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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12551/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaella Simone Presidente dott. Assunta Napoliello Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12551/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t. , con il patrocinio CP_1 Controparte_2 dell'avv. DIMITRI RUSSO (C.F. ) con elezione di domicilio presso lo CodiceFiscale_1 stesso;
ATTORE
contro
:
(P. IVA Controparte_3
– C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELIO FRANCO P.IVA_1 C.F._2
( ) VIA AURELIO CARRANTE 1/F BARI, con elezione di domicilio in C.F._3
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 57 presso lo studio dell'Avv. Jacopo Metta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni -qui richiamate- all'udienza del 15.10.2024; all'esito il
Tribunale ha riservato la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale di Bari CP_1
, titolare dell'impresa individuale chiedendo, previo accertamento della CP_3 CP_3 sua responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, la condanna della stessa al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 25.000,00 o di quella ritenuta di giustizia dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione.
Evidenziava, a sostegno della domanda:
- di aver avviato una nuova linea di alta cosmesi naturale e di essersi rivolta alla convenuta per l'elaborazione del marchio, scegliendo, tra le proposte ricevute, il nome;
Pt_1
pagina 1 di 4 - di aver quindi dato impulso alle attività finalizzate alla commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal nome scelto, a cominciare dal packaging e dalla registrazione del sito internet;
- di aver - dopo il deposito della domanda di registrazione del marchio - ricevuto la Pt_1 diffida del 27 marzo 2020 dalla società con la quale Parte_2 quest'ultima intimava il ritiro della domanda di registrazione e la cessazione dell'utilizzo del marchio, in quanto confondibile con il proprio marchio , regolarmente registrato;
Pt_3
- di aver, quindi, rinunciato alla registrazione, contestando alla convenuta l'inadempimento contrattuale e formulando domanda di risarcimento dei danni subiti, a titolo di danno emergente e di lucro cessante.
Si costituiva in giudizio , quale titolare della impresa individuale CP_3 CP_3 contestando la procedibilità della domanda e la sua fondatezza.
Nello specifico, sosteneva di aver sottoposto alla società lo studio sui possibili nomi da attribuire alla nuova linea di prodotti, tra i quali quello oggetto di contestazione, evidenziando la presenza di criticità sul nome scelto alla fine dalla società attrice;
contestava, inoltre, il quantum Pt_1 della pretesa risarcitoria, risultando inserite voci generiche e prive di supporto probatorio, ed evidenziava la persistente commercializzazione dei prodotti, circostanza idonea a ridurre l'eventuale danno.
Espletato senza esito il procedimento di negoziazione, la causa era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.10.2024, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è in parte fondata.
Ritiene il Tribunale che le circostanze descritte integrino un inadempimento del contratto stipulato tra le parti in data 7 maggio 2018. Infatti, il predetto contratto indica specificamente l'obbligazione di “studio del naming” e “selezione dei nomi migliori”. Nell'ambito di tale attività, in particolare, la convenuta si obbligava contrattualmente ad effettuare una “verifica disponibilità giuridica” dei nomi nonché una “verifica disponibilità giuridica per nomi simili”, come emerge a chiare lettere dal testo del contratto. Inoltre, nell'ambito dell'attività di “progettazione del marchio”, si obbligava ad effettuare una “Ricerca di anteriorità marchi concorrenza”.
Dagli atti prodotti emerge che parte convenuta, all'esito della ricerca, individuava una rosa di nomi possibili, tra cui dichiarando espressamente l'assenza di marchi registrati con quel Pt_1 nome. Per_ Evidenziava la presenza di non meglio dettagliate “criticità” intorno ai nomi e , Pt_1 demandando ad un successivo colloquio telefonico la discussione.
Non è stata raggiunta la prova che la segnalazione delle criticità abbia riguardato nello specifico la presenza di un marchio simile nella medesima classe merceologica;
al contrario, può ipotizzarsi che le criticità riguardassero la indicazione di un sito internet dal nome , come Parte_4 evidenziato nella mail prodotta.
Ritiene, quindi, il Tribunale che l'indicazione di generiche criticità non sia idonea ad elidere la responsabilità contrattuale della convenuta e che, inoltre, l'indicazione del solo sito internet come elemento di criticità e non del marchio registrato con il medesimo nome del sito internet renda evidente la violazione del canone di diligenza che la parte avrebbe dovuto assicurare nell'esecuzione del contratto.
pagina 2 di 4 In conclusione, la scelta di un marchio pressoché identico a livello fonetico e di scrittura (mutando unicamente la penultima lettera del marchio) e nell'ambito della medesima classe di riferimento determina una evidente violazione delle obbligazioni contrattuali assunte, tenuto conto della tutela assicurata dall'art. 20 C.P.I. al marchio registrato, e tale valutazione sorregge altresì la decisione della società attrice di rinunciare nell'immediatezza alla registrazione.
Nella individuazione dei danni, tuttavia, occorre operare alcune distinzioni.
Tra le voci di danno supportate dalla produzione delle fatture, sono passibili di risarcimento unicamente le fatture in relazione alle quali emerge un collegamento specifico con i prodotti mentre devono escludersi le voci ed i costi genericamente indicati e riconducibili a Pt_1 prodotti della -che resta una società operante sul mercato- senza una effettiva CP_1 indicazione del nome contestato, in difetto di un ulteriore avallo probatorio da parte della società attrice ed in presenza di specifica contestazione sul punto da parte della convenuta.
Devono parimenti escludersi le voci di danno pur legate al marchio in relazione alle Pt_1 quali è stato allegata ed in parte dimostrata la persistente commercializzazione del prodotto in data successiva al 2020.
Infatti, è emerso che la aveva concordato con la di CP_1 Parte_2 continuare a commercializzare sino al 31.12.2020 i prodotti a marchio dai documenti Pt_1 prodotti dalla convenuta emerge tuttavia che anche negli anni successivi è proseguita la suddetta commercializzazione (ad esempio, è stata documentata la presenza di un siero Kosmima all'interno del salone di bellezza Beauty Angel a Bari in Viale Japigia n. 50; la presenza dei prodotti Pt_1 sul sito Klori.it, con datazione del sito del 2021, e sul sito di infine, l'esistenza del nome CP_4 a dominio kosmima.it, registrato e intestato alla con scadenza l'11 settembre 2021 ed CP_1 il collegamento del preesistente dominio al nuovo sito web Klori.it).
A fronte di tali allegazioni, la difesa di parte attrice non ha offerto ulteriori elementi di prova a sostegno delle voci di danno reclamate, che devono quindi essere escluse dal conteggio perché non adeguatamente provate.
Risultano, quindi, risarcibili quali danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento i seguenti costi:
- DOCUMENTO 19: supporto legale e tecnico sulle confezioni dei prodotti marchiati per l'importo di € 884,50;
- DOCUMENTO 23: acconto del 30 % sul compenso per l'attività di grafica della convenuta per l'importo di € 805,20;
- DOCUMENTO 24: saldo per l'attività di grafica della convenuta per l'importo di € 1878,80;
- DOCUMENTO 28: gestione pagina
Facebook e Instagram per per il mese di giugno 2019, relativo all'avvio dell'attività per Pt_1 l''importo di € 146,40;
- DOCUMENTO 30: gestione pagina Facebook e Instagram per per il mese di luglio 2019 per l'importo di € 146,40; Pt_1
- DOCUMENTO 31: gestione pagina Facebook e Instagram per per il mese di agosto 2019 per l'importo di € 146,40; Pt_1 per un totale di danno risarcibile di € 4.007,70.
pagina 3 di 4 Non è suscettibile di risarcimento il danno da lucro cessante invocato da parte attrice in relazione al contratto di distribuzione esclusiva che avrebbe dovuto stipulare con la società indiana PU
DU Private Limited di New Delhi in difetto di prova specifica dell'esistenza e della quantificazione del predetto danno, non incidendo il mutamento del nome sulla possibilità di commercializzazione del prodotto con altro nominativo.
Pertanto la domanda è fondata in tale misura.
Con riferimento agli accessori del danno, la Suprema Corte ha precisato che: “a) l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr.: Cass. n. 1627 del 2022; Cass. n. 7948 del 2020; Cass. n. 9517 del 2002; Cass. n. 11937 del 1997); b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa (cfr. Cass. n. 5584 del 1987; Cass. n.
2240 del 1985), secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del 2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (Cass. n. 9517 del 2002).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, applicato il valore della controversia nei limiti del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di titolare dell'impresa così CP_1 CP_3 CP_3 provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al risarcimento del danno nei confronti di parte attrice nella misura di € 4.007,70, oltre rivalutazione al tasso Istat pro tempore vigente dalla data dell'illecito ed interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata;
- Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte attrice, liquidate in € 2550,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP.
Deciso in Bari, 20.1.2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente
Provvedimento redatto in collaborazione con il Magistrato Ordinario in Tirocinio Dott.ssa Maria Teresa De Fronzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaella Simone Presidente dott. Assunta Napoliello Giudice dott. Paola Cesaroni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12551/2020 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t. , con il patrocinio CP_1 Controparte_2 dell'avv. DIMITRI RUSSO (C.F. ) con elezione di domicilio presso lo CodiceFiscale_1 stesso;
ATTORE
contro
:
(P. IVA Controparte_3
– C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELIO FRANCO P.IVA_1 C.F._2
( ) VIA AURELIO CARRANTE 1/F BARI, con elezione di domicilio in C.F._3
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 57 presso lo studio dell'Avv. Jacopo Metta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni -qui richiamate- all'udienza del 15.10.2024; all'esito il
Tribunale ha riservato la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale di Bari CP_1
, titolare dell'impresa individuale chiedendo, previo accertamento della CP_3 CP_3 sua responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, la condanna della stessa al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 25.000,00 o di quella ritenuta di giustizia dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione.
Evidenziava, a sostegno della domanda:
- di aver avviato una nuova linea di alta cosmesi naturale e di essersi rivolta alla convenuta per l'elaborazione del marchio, scegliendo, tra le proposte ricevute, il nome;
Pt_1
pagina 1 di 4 - di aver quindi dato impulso alle attività finalizzate alla commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal nome scelto, a cominciare dal packaging e dalla registrazione del sito internet;
- di aver - dopo il deposito della domanda di registrazione del marchio - ricevuto la Pt_1 diffida del 27 marzo 2020 dalla società con la quale Parte_2 quest'ultima intimava il ritiro della domanda di registrazione e la cessazione dell'utilizzo del marchio, in quanto confondibile con il proprio marchio , regolarmente registrato;
Pt_3
- di aver, quindi, rinunciato alla registrazione, contestando alla convenuta l'inadempimento contrattuale e formulando domanda di risarcimento dei danni subiti, a titolo di danno emergente e di lucro cessante.
Si costituiva in giudizio , quale titolare della impresa individuale CP_3 CP_3 contestando la procedibilità della domanda e la sua fondatezza.
Nello specifico, sosteneva di aver sottoposto alla società lo studio sui possibili nomi da attribuire alla nuova linea di prodotti, tra i quali quello oggetto di contestazione, evidenziando la presenza di criticità sul nome scelto alla fine dalla società attrice;
contestava, inoltre, il quantum Pt_1 della pretesa risarcitoria, risultando inserite voci generiche e prive di supporto probatorio, ed evidenziava la persistente commercializzazione dei prodotti, circostanza idonea a ridurre l'eventuale danno.
Espletato senza esito il procedimento di negoziazione, la causa era rimessa ad udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.10.2024, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda è in parte fondata.
Ritiene il Tribunale che le circostanze descritte integrino un inadempimento del contratto stipulato tra le parti in data 7 maggio 2018. Infatti, il predetto contratto indica specificamente l'obbligazione di “studio del naming” e “selezione dei nomi migliori”. Nell'ambito di tale attività, in particolare, la convenuta si obbligava contrattualmente ad effettuare una “verifica disponibilità giuridica” dei nomi nonché una “verifica disponibilità giuridica per nomi simili”, come emerge a chiare lettere dal testo del contratto. Inoltre, nell'ambito dell'attività di “progettazione del marchio”, si obbligava ad effettuare una “Ricerca di anteriorità marchi concorrenza”.
Dagli atti prodotti emerge che parte convenuta, all'esito della ricerca, individuava una rosa di nomi possibili, tra cui dichiarando espressamente l'assenza di marchi registrati con quel Pt_1 nome. Per_ Evidenziava la presenza di non meglio dettagliate “criticità” intorno ai nomi e , Pt_1 demandando ad un successivo colloquio telefonico la discussione.
Non è stata raggiunta la prova che la segnalazione delle criticità abbia riguardato nello specifico la presenza di un marchio simile nella medesima classe merceologica;
al contrario, può ipotizzarsi che le criticità riguardassero la indicazione di un sito internet dal nome , come Parte_4 evidenziato nella mail prodotta.
Ritiene, quindi, il Tribunale che l'indicazione di generiche criticità non sia idonea ad elidere la responsabilità contrattuale della convenuta e che, inoltre, l'indicazione del solo sito internet come elemento di criticità e non del marchio registrato con il medesimo nome del sito internet renda evidente la violazione del canone di diligenza che la parte avrebbe dovuto assicurare nell'esecuzione del contratto.
pagina 2 di 4 In conclusione, la scelta di un marchio pressoché identico a livello fonetico e di scrittura (mutando unicamente la penultima lettera del marchio) e nell'ambito della medesima classe di riferimento determina una evidente violazione delle obbligazioni contrattuali assunte, tenuto conto della tutela assicurata dall'art. 20 C.P.I. al marchio registrato, e tale valutazione sorregge altresì la decisione della società attrice di rinunciare nell'immediatezza alla registrazione.
Nella individuazione dei danni, tuttavia, occorre operare alcune distinzioni.
Tra le voci di danno supportate dalla produzione delle fatture, sono passibili di risarcimento unicamente le fatture in relazione alle quali emerge un collegamento specifico con i prodotti mentre devono escludersi le voci ed i costi genericamente indicati e riconducibili a Pt_1 prodotti della -che resta una società operante sul mercato- senza una effettiva CP_1 indicazione del nome contestato, in difetto di un ulteriore avallo probatorio da parte della società attrice ed in presenza di specifica contestazione sul punto da parte della convenuta.
Devono parimenti escludersi le voci di danno pur legate al marchio in relazione alle Pt_1 quali è stato allegata ed in parte dimostrata la persistente commercializzazione del prodotto in data successiva al 2020.
Infatti, è emerso che la aveva concordato con la di CP_1 Parte_2 continuare a commercializzare sino al 31.12.2020 i prodotti a marchio dai documenti Pt_1 prodotti dalla convenuta emerge tuttavia che anche negli anni successivi è proseguita la suddetta commercializzazione (ad esempio, è stata documentata la presenza di un siero Kosmima all'interno del salone di bellezza Beauty Angel a Bari in Viale Japigia n. 50; la presenza dei prodotti Pt_1 sul sito Klori.it, con datazione del sito del 2021, e sul sito di infine, l'esistenza del nome CP_4 a dominio kosmima.it, registrato e intestato alla con scadenza l'11 settembre 2021 ed CP_1 il collegamento del preesistente dominio al nuovo sito web Klori.it).
A fronte di tali allegazioni, la difesa di parte attrice non ha offerto ulteriori elementi di prova a sostegno delle voci di danno reclamate, che devono quindi essere escluse dal conteggio perché non adeguatamente provate.
Risultano, quindi, risarcibili quali danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento i seguenti costi:
- DOCUMENTO 19: supporto legale e tecnico sulle confezioni dei prodotti marchiati per l'importo di € 884,50;
- DOCUMENTO 23: acconto del 30 % sul compenso per l'attività di grafica della convenuta per l'importo di € 805,20;
- DOCUMENTO 24: saldo per l'attività di grafica della convenuta per l'importo di € 1878,80;
- DOCUMENTO 28: gestione pagina
Facebook e Instagram per per il mese di giugno 2019, relativo all'avvio dell'attività per Pt_1 l''importo di € 146,40;
- DOCUMENTO 30: gestione pagina Facebook e Instagram per per il mese di luglio 2019 per l'importo di € 146,40; Pt_1
- DOCUMENTO 31: gestione pagina Facebook e Instagram per per il mese di agosto 2019 per l'importo di € 146,40; Pt_1 per un totale di danno risarcibile di € 4.007,70.
pagina 3 di 4 Non è suscettibile di risarcimento il danno da lucro cessante invocato da parte attrice in relazione al contratto di distribuzione esclusiva che avrebbe dovuto stipulare con la società indiana PU
DU Private Limited di New Delhi in difetto di prova specifica dell'esistenza e della quantificazione del predetto danno, non incidendo il mutamento del nome sulla possibilità di commercializzazione del prodotto con altro nominativo.
Pertanto la domanda è fondata in tale misura.
Con riferimento agli accessori del danno, la Suprema Corte ha precisato che: “a) l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr.: Cass. n. 1627 del 2022; Cass. n. 7948 del 2020; Cass. n. 9517 del 2002; Cass. n. 11937 del 1997); b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa (cfr. Cass. n. 5584 del 1987; Cass. n.
2240 del 1985), secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del 2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (Cass. n. 9517 del 2002).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, applicato il valore della controversia nei limiti del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di titolare dell'impresa così CP_1 CP_3 CP_3 provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al risarcimento del danno nei confronti di parte attrice nella misura di € 4.007,70, oltre rivalutazione al tasso Istat pro tempore vigente dalla data dell'illecito ed interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata;
- Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte attrice, liquidate in € 2550,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP.
Deciso in Bari, 20.1.2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente
Provvedimento redatto in collaborazione con il Magistrato Ordinario in Tirocinio Dott.ssa Maria Teresa De Fronzo
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