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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1710/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1710/2020 promossa da:
CP_1 Pt_1 Controparte_2
(C.F.-P.IVA , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), sia quale erede del sig. C.F.
[...] C.F._1 Persona_1
) che di C.F. C.F._2 Controparte_3 C.F._3
nonchè (C.F. ) e Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
(C.F. ) quali eredi del sig. C.F._5 Controparte_6
(C.F. ), quale erede del sig.
[...] C.F._6 Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alice Pucci (C.F. C.F._2 [...]
) e dall'Avv. Sara Castellani (C.F. , entrambe del C.F._7 C.F._8
Foro di Prato, ed elettivamente domiciliati presso e nel loro studio in 57121-Livorno alla
Via M. Mastacchi n. 265 c/o Avv. Elena Saftich (C.F. ). C.F._9
ATTORI contro
(iscritta nel Registro delle Imprese di Controparte_7
al n. , stesso numero di codice fiscale - banca iscritta all'Albo delle CP_7 P.IVA_2
Con Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte Paschi di Siena, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari, codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6), con il patrocinio dell'Avv.
1 Roberta Batini (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._10
del suddetto procuratore in Livorno, Via di Franco n. 9.
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari – accertamento negativo del credito
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come note scritte redatte per l'udienza cartolare del 26 settembre 2024.
In particolare, per parte attrice come da note depositate in data 18 settembre 2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta ed in totale accoglimento della presente domanda:
1) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interes- si debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sui conti correnti per cui è causa;
2) verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della l.108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica competente;
3) accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narra- tiva, che la Banca convenuta ha indebitamente incamerato dalla società
[...]
, in ordine al conto corrente ordina- Parte_2
rio n. 631057.95 (sul quale sono state addebitate anche le competenze dei conti anticipi
45814709 e 631059), la somma di € 166.793,73= e/o quel diverso maggiore o minore importo accertato in corso di causa;
4) accertare per i motivi di cui in narrativa, che la con la Controparte_7
propria condotta contra legem, ha commesso, in ordine al conto corrente ordinario n.
631057.95 ed ai rapporti anticipi 45814709 e 631059, il reato di usura oggettiva, così co- me contemplato dall'art. 644 c.p.;
5) accertare le ulteriori somme maturate in favore della società attrice in ragione della illegittimità e/o illiceità e/o nullità degli addebiti della per i titoli di cui in premessa, CP_7
successivi al IV trimestre 2019 per il conto corrente ordinario n. 631057.95;
6) rideterminare conseguentemente il saldo del conto corrente ordinario n. 631057.95;
7) accertare e dichiarare che mai nessun contratto di fideiussione è stato sottoscritto dai
2 sigg.ri e Controparte_2 CP_6 Controparte_3
8) in caso di sottoscrizione, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, la violazione da parte della banca del principio di buona fede ex art. 1956
c.c. e per l'effetto dichiarare liberati i sigg.ri anche quale erede del sig. Controparte_2
e e questi ultimi due qua- Controparte_3 CP_6 Controparte_4 Controparte_5
li eredi di Controparte_3
9) accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori anche Controparte_2
quale erede del sig. e e Controparte_3 CP_6 Controparte_4 Controparte_5
questi ultimi due quali eredi di attesa la nullità, invalidità ed Controparte_3
illegittimità della pretesa debitoria per le ragioni di cui alla premessa del presente atto;
10) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
Per parte opposta ome da note scritte Controparte_7
depositate in data 23 settembre 2024:
“1) In relazione alla eccepita nullità della fidejussioni, sollevata per la prima volta nel corso del giudizio e comunque dell'illegittimità delle pretese debitorie in relazione alle predette fidejussioni, in via preliminare eccepisce la tardività di detta eccezioni che costi- tuisce una mutatio libelli in relazione alle richieste formulata in atto di citazione;
sempre preliminarmente si eccepisce la mancata riassunzione dinanzi al Giudice funzionalmente competenze come disposto dal GI con provvedimento 05.10.2023 e nel merito
l'infondatezza di detta eccezione;
2) In relazione alle domande formulata in atto di citazione, si riporta alle conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta che qui di seguito si trascrivono “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: 1) in via preliminare: accertare
e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle domande di controparte per le ragio- ni meglio espresse in narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
2) nel merito, in via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate perché totalmente sfornite di prova;
in ipotesi, respingere le richieste attrici in quanto infondate , sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con espressa riserva di richiedere in separato giudizio le somme eventualmente risultanti spettanti alla a seguito della chiusura CP_7
del c/c; 3) in via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie formulate da controparte per le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA.
3 3) In linea istruttoria, nel richiamare le osservazioni del CTP Dott. alla Persona_2
relazione del CTU, chiede che il Tribunale disponga il rinnovo della CTU o, in subordine, che il CTU venga sentito a chiarimenti in relazione ai motivi evidenziati dal predetto
CTP”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società
[...]
, la sig.ra anche Parte_3 Controparte_2
quale erede del sig. il sig. e la sig.ra Persona_1 Controparte_3 [...]
quale erede del sig. convenivano in giudizio CP_6 Persona_1 [...]
al fine di accertare il corretto saldo dare/avere del conto corrente Controparte_7
ordinario avente n. 631057.95 (ex 243.76), al conto anticipi 631059.81 (ex 245.62) ed al conto anticipi 45814709, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta ed in totale accoglimento della presente domanda:
1) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interes- si debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sui conti correnti per cui è causa;
2) verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della l.108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica competente;
3) accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narra- tiva, che la Banca convenuta ha indebitamente incamerato dalla società
[...]
, in ordine al conto corrente ordinario n. Parte_4
631057.95 (sul quale sono state addebitate anche le competenze dei conti anticipi
45814709 e 631059), la somma di € 166.793,73= e/o quel diverso maggiore o minore im- porto accertato in corso di causa;
4) accertare per i motivi di cui in narrativa, che la con la Controparte_7
propria condotta contra legem, ha commesso, in ordine al conto corrente ordinario n.
631057.95 ed ai rapporti anticipi 45814709 e 631059, il reato di usura oggettiva, così co- me contemplato dall'art. 644 c.p.;
4 5) accertare le ulteriori somme maturate in favore della società attrice in ragione della il- legittimità e/o illiceità e/o nullità degli addebiti della per i titoli di cui in premessa, CP_7
successivi al IV trimestre 2019 per il conto corrente ordinario n. 631057.95;
6) rideterminare conseguentemente il saldo del conto corrente ordinario n. 631057.95;
7) denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso) dal momento che la banca ha operato in dispregio della legge antiusura provocando danni al correntista, che rinviene la tutela e la salvaguardia dei suoi diritti nelle disposizioni della carta fondamen- tale, siccome nel caso in rassegna sono violati l'art. 3 e l'art. 41 della costituzione;
8) accertare e dichiarare che mai nessun contratto di fideiussione è stato sottoscritto dai sigg.ri e Controparte_2 CP_6 Controparte_3
9) in caso di sottoscrizione, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, la violazione da parte della banca del principio di buona fede ex art. 1956
c.c. e per l'effetto dichiarare liberati i sigg.ri e Controparte_2 CP_6 CP_3
[...]
10) accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori Controparte_2 [...]
e attesa la nullità, invalidità ed illegittimità della pretesa debito- CP_6 Controparte_3
ria per le ragioni di cui alla premessa del presente atto;
11) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
A fondamento della domanda gli attori, contestando integralmente il credito risultante dagli astratti conto sollevavano, in estrema sintesi, le seguenti contestazioni: i) ingiusta ed illegit- tima applicazione di tassi, competenze, oneri, remunerazioni e spese al cliente, oltre ad erra- to addebito delle competenze dei conti anticipi, transitate tutte sul conto ordinario;
ii) appli- cazione di tassi usurai ed anatocistici;
iii) violazione dell'art. 117, co.1, TUB, presumendo l'inesistenza di contratti scritti, per la mancata trasmissione da parte dell'istituto di Credito convenuto dei contratti di apertura del conto corrente e delle linee di affidamento, nonché dei documenti sottoscritti dalle parti contenenti le condizioni economiche, a seguito di for- male richiesta avanzata dalle parti attrici ex art. 119 TUB all'istituto convenuto;
iv) sussi- stenza di un credito in favore del correntista risultante da un'analisi sintetica dei rapporti per cui è causa eseguita dal perito degli attori, il quale, considerando i saldi liquidi trime- strali ed i dati dei prospetti riepilogativi delle competenze, applicando la Controparte_8
5 con decorrenza 01.1.2009, mostrerebbe, invece che un saldo negativo pari ad € - CP_9
22.228,51 alla data del 31.12.2019, un saldo positivo in favore del correntista;
v) Facoltà dei “fideiussori” di sollevare l'exceptio doli e l'exceptio nullitatis stante l'asserita applica- zione di tassi anatocistici ed usurai, ferma in ogni caso la contestazione circa la sussistenza di dette garanzia, risultanti solo dalla centrale rischi.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_7 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle do- mande di controparte per le ragioni meglio espresse in narrativa della comparsa di costitu- zione e risposta;
2) nel merito, in via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate perché totalmente sfornite di prova;
in ipotesi, respingere le richieste attrici in quanto infondate , sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con espressa riserva di richie- dere in separato giudizio le somme eventualmente risultanti spettanti alla a seguito CP_7
della chiusura del c/c;
3) in via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie formulate da controparte per le ragioni esposte in atti.
Il tutto con ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA.”.
A tal fine l'Istituto di credito convenuto allegava ed eccepiva: i) l'assoluta genericità ed in- determinatezza dell'atto di citazione avversario;
ii) l'intervenuta prescrizione di qualsiasi diritto restitutorio eventualmente vantato dalle controparti in relazione ai contratti oggetto di controversia, anche ai fini del riconteggio delle poste attive e passive relative al suddetto contratto;
iii) che la aveva già a suo tempo messo a disposizione delle parti attrici le CP_7
fideiussioni, rilevando l'illogicità della difese avversarie sul punto che, pur eccependo l'inesistenza delle fideiussioni, ne contestano poi la validità (doc. 4-5).
