TAR Firenze, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 308
TAR
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
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TAR
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione obblighi di trasparenza e lesione diritto di difesa per ostacolo all'accesso alla documentazione di gara

    Le censure sono formulate in modo confuso e generico, risultando inammissibili. Inoltre, le questioni relative all'accesso alla documentazione sono oggetto di un ricorso autonomo. Le censure sono comunque infondate in quanto non vi è prova di violazioni idonee ad inficiare la legittimità degli atti impugnati.

  • Inammissibile
    Violazione principi di trasparenza e regole procedure affidamento

    Le censure sono formulate in modo confuso e generico, risultando inammissibili. Inoltre, le questioni relative all'accesso alla documentazione sono oggetto di un ricorso autonomo. Le censure sono comunque infondate in quanto non vi è prova di violazioni idonee ad inficiare la legittimità degli atti impugnati.

  • Inammissibile
    Violazione obblighi di trasparenza e lesione diritto di difesa per ostacolo all'accesso alla documentazione di gara

    Le censure sono formulate in modo confuso e generico, risultando inammissibili. Inoltre, le questioni relative all'accesso alla documentazione sono oggetto di un ricorso autonomo. Le censure sono comunque infondate in quanto non vi è prova di violazioni idonee ad inficiare la legittimità degli atti impugnati.

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    Violazione principi di trasparenza e regole procedure affidamento

    Le censure sono formulate in modo confuso e generico, risultando inammissibili. Inoltre, le questioni relative all'accesso alla documentazione sono oggetto di un ricorso autonomo. Le censure sono comunque infondate in quanto non vi è prova di violazioni idonee ad inficiare la legittimità degli atti impugnati.

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    Violazione obblighi di trasparenza e lesione diritto di difesa per ostacolo all'accesso alla documentazione di gara

    Le censure sono formulate in modo confuso e generico, risultando inammissibili. Inoltre, le questioni relative all'accesso alla documentazione sono oggetto di un ricorso autonomo. Le censure sono comunque infondate in quanto non vi è prova di violazioni idonee ad inficiare la legittimità degli atti impugnati.

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    Violazione principi di trasparenza e regole procedure affidamento

    Le censure sono formulate in modo confuso e generico, risultando inammissibili. Inoltre, le questioni relative all'accesso alla documentazione sono oggetto di un ricorso autonomo. Le censure sono comunque infondate in quanto non vi è prova di violazioni idonee ad inficiare la legittimità degli atti impugnati.

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    Violazione obblighi di trasparenza e lesione diritto di difesa per ostacolo all'accesso alla documentazione di gara

    Le censure sono formulate in modo confuso e generico, risultando inammissibili. Inoltre, le questioni relative all'accesso alla documentazione sono oggetto di un ricorso autonomo. Le censure sono comunque infondate in quanto non vi è prova di violazioni idonee ad inficiare la legittimità degli atti impugnati.

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    Violazione principi di trasparenza e regole procedure affidamento

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    Le censure sono formulate in modo confuso e generico, risultando inammissibili. Inoltre, le questioni relative all'accesso alla documentazione sono oggetto di un ricorso autonomo. Le censure sono comunque infondate in quanto non vi è prova di violazioni idonee ad inficiare la legittimità degli atti impugnati.

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    Le censure sono formulate in modo confuso e generico, risultando inammissibili. Inoltre, le questioni relative all'accesso alla documentazione sono oggetto di un ricorso autonomo. Le censure sono comunque infondate in quanto non vi è prova di violazioni idonee ad inficiare la legittimità degli atti impugnati.

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    Violazione obblighi di trasparenza e lesione diritto di difesa per ostacolo all'accesso alla documentazione di gara

    Le censure sono formulate in modo confuso e generico, risultando inammissibili. Inoltre, le questioni relative all'accesso alla documentazione sono oggetto di un ricorso autonomo. Le censure sono comunque infondate in quanto non vi è prova di violazioni idonee ad inficiare la legittimità degli atti impugnati.

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    Violazione principi di trasparenza e regole procedure affidamento

    Le censure sono formulate in modo confuso e generico, risultando inammissibili. Inoltre, le questioni relative all'accesso alla documentazione sono oggetto di un ricorso autonomo. Le censure sono comunque infondate in quanto non vi è prova di violazioni idonee ad inficiare la legittimità degli atti impugnati.

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    Violazione obblighi di trasparenza e lesione diritto di difesa per ostacolo all'accesso alla documentazione di gara

    Le censure sono formulate in modo confuso e generico, risultando inammissibili. Inoltre, le questioni relative all'accesso alla documentazione sono oggetto di un ricorso autonomo. Le censure sono comunque infondate in quanto non vi è prova di violazioni idonee ad inficiare la legittimità degli atti impugnati.

  • Inammissibile
    Violazione principi di trasparenza e regole procedure affidamento

    Le censure sono formulate in modo confuso e generico, risultando inammissibili. Inoltre, le questioni relative all'accesso alla documentazione sono oggetto di un ricorso autonomo. Le censure sono comunque infondate in quanto non vi è prova di violazioni idonee ad inficiare la legittimità degli atti impugnati.

  • Rigettato
    Illegittima integrazione requisito di partecipazione e modifica offerta tecnica

    La stipula della polizza assicurativa è un obbligo della fase di esecuzione, non di partecipazione. La compilazione del DGUE in merito era irrilevante ai fini della partecipazione e non atteneva all'offerta tecnica, potendo quindi essere oggetto di integrazioni.

  • Rigettato
    Utilizzo di informazioni riservate per formulazione offerta tecnica

    Le informazioni sono state richieste e sollecitate dalla controinteressata. Il Comune si è limitato a trasmettere la richiesta. La controinteressata ha effettuato approfondimenti preparatori per formulare un'offerta fattibile. Altri operatori economici avrebbero potuto ottenere le stesse informazioni.

  • Rigettato
    Decurtazione arbitraria di punti e irragionevolezza coefficienti discrezionali

    La commissione ha attribuito il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, senza sottrarre punti. La valutazione delle offerte è espressione di ampia discrezionalità tecnica e sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità. Il coefficiente 0,6 assegnato non è manifestamente irragionevole. Le differenze di punteggio tra le concorrenti sono giustificate da una maggiore attenzione della controinteressata alle modalità di finanziamento e dalla presenza di allegati tecnici.

  • Inammissibile
    Violazione finalità potenziamento centro sportivo e miglioramento qualità urbana

    Le censure sono generiche e inammissibili, limitandosi a richiamare norme e principi in modo apodittico.

  • Inammissibile
    Anomalia offerta per dispendio di risorse e utilizzo parziale del complesso sportivo

    I rilievi sono inammissibili e comunque infondati per mancanza di riscontro probatorio. Le censure introdotte nelle memorie successive sono inammissibili per genericità e introduzione irrituale, oltre che infondate per mancanza di prova.

  • Rigettato
    Utilizzo di un modello DGUE differente da quello messo a disposizione

    Tale circostanza non è di per sé idonea ad incidere sulla legittimità dell'aggiudicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 308
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 308
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo