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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione:
Dr. CA Di UA Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa NC ER Giudice rel;
ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3020/2024 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
AL OB, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come indicato nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 18/09/2025
pagina 1 di 5 R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a TO (MO) in data
08/08/2011 e dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi sono legalmente separati in forza di decreto di omologazione del
Tribunale di Modena n. cronol. 1072/2022 del 20/04/2022, emesso all'esito del procedimento RG n. 7279/2021
2. Con ricorso depositato in data 12/06/2024 il ricorrente, , Parte_1 chiedeva nel merito, pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto con , senza previsione di un assegno divorzile per la Controparte_1 resistente, previo accertamento della sussistenza in capo alla stessa di mezzi economici adeguati al suo sostentamento.
3. All'udienza del 13/11/2024, il ricorrente, sola parte presente, dichiarava: “io sto pagando ancora adesso l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione. Io non ho mai più sentito mia moglie, l'ho chiamata solamente in luglio per chiedere se era disposta a fare un divorzio congiunto ma non ha voluto, spera di ereditare il mio appartamento. Io abito in un appartamento di mia proprietà esclusiva a 100 m. dalla casa dove si presume abiti lei con il nuovo compagno”.
Il Giudice, esaminati i documenti attestanti i tentativi di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla convenuta, rilevava il mancato rispetto del termine di comparizione e, quindi, disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso, unitamente al verbale, fissando nuova udienza di comparizione delle parti.
4. All'esito dell'udienza del 04/03/2025 il Giudice adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. con i quali confermava i provvedimenti economici concordati in sede di separazione, in difetto di mutamenti sul piano economico che giustificassero una modifica del precedente regime, e ammetteva le prove orali richieste dal ricorrente, fissando udienza per la prova per interpello e per l'escussione testimoniale.
pagina 2 di 5 5. All'udienza del 20/05/2025 veniva escusso il teste di parte ricorrente, Tes_1
, presente su delega del legale rappresentante della struttura “Casa di
[...]
Riposo per Anziani Villa Berti”.
Alla medesima udienza non compariva la convenuta, citata per rendere interrogatorio, nonostante la regolarità della notifica.
Il Giudice, su istanza del difensore di parte ricorrente, unica presente, a seguito della rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., concedeva un termine per la precisazione delle conclusioni.
6. In data 18/09/2025 il difensore di parte ricorrente depositava tempestivamente note scritte di precisazione delle conclusioni, con cui insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate in sede di ricorso anche alla luce delle risultanze emerse dall'escussione della teste citata.
A) Occorre in primo luogo dichiarare la contumacia di nel Controparte_1 presente procedimento.
B) Sussistenza dei requisiti per la dichiarazione del divorzio.
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche, essendosi la separazione personale dei coniugi protratta per oltre due anni, e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese del ricorrente e dalla decisione della convenuta di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
C) La resistente non si è costituita nel presente giudizio, conseguentemente non ha formulato alcuna domanda di assegno divorzile.
Il ricorrente ha chiesto accertarsi che nulla è dovuto alla resistente a titolo di assegno divorzile.
Questo Collegio ritiene, tuttavia, che vi sia carenza di interesse del resistente rispetto alla domanda di accertamento negativo del diritto all'assegno divorzile della convenuta contumace.
Ed invero il riconoscimento dell'assegno divorzile è subordinato alla domanda di parte, non avendo il giudice il potere di intervenire d'ufficio (Cassazione civile sez.
pagina 3 di 5 I, 07/11/2022, n.32643).
Conseguentemente, non essendosi costituita in giudizio la parte resistente e non avendo quindi formulato domanda di assegno divorzile, non è rinvenibile un interesse attuale e concreto del ricorrente ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo del diritto all'assegno divorzile.
E) Spese del giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della resistente in ragione della sua soccombenza. La condanna alle spese discende dalla condotta processuale della parte convenuta che, non costituendosi in giudizio, ha precluso il perfezionamento di una più rapida procedura a domanda congiunta.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque, ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 08/08/2011 in
TO (MO) da (nato a [...] il [...]) Parte_1 con (nata in [...] il [...]), matrimonio Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TO (MO), atto n.