Formato il contraddittorio alla prima udienza cartolare del 21 dicembre 2020 il Giudice concedeva i termini per memorie ex art. 183, co.6, c.p.c. richiesti e rinviava la causa, per l'ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza del 14 giugno 2021.
6 Con la memoria 183 n.1 comma vi° c.p.c. parte attrice modificava le proprie conclusioni, rassegnandole come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta ed in totale accoglimento della presente domanda:
1) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sui conti correnti per cui è causa;
2) verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della l.108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica competente;
3) accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narra- tiva, che la Banca convenuta ha indebitamente incamerato dalla società
[...]
, in ordine al conto corrente ordinario n. Parte_4
631057.95 (sul quale sono state addebitate anche le competenze dei conti anticipi
45814709 e 631059), la somma di € 166.793,73= e/o quel diverso maggiore o minore im- porto accertato in corso di causa;
4) accertare per i motivi di cui in narrativa, che la con la Controparte_7
propria condotta contra legem, ha commesso, in ordine al conto corrente ordinario n.
631057.95 ed ai rapporti anticipi 45814709 e 631059, il reato di usura oggettiva, così co- me contemplato dall'art. 644 c.p.;
5) accertare le ulteriori somme maturate in favore della società attrice in ragione della illegittimità e/o illiceità e/o nullità degli addebiti della per i titoli di cui in premessa, CP_7
successivi al IV trimestre 2019 per il conto corrente ordinario n. 631057.95;
6) rideterminare conseguentemente il saldo del conto corrente ordinario n. 631057.95;
7) denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso) dal momento che la banca ha operato in dispregio della legge antiusura provocando danni al correntista, che rinviene la tutela e la salvaguardia dei suoi diritti nelle disposizioni della carta fondamen- tale, siccome nel caso in rassegna sono violati l'art. 3 e l'art. 41 della costituzione;
IN OGNI CASO
7 8) accertare e dichiarare che mai nessun contratto di fideiussione è stato sottoscritto dai sigg.ri e Controparte_2 CP_6 Controparte_3
9) in caso di sottoscrizione accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni dei sig.ri
[...]
e per violazione dell'art. 2 Parte_5 CP_6 Controparte_3
Legge n. 287/90;
10) in ipotesi, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, la violazione da parte della banca del principio di buona fede ex art. 1956 c.c. e per
l'effetto dichiarare liberati i sigg.ri sia in proprio che qua- Controparte_2 CP_6
li eredi di e Persona_1 Controparte_3
11) accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori Controparte_2 [...]
e attesa la nullità, invalidità ed illegittimità della pretesa debito- CP_6 Controparte_3
ria per le ragioni di cui alla premessa del presente atto;
12) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
Con la memoria 183, comma vi, n 2 c.p.c. la convenuta, in relazione alla domanda di CP_7
nullità delle fideiussioni per contrarietà a norma imperativa (Legge Antitrust), eccepiva l'incompetenza funzionale del Tribunale di Livorno sulla scorta dell'art. 33 Legge n.
287/90 in favore del Tribunale di Roma.
All'udienza del 14 giugno 2021 le parti insistevano per le rispettive istanze ed il Giudice, con ordinanza del 5 agosto 2021, a scioglimento della riserva assunta, rinviava la causa all'udienza del 07 luglio 2022, per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata, per modifiche tabellari, al 16 novembre 2023.
Nelle more, a seguito del decesso del sig. (deceduto il 24.9.2021), il pre- Controparte_3
Per_ sente giudizio veniva interrotto e, a seguito di riassunzione da parte dagli eredi del sig.
con decreto dell'8 settembre 2022 veniva fissata l'udienza del 12 gennaio 2023, per la
[...]
prosecuzione del giudizio, udienza rinviata per carico di ruolo al 29 giugno 2023, udienza rinviata per assegnazione al presente Giudicante al 28 settembre 2023.
Con provvedimento del 28 settembre 2023, previa separazione delle cause relative alle di- verse domande articolate dagli attori con riguardo, da un lato, al contratto di conto corrente e, dall'altro, alle fideiussioni prestate da e Controparte_2 CP_6 CP_3
, ammetteva la CTU richiesta e rinviava alla data del 15 novembre 2023, per il
[...]
conferimento di incarico e giuramento della nominata CTU Dott.ssa Persona_4
8 A tale udienza il consulente prestava giuramento e la causa veniva rinviata al 13 giugno
2024 per esame della relazione peritale.
Depositata la relazione tecnica, all'udienza del 26.09.2024, svoltasi in forma cartolare, il
G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito di memo- ria conclusiva diretta e di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare si consideri, come già esposto nella parte della ricostruzione processua- le, che all'udienza del 28 settembre 2023 lo scrivente Giudicante, ritenuto di dover provve- dere alla separazione delle cause relative alle diverse domande articolate dagli attori con ri- guardo, da un lato, al contratto di conto corrente e, dall'altro, alle fideiussioni prestate da e , aveva disposto la separazione Controparte_2 CP_6 Controparte_3
della causa relativa alle domande proposte dagli attori in relazione al contratto di conto cor- rente (conclusioni di cui ai nn.
1-7 di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c.), da quella avente ad oggetto le censure tempestivamente proposte dagli attori in via principale avverso le fideiussioni di cui sopra (conclusioni di cui ai nn. 8- 13 di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
Veniva quindi fissata l'udienza del 5 ottobre 2023 nel separato fascicolo di nuova forma- zione (R.G. 2600/2023) avente ad oggetto le sole censure di parte attrice relative alle presta- te fideiussioni
A tale udienza (5 ottobre 2023) lo scrivente Giudicante, fatte precisare le conclusioni dalle parti in punto di eccepita incompetenza funzionale, con ordinanza così provvedeva:
“Considerato che gli attori con atto di citazione, ritualmente notificato, convenivano in giudizio l'istituto di Credito convenuto con azione di accertamento negativo del credito Contr avente ad oggetto il rapporto di conto corrente intercorso con e la nullità delle fi- deiussioni prestate da e Controparte_2 CP_6 Controparte_3 considerato che, all'esito della produzione (avvenuta in sede di comparsa di costituzione da parte del predetto Istituto di Credito) dei contratti di fideiussione sottoscritti dai citati atto- ri/garanti, gli stessi in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. – ergo tem- pestivamente – preso atto della presenza in tali contratti di clausole riproduttive il con- tenuto delle clausole ABI, dichiarante illegittime dall'Autorità Garante, formulavano appo-
9 sita domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa
Antitrust ex art. 2 Legge n. 287/90 (cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021; in precedenza, nel senso della nullità parziale, ex multis Cass. 19.2.2020 n. 4175, Cass.
26.09.2019, n.24044; nel merito, ex multis Tribunale Pisa sez. I, 16/01/2023, n.75 in Reda- zione Giuffrè 2023; Trib. Milano 23.1.2020 n. 610 Trib. Roma 11.9.2019 n. 17243; Tribu- nale Roma 03.05.2019; contra, nel senso della nullità totale cfr. ex multis Trib. Salerno
19.08.2020, n.2084Trib. Salerno 23.08.2018, n.3016; Trib. L'Aquila, 15.10.2019 n.740); considerato che l'Istituto di Credito nella prima difesa utile (memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. ha eccepito l'incompetenza funzionale dell'intestato Tribunale a conoscere della domanda de qua;
richiamato il provvedimento emesso dallo scrivente Giudicante all'udienza del 28 set- tembre 2023 con cui sono state separate le cause aventi ad oggetto, da un lato, le do- glianze e censure relative ai conti corrente e, dall'altro, quelle relative alle fideiussioni;
preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti a verbale in data odierna in punto di in- competenza;
considerato che
, come noto, il giudizio che decide circa la nullità delle clausole di un con- tratto di fideiussione omnibus contrarie al diritto antitrust, in specie perché riprodut-tive dello schema contrattuale ABI contrastanti con l'art. 2, c. 2, lett. a), L. 287/1990, è di com- petenza del tribunale specializzato delle imprese, in quanto l'accertamento della nullità di tali clausole comporta quello della contrarietà alla normativa antitrust dell'in-tesa (in tal senso, inter alia, Tribunale Benevento sez. II, 01/06/2022, n.1310, in Guida al diritto 2022,
24; Tribunale Forlì, 15/03/2022, n. 251; e, in senso conforme, Tribunale Spoleto sez. I,
12/04/2021, n. 244); rilevato, infatti, che la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia ri- guardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predi-sposto
CP_1 dall contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), del-la legge
n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle im- plica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. Sez.
6-1 n. 6523-21, poi seguita anche da Cass. Sez.
6-1 n. 21429-22);
10 considerato che la Suprema Corte ha recentemente affermato che nel procedimento di op- posizione a decreto ingiuntivo la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudi- ziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed indero- gabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente dispo-sizioni con- trastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, ri- mettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, tratte-nendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35661 del
05/12/2022, Rv. 667160 – 01; Cass. Sez. 6-1- n. 15454-15, Cass. Sez. 6-1- n. 19738-17,
Cass. Sez. 62 n. 8693-22); applicate tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, preso atto che gli attori non hanno formulato una eccezione riconvenzionale tesa a paralizzare il credi-to
– eccezione su cui il Tribunale avrebbe potuto conoscere in via incidentale della vali-dità delle fideiussioni che oggi ci occupano – bensì hanno formulato vera e propria do-manda in via principale finalizzata a far accertare con efficacia di giudicato una questione riser- vata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d'impresa, si impone la presente pronuncia declinatoria di competenza in favore della Sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Roma (cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6523 del 10/03/2021, Rv.
660922 – 01 sul regime specifico ed inderogabile di cui al comma 1 ter dell'art. 4 del D.
