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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 638/2023 R.A.C.L., promossa da nato a [...], l'[...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dei difensori avv. Antonello Arru e avv. Lidia Arru, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023, ha esposto di aver subito un Parte_1
infortunio sul lavoro in data 7 gennaio 2020 (rif. n. 517552689) per il quale, in data 27 maggio 2021, ha ottenuto il riconoscimento da parte dell' della menomazione all'integrità psicofisica pari al 10 CP_1 per cento per “esiti di deficit funzionale spalla dx”.
Ha soggiunto che la misura di danno riconosciuta, conglobata con la percentuale di danno già in precedenza concessa per “deficit funzionale rachide lombare” (infortunio n. 514148660 dell'11 novembre 2015, riconosciuto 8 per cento) e per “deficit funzionale caviglia dx” (infortunio n.
502517261 del 20 agosto 2003, riconosciuto 4 per cento) ha portato al riconoscimento della menomazione dell'integrità psicofisica nella misura complessiva del 20 per cento.
Ritenendo la valutazione dell'Ente errata, il ricorrente ha presentato opposizione avverso il provvedimento in data 9 novembre 2021; l'opposizione è stata rigettata con comunicazione datata 24 novembre 2022.
Parte ricorrente ha quindi convenuto l' dinanzi al Tribunale di Cagliari chiedendo che i CP_1
postumi inabilitanti permanenti, subiti a seguito dell'infortunio del 7 gennaio 2020 (rif. n.
517552689), siano dichiarati quantificabili nella misura del 22 per cento o in quella maggiore o pagina 1 di 4 minore che risulterà in causa e, di conseguenza, che l' resistente sia condannato al pagamento CP_1
del maggior indennizzo, da conglobarsi con quanto già riconosciuto per i precedenti infortuni.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2.1. Oggetto del giudizio è la determinazione della misura del danno biologico subito dal ricorrente a seguito dell'infortunio subito il 7 gennaio 2020: la valutazione del danno ha dunque richiesto la nomina di un c.t.u..
Il consulente, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 9 ottobre 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto, quale esito dell'infortunio patito, da “deficit funzionale della spalla destra in esiti di trauma contusivo-distorsivo con frattura della spina della scapola e del processo coracoideo, rottura del tendine del sovraspinato, sottospinato e sottoscapolare”.
Il c.t.u., evidenziati a carico della spalla destra gli esiti dell'intervento a cui il ricorrente è stato sottoposto dopo l'infortunio (reinserzione artroscopica del sovraspinato e del sottospinato), gli esiti delle lesioni di tipo fratturativo della spina della scapola e della coracoide, nonché gli esiti delle lesioni della cuffia dei rotatori (sovraspinato, sottospinato, sottoscapolare) all'esito dell'esame obiettivo del distretto offeso ha rilevato un “deficit pari a 1/3 dei movimenti di abduzione ed extra- rotazione, di adduzione e intrarotazione della spalla destra, dolorabilità ai gradi estremi di escursione articolare e, infine, gli esiti della rottura del capo lungo del bicipite brachiale.
Secondo il consulente, nel caso in esame il deficit funzionale derivato dall'evento traumatico non appare grave;
per tali motivi, ha ritenuto di utilizzare i seguenti codici tabellari: il codice 223
“Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, per il quale è prevista una invalidità fino al 25 per cento per l'arto dominante”, assegnando la misura dell'8 per cento;
il codice 227 “Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale per il quale è prevista una invalidità fino al 4 per cento” assegnando la misura del 2 per cento;
il codice
217 “Esiti di frattura della scapola, apprezzabili strumentalmente, in assenza di compromissione funzionale, fino a 3 per cento”, assegnando la misura del 3 per cento.
Il c.t.u ha quindi determinato la misura del danno biologico complessivo pari al 13 per cento, con decorrenza dal 15 giugno 2020.
Tale percentuale, conglobata con il danno riconosciuto per i precedenti infortuni (8 per cento per l'infortunio dell'11 novembre 2015 e 4 per cento per l'infortunio del 20 giugno 2003), ha determinato il riconoscimento di un grado di danno biologico complessivo pari al 23 per cento.
pagina 2 di 4 Parte ricorrente non ha formulato osservazioni alla consulenza.
Parte resistente, pur non condividendo l'affezione a carico del sovraspinato – valutandone la natura come degenerativa – ha ritenuto il quantum stimato dall'ausiliare condivisibile stante la lesione sottoscapolare subtotale.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
L' deve pertanto essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del CP_1
ricorrente, rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 23 per cento, con decorrenza dal 15 giugno 2020, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00, tenendo conto del valore differenziale della quota di rendita in contestazione, moltiplicata fino al massimo di dieci annualità, in base alla disciplina stabilita dall'art. 13, comma 2, secondo periodo,
c.p.c.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere, pertanto, definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo commisurato al danno Parte_1
biologico stimabile nella misura del 23 per cento, con decorrenza 15 giugno 2020;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, rapportato CP_1
ad un danno biologico accertato nella misura del 23 per cento, con decorrenza dal 15 giugno 2020, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge,
pagina 3 di 4 disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1
decreto.