13, parte I anno 2011;
2. Dichiara che perde il cognome che aveva aggiunto al Controparte_2 proprio a seguito del matrimonio;
3. Condanna al versamento delle spese del presente Controparte_2 giudizio, in favore di che liquida in euro 2356,00, oltre spese Parte_1 generali, Iva e cpa come per legge;
4. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di pagina 4 di 5 TO (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
3.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
NC ER
IL PRESIDENTE
CA Di UA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione:
Dr. CA Di UA Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa NC ER Giudice rel;
ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3020/2024 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
AL OB, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come indicato nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 18/09/2025
pagina 1 di 5 R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a TO (MO) in data
08/08/2011 e dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi sono legalmente separati in forza di decreto di omologazione del
Tribunale di Modena n. cronol. 1072/2022 del 20/04/2022, emesso all'esito del procedimento RG n. 7279/2021
2. Con ricorso depositato in data 12/06/2024 il ricorrente, , Parte_1 chiedeva nel merito, pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto con , senza previsione di un assegno divorzile per la Controparte_1 resistente, previo accertamento della sussistenza in capo alla stessa di mezzi economici adeguati al suo sostentamento.
3. All'udienza del 13/11/2024, il ricorrente, sola parte presente, dichiarava: “io sto pagando ancora adesso l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione. Io non ho mai più sentito mia moglie, l'ho chiamata solamente in luglio per chiedere se era disposta a fare un divorzio congiunto ma non ha voluto, spera di ereditare il mio appartamento. Io abito in un appartamento di mia proprietà esclusiva a 100 m. dalla casa dove si presume abiti lei con il nuovo compagno”.
Il Giudice, esaminati i documenti attestanti i tentativi di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla convenuta, rilevava il mancato rispetto del termine di comparizione e, quindi, disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso, unitamente al verbale, fissando nuova udienza di comparizione delle parti.
4. All'esito dell'udienza del 04/03/2025 il Giudice adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. con i quali confermava i provvedimenti economici concordati in sede di separazione, in difetto di mutamenti sul piano economico che giustificassero una modifica del precedente regime, e ammetteva le prove orali richieste dal ricorrente, fissando udienza per la prova per interpello e per l'escussione testimoniale.
pagina 2 di 5 5. All'udienza del 20/05/2025 veniva escusso il teste di parte ricorrente, Tes_1
, presente su delega del legale rappresentante della struttura “Casa di
[...]
Riposo per Anziani Villa Berti”.
Alla medesima udienza non compariva la convenuta, citata per rendere interrogatorio, nonostante la regolarità della notifica.
Il Giudice, su istanza del difensore di parte ricorrente, unica presente, a seguito della rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., concedeva un termine per la precisazione delle conclusioni.
6. In data 18/09/2025 il difensore di parte ricorrente depositava tempestivamente note scritte di precisazione delle conclusioni, con cui insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate in sede di ricorso anche alla luce delle risultanze emerse dall'escussione della teste citata.
A) Occorre in primo luogo dichiarare la contumacia di nel Controparte_1 presente procedimento.
B) Sussistenza dei requisiti per la dichiarazione del divorzio.
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche, essendosi la separazione personale dei coniugi protratta per oltre due anni, e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese del ricorrente e dalla decisione della convenuta di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
C) La resistente non si è costituita nel presente giudizio, conseguentemente non ha formulato alcuna domanda di assegno divorzile.
Il ricorrente ha chiesto accertarsi che nulla è dovuto alla resistente a titolo di assegno divorzile.
Questo Collegio ritiene, tuttavia, che vi sia carenza di interesse del resistente rispetto alla domanda di accertamento negativo del diritto all'assegno divorzile della convenuta contumace.
Ed invero il riconoscimento dell'assegno divorzile è subordinato alla domanda di parte, non avendo il giudice il potere di intervenire d'ufficio (Cassazione civile sez.
pagina 3 di 5 I, 07/11/2022, n.32643).
Conseguentemente, non essendosi costituita in giudizio la parte resistente e non avendo quindi formulato domanda di assegno divorzile, non è rinvenibile un interesse attuale e concreto del ricorrente ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo del diritto all'assegno divorzile.
E) Spese del giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della resistente in ragione della sua soccombenza. La condanna alle spese discende dalla condotta processuale della parte convenuta che, non costituendosi in giudizio, ha precluso il perfezionamento di una più rapida procedura a domanda congiunta.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque, ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 08/08/2011 in
TO (MO) da (nato a [...] il [...]) Parte_1 con (nata in [...] il [...]), matrimonio Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TO (MO), atto n.
13, parte I anno 2011;
2. Dichiara che perde il cognome che aveva aggiunto al Controparte_2 proprio a seguito del matrimonio;
3. Condanna al versamento delle spese del presente Controparte_2 giudizio, in favore di che liquida in euro 2356,00, oltre spese Parte_1 generali, Iva e cpa come per legge;
4. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di pagina 4 di 5 TO (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
3.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
NC ER
IL PRESIDENTE
CA Di UA
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