre abbia mostrato come, dovendosi occupare di lavoro, casa e sopravvivenza, sia oggi certamente affaticata, non sembra assolutamente sottrarsi ai suoi primari doveri di cura. Supportata per quanto riguarda gli accudimenti dalla propria madre OR , di anni 65, a cui i minori sono molto legati, esercita quindi la sua Parte_2
funzione genitoriale su entrambi i figli, provando a rispondere al meglio alle loro esigenze ed ai loro bisogni di crescita.
In tal senso, si è problematizzato con lei sulla necessità di tenerli quanto più possibile lontani dai conflitti che in passato ella aveva avuto con l'ex marito, e di garantire loro l'accesso ad entrambi i rami familiari. Al momento sembra che comunque gli elementi di conflitto che in passato erano stati evidenziati dai colleghi siano in remissione e che ella in particolare sia andata acquisendo una condizione di maggiore serenità che lascia ben sperare rispetto ad un sempre minore coinvolgimento dei figli nelle contese familiari.
Gli approfondimenti effettuati con la OR hanno permesso di valutare questa madre Pt_1 come un genitore sufficientemente responsabile…”.
In data 05/02/2025 è pervenuta la relazione della Neuropsichiatria, in cui si legge:
3 è una bambina di 10 anni, frequenta l'ultimo anno di scuola primaria con profitto Per_1
sufficiente; recentemente intrapresa attività di doposcuola di supporto... Vengono riferite adeguate competenze socio-relazionati, da circa un anno pratica calcetto.
Nel corso degli incontri presenta un comportamento adeguato e rispettoso delle regole Per_1
e dei ruoli, si mostra disponibile al colloquio ma è presente una certa timidezza…
Dai colloqui effettuati l'umore appare lievemente deflesso;
la minore riferisce di trovarsi bene a casa con la madre e di avere una buona relazione con entrambi i genitori, ma di sentire la mancanza del padre ormai distante per lavoro, lasciando trasparire sentimenti di tristezza in merito alla situazione attuale ed alla separazione dei genitori.
Per tale motivo appare opportuno monitorare nel tempo lo stato di benessere psico-fisico e la crescita emotivo - relazionale della minore attraverso delle visite programmate a cadenza trimestrale presso il nostro servizio.
è un bambino di 6 anni molto vivace. … In atto frequenta il primo anno di scuota Per_2
primaria, le maestre hanno segnalato verbalmente alla madre qualche difficoltà nell'attenzione e nel rispetto delle regole…...Presenta un assetto comportamentale connotato da ipercinesia, impulsività ed oppositività.
Non adeguato il rispetto delle regole, scarsa l'attenzione rivolta all'interlocutore e al messaggio verbale… il bambino in atto presenta un "Disturbo del linguaggio espressivo con difficoltà nella regolazione attentivo-motoria e comportamentale"…
Si ritiene opportuno avviare trattamento logopedico, trattamento psicomotorio e percorso psicoeducativo ad indirizzo cognitivo-comportamento.
Entrambi i genitori, incontrati separatamente, si sono mostrati disponibili a collaborare con i servizi incaricati e nell'attuare gli interventi necessari sul minore.
Continua la presa in carico del minore per monitorare l'andamento del suo percorso di crescita e l'evoluzione delle sue difficoltà”.
E' pervenuta anche la relazione del Consultorio familiare del comune di Rubano, in provincia di Padova, nella quale vengono riferite le attuali condizioni di vita e di lavoro del resistente, il quale lavora da circa tre anni come operatore socio sanitario presso una RSA di Padova ed ha riferito di avere un ottimo rapporto con i figli, che sente telefonicamente costantemente e che incontra almeno una volta al mese, allorché si reca a Palermo e vi rimane per circa cinque-sei giorni pernottando presso i propri genitori;
nella relazione viene, anche, riferita la storia individuale e di coppia delle parti e le circostanze della separazione e viene dato atto della sofferenza del per la lontananza dai figli, che spererebbe possano in futuro CP_1
raggiungerlo, anche per le migliori condizioni di vita e di lavoro di quel territorio.
4 3. Orbene, in punto di diritto, relativamente all'affidamento dei figli minori, va premesso che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la disciplina legale è quella dell'affidamento congiunto del minore ad entrambi genitori, a cui può derogarsi solo quando ciò sia contrario all'interesse della prole;
invero, l'affidamento congiunto ed il conseguente esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori, anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di maggiori responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando esso sia contrario all'interesse del minore.
Alla luce degli elementi sopra riportati, ritiene il Tribunale di dover senz'altro confermare il regime di affidamento condiviso dei due figli minori, con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre:
- tutte le volte in cui lo stesso farà rientro a Palermo e con possibilità per i minori di pernottare con il padre per più giorni, da concordare tra le parti, tenuto conto delle esigenze e della volontà dei minori.