Cagliari, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 638/2023 R.A.C.L., promossa da nato a [...], l'[...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dei difensori avv. Antonello Arru e avv. Lidia Arru, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023, ha esposto di aver subito un Parte_1
infortunio sul lavoro in data 7 gennaio 2020 (rif. n. 517552689) per il quale, in data 27 maggio 2021, ha ottenuto il riconoscimento da parte dell' della menomazione all'integrità psicofisica pari al 10 CP_1 per cento per “esiti di deficit funzionale spalla dx”.
Ha soggiunto che la misura di danno riconosciuta, conglobata con la percentuale di danno già in precedenza concessa per “deficit funzionale rachide lombare” (infortunio n. 514148660 dell'11 novembre 2015, riconosciuto 8 per cento) e per “deficit funzionale caviglia dx” (infortunio n.
502517261 del 20 agosto 2003, riconosciuto 4 per cento) ha portato al riconoscimento della menomazione dell'integrità psicofisica nella misura complessiva del 20 per cento.
Ritenendo la valutazione dell'Ente errata, il ricorrente ha presentato opposizione avverso il provvedimento in data 9 novembre 2021; l'opposizione è stata rigettata con comunicazione datata 24 novembre 2022.
Parte ricorrente ha quindi convenuto l' dinanzi al Tribunale di Cagliari chiedendo che i CP_1
postumi inabilitanti permanenti, subiti a seguito dell'infortunio del 7 gennaio 2020 (rif. n.
517552689), siano dichiarati quantificabili nella misura del 22 per cento o in quella maggiore o pagina 1 di 4 minore che risulterà in causa e, di conseguenza, che l' resistente sia condannato al pagamento CP_1
del maggior indennizzo, da conglobarsi con quanto già riconosciuto per i precedenti infortuni.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2.1. Oggetto del giudizio è la determinazione della misura del danno biologico subito dal ricorrente a seguito dell'infortunio subito il 7 gennaio 2020: la valutazione del danno ha dunque richiesto la nomina di un c.t.u..
Il consulente, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 9 ottobre 2024, ha acclarato che il ricorrente è affetto, quale esito dell'infortunio patito, da “deficit funzionale della spalla destra in esiti di trauma contusivo-distorsivo con frattura della spina della scapola e del processo coracoideo, rottura del tendine del sovraspinato, sottospinato e sottoscapolare”.
Il c.t.u., evidenziati a carico della spalla destra gli esiti dell'intervento a cui il ricorrente è stato sottoposto dopo l'infortunio (reinserzione artroscopica del sovraspinato e del sottospinato), gli esiti delle lesioni di tipo fratturativo della spina della scapola e della coracoide, nonché gli esiti delle lesioni della cuffia dei rotatori (sovraspinato, sottospinato, sottoscapolare) all'esito dell'esame obiettivo del distretto offeso ha rilevato un “deficit pari a 1/3 dei movimenti di abduzione ed extra- rotazione, di adduzione e intrarotazione della spalla destra, dolorabilità ai gradi estremi di escursione articolare e, infine, gli esiti della rottura del capo lungo del bicipite brachiale.
Secondo il consulente, nel caso in esame il deficit funzionale derivato dall'evento traumatico non appare grave;
per tali motivi, ha ritenuto di utilizzare i seguenti codici tabellari: il codice 223
“Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, per il quale è prevista una invalidità fino al 25 per cento per l'arto dominante”, assegnando la misura dell'8 per cento;
il codice 227 “Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale per il quale è prevista una invalidità fino al 4 per cento” assegnando la misura del 2 per cento;
il codice
217 “Esiti di frattura della scapola, apprezzabili strumentalmente, in assenza di compromissione funzionale, fino a 3 per cento”, assegnando la misura del 3 per cento.
Il c.t.u ha quindi determinato la misura del danno biologico complessivo pari al 13 per cento, con decorrenza dal 15 giugno 2020.
Tale percentuale, conglobata con il danno riconosciuto per i precedenti infortuni (8 per cento per l'infortunio dell'11 novembre 2015 e 4 per cento per l'infortunio del 20 giugno 2003), ha determinato il riconoscimento di un grado di danno biologico complessivo pari al 23 per cento.
pagina 2 di 4 Parte ricorrente non ha formulato osservazioni alla consulenza.
Parte resistente, pur non condividendo l'affezione a carico del sovraspinato – valutandone la natura come degenerativa – ha ritenuto il quantum stimato dall'ausiliare condivisibile stante la lesione sottoscapolare subtotale.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
L' deve pertanto essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del CP_1
ricorrente, rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 23 per cento, con decorrenza dal 15 giugno 2020, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00, tenendo conto del valore differenziale della quota di rendita in contestazione, moltiplicata fino al massimo di dieci annualità, in base alla disciplina stabilita dall'art. 13, comma 2, secondo periodo,
c.p.c.
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere, pertanto, definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo commisurato al danno Parte_1
biologico stimabile nella misura del 23 per cento, con decorrenza 15 giugno 2020;
- condanna l' alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, rapportato CP_1
ad un danno biologico accertato nella misura del 23 per cento, con decorrenza dal 15 giugno 2020, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati e maturati, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro CP_1
2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge,
pagina 3 di 4 disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1
decreto.
Cagliari, 21 gennaio 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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