Lgs. 27/06/2003, n. 168; comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 gennaio
2017, n. 3, in recepimento della Direttiva 2014/104-UE), visto che codesta attrae le
contro
- versie che, come quella in esame, sarebbero state altrimenti da trattare presso gli uffici giudiziari ricompresi, inter alia, nel distretto di Firenze;
ritenuta assorbita ogni altra questione relativa alle ulteriori censure avanzate dagli attori in merito alle fideiussioni di cui si discute;
avuto riguardo alle ragioni della decisione, tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale e della sostanziale convergenza ed adesione delle parti al rilievo in ordine al difetto di competenza dell'intestato Tribunale si ravvisano giusti motivi per la compen- sazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza alla trattazione della presente controversia, per essere competente la Sezione specializzata per le imprese del
11 Tribunale di Roma, innanzi al quale ordina la riassunzione della causa nel termine di tre mesi. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Nel “nuovo” e separato procedimento rubricato al n 2600/2023 RG, in cui venivano trattate le domanda dei garanti di sentir dichiarare la nullità delle fideiussioni, è stata dichiarata dall'intestato Tribunale “l'incompetenza alla trattazione della presente controversia, per essere competente la Sezione specializzata per le Imprese di Roma” innanzi al quale è stata ordinata “la riassunzione della causa nel termine di tre mesi”.
Per quanto precede si ribadisce che il presente giudizio, alla luce dell'intervenuta separa- zione delle cause, non ha ad oggetto le doglianze attoree in punto di prestate fideiussioni.
Per l'effetto il Giudicante non prenderà in esame le domande sub 7-9 di cui alle rassegnate conclusioni attoree perché aventi ad oggetto le fideiussioni e rammenta alle parti che laddo- ve le stesse non avessero provveduto nel termine assegnato alla riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice competente il relativo procedimento (rispetto al quale l'intestato Tribu- nale si è già dichiarato incompetente) sarà da intendersi estinto.
2. Ciò premesso, con riferimento alle restanti domande articolate da parte attrice, considera- to la natura della presente azione di accertamento negativo del credito, è appena il caso di precisare l'onere della prova che incombe sulle rispettive parti.
Invero, si condivide, nei limiti che seguono, quanto eccepito dalla convenuta in meri- CP_7 to all'onere della prova in caso di domanda giudiziale introdotta dal Cliente per accertare il diverso saldo del proprio conto corrente.
Sul punto si richiama la massima della recentissima sentenza della Corte di Cassazione, Se- zione 1, del 3 luglio 2024 n. 18227 per cui “In tema di contratto di conto corrente banca- rio è il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle a essere onerato di provare l'inesistenza della causa giustificati- va dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clau- sole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto one- re in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando cia- scuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione. (Il contrario assunto della ricorrente, ha osservato la Suprema
Corte, si scontra col rilievo per cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma
12 versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pa- gamento per la parte che si assume non dovuta. La medesima regola, opera, del resto, nelle azioni di accertamento negativo, in cui è sempre la parte attrice in giudizio ad essere one- rata della relativa prova)”.
In tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e pro- vare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'articolare 1194 del Cc (se- condo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costi- tutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio. In particolare, in materia di contratti bancari che prevedano il pagamen- to di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripeti- zione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (c.f.r. Corte di Cassazio- ne, Sezione , dell'11 aprile 2024 n. 9757 ).
In linea generale, l'onere probatorio gravante, a norma dell'articolo 2697 del Cc, su chi in- tende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello deri- vante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, ricondu- cibile all'articolo 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da ren- dere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Tanto premesso fermo che l'onere della prova gravava sull'attore correntista ex art. 2697
c.c., in caso di assenza di documentazione e movimentazione antecedente al decennio si ri- tiene che al fine della rideterminazione dei saldi dare/avere si debba esaminare la do- cumentazione depositata e il ricalcolo del credito eventualmente in favore del correnti-
13 sta debba essere effettuato dal primo estratto conto in atti (c.f.r. Corte di Cassazione,
Sezione 1, del 27 febbraio 2024 n. 5121).
Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripeti- zione di quanto indebitamente trattenuto dalla ometta di depositare tutti gli estratti CP_7
conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni, va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale addebito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della pro- va degli indebiti pagamenti (Cass., n. 37800/2022; Cass., n. 35979/2022).
3. Tanto premesso, quanto alle contestazioni (usura, CMS, anatocismo etc.) inerente all'operato dell'istituto di credito e tutte le ulteriori doglianze articolate da parte attrice sia consentito richiamare gli esiti degli accertamenti peritali espletati nel presente giudizio.
Il C.T.U. dott.ssa ha approfondito ogni questione tecnica relativa ai rapporti di Persona_4
conto corrente bancario intrattenuti dalla società attrice con la Controparte_7
e, precisamente, il conto corrente ordinario n. 243.44, il conto corrente n. 243.76
[...]
(successivamente 631057/95) con le rispettive comunicazioni di apertura di credito, gli
“Accordi sulla modifica delle condizioni economiche” dei medesimi conti correnti, il conto anticipi identificato dal n. 245, del 12/05/2008 ed i successivi “Accordi di modifi- ca”, l'Accordo sulla modifica delle condizioni economiche” che regolano il rapporto n.
45814709 del 27/04/2009, il prodotto “TUTTI CONTO” n. 3717-111765181 (Numero pratica 14461695).
Con riferimento a ciascuno dei rapporti bancari il C.T.U. a pag 23 del proprio elaborato ha dato atto che “la documentazione probatoria prodotta è estremamente carente, in quanto
(i) il contratto relativo al conto corrente, inizialmente identificato con il numero 243.44, non contiene le condizioni economiche che regolano il rapporto, (ii) mancano i documenti con- tenenti le condizioni applicate ad alcuni degli affidamenti via via concessi, (iii) mancano gli estratti conto bancari dalla data di accensione del conto al 31/12/2008, (iv) gli estratti conto prodotti e le relative staffe sono in parte fotocopiati e/o scannerizzati in modo che i numeri non siano tutti perfettamente leggibili, rendendo praticamente impossibile una ricostruzione
14 analitica dei movimenti, e (v) non sono prodotti gli estratti conto relativi al conto anticipi, necessari per verificare le anticipazioni effettuate ed il calcolo dei relativi interessi ed oneri.
Premesso quanto precede ha elencato la documentazione esaminata e presente in atti (cfr. pag. 12 – 23 elaborato peritale).
In particolare, relativamente al rapporto di conto corrente (ordinario) n. 243.76 (succes- sivamente identificato dal n. 631057.95) il periodo preso in esame dal CTU è quello «co- perto» dagli estratti conto disponibili agli atti di causa, ossia, quello compreso tra il 1° gen- naio 2009 (estratto conto più risalente nel tempo, in quanto come meglio detto infra non ri- sultano prodotti gli estratti conto bancari dalla data di accensione del conto 02 dicembre
1998 al 31 dicembre 2008) e il 31/12/2019 (estratto conto più recente).
Il quesito posto al C.T.U. prevedeva, peraltro, che il procedimento di ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente doveva essere integrato con il risultato ottenuto dall'applicazione dei complessi principi stabiliti nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
24418/2010, in tema di prescrizione del diritto di ripetizione delle competenze coperte dalle cosiddette «rimesse solutorie».
In particolare, alle rimesse intervenute su un conto corrente è riconosciuta natura di «paga- mento» non ripetibile ove sia intervenuto anteriormente all'ultimo decennio di durata del rapporto, (i) nel caso di versamenti effettuati su un conto che presenta un saldo negativo sebbene privo di una correlata apertura di credito e (ii) nel caso di versamenti eseguiti su un conto (cui è correlata una linea di credito ma) che presenta un saldo negativo superiore al limite di affidamento concesso;
in effetti, in questi casi si configura una situazione di effet- tivo pagamento e non di mera rimessa ripristinatoria, in quanto lo scoperto di conto (inteso sia come situazione di sconfinamento, sia come situazione di extra fido) costituisce per la banca un credito esigibile e la rimessa non crea nuova disponibilità per il correntista assu- mendo, invece, carattere «solutorio».
Sulla scorta di quanto sopra, correttamente, il CTU ha tenuto conto della prescrizione delle competenze addebitate antecedentemente al decennio in sede di determinazione del saldo finale (c.f.r. allegato 30 CTU).
Come indicato nel quesito, non essendo stati prodotti gli estratti conto inziali, il C.T.U. ha proceduto al ricalcolo del saldo, partendo dal saldo al 01.01.2009, risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente, prodotto dal correntista, pari ad € - 71.995,03.
15 Il prospetto di calcolo utilizzato per il calcolo del T.E.G. del conto corrente inizialmente identificato con il numero 243.76 (c.f.r. allegato 27 CTU).
Per l'esecuzione del calcolo in relazione al “FIDO ACCORDATO”, come indicato nel que- sito, il C.T.U., ha individuato gli affidamenti concessi sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presun- tivi precisi, in quanto “gli estratti conto prodotti e le relative staffe sono in parte fotoco- piati e/o scannerizzati in modo che i numeri non siano tutti perfettamente leggibili, ren- dendo praticamente impossibile una ricostruzione analitica dei movimenti”.
Sul punto si condivide l'attività espletata dal consulente ritendo non fondata la doglianza avanzata dal Consulente della Banca convenuta reiterata in comparsa conclusionale dall'istituto di credito medesimo, in merito al mancato rispetto dell'onere probatorio di par- te attrice e la conseguente impossibilità del CTU di effettuare un ricalcolo, per impossibilità di eseguire un calcolo analitico e puntuale.
Infatti, si ritiene che i conteggi effettuati siano sufficienti per l'attività richiesta.
Il CTU dall'esame della documenta prodotta in atti ha rilevato che sono stati concessi alcu- ni affidamenti, il cui importo, tipologia e scadenza sono variati nel corso tempo, ma non ri- sultano prodotti tutti i contratti né tutti gli eventuali “Accordi sulla modifica delle condizio- ni economiche.