- nel periodo estivo per un periodo di 10 giorni consecutivi (da concordare tra le parti entro il
10 giugno di ciascun anno);
- durante le vacanze natalizie e di fine anno, dal 22 al 28 dicembre ovvero dal 29 dicembre al
04 gennaio, ad anni alterni;
- il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- il giorno del compleanno dei minori, a pranzo od a cena;
Inammissibili sono le richieste del resistente circa l'esercizio del diritto di visita da parte dei nonni paterni, trattandosi di domanda estranea al presente giudizio e non di competenza del
Tribunale ordinario.
4. Quanto alla casa coniugale, va premesso che la norma che consente l'assegnazione della casa coniugale al genitore che conviva con i figli minori è una norma posta ad esclusiva tutela dell'habitat domestico della prole, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
Nella specie, la casa coniugale, di esclusiva proprietà del resistente, deve rimanere assegnata alla ricorrente, quale genitore collocatario, affinché continui ad abitarla insieme ai figli minori;
priva di rilievo è la deduzione difensiva del resistente circa la dedotta convivenza della ricorrente con un uomo, trattandosi invero di fattore privo di rilievo ai fini del provvedimento di assegnazione, che trova la sua unica ragione nella tutela della prole.
5. Quanto al contributo per il mantenimento dei minori, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da
5 garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza;
il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 29/12/2023 sono state confermate le statuizioni economiche della separazione consensuale, omologata nel 2022, ovvero la previsione al carico del resistente di versare alla ricorrente un assegno di € 300,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha chiesto l'aumento dell'assegno all'importo di € 600,00 ovvero la conferma di quanto previsto in sede di separazione, compresa la rivalutazione Istat, oltre al 100% dell'Assegno unico;
il resistente ha chiesto la conferma dell'assegno di € 300,00 al mese e la ripartizione dell'Assegno unico alla metà, così come già avviene.
6. Ebbene, ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali delle parti, è emerso quanto segue.
(classe 1986) ha dichiarato di lavorare presso la struttura ricettizia “Città del Parte_1
Mare” come addetta alle pulizie con contratto di lavoro stagionale a chiamata, con scadenza il
10/10/2023 e con una retribuzione variabile tra € 500,00 ed € 1.000,00 al mese;
in tutti gli altri periodi la stessa presta la propria attività lavorativa come addetta alle pulizie presso abitazioni private o bed and breakfast.
Dall'unico modello 730 prodotto, relativo all'anno di imposta 2021, risulta un reddito complessivo di € 1.084,00; non sono state prodotte le successive dichiarazioni fiscali, né altra documentazione reddituale.
(classe 1983) svolge attività lavorativa a Padova come operatore socio- Controparte_1
sanitario presso una RSA ed ha dichiarato di percepire una retribuzione di € 1.300,00 al mese circa;
ha allegato di vivere in un immobile condotto in locazione al canone mensile di €
560,00, che non ha tuttavia documentato.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte emergono i seguenti dati:
- anno imposta 2020: € 4.912,00 (reddito complessivo) - € 0,00 (imposta netta);
6 - anno imposta 2021: € 2.978,00 (reddito complessivo) - € 0,00 (imposta netta);
- anno d'imposta 2022: € 15.814,00 (reddito complessivo) - € 1.140,00 (imposta netta).
Quanto all'Assegno unico per i figli minori, all'udienza di prima comparizione entrambe le parti avevano dichiarato che era la ricorrente a percepirlo per l'intero, per un ammontare di €
370,00 circa;
nei successivi scritti difensivi di entrambe le parti, invece, è emerso che il sussidio è stato poi riscosso da entrambe le parti nella misura del 50%.
7. Orbene, ritiene il Tribunale che, in considerazione dei redditi stabili e certi in capo al resistente, della capacità lavorativa della ricorrente, della disponibilità da parte della medesima della casa coniugale (di proprietà esclusiva del resistente), degli oneri gravanti sul resistente per l'alloggio a Padova e per le spese di viaggio anche al fine di incontrare i figli nonché della percezione dell'Assegno unico da parte di entrambi i genitori nella misura del
50%, appare equo prevedere un contributo economico paterno per il mantenimento dei due figli di € 400,00 al mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza.
Fa, inoltre, onere a carico di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese extra assegno per la prole secondo le modalità ed i criteri del protocollo del Tribunale di Palermo del 02/07/2019.
8. Avuto riguardo all'esito del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
Richiamata la sentenza non definitiva n. 1854/2024, emessa da questo Tribunale il 25-
26/03/2024, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti;
a) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori nata a [...] il [...], e Per_1
nato a Palermo il [...], ad [...] i genitori, con domicilio prevalente Per_2
presso la madre e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva.
b) Dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita a Terrasini (PA), via Franco Modigliani
n. 6, in favore di , genitore convivente con la prole. Parte_1
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a decorrere Controparte_1 Parte_1
dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, un assegno di €
400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, da versare
7 entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale del 02/07/2019.
d) Compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
8