Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3208 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
– SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA –
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel. est. dott. Paolo Celentano Consigliere dott. Giovanni Galasso Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3071 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del
2022 , avente ad oggetto: azione di responsabilità degli organi societari
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato MARIAROSARIA DI MASI ( c.f. ) in virtù di C.F._2 procura alle liti depositata unitamente all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
( c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avvocato RAFFAELE DI PAOLO ( c.f. ) in virtù di C.F._4
procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione
APPELLATO
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Come ricostruito nella sentenza appellata, con la citazione notificata il 26.3.2019,
“ adiva l'intestata sezione deducendo che: con sentenza n. 2699/16 Parte_1
e al pagamento in favore di esso della
[...] Controparte_2 Parte_1 somma di €. 18.200,00 oltre interessi legali dalla notificazione della citazione al soddisfo;
condannava la al pagamento in favore di esso della somma CP_3 Parte_1 di €. 24.000,00 oltre interessi legali dalla notificazione della citazione al soddisfo;
condannava, altresì, in solido, , e la Controparte_1 Controparte_2 CP_3 al pagamento, in favore di esso delle spese di giudizio che liquidava nella Parte_1
somma di €. 4.500,00 di cui €. 500,00 per esborsi e €. 4.000,00 per compenso, oltre maggiorazione del 15%, IVA e CPA;
- che la con scrittura privata del 19.01.17 CP_3
si impegnava a corrispondere- a fronte di quanto dovuto in favore dell'attore- la somma di
€.27.000,00 in 14 rate mensili a far data dal 30.04.17 di cui, le prime 10, di €. 1.700,00 ciascuna e, le ultime quattro, di €. 2.500,00 ciascuna e, a garanzia della predetta scrittura privata, allegava polizza di fideiussione del;
- che la Parte_2 CP_3 provvedeva al pagamento delle prime due rate relative ai mesi di aprile e maggio 2017
[...]
per complessivi €. 3.400,00 ed in data 1.06.17 veniva posta in liquidazione, e veniva nominato liquidatore. ; che con lettera datata 23.10.17 veniva richiesto al Controparte_1 [...]
in virtù della suindicata polizza di fideiussione, il pagamento della Parte_2 somma di €. 23.400,00 essendo la inadempiente dal mese di giugno 2017, CP_3
decaduta dal beneficio del termine ma tale Consorzio rifiutava il pagamento non ritenendo sussistenti i presupposti per la escussione della suindicata fideiussione;
che in data 9.10.2019, in sede di pignoramento presso la sede legale della non aveva rinvenuto beni CP_3 mobili di proprietà della stessa;
che dalla visura storica della non risultavano CP_3
depositati i bilanci dal 2015 e, quindi non risultava la situazione patrimoniale della stessa e che nell'ultimo bilancio dell'anno 2014, emergeva un patrimonio netto pari ad €.67.858,00, immobilizzazioni immateriali pari ad €.47.500,00, immobilizzazioni materiali pari ad €.
28.433,00, crediti pari ad €.150.416,00 e materie prime e merci acquistate pari ad €.
176.223,00, con conseguente responsabilità di per inosservanza degli Controparte_1
obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale della e CP_3
della conseguente sua insufficienza al soddisfacimento del credito dell'attore. Tanto premesso conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale, sezione specializzata in materia di impresa, , chiedendo - previa declaratoria di responsabilità di Controparte_1
quest'ultima, amministratore unico della e liquidatore della stessa dal 1.06.2017, CP_3 la condanna al risarcimento dei danni subiti dal sig. pari ad €. 27.880,48 Parte_1
oltre interessi legali sulla sorta capitale dal 22.11.18 alla data del soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si costituiva che eccepiva la nullità della Controparte_1
domanda ex art. 163, commi 3 e 4 e 164 comma 4 c.p.c.per incertezza del petitum e della causa petendi;
l'incompetenza della Sezione specializzata in materia d'impresa per essere stata la convenuta quale persona fisica e non quale soggetto con un ruolo sociale;
nel merito CP_1 che la società aveva cessato l'attività ma era ancora in corso il processo di liquidazione, che non vi era stata la cancellazione della società dal registro delle imprese e pertanto i creditori sociali non potevano rivalersi nei confronti del liquidatore, non sussistendone i presupposti”.