Il CTU ha poi evidenziato che il criterio di calcolo seguito dall'istituto di credito per la quantificazione degli interessi è stato quello della capitalizzazione composta trimestrale con decorrenza quindi di interessi sugli interessi fino al 2017 per poi procedere con l'addebito annuale.
Sulla scorta del quesito posto, il CTU, per quanto concerne la capitalizzazione degli interes- si (Anatocismo), tenuto conto che il contratto di apertura del conto corrente ordinario, iden- tificato dal n. 243.44, sottoscritto il 2 dicembre 1998 prevedeva espressamente (art. 7) la capitalizzazione annuale degli interessi attivi e trimestrale degli interessi passivi, che gli ac- cordi di modifica prodotti in atti non contengono modifiche a tale proposito, che il contratto sottoscritto il 06/09/2011 prevedeva espressamente la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che degli interessi passivi e che l' dal 1° Ottobre 2016 ha applicato la CP_12
capitalizzazione annuale degli interessi passivi, ha pertanto provveduto ad eliminare la capi- talizzazione degli interessi dal 01/01/2009 al 05/09/2011 e dal 01/01/2014 al 30/09/2016
16 con il conseguente ricalcolo del conto corrente identificato dal n. 243.44, ottenendo al
31/12/2019 il saldo di € - 17.194,65=, anziché di € -22.228,51.
Successivamente, nel rispetto del quesito formulato inerente la mancata pattuizione dei tassi di interesse passivi, il C.T.U. ha provveduto al richiesto ricalcolo dei medesimi (c.f.r. alle- gato 24 CTU), applicando, ove possibile, il tasso sostitutivo, di cui all'art. 117 T.U.B., ai seguenti affidamenti/periodi con relativo ricalcolo del saldo del conto corrente identificato dal n. 243.44, nel rispetto dei quesiti 7.1 e 7.2, ottenendo al 31/12/2019 il saldo di € +
20.853,80=, anziché di € - 22.228,51= (c.f.r. allegato 25 CTU).
Sul punto non si ritengono meritevoli di seguito le contestazioni effettuate dal CTP di parte convenuta, ritenendo che il C.T.U. abbia correttamente operato, applicando il tasso sostitu- tivo, di cui all'art. 117 T.U.B., ogni qualvolta i tassi di interesse applicati dalla banca risul- tassero non pattuiti o comunque diversi da quelli pattuiti (cfr., sul punto pag. 63 dell'elaborato peritale).
In merito all'usura si evidenzia che, secondo anche i più recenti orientamenti giurispruden- ziali, si tratterebbe in via meramente ipotetica al più di usura sopravvenuta (non configura- bile nel nostro ordinamento come statuito dalla Cass. S.U. 19 ottobre 2017, n. 24675) e non di usura originaria.
Come noto, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n. 108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvol- ta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimen- to del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite ol- tre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
In particolare, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, le Sezioni Unite hanno negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come segue:
“La ragione della illiceità risiederebbe, […], nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse su- periore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Sennonché il divieto dell'usu- ra è contenuto nell'art. 644 cod. pen.; le (altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo
17 di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita: «La legge sta- bilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»). L'art. 2, comma 4, legge n.
108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, ol- tre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di in- teressi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccani- smo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applica- zione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpreta- zione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipen- dentemente dal momento del loro pagamento». Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civi- le, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. […] Tale esegesi delle disposizioni della legge n.
108 non contrasta, inoltre, con la loro ratio. Una parte della dottrina attribuisce alla legge
n. 108 una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi. Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale feno- meno”.
In definiva è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di inte- resse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente esclu- so, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di inte-
18 resse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determi- nazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli inte- ressi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Tanto premesso, effettuati i dovuti accertamenti, il CTU – calcolando il TEG, utilizzando le istruzioni della Banca d'Italia – ha concluso che la non ha mai applicato Tassi CP_7
usurari (cfr. pag. 71 elaborato peritale) con conseguente reiezione della domanda di accer- tamento nel caso di specie di applicazione di interessi usurari (e della pur inammissibile ri- chiesta di accertamento in capo alla convenuta del reato di usura).
Quanto alla commissione di massimo scoperto, il CTU ha premesso di non essere in grado di rispondere in modo esauriente al quesito formulato, in quanto “non risultano prodotti gli estratti conto bancari dalla data di accensione del conto (02/12/1998) al 31/12/2008”, tut- tavia,risultando successivamente pattuita, il CTU ha provveduto correttamente a mantener- la, in conformità al contratto medesimo.
Sul punto il CTU ha correttamente osservato quanto segue: “Non disponendo degli estratti conto bancari, la scrivente non è in grado di verificare se la c.m.s. sia stata addebitata fino al 31/12/2008 in conformità a quanto previsto dal contratto. Dall'allegato 28 si evince che dal 01/01/2009 al 30/06/2009 il criterio di calcolo, adottato dall'Istituto, è conforme con quanto previsto dal contratto e che la c.m.s. addebitata non supera la c.m.s. soglia” (cfr. pag. 72 elaborato peritale).
Infine, rileva che non è stato possibile effettuare alcun ricalcolo sulle competenze maturate sui conti anticipi e addebitate sul conto corrente ordinario, in quanto non sono stati prodotti
19 in atti i relativi estratti conto, necessari per verificare le anticipazioni effettuate ed il calcolo dei relativi interessi ed oneri
Il procedimento di ricalcolo del saldo del citato conto corrente identificato dal n. 243.44 al- la data del 31 dicembre 2019, supportato dal congruo approccio metodologico descritto dal
CTU, tenendo conto della prescrizione secondo i principi indicati nel quesito alla stessa po- sto conclude come segue: “ottenendo al 31/12/2019 il saldo di € + 15.845,06=, anziché di
€ - 22.228,51= (allegato 30)”.
La differenza da ricalcolo, ottenuta come differenza tra il saldo del conto corrente originario alla data dell'31 dicembre 2019 e il saldo, alla stessa data, frutto del procedimento di rical- colo corrisponde esattamente alla differenza tra il valore totale delle competenze originarie da estratto conto e il valore totale delle competenze nette derivanti dal procedimento di ri- calcolo, come può evincersi dai prospetti di sintesi riportati nell'elaborato peritale e dall'all.
30 alla medesima.
Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dovere condividere e fare propria e dal quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento (Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It., 1990; v. anche Cass. civ., 5 agosto 1982, n. 4398).
Non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in quanto l'elaborato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia. Quanto alle critiche mosse da parte opposta alla relazione peritale si rileva che l'ausiliario del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Si consideri che il Tribunale - aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei ri- lievi dei CTP, replicandovi - “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allega- zioni dei consulenti tecnici di parte che, anche laddove non espressamente confutate, resta- no implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009), senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesa- me degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argo-
20 mentazioni difensive (così da ultimo Cass. n. 33742 del 16/11/2022; da ultimo, in motiva- zione Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 04/05/2023, Rv. 667768 - 03).
Per tutto quanto precede, ritendo che il CTU mediante calcoli precisi e con motivazione convincente e pienamente condivisibile - da cui questo Tribunale non ha motivo di disco- starsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accura- to ed in continua aderenza ai documenti versati in atti – abbia con precisione, adeguatezza e completezza replicato alle doglianze del CTP di parte convenuta, si rigetta l'istanza formu- lata da parte di in ordine alla richiesta di chiarimenti del Controparte_7
CTU sulle eccezioni del proprio CTP.
In conclusione, dai conteggi effettuati dal Consulente d'ufficio in relazione al conto corren- te n. 243.44 si perviene all'importo finale positivo (alla data del 31 dicembre 2019) di €
15.845,06 in favore della società correntista.
Quanto alla domanda di accertamento (sub 5 di cui alle conclusioni di parte attrice) circa le
“ulteriori somme maturate in favore della società attrice in ragione della illegittimità e/o il- liceità e/o nullità degli addebiti della per i titoli di cui in premessa, successivi al IV CP_7 trimestre 2019 per il conto corrente ordinario n. 631057.95”, avuto riguardo all'onere della prova gravante su parte attrice (stante l'azione di accertamento negativo del credito), in mancanza di prova documentale (estratti conto bancari) relativa ai trimestri successivi al IV trimestre dell'anno 2019, la domanda merita reiezione.
Quanto all'osservazione sviluppata dall'Istituto di credito convenuto solo in sede di com- parsa conclusionale secondo cui in ragione dell'esistenza di un finanziamento chirografario n. 741795754 contratto dalla società attrice, asseritamente arrivato alla scadenza con una posizione debitoria di circa 13.000,00 la Banca eventualmente procederà a portare tale im- porto “in compensazione nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza” va detto che tale affermazione (introdotta testualmente “solo per scrupolo” dalla difesa della convenuta) non integra in questa sede alcuna eccezione di compensazione;
compensazione peraltro non operabile anche sol che si consideri che la domanda attorea è unicamente volta alla rideter- minazione del saldo del conto corrente e non alla ripetizione dell'indebito con connessa condanna.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
21 Se è vero che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibi- le, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, è al- tresì vero che nel caso di specie, si è assistito al parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali solo alcuni sono stati accolti (in tal senso, cfr. Sez. U., Sen- tenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 – 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 516 del
15/01/2020, Rv. 656810 - 03).
A ciò si aggiunga che si ravvisano nella peculiarità della vicenda processuale nonché nell'accoglimento in misura ridotta della domanda principale quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costi- tuzionale, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico so- lidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda formulata da
[...]
, in persona dei Parte_2
legali rappresentanti pro tempore, nei confronti di Controparte_7
per l'effetto, dichiara che il saldo del conto corrente ordinario per cui è
[...] causa alla data del 31 dicembre 2019 era pari ad € 15.845,06 in favore del correntista;
2) rigetta le restanti domande formulate da parte attrice
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento;
4) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico solidale delle parti.
Così deciso in data 13 gennaio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1710/2020 promossa da:
CP_1 Pt_1 Controparte_2
(C.F.-P.IVA , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), sia quale erede del sig. C.F.
