Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00308/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02784/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2784 del 2025, proposto da
Polisportiva La RL A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B72CCFAE9C, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Profeti e Elisa Bindi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria a Monte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria e Dario Rigacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico Iaria in Firenze, via de' Rondinelli 2;
nei confronti
A.S.D. UN SS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Denis De Sanctis e Francesca Vadi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Francesca Vadi in Firenze, via La Marmora 53;
per l'annullamento
previa sospensione,
1) della determinazione n. 415 del 28 agosto 2025 del Responsabile del Settore 3, Ufficio Tecnico, Suap, Protezione Civile del Comune di Santa Maria a Monte recante “oggetto: Procedura negoziata per la concessione di servizi di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale – palestra OL NO e pertinenze annesse all'interno del complesso sportivo “Romano Fogli” - aggiudicazione definitiva”;
2) della determinazione n. 405 del 18 agosto 2025, del Responsabile del Settore 3, Ufficio Tecnico, Suap, Protezione Civile del Comune di Santa Maria a Monte recante “oggetto: Procedura negoziata per la concessione di servizi di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale – palestra OL NO e pertinenze annesse all'interno del complesso sportivo “Romano Fogli” – Approvazione verbali e istruttoria”;
3) della determinazione n. 352 del 18 luglio 2025 del Responsabile del Settore 3, Ufficio Tecnico, Suap, Protezione Civile del Comune di Santa Maria a Monte a “oggetto: Procedura negoziata per la concessione di servizi di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale – palestra OL NO e pertinenze annesse all'interno del complesso sportivo “Romano Fogli” – Approvazione verbali e istruttoria - Nomina della commissione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023”;
4) della lettera di invito e relativi allegati il disciplinare di gara, approvati con Determinazione n. 262 del 30 maggio 2025;
6) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguenziale e/o connesso, ancorché non ancora conosciuto;
e, per l'effetto, per il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara de qua, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a.;
e per la condanna dell'Amministrazione resistente ad aggiudicare la suddetta gara alla ricorrente, a stipulare con la ricorrente il contratto, rispetto al quale la ricorrente si rende prontamente e tempestivamente disponibile a subentrare;
e per la condanna dell'Amministrazione resistente a risarcire per equivalente i danni patiti e patendi dalla medesima ricorrente in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti e degli atti impugnati, nonché dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria a Monte e di UN SS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa IA De LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Polisportiva La RL A.S.D. (di seguito solo La RL) impugna la determinazione n. 415 del 28 agosto 2025, con la quale, all’esito di procedura negoziata, il Comune di Santa Maria a Monte ha aggiudicato alla controinteressata A.S.D. UN SS (di seguito solo UN SS) la concessione dei servizi di gestione della palestra OL NO e delle relative pertinenze, poste all’interno del complesso sportivo denominato “Romano Fogli”.
La ricorrente espone, peraltro, di avere proposto autonomo ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’accesso alla documentazione della gara di cui si controverte, che le sarebbe stata ostesa solo parzialmente; essa chiede quindi che le cause siano riunite ai sensi dell’art. 70 c.p.a..
2. Il Comune di Santa Maria a Monte si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.
Si è costituita anche UN SS che, in via preliminare, ha eccepito la tardività del ricorso - notificatole, a suo dire, oltre il termine decadenziale previsto dalla legge - e l’inammissibilità delle censure formulate avverso i verbali di gara non impugnati.
La stessa ha chiesto anche lo stralcio del secondo capoverso a pagina 25 del ricorso che, a suo avviso, avrebbe, nei suoi confronti, contenuto diffamatorio.
3. In vista dell’udienza di trattazione della causa nel merito le parti si sono scambiate memorie conclusionali e di replica, insistendo nelle proprie tesi difensive e per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
4. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Va innanzi tutto disattesa la richiesta avanzata dalla parte ricorrente per la riunione del presente ricorso con quello rubricato al n. R.G. 2697/2025, avente ad oggetto l’accesso alla documentazione di gara; le due cause, infatti, per quanto connesse, hanno un oggetto differente e possono essere meglio trattate separatamente.
2. Va respinta anche la richiesta di UN SS di procedere alla cancellazione del secondo capoverso della pagina 25 del ricorso, poiché la frase contestata non supera i limiti della correttezza e della convenienza processuale; non si ritengono perciò sussistenti i presupposti di cui all’art. 89 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a..
3. E’ dunque possibile passare all’esame del ricorso nel merito, poiché l’infondatezza del ricorso, della quale si darà conto nel prosieguo, esime il Collegio dall’esaminare le eccezioni preliminari formulate dalla controinteressata.
3.1. Con la prima censura, la ricorrente sostiene che la stazione appaltante, ostacolando l’accesso alla documentazione di gara, avrebbe violato gli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo Codice dei contratti pubblici e il generale principio di trasparenza dell’azione amministrativa, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa (cfr. pag. 15 e ss. del ricorso).
Con la seconda censura, essa denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 22, 25, 35, 36, 87 e 90 del D.Lgs. n. 36 del 2023. Violazione dell'art. 1, comma 1 e comma 2-bis e artt. 22 e ss L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. Violazione artt. 13.3, 13.4 e 16 del Disciplinare di gara”, lamentando la violazione dei “principi di trasparenza e delle regole delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici” e del “dovere di osservare nello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica le regole tecniche e la conformità al disposto di cui all’art. 22, c. 2, D.lgs. n. 36/2023” (cfr. pag. 17 del ricorso).
Entrambe le censure sono formulate in termini confusi e generici e risultano perciò inammissibili.
Infatti - fermo restando che le questioni relative all’accesso alla documentazione di gara costituiscono oggetto di un gravame autonomo - dalla lettura del ricorso non è dato comprendere né quali siano le disposizioni effettivamente violate, richiamate dalla ricorrente in modo cumulativo e indistinto al solo scopo di denunciare una non meglio definita “opacità” del comportamento tenuto dall’Amministrazione, né in che modo la stazione appaltante avrebbe concretamente trasgredito ad esse.
In ogni caso, le censure sono infondate, poiché non vi è prova di violazioni idonee ad inficiare la legittimità dei provvedimenti impugnati.
3.2. Con la terza censura, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, che detta la disciplina applicabile in materia di soccorso istruttorio.
La stazione appaltante ha invero invitato la controinteressata a integrare e sanare il proprio DGUE, nella parte relativa alla copertura assicurativa per i rischi professionali, in cui la stessa aveva inizialmente dichiarato di non essere tenuta a stipularne una e indicato un valore corrispettivo palesemente incongruo, di un solo euro. In tal modo, tuttavia, si sarebbe illegittimamente consentito a UN SS di integrare un requisito di partecipazione alla gara e di modificare un elemento essenziale della sua offerta tecnica, ex post , in violazione dei doveri di auto responsabilità e diligenza che impongono agli operatori economici di fornire, al momento della presentazione della propria domanda di partecipazione, tutti i documenti e le informazioni richieste dalla lex specialis .
La censura è priva di pregio.
Dalla lettura degli atti di gara emerge con chiarezza che la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali costituisce un obbligo della fase di esecuzione, gravante sul solo aggiudicatario della concessione.
Si legge, infatti, nell’art. 19 del capitolato che “Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone o cose e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché dall’operato di eventuali subcontratti…. Il Concessionario pertanto deve:
- stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC) per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi oggetto della presente concessione con massimale minimo pari a € 3.000.000,00 unico per sinistro.
- stipulare apposita polizza assicurativa per rischio furto su beni mobili e immobili di proprietà del Comune con minimo massimale assicurato a primo rischio assoluto o relativo € 30.000,00 e garanzia guasti da ladri con minimo massimale a primo rischio assoluto pari a € 10.000,00.
- stipulare apposita polizza assicurativa rischio incendio (non rischio locativo) con i seguenti valori…”.
La stessa norma precisa che “La stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela del Comune e degli utenti dell'impianto. Pertanto l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati” e che “Copia integrale di tutti i contratti assicurativi di cui al presente articolo (condizioni generali ed eventuali integrative o aggiuntive) dovrà essere consegnata al Comune prima della stipula del contratto al fine di acquisire il preventivo assenso” (cfr. doc. 3 del Comune).
Diversamente, la copertura assicurativa di cui sopra non viene citata né all’art. 6 “requisiti di partecipazione”, né all’art. 11.1 “documentazione amministrativa” del disciplinare di gara (cfr. doc. 2 del Comune).
Dalla piana lettura delle disposizioni appena citate emerge, pertanto, che la compilazione del DGUE, nella parte relativa alla copertura assicurativa dei rischi professionali, nel caso di specie, era irrilevante ai fini della partecipazione alla gara, né atteneva alla formulazione dell’offerta tecnica dei concorrenti, ben potendo, di conseguenza, essere oggetto di integrazioni e chiarimenti, su invito della stazione appaltante.
Va peraltro ricordato, per completezza, che in base all’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 “Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:
a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente”.