Con la pronunzia appellata, n. 5489/2022 pubblicata l'1/6/2022, notificata a mezzo pec in data 1.6.2022, il Tribunale statuiva nel seguente modo “ rigetta la domanda;
condanna alla rifusione in favore di parte convenuta, delle spese di lite si Parte_1
liquidano in euro 2800,00 per compensi oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Di Paolo dichiaratosi antistatario”.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 1.07.2022, il ha Pt_1 proposto appello chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza e, nel merito, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.. Ha chiesto affermarsi la responsabilità della ex art. 2395 CP_1
c.c. “in ordine alla scrittura privata e alla relativa polizza fideiussoria e al pagamento dei debiti della società” e la condanna di quest'ultima al risarcimento danni subiti pari ad
€.27.880,48, oltre interessi legali sulla sorta capitale dal 22/11/2018 alla data del soddisfo, con vittoria di spese del doppio grado.
Con la comparsa depositata il 18.11.2022 si è costituita tempestivamente la parte appellata per resistere al gravame con espressa impugnativa dell'istanza inibitoria e dei motivi di appello. In particolare ha eccepito l' inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348 c.p.c. e, nel merito, la sua totale infondatezza, istando per l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 3.1.2023 - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del
3.12.2022 – la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata condannando l'appellante al pagamento della pena pecuniaria di €
500,00.
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.3.2025 l'appello è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. .
Con la comparsa conclusionale depositata il 9.5.2025, l'appellante non ha modificato le conclusioni rassegnate in atto di appello ed ha ribadito la richiesta di “ dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; previa declaratoria di responsabilità della signora , condannare la medesima al risarcimento danni subiti dal Controparte_1
signor pari ad € 27.880,48, oltre interessi legali sulla sorta capitale dal Parte_1
22/11/2018 alla data del soddisfo;
condannare la signora al pagamento Controparte_1
delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
Parte appellata, con la comparsa conclusionale depositata il 12.5.2025, ha ribadito le conclusioni incardinate in limine “ In via preliminare, dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello così come proposto dal sig. ai sensi dell'art. 348 bis Parte_1
c.p.c.; Nel merito, rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto Parte_1 assolutamente infondato in fatto e diritto, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine al governo delle spese processuali e, per l'effetto, confermare quanto statuito dal Tribunale di
Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa con sentenza n. 5489/2022, pubblicata il
1.06.2022; condannare parte appellante alla refusione, in favore della sig. CP_1
, delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione, oltre IVA, CPA e
[...]
spese generali al 15,00% come per legge” .
Nelle comparse conclusionali in replica hinc et inde depositate non si rinvengono
“nova”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente al merito, la Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata con riferimento all'art. 342 c.p.c., considerato che l'appello proposto supera il vaglio di ammissibilità in quanto le doglianze, pur verbose e prolisse oltre il necessario, sono idonee ad investire il giudice dell'impugnazione delimitando con ( appena) sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica e i motivi per i quali la stessa dovrebbe essere riformata.
Il richiamo alla pronunzia di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. – nella formulazione applicabile ratione temporis, ante d.lgs. 149/2022 – è superato.
Con il primo motivo il lamenta “la nullità della sentenza per violazione dell'art. Pt_1
112 c.p.c. in quanto la signora nella comparsa di costituzione e risposta non ha CP_1
eccepito la carenza di titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio e indicato, invece, la relativa titolarità della di cui, tra l'altro, la medesima riveste la qualità di CP_3
liquidatore, e non ha eccepito che il signor ha erroneamente proposto la domanda di Pt_1
risarcimento dei danni subiti e non dei danni subiti dal patrimonio della . CP_3
La doglianza è infondata sotto diversi profili. Deve premettersi che, a norma dell'art. 161 c.p.c., solo i vizi che incidono sulla validità dell'atto - ad esempio, la mancanza di sottoscrizione del giudice - determinano la nullità della sentenza. Negli altri casi vige il principio di conversione della nullità dei vizi in motivi di impugnazione;
nel caso in esame la doglianza introdotta pare riferirsi alla mancata corretta applicazione da parte del giudice di primo grado del principio di non contestazione, dal che deriva che, anche nell'ipotesi in cui la censura fosse fondata – e non lo è – essa non potrebbe mai determinare la nullità della sentenza di primo grado.
Tanto affermato, infondatamente l'appellante lamenta il suddetto vizio, tenuto conto del fatto che il Tribunale, quale giudice di merito, ha correttamente amministrato il proprio potere/dovere di qualificazione della domanda non limitandosi al tenore letterale della citazione ( che evidenziava diverse criticità ) e della memoria integrativa ex art. 186 comma 6 c.p.c., ma avendo riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere in giudizio, desumibile dal fatto come dedotto e rappresentato dalla parte istante.