[...] C.F._1 Persona_1
) che di C.F. C.F._2 Controparte_3 C.F._3
nonchè (C.F. ) e Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
(C.F. ) quali eredi del sig. C.F._5 Controparte_6
(C.F. ), quale erede del sig.
[...] C.F._6 Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alice Pucci (C.F. C.F._2 [...]
) e dall'Avv. Sara Castellani (C.F. , entrambe del C.F._7 C.F._8
Foro di Prato, ed elettivamente domiciliati presso e nel loro studio in 57121-Livorno alla
Via M. Mastacchi n. 265 c/o Avv. Elena Saftich (C.F. ). C.F._9
ATTORI contro
(iscritta nel Registro delle Imprese di Controparte_7
al n. , stesso numero di codice fiscale - banca iscritta all'Albo delle CP_7 P.IVA_2
Con Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte Paschi di Siena, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari, codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6), con il patrocinio dell'Avv.
1 Roberta Batini (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._10
del suddetto procuratore in Livorno, Via di Franco n. 9.
CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari – accertamento negativo del credito
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come note scritte redatte per l'udienza cartolare del 26 settembre 2024.
In particolare, per parte attrice come da note depositate in data 18 settembre 2024
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta ed in totale accoglimento della presente domanda:
1) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interes- si debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sui conti correnti per cui è causa;
2) verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della l.108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica competente;
3) accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narra- tiva, che la Banca convenuta ha indebitamente incamerato dalla società
[...]
, in ordine al conto corrente ordina- Parte_2
rio n. 631057.95 (sul quale sono state addebitate anche le competenze dei conti anticipi
45814709 e 631059), la somma di € 166.793,73= e/o quel diverso maggiore o minore importo accertato in corso di causa;
4) accertare per i motivi di cui in narrativa, che la con la Controparte_7
propria condotta contra legem, ha commesso, in ordine al conto corrente ordinario n.
631057.95 ed ai rapporti anticipi 45814709 e 631059, il reato di usura oggettiva, così co- me contemplato dall'art. 644 c.p.;
5) accertare le ulteriori somme maturate in favore della società attrice in ragione della illegittimità e/o illiceità e/o nullità degli addebiti della per i titoli di cui in premessa, CP_7
successivi al IV trimestre 2019 per il conto corrente ordinario n. 631057.95;
6) rideterminare conseguentemente il saldo del conto corrente ordinario n. 631057.95;
7) accertare e dichiarare che mai nessun contratto di fideiussione è stato sottoscritto dai
2 sigg.ri e Controparte_2 CP_6 Controparte_3
8) in caso di sottoscrizione, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, la violazione da parte della banca del principio di buona fede ex art. 1956
c.c. e per l'effetto dichiarare liberati i sigg.ri anche quale erede del sig. Controparte_2
e e questi ultimi due qua- Controparte_3 CP_6 Controparte_4 Controparte_5
li eredi di Controparte_3
9) accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori anche Controparte_2
quale erede del sig. e e Controparte_3 CP_6 Controparte_4 Controparte_5
questi ultimi due quali eredi di attesa la nullità, invalidità ed Controparte_3
illegittimità della pretesa debitoria per le ragioni di cui alla premessa del presente atto;
10) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
Per parte opposta ome da note scritte Controparte_7
depositate in data 23 settembre 2024:
“1) In relazione alla eccepita nullità della fidejussioni, sollevata per la prima volta nel corso del giudizio e comunque dell'illegittimità delle pretese debitorie in relazione alle predette fidejussioni, in via preliminare eccepisce la tardività di detta eccezioni che costi- tuisce una mutatio libelli in relazione alle richieste formulata in atto di citazione;
sempre preliminarmente si eccepisce la mancata riassunzione dinanzi al Giudice funzionalmente competenze come disposto dal GI con provvedimento 05.10.2023 e nel merito
l'infondatezza di detta eccezione;
2) In relazione alle domande formulata in atto di citazione, si riporta alle conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta che qui di seguito si trascrivono “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: 1) in via preliminare: accertare
e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle domande di controparte per le ragio- ni meglio espresse in narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
2) nel merito, in via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate perché totalmente sfornite di prova;
in ipotesi, respingere le richieste attrici in quanto infondate , sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con espressa riserva di richiedere in separato giudizio le somme eventualmente risultanti spettanti alla a seguito della chiusura CP_7
del c/c; 3) in via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie formulate da controparte per le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA.
3 3) In linea istruttoria, nel richiamare le osservazioni del CTP Dott. alla Persona_2
relazione del CTU, chiede che il Tribunale disponga il rinnovo della CTU o, in subordine, che il CTU venga sentito a chiarimenti in relazione ai motivi evidenziati dal predetto
CTP”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società
[...]
, la sig.ra anche Parte_3 Controparte_2
quale erede del sig. il sig. e la sig.ra Persona_1 Controparte_3 [...]
quale erede del sig. convenivano in giudizio CP_6 Persona_1 [...]
al fine di accertare il corretto saldo dare/avere del conto corrente Controparte_7
ordinario avente n. 631057.95 (ex 243.76), al conto anticipi 631059.81 (ex 245.62) ed al conto anticipi 45814709, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta ed in totale accoglimento della presente domanda:
1) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interes- si debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sui conti correnti per cui è causa;
2) verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della l.108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica competente;
3) accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narra- tiva, che la Banca convenuta ha indebitamente incamerato dalla società
[...]
, in ordine al conto corrente ordinario n. Parte_4
631057.95 (sul quale sono state addebitate anche le competenze dei conti anticipi
45814709 e 631059), la somma di € 166.793,73= e/o quel diverso maggiore o minore im- porto accertato in corso di causa;
4) accertare per i motivi di cui in narrativa, che la con la Controparte_7
propria condotta contra legem, ha commesso, in ordine al conto corrente ordinario n.
631057.95 ed ai rapporti anticipi 45814709 e 631059, il reato di usura oggettiva, così co- me contemplato dall'art. 644 c.p.;
4 5) accertare le ulteriori somme maturate in favore della società attrice in ragione della il- legittimità e/o illiceità e/o nullità degli addebiti della per i titoli di cui in premessa, CP_7
successivi al IV trimestre 2019 per il conto corrente ordinario n. 631057.95;
6) rideterminare conseguentemente il saldo del conto corrente ordinario n. 631057.95;
7) denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso) dal momento che la banca ha operato in dispregio della legge antiusura provocando danni al correntista, che rinviene la tutela e la salvaguardia dei suoi diritti nelle disposizioni della carta fondamen- tale, siccome nel caso in rassegna sono violati l'art. 3 e l'art. 41 della costituzione;
8) accertare e dichiarare che mai nessun contratto di fideiussione è stato sottoscritto dai sigg.ri e Controparte_2 CP_6 Controparte_3
9) in caso di sottoscrizione, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, la violazione da parte della banca del principio di buona fede ex art. 1956
c.c. e per l'effetto dichiarare liberati i sigg.ri e Controparte_2 CP_6 CP_3
[...]
10) accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori Controparte_2 [...]
e attesa la nullità, invalidità ed illegittimità della pretesa debito- CP_6 Controparte_3
ria per le ragioni di cui alla premessa del presente atto;
11) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
A fondamento della domanda gli attori, contestando integralmente il credito risultante dagli astratti conto sollevavano, in estrema sintesi, le seguenti contestazioni: i) ingiusta ed illegit- tima applicazione di tassi, competenze, oneri, remunerazioni e spese al cliente, oltre ad erra- to addebito delle competenze dei conti anticipi, transitate tutte sul conto ordinario;
ii) appli- cazione di tassi usurai ed anatocistici;
iii) violazione dell'art. 117, co.1, TUB, presumendo l'inesistenza di contratti scritti, per la mancata trasmissione da parte dell'istituto di Credito convenuto dei contratti di apertura del conto corrente e delle linee di affidamento, nonché dei documenti sottoscritti dalle parti contenenti le condizioni economiche, a seguito di for- male richiesta avanzata dalle parti attrici ex art. 119 TUB all'istituto convenuto;
iv) sussi- stenza di un credito in favore del correntista risultante da un'analisi sintetica dei rapporti per cui è causa eseguita dal perito degli attori, il quale, considerando i saldi liquidi trime- strali ed i dati dei prospetti riepilogativi delle competenze, applicando la Controparte_8
5 con decorrenza 01.1.2009, mostrerebbe, invece che un saldo negativo pari ad € - CP_9
22.228,51 alla data del 31.12.2019, un saldo positivo in favore del correntista;
v) Facoltà dei “fideiussori” di sollevare l'exceptio doli e l'exceptio nullitatis stante l'asserita applica- zione di tassi anatocistici ed usurai, ferma in ogni caso la contestazione circa la sussistenza di dette garanzia, risultanti solo dalla centrale rischi.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_7 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle do- mande di controparte per le ragioni meglio espresse in narrativa della comparsa di costitu- zione e risposta;
2) nel merito, in via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate perché totalmente sfornite di prova;
in ipotesi, respingere le richieste attrici in quanto infondate , sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con espressa riserva di richie- dere in separato giudizio le somme eventualmente risultanti spettanti alla a seguito CP_7
della chiusura del c/c;
3) in via istruttoria: respingere tutte le istanze istruttorie formulate da controparte per le ragioni esposte in atti.
Il tutto con ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA.”.
A tal fine l'Istituto di credito convenuto allegava ed eccepiva: i) l'assoluta genericità ed in- determinatezza dell'atto di citazione avversario;
ii) l'intervenuta prescrizione di qualsiasi diritto restitutorio eventualmente vantato dalle controparti in relazione ai contratti oggetto di controversia, anche ai fini del riconteggio delle poste attive e passive relative al suddetto contratto;
iii) che la aveva già a suo tempo messo a disposizione delle parti attrici le CP_7
fideiussioni, rilevando l'illogicità della difese avversarie sul punto che, pur eccependo l'inesistenza delle fideiussioni, ne contestano poi la validità (doc. 4-5).
Formato il contraddittorio alla prima udienza cartolare del 21 dicembre 2020 il Giudice concedeva i termini per memorie ex art. 183, co.6, c.p.c. richiesti e rinviava la causa, per l'ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza del 14 giugno 2021.
6 Con la memoria 183 n.1 comma vi° c.p.c. parte attrice modificava le proprie conclusioni, rassegnandole come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta ed in totale accoglimento della presente domanda:
1) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sui conti correnti per cui è causa;
2) verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della l.108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica competente;
3) accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narra- tiva, che la Banca convenuta ha indebitamente incamerato dalla società
[...]
, in ordine al conto corrente ordinario n. Parte_4
631057.95 (sul quale sono state addebitate anche le competenze dei conti anticipi
45814709 e 631059), la somma di € 166.793,73= e/o quel diverso maggiore o minore im- porto accertato in corso di causa;
4) accertare per i motivi di cui in narrativa, che la con la Controparte_7
propria condotta contra legem, ha commesso, in ordine al conto corrente ordinario n.
631057.95 ed ai rapporti anticipi 45814709 e 631059, il reato di usura oggettiva, così co- me contemplato dall'art. 644 c.p.;
5) accertare le ulteriori somme maturate in favore della società attrice in ragione della illegittimità e/o illiceità e/o nullità degli addebiti della per i titoli di cui in premessa, CP_7
successivi al IV trimestre 2019 per il conto corrente ordinario n. 631057.95;
6) rideterminare conseguentemente il saldo del conto corrente ordinario n. 631057.95;
7) denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. sia l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (eventualmente richieste ex adverso) dal momento che la banca ha operato in dispregio della legge antiusura provocando danni al correntista, che rinviene la tutela e la salvaguardia dei suoi diritti nelle disposizioni della carta fondamen- tale, siccome nel caso in rassegna sono violati l'art. 3 e l'art. 41 della costituzione;
IN OGNI CASO
7 8) accertare e dichiarare che mai nessun contratto di fideiussione è stato sottoscritto dai sigg.ri e Controparte_2 CP_6 Controparte_3
9) in caso di sottoscrizione accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni dei sig.ri
[...]
e per violazione dell'art. 2 Parte_5 CP_6 Controparte_3
Legge n. 287/90;
10) in ipotesi, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, la violazione da parte della banca del principio di buona fede ex art. 1956 c.c. e per
l'effetto dichiarare liberati i sigg.ri sia in proprio che qua- Controparte_2 CP_6
li eredi di e Persona_1 Controparte_3
11) accogliere l'exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori Controparte_2 [...]
e attesa la nullità, invalidità ed illegittimità della pretesa debito- CP_6 Controparte_3
ria per le ragioni di cui alla premessa del presente atto;
12) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
Con la memoria 183, comma vi, n 2 c.p.c. la convenuta, in relazione alla domanda di CP_7
nullità delle fideiussioni per contrarietà a norma imperativa (Legge Antitrust), eccepiva l'incompetenza funzionale del Tribunale di Livorno sulla scorta dell'art. 33 Legge n.
287/90 in favore del Tribunale di Roma.
All'udienza del 14 giugno 2021 le parti insistevano per le rispettive istanze ed il Giudice, con ordinanza del 5 agosto 2021, a scioglimento della riserva assunta, rinviava la causa all'udienza del 07 luglio 2022, per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata, per modifiche tabellari, al 16 novembre 2023.
Nelle more, a seguito del decesso del sig. (deceduto il 24.9.2021), il pre- Controparte_3
Per_ sente giudizio veniva interrotto e, a seguito di riassunzione da parte dagli eredi del sig.
con decreto dell'8 settembre 2022 veniva fissata l'udienza del 12 gennaio 2023, per la
[...]
prosecuzione del giudizio, udienza rinviata per carico di ruolo al 29 giugno 2023, udienza rinviata per assegnazione al presente Giudicante al 28 settembre 2023.
Con provvedimento del 28 settembre 2023, previa separazione delle cause relative alle di- verse domande articolate dagli attori con riguardo, da un lato, al contratto di conto corrente e, dall'altro, alle fideiussioni prestate da e Controparte_2 CP_6 CP_3
, ammetteva la CTU richiesta e rinviava alla data del 15 novembre 2023, per il
[...]
conferimento di incarico e giuramento della nominata CTU Dott.ssa Persona_4
8 A tale udienza il consulente prestava giuramento e la causa veniva rinviata al 13 giugno
2024 per esame della relazione peritale.
Depositata la relazione tecnica, all'udienza del 26.09.2024, svoltasi in forma cartolare, il
G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito di memo- ria conclusiva diretta e di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare si consideri, come già esposto nella parte della ricostruzione processua- le, che all'udienza del 28 settembre 2023 lo scrivente Giudicante, ritenuto di dover provve- dere alla separazione delle cause relative alle diverse domande articolate dagli attori con ri- guardo, da un lato, al contratto di conto corrente e, dall'altro, alle fideiussioni prestate da e , aveva disposto la separazione Controparte_2 CP_6 Controparte_3
della causa relativa alle domande proposte dagli attori in relazione al contratto di conto cor- rente (conclusioni di cui ai nn.
1-7 di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c.), da quella avente ad oggetto le censure tempestivamente proposte dagli attori in via principale avverso le fideiussioni di cui sopra (conclusioni di cui ai nn. 8- 13 di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
Veniva quindi fissata l'udienza del 5 ottobre 2023 nel separato fascicolo di nuova forma- zione (R.G. 2600/2023) avente ad oggetto le sole censure di parte attrice relative alle presta- te fideiussioni
A tale udienza (5 ottobre 2023) lo scrivente Giudicante, fatte precisare le conclusioni dalle parti in punto di eccepita incompetenza funzionale, con ordinanza così provvedeva:
“Considerato che gli attori con atto di citazione, ritualmente notificato, convenivano in giudizio l'istituto di Credito convenuto con azione di accertamento negativo del credito Contr avente ad oggetto il rapporto di conto corrente intercorso con e la nullità delle fi- deiussioni prestate da e Controparte_2 CP_6 Controparte_3 considerato che, all'esito della produzione (avvenuta in sede di comparsa di costituzione da parte del predetto Istituto di Credito) dei contratti di fideiussione sottoscritti dai citati atto- ri/garanti, gli stessi in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. – ergo tem- pestivamente – preso atto della presenza in tali contratti di clausole riproduttive il con- tenuto delle clausole ABI, dichiarante illegittime dall'Autorità Garante, formulavano appo-
9 sita domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa
Antitrust ex art. 2 Legge n. 287/90 (cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021; in precedenza, nel senso della nullità parziale, ex multis Cass. 19.2.2020 n. 4175, Cass.
26.09.2019, n.24044; nel merito, ex multis Tribunale Pisa sez. I, 16/01/2023, n.75 in Reda- zione Giuffrè 2023; Trib. Milano 23.1.2020 n. 610 Trib. Roma 11.9.2019 n. 17243; Tribu- nale Roma 03.05.2019; contra, nel senso della nullità totale cfr. ex multis Trib. Salerno
19.08.2020, n.2084Trib. Salerno 23.08.2018, n.3016; Trib. L'Aquila, 15.10.2019 n.740); considerato che l'Istituto di Credito nella prima difesa utile (memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. ha eccepito l'incompetenza funzionale dell'intestato Tribunale a conoscere della domanda de qua;
richiamato il provvedimento emesso dallo scrivente Giudicante all'udienza del 28 set- tembre 2023 con cui sono state separate le cause aventi ad oggetto, da un lato, le do- glianze e censure relative ai conti corrente e, dall'altro, quelle relative alle fideiussioni;
preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti a verbale in data odierna in punto di in- competenza;
considerato che
, come noto, il giudizio che decide circa la nullità delle clausole di un con- tratto di fideiussione omnibus contrarie al diritto antitrust, in specie perché riprodut-tive dello schema contrattuale ABI contrastanti con l'art. 2, c. 2, lett. a), L. 287/1990, è di com- petenza del tribunale specializzato delle imprese, in quanto l'accertamento della nullità di tali clausole comporta quello della contrarietà alla normativa antitrust dell'in-tesa (in tal senso, inter alia, Tribunale Benevento sez. II, 01/06/2022, n.1310, in Guida al diritto 2022,
24; Tribunale Forlì, 15/03/2022, n. 251; e, in senso conforme, Tribunale Spoleto sez. I,
12/04/2021, n. 244); rilevato, infatti, che la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia ri- guardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predi-sposto
CP_1 dall contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), del-la legge
n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle im- plica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. Sez.
6-1 n. 6523-21, poi seguita anche da Cass. Sez.
6-1 n. 21429-22);
10 considerato che la Suprema Corte ha recentemente affermato che nel procedimento di op- posizione a decreto ingiuntivo la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudi- ziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed indero- gabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente dispo-sizioni con- trastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare le cause, ri- mettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, tratte-nendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35661 del
05/12/2022, Rv. 667160 – 01; Cass. Sez. 6-1- n. 15454-15, Cass. Sez. 6-1- n. 19738-17,
Cass. Sez. 62 n. 8693-22); applicate tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, preso atto che gli attori non hanno formulato una eccezione riconvenzionale tesa a paralizzare il credi-to
– eccezione su cui il Tribunale avrebbe potuto conoscere in via incidentale della vali-dità delle fideiussioni che oggi ci occupano – bensì hanno formulato vera e propria do-manda in via principale finalizzata a far accertare con efficacia di giudicato una questione riser- vata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d'impresa, si impone la presente pronuncia declinatoria di competenza in favore della Sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Roma (cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6523 del 10/03/2021, Rv.
660922 – 01 sul regime specifico ed inderogabile di cui al comma 1 ter dell'art. 4 del D.