L’istituto del soccorso istruttorio, pertanto, con l’evidente intento di evitare l’esclusione dei concorrenti di una gara per ragioni di rilievo meramente formale, ha oramai raggiunto un’estensione applicativa molto ampia e consente di integrare e sanare ogni tipo di lacuna o inesattezza, con la sola eccezione di quelle che incidono sull’offerta tecnica o economica; carenze al cui ambito, come detto, non possono ricondursi le inesattezze contenute nel DGUE presentato da UN SS, rispetto alle quali la stazione appaltante ha legittimamente chiesto di fornire chiarimenti.
3.3. Con la quarta censura, la ricorrente sostiene che la controinteressata, per la formulazione della propria offerta tecnica, si sarebbe avvalsa di informazioni riservate, messe a sua esclusiva disposizione dalla stazione appaltante, in ordine ad un intervento di copertura della pista di pattinaggio facente parte del complesso sportivo da affidare in concessione e posta nelle adiacenze di un elettrodotto; le medesime informazioni, non essendo state menzionate negli atti di gara, avrebbero comportato un’ingiustificata asimmetria informativa che avrebbe illegittimamente avvantaggiato UN SS e penalizzato ogni altro concorrente.
Quanto affermato dalla ricorrente sarebbe dimostrato dal fatto che il Comune, già prima dell’indizione della gara, ha chiesto ed ottenuto da PA il parere di conformità al d.p.c.m. dell’8 luglio 2003, sul rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, per la realizzazione di una tensostruttura da apporre sulla pista di pattinaggio, rivelatasi identica - per dimensioni, morfologia e materiali - a quella successivamente offerta in gara da UN SS.
La censura non è fondata.
Come puntualmente chiarito dalle parti resistenti nel corso del giudizio, UN SS si è dapprima attivata per ottenere da Terna - società che gestisce la rete elettrica sul territorio nazionale - l’esatta individuazione della fascia di rispetto operante presso l’elettrodotto in prossimità del quale è collocata la pista di pattinaggio; la stessa ha poi chiesto al Comune di Santa Maria a Monte di inoltrare ad PA la richiesta del parere di conformità al citato d.p.c.m. dell’8 luglio 2003, per la eventuale realizzazione di una tensostruttura di copertura per la pista, indicandone le caratteristiche e allegando anche alcune rappresentazioni fotografiche del manufatto (cfr. doc. 32 di parte ricorrente).
Le informazioni a Terna e ad PA, pertanto, sono state richieste e sollecitate da UN SS - che da anni gestisce l’attività di pattinaggio, avvalendosi della pista presente nel complesso sportivo di cui si discute, in subconcessione dalla stessa La RL, concessionaria uscente - per valutare la fattibilità di un intervento ritenuto utile ad assicurare una migliore fruibilità dell’impianto; lo stesso è stato successivamente proposto da UN SS nell’ambito della gara indetta dall’Amministrazione.
L’associazione, pertanto, non ha fatto altro che effettuare le proprie libere scelte organizzative, svolgendo approfondimenti preparatori in ordine alla fattibilità del proprio progetto, al fine di formulare un’offerta seria e realizzabile.
Il Comune, per parte sua, si è limitato a trasmettere ad PA la richiesta di parere sollecitata da UN SS, senza fornire alla stessa alcuna informazione aggiuntiva, idonea ad agevolare la formulazione dell’offerta in seno alla gara.
Analoghe informazioni avrebbe potuto chiedere ed ottenere un qualsiasi altro operatore economico interessato alla realizzazione di un intervento sul territorio comunale.
3.4. Con la quinta censura la ricorrente lamenta l’erroneità dei punteggi attribuiti dalla commissione di gara per i criteri di valutazione tabellari, poiché a La RL sarebbero stati arbitrariamente decurtati 9,475 punti, che le avrebbero consentito di classificarsi prima.
Essa denuncia, inoltre, l’irragionevolezza dei coefficienti assegnati per i criteri di valutazione di natura discrezionale; infatti, pur in presenza di un’offerta completa, esaustiva e pienamente rispondente a quanto richiesto dalla legge di gara, per ciascuna voce le è stato applicato il coefficiente 0,6 (equivalente ad una valutazione di “sufficiente” e al giudizio sintetico “La proposta contiene aspetti positivi apprezzabili”), in luogo del coefficiente 1 (equivalente ad una valutazione di “ottimo” e al giudizio sintetico “La proposta è molto significativa, completa ed esaustiva o pienamente rispondente a quanto richiesto nel Capitolato e nel Disciplinare”).
I profili di doglianza appena evidenziati sono infondati e inammissibili, nei termini di seguito precisati.
Per quanto riguarda il primo profilo, è sufficiente richiamare l’art. 12.1.3 del disciplinare, nel quale si prevedeva il criterio relativo alla “storicità sul territorio ed esperienza di gestione”, articolato in cinque distinti sub criteri, a ognuno dei quali poteva essere assegnato un punteggio massimo di quattro punti, secondo modalità di calcolo predeterminate: “Storicità sul territorio” con 0,1 punti per anno dall'atto costitutivo di fondazione; “Compatibilità dell'attività sportiva esercitata” con 0,05 punti per anno dalla data di affiliazione FIGC, FIPAV, FIBA, UISP, FISR; “Numero dei tesserati” con 0,025 punti per ogni tesserato; “Esperienza e qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e degli staff tecnici utilizzati” con 3 punti in presenza di comprovata esperienza di gestione di analoghi impianti per almeno un triennio consecutivo; “Titoli di merito sportivi” con 0,25 punti per titoli nazionali conseguiti nelle precedenti 10 annualità e 0,1 punti per titoli regionali conseguiti nelle precedenti 10 annualità (cfr. doc. 2 del Comune).
La commissione di gara, come si legge nel verbale n. 1 del 29 luglio 2025, non ha sottratto punti a La RL ma, in puntuale applicazione della disciplina di gara, le ha semplicemente attribuito il punteggio massimo previsto per i suddetti criteri tabellari, ritenendo irrilevanti eventuali punteggi esorbitanti la soglia massima prestabilita, a monte, dalla lex specialis (cfr. doc. 7, pag. 3 e 4 del Comune).
Al riguardo occorre rammentare che la previsione dei criteri di valutazione da utilizzare nell’ambito di una gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come quella di cui oggi si discute, e l’individuazione del punteggio massimo (e quindi del peso relativo) da assegnare a ciascuno di essi, rientra nella piena discrezionalità dell’Amministrazione che, per tale via, è in grado di valorizzare gli elementi dell’offerta tecnica ritenuti maggiormente idonei all’effettiva soddisfazione dell’interesse pubblico perseguito attraverso la procedura concorrenziale e di calibrarne - in un quadro complessivo - la rilevanza e l’effettiva utilità; la stessa, dunque, è sindacabile in sede di legittimità solo se risulti macroscopicamente illogica o quando i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, impedendo ai concorrenti di formulare un’offerta ponderata (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2024, n. 9177). Profili di illegittimità che, tuttavia, con l’odierno ricorso non sono stati mai prospettati.
Per quanto attiene al secondo rilievo svolto dalla ricorrente, si rammenta che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche la valutazione delle offerte presentate nell'ambito di una gara è espressione di ampia discrezionalità tecnica da parte della commissione e, per tale ragione, “le censure che riguardano il merito di questa valutazione sono inammissibili - salvo il caso di scelte all'evidenza abnormi- perché sollecitano, nella sostanza, il Giudice a sostituirsi all'amministrazione. Pertanto, per disattendere il giudizio della commissione stessa, non basta dedurre che esso non è condivisibile per taluni aspetti, ma si deve dimostrare che esso è palesemente inattendibile, e comporta risultati tecnici insostenibili” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 ottobre 2022, n. 9428).
In tale prospettiva, il coefficiente 0,6 assegnato a La RL per i criteri discrezionali “Piano Economico Gestionale”, “Progetto Tecnico Sportivo” e “Piano di Investimento e modalità realizzative” non risulta manifestamente irragionevole o errato, ma costituisce espressione della valutazione complessiva svolta dalla commissione che, nella proposta formulata dalla ricorrente, ha rilevato sia elementi positivi, sia profili critici.
Nemmeno dal raffronto dei giudizi resi dalla commissione per le offerte delle due concorrenti emergono le illogicità e le contraddittorietà denunciate da La RL.
Ed invero, sotto un primo profilo, l’identico coefficiente di 0,6 attribuito per il criterio relativo al “Progetto Tecnico Sportivo” delle due associazioni, è giustificato dalla sostanziale equivalenza delle offerte presentate; entrambe, infatti, secondo quanto riportato nel verbale, sono state formulate utilizzando il modello messo a disposizione dall’Amministrazione e contengono una sufficiente descrizione delle attività sportive; nessuna delle due, però, contiene indicazioni sul personale utilizzato per lo svolgimento dei progetti e sul tariffario di riferimento (cfr. doc. 7, pag. 5 del Comune cit.).
Sotto un secondo profilo, non risulta manifestamente errata o irrazionale la valutazione svolta dalla commissione per il criterio del “Piano di Investimento”; La RL, infatti, ha proposto di realizzare un nuovo campo da padel, andando così ad incrementare il numero delle discipline sportive esercitabili presso il complesso; UN SS, invece, ha concentrato il suo investimento sulla copertura della pista di pattinaggio già esistente e utilizzata.
Per la prima, la commissione ha ritenuto che “Gli interventi proposti apportano potenziali benefici all'impianto sia in termini economici, sia in termini di miglioramento e ampliamento del servizio. Tuttavia sono state poco dettagliate le modalità di impegno economico per la realizzazione dell'investimento e le modalità di ammortamento pluriennale della spesa. Le modalità di finanziabilità degli interventi non sono ben definite così come la modalità di realizzazione tecnico amministrativa. Nel complesso il piano è stato valutato sufficiente attribuendo un coefficiente di 0,6”.
Per la seconda, la commissione ha precisato che “Gli interventi proposti apportano potenziali benefici all'impianto, per lo più in termini di miglioramento del servizio. Le modalità di finanziamento dell'investimento sono dettagliate, comprese le modalità di ammortamento delle spese, le modalità di realizzazione sono supportate dalla presenza degli allegati tecnici. Nel complesso il piano è stato definito all'unanimità buono attribuendo un coefficiente di 0,8” (cfr. doc. 7, pag. 5 e 6 del Comune).
La maggior attenzione posta da UN SS nell’indicazione delle modalità di finanziamento degli interventi proposti e la presenza degli allegati tecnici del progetto giustifica il limitatissimo scarto tra le due valutazioni.
Per il resto, le considerazioni della ricorrente si riducono ad inammissibili contestazioni in ordine alla bontà, alla utilità e alla rilevanza dei due diversi progetti offerti dalle concorrenti che, tuttavia, sono profili rimessi in via esclusiva alle considerazioni discrezionali dell’Amministrazione, chiamata a decidere, in ultima istanza, quale delle due proposte risponda meglio alle finalità pubbliche perseguite attraverso la concessione.
In ultimo, sono assolutamente generiche e inammissibili anche le censure formulate nell’ultima parte del ricorso, relative alla presunta violazione delle finalità dichiarate negli atti di gara, volte al potenziamento del centro sportivo e al miglioramento della qualità urbana, e dei principi generali della fiducia e del risultato, sanciti dal nuovo Codice dei contratti pubblici.
La ricorrente, ancora una volta, si limita a richiamare norme e principi, asserendone, in modo del tutto apodittico, la violazione.
3.5. Per completezza, occorre infine rilevare che in alcuni passaggi del ricorso introduttivo è stata ipotizzata una presunta “anomalia” dell’offerta di UN SS, “con riferimento all’accertamento dell’effettiva possibilità di eseguire l’appalto alle condizioni proposte” e perché la stessa valorizzerebbe “con ingente dispendio di risorse, solo il particolare utilizzo di una delle pertinenze di quello che però è un ben più ampio complesso sportivo” (cfr. pag. 26 del ricorso).
Nelle memorie prodotte dalla ricorrente in vista dell’udienza pubblica tali considerazioni hanno assunto connotati in parte differenti, essendosi evidenziata la rilevante entità dell’investimento economico necessario alla realizzazione di un solo intervento (pari a € 150.000) e l’inattendibilità dei ricavi e delle tempistiche di realizzazione previsti nel progetto di UN SS (cfr. in particolare pag. 6 della memoria depositata dalla ricorrente in data 20 ottobre 2025).
Ebbene, i rilievi contenuti nel ricorso introduttivo, che per la loro genericità e indeterminatezza non paiono nemmeno assumere il rilievo di una vera e propria censura, sono inammissibili e comunque infondati, perché privi del benché minimo riscontro probatorio.
Anche i rilievi contenuti nelle memorie successive sono inammissibili - perché generici e introdotti in modo irrituale, senza notificare motivi aggiunti - e infondati, per mancanza assoluta di elementi di prova idonei a suffragare quanto affermato.
3.6. Considerazioni analoghe a quelle che precedono valgono anche per le censure introdotte nelle memorie conclusionali e di replica con le quali, per la prima volta, la ricorrente ha contestato l’utilizzo da parte di UN SS di un modello DGUE differente da quello messo a disposizione dalla stazione appaltante. Circostanza che, in ogni caso, non può ritenersi di per sé idonea ad incidere sulla legittimità dell’aggiudicazione.
4. Visto tutto quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto.
5. Le spese devono essere poste a carico della parte ricorrente secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore del Comune di Santa Maria a Monte e di A.S.D. UN SS, liquidandole in € 3.000,00 oltre oneri accessori legge a favore di ciascuna delle ridette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA La AR, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
IA De LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA De LI | IA La AR |
IL SEGRETARIO