Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1545
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Accolto
    Soccombenza della resistente

    La condanna alle spese discende dalla condotta processuale della parte convenuta che, non costituendosi in giudizio, ha precluso il perfezionamento di una più rapida procedura a domanda congiunta. Le spese sono state quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque, ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.

  • Accolto
    Sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di divorzio

    Ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche. La decisione della convenuta di non costituirsi nemmeno in giudizio conferma la rottura della comunione coniugale.

  • Inammissibile
    Carenza di interesse ad agire per accertamento negativo

    Il Collegio ritiene che vi sia carenza di interesse del ricorrente rispetto alla domanda di accertamento negativo del diritto all'assegno divorzile della convenuta contumace. Il riconoscimento dell'assegno divorzile è subordinato alla domanda di parte, non avendo il giudice il potere di intervenire d'ufficio. Non essendosi costituita in giudizio la parte resistente e non avendo quindi formulato domanda di assegno divorzile, non è rinvenibile un interesse attuale e concreto del ricorrente ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1545
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero : 1545
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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