Lgs. 27/06/2003, n. 168; comma aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 gennaio
2017, n. 3, in recepimento della Direttiva 2014/104-UE), visto che codesta attrae le
contro
- versie che, come quella in esame, sarebbero state altrimenti da trattare presso gli uffici giudiziari ricompresi, inter alia, nel distretto di Firenze;
ritenuta assorbita ogni altra questione relativa alle ulteriori censure avanzate dagli attori in merito alle fideiussioni di cui si discute;
avuto riguardo alle ragioni della decisione, tenuto conto della peculiarità della vicenda processuale e della sostanziale convergenza ed adesione delle parti al rilievo in ordine al difetto di competenza dell'intestato Tribunale si ravvisano giusti motivi per la compen- sazione integrale delle spese di lite
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza alla trattazione della presente controversia, per essere competente la Sezione specializzata per le imprese del
11 Tribunale di Roma, innanzi al quale ordina la riassunzione della causa nel termine di tre mesi. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Nel “nuovo” e separato procedimento rubricato al n 2600/2023 RG, in cui venivano trattate le domanda dei garanti di sentir dichiarare la nullità delle fideiussioni, è stata dichiarata dall'intestato Tribunale “l'incompetenza alla trattazione della presente controversia, per essere competente la Sezione specializzata per le Imprese di Roma” innanzi al quale è stata ordinata “la riassunzione della causa nel termine di tre mesi”.
Per quanto precede si ribadisce che il presente giudizio, alla luce dell'intervenuta separa- zione delle cause, non ha ad oggetto le doglianze attoree in punto di prestate fideiussioni.
Per l'effetto il Giudicante non prenderà in esame le domande sub 7-9 di cui alle rassegnate conclusioni attoree perché aventi ad oggetto le fideiussioni e rammenta alle parti che laddo- ve le stesse non avessero provveduto nel termine assegnato alla riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice competente il relativo procedimento (rispetto al quale l'intestato Tribu- nale si è già dichiarato incompetente) sarà da intendersi estinto.
2. Ciò premesso, con riferimento alle restanti domande articolate da parte attrice, considera- to la natura della presente azione di accertamento negativo del credito, è appena il caso di precisare l'onere della prova che incombe sulle rispettive parti.
Invero, si condivide, nei limiti che seguono, quanto eccepito dalla convenuta in meri- CP_7 to all'onere della prova in caso di domanda giudiziale introdotta dal Cliente per accertare il diverso saldo del proprio conto corrente.
Sul punto si richiama la massima della recentissima sentenza della Corte di Cassazione, Se- zione 1, del 3 luglio 2024 n. 18227 per cui “In tema di contratto di conto corrente banca- rio è il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle a essere onerato di provare l'inesistenza della causa giustificati- va dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clau- sole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto one- re in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando cia- scuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione. (Il contrario assunto della ricorrente, ha osservato la Suprema
Corte, si scontra col rilievo per cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma
12 versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pa- gamento per la parte che si assume non dovuta. La medesima regola, opera, del resto, nelle azioni di accertamento negativo, in cui è sempre la parte attrice in giudizio ad essere one- rata della relativa prova)”.
In tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e pro- vare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'articolare 1194 del Cc (se- condo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costi- tutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio. In particolare, in materia di contratti bancari che prevedano il pagamen- to di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripeti- zione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (c.f.r. Corte di Cassazio- ne, Sezione , dell'11 aprile 2024 n. 9757 ).
In linea generale, l'onere probatorio gravante, a norma dell'articolo 2697 del Cc, su chi in- tende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l'applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello deri- vante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, ricondu- cibile all'articolo 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da ren- dere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Tanto premesso fermo che l'onere della prova gravava sull'attore correntista ex art. 2697
c.c., in caso di assenza di documentazione e movimentazione antecedente al decennio si ri- tiene che al fine della rideterminazione dei saldi dare/avere si debba esaminare la do- cumentazione depositata e il ricalcolo del credito eventualmente in favore del correnti-
13 sta debba essere effettuato dal primo estratto conto in atti (c.f.r. Corte di Cassazione,
Sezione 1, del 27 febbraio 2024 n. 5121).
Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripeti- zione di quanto indebitamente trattenuto dalla ometta di depositare tutti gli estratti CP_7
conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni, va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale addebito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della pro- va degli indebiti pagamenti (Cass., n. 37800/2022; Cass., n. 35979/2022).
3. Tanto premesso, quanto alle contestazioni (usura, CMS, anatocismo etc.) inerente all'operato dell'istituto di credito e tutte le ulteriori doglianze articolate da parte attrice sia consentito richiamare gli esiti degli accertamenti peritali espletati nel presente giudizio.
Il C.T.U. dott.ssa ha approfondito ogni questione tecnica relativa ai rapporti di Persona_4
conto corrente bancario intrattenuti dalla società attrice con la Controparte_7
e, precisamente, il conto corrente ordinario n. 243.44, il conto corrente n. 243.76
[...]
(successivamente 631057/95) con le rispettive comunicazioni di apertura di credito, gli
“Accordi sulla modifica delle condizioni economiche” dei medesimi conti correnti, il conto anticipi identificato dal n. 245, del 12/05/2008 ed i successivi “Accordi di modifi- ca”, l'Accordo sulla modifica delle condizioni economiche” che regolano il rapporto n.
45814709 del 27/04/2009, il prodotto “TUTTI CONTO” n. 3717-111765181 (Numero pratica 14461695).
Con riferimento a ciascuno dei rapporti bancari il C.T.U. a pag 23 del proprio elaborato ha dato atto che “la documentazione probatoria prodotta è estremamente carente, in quanto
(i) il contratto relativo al conto corrente, inizialmente identificato con il numero 243.44, non contiene le condizioni economiche che regolano il rapporto, (ii) mancano i documenti con- tenenti le condizioni applicate ad alcuni degli affidamenti via via concessi, (iii) mancano gli estratti conto bancari dalla data di accensione del conto al 31/12/2008, (iv) gli estratti conto prodotti e le relative staffe sono in parte fotocopiati e/o scannerizzati in modo che i numeri non siano tutti perfettamente leggibili, rendendo praticamente impossibile una ricostruzione
14 analitica dei movimenti, e (v) non sono prodotti gli estratti conto relativi al conto anticipi, necessari per verificare le anticipazioni effettuate ed il calcolo dei relativi interessi ed oneri.
Premesso quanto precede ha elencato la documentazione esaminata e presente in atti (cfr. pag. 12 – 23 elaborato peritale).
In particolare, relativamente al rapporto di conto corrente (ordinario) n. 243.76 (succes- sivamente identificato dal n. 631057.95) il periodo preso in esame dal CTU è quello «co- perto» dagli estratti conto disponibili agli atti di causa, ossia, quello compreso tra il 1° gen- naio 2009 (estratto conto più risalente nel tempo, in quanto come meglio detto infra non ri- sultano prodotti gli estratti conto bancari dalla data di accensione del conto 02 dicembre
1998 al 31 dicembre 2008) e il 31/12/2019 (estratto conto più recente).
Il quesito posto al C.T.U. prevedeva, peraltro, che il procedimento di ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente doveva essere integrato con il risultato ottenuto dall'applicazione dei complessi principi stabiliti nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
24418/2010, in tema di prescrizione del diritto di ripetizione delle competenze coperte dalle cosiddette «rimesse solutorie».
In particolare, alle rimesse intervenute su un conto corrente è riconosciuta natura di «paga- mento» non ripetibile ove sia intervenuto anteriormente all'ultimo decennio di durata del rapporto, (i) nel caso di versamenti effettuati su un conto che presenta un saldo negativo sebbene privo di una correlata apertura di credito e (ii) nel caso di versamenti eseguiti su un conto (cui è correlata una linea di credito ma) che presenta un saldo negativo superiore al limite di affidamento concesso;
in effetti, in questi casi si configura una situazione di effet- tivo pagamento e non di mera rimessa ripristinatoria, in quanto lo scoperto di conto (inteso sia come situazione di sconfinamento, sia come situazione di extra fido) costituisce per la banca un credito esigibile e la rimessa non crea nuova disponibilità per il correntista assu- mendo, invece, carattere «solutorio».
Sulla scorta di quanto sopra, correttamente, il CTU ha tenuto conto della prescrizione delle competenze addebitate antecedentemente al decennio in sede di determinazione del saldo finale (c.f.r. allegato 30 CTU).
Come indicato nel quesito, non essendo stati prodotti gli estratti conto inziali, il C.T.U. ha proceduto al ricalcolo del saldo, partendo dal saldo al 01.01.2009, risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente, prodotto dal correntista, pari ad € - 71.995,03.
15 Il prospetto di calcolo utilizzato per il calcolo del T.E.G. del conto corrente inizialmente identificato con il numero 243.76 (c.f.r. allegato 27 CTU).
Per l'esecuzione del calcolo in relazione al “FIDO ACCORDATO”, come indicato nel que- sito, il C.T.U., ha individuato gli affidamenti concessi sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presun- tivi precisi, in quanto “gli estratti conto prodotti e le relative staffe sono in parte fotoco- piati e/o scannerizzati in modo che i numeri non siano tutti perfettamente leggibili, ren- dendo praticamente impossibile una ricostruzione analitica dei movimenti”.
Sul punto si condivide l'attività espletata dal consulente ritendo non fondata la doglianza avanzata dal Consulente della Banca convenuta reiterata in comparsa conclusionale dall'istituto di credito medesimo, in merito al mancato rispetto dell'onere probatorio di par- te attrice e la conseguente impossibilità del CTU di effettuare un ricalcolo, per impossibilità di eseguire un calcolo analitico e puntuale.
Infatti, si ritiene che i conteggi effettuati siano sufficienti per l'attività richiesta.
Il CTU dall'esame della documenta prodotta in atti ha rilevato che sono stati concessi alcu- ni affidamenti, il cui importo, tipologia e scadenza sono variati nel corso tempo, ma non ri- sultano prodotti tutti i contratti né tutti gli eventuali “Accordi sulla modifica delle condizio- ni economiche.
Il CTU ha poi evidenziato che il criterio di calcolo seguito dall'istituto di credito per la quantificazione degli interessi è stato quello della capitalizzazione composta trimestrale con decorrenza quindi di interessi sugli interessi fino al 2017 per poi procedere con l'addebito annuale.
Sulla scorta del quesito posto, il CTU, per quanto concerne la capitalizzazione degli interes- si (Anatocismo), tenuto conto che il contratto di apertura del conto corrente ordinario, iden- tificato dal n. 243.44, sottoscritto il 2 dicembre 1998 prevedeva espressamente (art. 7) la capitalizzazione annuale degli interessi attivi e trimestrale degli interessi passivi, che gli ac- cordi di modifica prodotti in atti non contengono modifiche a tale proposito, che il contratto sottoscritto il 06/09/2011 prevedeva espressamente la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che degli interessi passivi e che l' dal 1° Ottobre 2016 ha applicato la CP_12
capitalizzazione annuale degli interessi passivi, ha pertanto provveduto ad eliminare la capi- talizzazione degli interessi dal 01/01/2009 al 05/09/2011 e dal 01/01/2014 al 30/09/2016
16 con il conseguente ricalcolo del conto corrente identificato dal n. 243.44, ottenendo al
31/12/2019 il saldo di € - 17.194,65=, anziché di € -22.228,51.
Successivamente, nel rispetto del quesito formulato inerente la mancata pattuizione dei tassi di interesse passivi, il C.T.U. ha provveduto al richiesto ricalcolo dei medesimi (c.f.r. alle- gato 24 CTU), applicando, ove possibile, il tasso sostitutivo, di cui all'art. 117 T.U.B., ai seguenti affidamenti/periodi con relativo ricalcolo del saldo del conto corrente identificato dal n. 243.44, nel rispetto dei quesiti 7.1 e 7.2, ottenendo al 31/12/2019 il saldo di € +
20.853,80=, anziché di € - 22.228,51= (c.f.r. allegato 25 CTU).
Sul punto non si ritengono meritevoli di seguito le contestazioni effettuate dal CTP di parte convenuta, ritenendo che il C.T.U. abbia correttamente operato, applicando il tasso sostitu- tivo, di cui all'art. 117 T.U.B., ogni qualvolta i tassi di interesse applicati dalla banca risul- tassero non pattuiti o comunque diversi da quelli pattuiti (cfr., sul punto pag. 63 dell'elaborato peritale).
In merito all'usura si evidenzia che, secondo anche i più recenti orientamenti giurispruden- ziali, si tratterebbe in via meramente ipotetica al più di usura sopravvenuta (non configura- bile nel nostro ordinamento come statuito dalla Cass. S.U. 19 ottobre 2017, n. 24675) e non di usura originaria.
Come noto, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n. 108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvol- ta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimen- to del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite ol- tre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
In particolare, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, le Sezioni Unite hanno negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come segue:
“La ragione della illiceità risiederebbe, […], nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse su- periore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Sennonché il divieto dell'usu- ra è contenuto nell'art. 644 cod. pen.; le (altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo
17 di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita: «La legge sta- bilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»). L'art. 2, comma 4, legge n.
108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, ol- tre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di in- teressi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccani- smo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applica- zione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpreta- zione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipen- dentemente dal momento del loro pagamento». Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto è configurabile un illecito civi- le, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. […] Tale esegesi delle disposizioni della legge n.
108 non contrasta, inoltre, con la loro ratio. Una parte della dottrina attribuisce alla legge
n. 108 una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi. Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale feno- meno”.
In definiva è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di inte- resse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente esclu- so, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di inte-
18 resse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determi- nazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli inte- ressi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Tanto premesso, effettuati i dovuti accertamenti, il CTU – calcolando il TEG, utilizzando le istruzioni della Banca d'Italia – ha concluso che la non ha mai applicato Tassi CP_7
usurari (cfr. pag. 71 elaborato peritale) con conseguente reiezione della domanda di accer- tamento nel caso di specie di applicazione di interessi usurari (e della pur inammissibile ri- chiesta di accertamento in capo alla convenuta del reato di usura).
Quanto alla commissione di massimo scoperto, il CTU ha premesso di non essere in grado di rispondere in modo esauriente al quesito formulato, in quanto “non risultano prodotti gli estratti conto bancari dalla data di accensione del conto (02/12/1998) al 31/12/2008”, tut- tavia,risultando successivamente pattuita, il CTU ha provveduto correttamente a mantener- la, in conformità al contratto medesimo.
Sul punto il CTU ha correttamente osservato quanto segue: “Non disponendo degli estratti conto bancari, la scrivente non è in grado di verificare se la c.m.s. sia stata addebitata fino al 31/12/2008 in conformità a quanto previsto dal contratto. Dall'allegato 28 si evince che dal 01/01/2009 al 30/06/2009 il criterio di calcolo, adottato dall'Istituto, è conforme con quanto previsto dal contratto e che la c.m.s. addebitata non supera la c.m.s. soglia” (cfr. pag. 72 elaborato peritale).
Infine, rileva che non è stato possibile effettuare alcun ricalcolo sulle competenze maturate sui conti anticipi e addebitate sul conto corrente ordinario, in quanto non sono stati prodotti
19 in atti i relativi estratti conto, necessari per verificare le anticipazioni effettuate ed il calcolo dei relativi interessi ed oneri
Il procedimento di ricalcolo del saldo del citato conto corrente identificato dal n. 243.44 al- la data del 31 dicembre 2019, supportato dal congruo approccio metodologico descritto dal
CTU, tenendo conto della prescrizione secondo i principi indicati nel quesito alla stessa po- sto conclude come segue: “ottenendo al 31/12/2019 il saldo di € + 15.845,06=, anziché di
€ - 22.228,51= (allegato 30)”.
La differenza da ricalcolo, ottenuta come differenza tra il saldo del conto corrente originario alla data dell'31 dicembre 2019 e il saldo, alla stessa data, frutto del procedimento di rical- colo corrisponde esattamente alla differenza tra il valore totale delle competenze originarie da estratto conto e il valore totale delle competenze nette derivanti dal procedimento di ri- calcolo, come può evincersi dai prospetti di sintesi riportati nell'elaborato peritale e dall'all.
30 alla medesima.
Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dovere condividere e fare propria e dal quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento (Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It., 1990; v. anche Cass. civ., 5 agosto 1982, n. 4398).
Non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in quanto l'elaborato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia. Quanto alle critiche mosse da parte opposta alla relazione peritale si rileva che l'ausiliario del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Si consideri che il Tribunale - aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei ri- lievi dei CTP, replicandovi - “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allega- zioni dei consulenti tecnici di parte che, anche laddove non espressamente confutate, resta- no implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009), senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesa- me degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argo-
20 mentazioni difensive (così da ultimo Cass. n. 33742 del 16/11/2022; da ultimo, in motiva- zione Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 04/05/2023, Rv. 667768 - 03).
Per tutto quanto precede, ritendo che il CTU mediante calcoli precisi e con motivazione convincente e pienamente condivisibile - da cui questo Tribunale non ha motivo di disco- starsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accura- to ed in continua aderenza ai documenti versati in atti – abbia con precisione, adeguatezza e completezza replicato alle doglianze del CTP di parte convenuta, si rigetta l'istanza formu- lata da parte di in ordine alla richiesta di chiarimenti del Controparte_7
CTU sulle eccezioni del proprio CTP.
In conclusione, dai conteggi effettuati dal Consulente d'ufficio in relazione al conto corren- te n. 243.44 si perviene all'importo finale positivo (alla data del 31 dicembre 2019) di €
15.845,06 in favore della società correntista.
Quanto alla domanda di accertamento (sub 5 di cui alle conclusioni di parte attrice) circa le
“ulteriori somme maturate in favore della società attrice in ragione della illegittimità e/o il- liceità e/o nullità degli addebiti della per i titoli di cui in premessa, successivi al IV CP_7 trimestre 2019 per il conto corrente ordinario n. 631057.95”, avuto riguardo all'onere della prova gravante su parte attrice (stante l'azione di accertamento negativo del credito), in mancanza di prova documentale (estratti conto bancari) relativa ai trimestri successivi al IV trimestre dell'anno 2019, la domanda merita reiezione.
Quanto all'osservazione sviluppata dall'Istituto di credito convenuto solo in sede di com- parsa conclusionale secondo cui in ragione dell'esistenza di un finanziamento chirografario n. 741795754 contratto dalla società attrice, asseritamente arrivato alla scadenza con una posizione debitoria di circa 13.000,00 la Banca eventualmente procederà a portare tale im- porto “in compensazione nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza” va detto che tale affermazione (introdotta testualmente “solo per scrupolo” dalla difesa della convenuta) non integra in questa sede alcuna eccezione di compensazione;
compensazione peraltro non operabile anche sol che si consideri che la domanda attorea è unicamente volta alla rideter- minazione del saldo del conto corrente e non alla ripetizione dell'indebito con connessa condanna.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
21 Se è vero che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibi- le, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, è al- tresì vero che nel caso di specie, si è assistito al parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali solo alcuni sono stati accolti (in tal senso, cfr. Sez. U., Sen- tenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 – 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 516 del
15/01/2020, Rv. 656810 - 03).
A ciò si aggiunga che si ravvisano nella peculiarità della vicenda processuale nonché nell'accoglimento in misura ridotta della domanda principale quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costi- tuzionale, per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico so- lidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda formulata da
[...]
, in persona dei Parte_2
legali rappresentanti pro tempore, nei confronti di Controparte_7
per l'effetto, dichiara che il saldo del conto corrente ordinario per cui è
[...] causa alla data del 31 dicembre 2019 era pari ad € 15.845,06 in favore del correntista;
2) rigetta le restanti domande formulate da parte attrice
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento;
4) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico solidale delle parti.
Così deciso in data 13 gennaio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
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