Erra del tutto, pertanto, parte appellante nel voler contrapporre a tale corretta operazione ermeneutica un fumoso ed infondato richiamo al principio di non contestazione per avere, a suo dire, la non eccepito la carenza di titolarità CP_1 del diritto sostanziale dedotto in giudizio e l'erronea proposizione di una domanda di risarcimento danni subiti piuttosto che di risarcimento dei danni subiti dal patrimonio della doglianza da cui ha fatto discendere il fatto che il giudice avrebbe CP_3
deciso su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio.
Tale vizio di extrapetizione non si ravvisa nella decisione appellata, tenuto conto della già affermata corretta interpretazione della domanda e della posizione processuale assunta dalla parte convenuta. Quest'ultima con la comparsa di costituzione ha lamentato in primis che la era stata citata in proprio come “ persona fisica” CP_1
e non nella qualità di legale rappresentante della e che ella, comunque, CP_3
erroneamente secondo l'attore avrebbe dovuto essere condannata al risarcimento dei danni descritti dall'attore senza che fosse fatto alcun riferimento ai comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori o ai liquidatori dalla legge o dallo statuto sociale. Ha, quindi, oltre a quanto in estrema sintesi riportato nella narrativa della sentenza appellata, eccepito che la domanda del , quale Pt_1
creditore della società amministrata dalla anteriormente alla messa in CP_1 liquidazione, era strutturalmente infondata poiché l'attore – pur evocando la violazione degli obblighi dell'amministratrice ( poi liquidatrice ) non aveva offerto alcun elemento atto a configurare la responsabilità extracontrattuale della convenuta, determinante il suo diritto al risarcimento del danni, e cioè l'esistenza, almeno in termini di allegazione, di comportamenti specifici pregiudizievoli della , tesi CP_1
a sottrarre ai creditori un attivo esistente e sufficiente a soddisfare (in tutto o in parte) le ragioni del creditore e che, invece, era stato illegittimamente Pt_1
distratto in favore dei soci o utilizzato per soddisfare solo alcuni creditori, in tal modo violando la par condicio creditorum. Non risponde a verità, quindi, quanto asserito dal nell'atto di appello e, cioè, che la avrebbe eccepito unicamente la Pt_1 CP_1
carenza dei presupposti dell'azione di cui all'art. 2495 c.c.. ( azione del creditore sociale successivamente alla cancellazione). A tale fattispecie non v'è richiamo nelle difese della convenuta ed, in ogni caso il Tribunale ha escluso che l'azione proposta potesse essere inquadrata in tale ambito, preso atto del fatto che l'attore l'aveva espressamente escluso nelle difese, come del resto ribadisce in appello.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di valutare correttamente le emergenze processuali tese a provare sia la fondatezza dell'azione ex art. 2395 c.c. che della domanda ex artt. 2394 e 2489 c.c.. La censura è generica e fumosa nonché contraddittoria e, quindi, inammissibile;
essa, inoltre, non coglie nel segno la logica della decisione appellata, rivelandosi inefficace a provocarne la riforma.
Il lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la qualificazione Pt_1 della domanda sotto il profilo dell'art. 2395 c.c. ma anche che avrebbe errato nel ritenere insussistente per mancanza di prova la responsabilità della ex art. CP_1
2394 c.c.; questo in quanto l'attore avrebbe dato prova del fatto che l'amministratrice era responsabile “della dispersione del patrimonio sociale in danno dei creditori”.
Ebbene, la doglianza denota una certa confusione concettuale in relazione alle diverse azioni di responsabilità degli organi sociali della società di capitali, ad istanza del terzo.
Ed infatti, non può dubitarsi del fatto che – tenuto conto del profilo soggettivo dedotto dallo stesso attore e della causa petendi come sopra riportata - correttamente il
Tribunale ha inquadrato l'azione nell'ambito dell' 2394 c.c. ( e 2489 c.c. con riferimento alla successiva qualifica di liquidatrice ); ed infatti, il , allegando Pt_1
– e provando – di essere creditore della ha chiesto la condanna della già CP_3
amministratrice – poi liquidatrice - per non avere ella agito per salvaguardare l'integrità del patrimonio sociale ( comma 1 della norma cit.). Altrettanto correttamente il Tribunale ha motivato sulla natura aquiliana dell'azione in parola, affermazione da cui ha fatto discendere il fatto che gravavano interamente sul creditore agente la prova della illiceità di specifiche condotte della , neanche CP_1
specificamente allegate, e la prova del nesso causale esistente tra l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio e l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento del credito reclamato dall'istante, prova non offerta ma neanche richiesta in giudizio. Ne consegue che continuare a sostenere, come fa l'appellante, che la sarebbe responsabile “della dispersione del patrimonio CP_1 sociale in danno dei creditori”, non mette in crisi la motivazione adottata dal Tribunale ma, anzi, la conferma.
