Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00035/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00366/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 366 del 2025, proposto da
- Winderg s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , OC IL, rappresentati e difesi in giudizio dagli avvocati Massimiliano Rosignoli, Mario Bucello, Simona Emanuela Anna Viola, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Comune di Irsina, non costituito in giudizio;
nei confronti
- Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio serbato dal Comune di Irsina sull'istanza di rilascio del certificato di destinazione urbanistica presentata in data 25 luglio 2024, relativa ai terreni interessati dal progetto eolico "Santa Cecilia", e per la conseguente condanna dell'Amministrazione al rilascio del predetto certificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, il Consigliere avv. DE PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come in data 29 dicembre 2025 i procuratori della ricorrente abbiano depositato atto di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, avendo l’Ente civico intimato provveduto al rilascio dell’istata certificazione in data 14 ottobre 2025;
Ritenuta, in ragione di quanto innanzi, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità del giudizio, in applicazione del principio dispositivo che trova applicazione anche nel processo amministrativo ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7399);
Ritenuto, infine, che le spese di lite seguano la soccombenza virtuale, essendosi concretato il superamento dell’avversata inerzia da parte dell’Ente civico intimato in epoca successiva a quella del deposito del ricorso, con liquidazione come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara improcedibile.
Condanna il Comune di Irsina alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidando le stesse forfettariamente in € 1000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, coll'intervento dei magistrati:
FA OL, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
DE PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE PI | FA OL |
IL SEGRETARIO