In merito alla esclusione della qualificazione della domanda sotto il profilo dell'art. 2395 c.c. ( azione individuale del socio e del terzo), l'appellante neanche spiega in quale vizio logico sarebbe incorso il Tribunale nel negare la suddetta qualificazione ( atto di appello pag. 14 ultime due righe). Essa è stata motivata dal Tribunale sulla base delle reiterate allegazioni dello stesso attore che nel corso di tutto il giudizio ha espressamente affermato che la aveva arrecato danno al patrimonio sociale CP_1
per non averne conservato l'integrità; ebbene, sulla base delle insuperabili allegazioni dell'attore, il Tribunale ha correttamente ritenuto che il danno lamentato dal era dedotto ed illustrato come danno al patrimonio sociale quindi solo Pt_1 indirettamente e non immediatamente determinante un danno per il terzo creditore, quindi non risarcibile ex art. 2395 c.c..
A parere della Corte, sotto questo profilo anche questa censura si presenta inammissibile ex art. 342 c.p.c.; da un lato, infatti, l'appellante ripete in appello di aver agito contro la per inosservanza dell'obbligo di conservazione del CP_1 patrimonio e, dall'altro, da tale affermazione non fa discendere le corrette conseguente, focalizzate opportunamente nella sentenza appellata.
Ad ogni modo, la censura si rivela inconsapevolmente in contrasto con i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sul tema, applicati dal Tribunale e qui condivisi, per i quali a) il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; b) l'azione individuale del creditore ( o del socio) nei confronti dell'amministratore di una società di capitali è esperibile solo quando il creditore ( o il socio ) alleghi e provi di essere stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre essa non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale ( v. Cass. 11071/2025, conf. a Cass. 11223/2021).
Nella restante parte dell'appello, in particolare alle pagine 22 – 24 , parte appellante ripete confusamente concetti già accennati nelle pagine precedenti, modalità che non apporta alcuna utilità alla posizione del e che appesantisce Pt_1
inopportunamente il processo d'appello.
In definitiva l'appello va in toto respinto in quanto nel complesso palesemente infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.
Segue condanna alle spese in favore della parte appellata, ex art. 91 c.p.c.; la liquidazione è operata d' ufficio in dispositivo mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022
e in vigore dal 23 ottobre 2022. Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile ( da € 26.000,01 a 52.000,00) spettano € 1400,00 per la fase di studio, € 1000,00 per l'atto introduttivo, € 1600,00 per la fase di trattazione ed € 2000,00 per la fase decisoria. In totale € 6.000,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura di €
900,00 con distrazione in favore dell'avvocato Raffaele Di Paolo ex art. 93 c.p.c..
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. determinante la condanna dell'appellante - in favore dell'appellata – al pagamento di una somma che si ritiene equo liquidare nello stesso importo liquidato a titolo di spese processuali.
Dall'esame degli atti ( atto di appello e comparsa conclusionale nonché dell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c.), infatti, emerge che l'iniziativa impugnatoria
– dalla Corte giudicata palesemente infondata, in parte inammissibile - è stata caratterizzata da insistenza gravemente colpevole in tesi giuridiche già reputate del tutto infondate dal primo giudice con idonea motivazione e dall'introduzione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante facendo uso di ordinaria diligenza, in modo da evitare il gravame, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, puntualmente applicata dal Tribunale, in tema di azioni di responsabilità degli organi sociali. ( cfr. Cass.
15232/24 e Cass. 34429/24).
A tale condanna, che si quantifica in € 6.000,00 , conseguirà ( con separato decreto ) la revoca dell'ammissione del , disposta in via provvisoria, al beneficio del Pt_1
patrocinio a spese dello Stato ( Delibera n. 4096/2022 del C.O.A. di Napoli ), a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 comma 2, per le ragioni già spiegate.
Infine, considerato l'esito dell'appello, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Controparte_1
Specializzata in Materia di Impresa - n. 5489/2022 dell'1/06/2022 così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado sostenute dalla parte appellata, liquidate in € 6.000,00 per compensi ed € 900,00 per spese generali con attribuzione in favore dell'avvocato Raffaele Di Paolo;
c) condanna l'appellante al pagamento in favore della controparte dell'importo di
€ 6.000,00 a titolo di responsabilità aggravata;
d) secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17/06/2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino