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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona della dott.ssa Margherita Bossi
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 4590/2024, promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Languasco del Foro di Genova, per procura Parte_1 depositata nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata in Genova, Vico Falamonica 1/13.
-ricorrente
CONTRO
, in persona del pro tempore, dell' Controparte_1 CP_2 [...]
, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Controparte_3
delegato dal dirigente dell' CP_4 Controparte_5 CP_6
, legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38
[...]
-convenuto-
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e da verbale odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 25/10/2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio il , oggi (di seguito, per brevità, Controparte_1 Controparte_1 Cont Cont anche solo “ ”), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di una serie di contratti a tempo determinato, relativi per quanto qui rileva:
- a.s. 24/25: dal 06/09/24 al 30/06/25 supplenza sino al termine delle attività didattiche
La ricorrente, sostiene di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del Cont tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata
(e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
La stessa ha altresì chiesto il riconoscimento, di una particolare porzione della retribuzione contrattualmente prevista, la c.d. “Retribuzione Professionale Docenti” (nel seguito, per brevità, anche solo “RPD”), istituita dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per il personale del comparto scuola.
Il , infatti, da sempre riconosce la detta RPD ai soli docenti di ruolo ed ai docenti precari con CP_1 contatto a termine scadente il 31 agosto, o il 30 giugno o alla conclusione delle attività didattiche, ma non ai docenti precari con supplenza breve e temporanea, resa ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. 124/1999, di durata inferiore a quella annuale, anche nel caso in cui il docente abbia lavorato per l'intero anno scolastico, ma con una sequenza di contratti brevi;
il mancato pagamento della RPD ai “precari” con contratti brevi si pone in violazione del principio comunitario della parità di trattamento fra lavoratori a
TD e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla direttiva CE 70/99;
Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio contestando nel merito la CP_1 fondatezza delle domande per le ragioni diffusamente illustrate nella memoria di costituzione. In subordine, il ha chiesto che l'eventuale condanna abbia ad oggetto il riconoscimento della CP_1 carta elettronica e non il pagamento di somme di denaro. In particolare ha chiesto che la domanda venga limitata alla RPD nonché all'unico a.s. 2024/2025, essendo già stata pronunciata sentenza di condanna di assegnazione della “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” con accredito su di essa per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2023/2024. Cont Parte ricorrente, in seguito alle eccezioni avanzate , ha modificato le conclusioni di cui al ricorso, rinunciando alla domandarelativa alla carta docenti per gli anni precedenti il 2024/2025, Cont chiedendo la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro Part 500,00 solo per l'a.s. 2024/2025, nonché, la corresponsione, per l'a.s. 2020/2021, della . Cont Il ha altresì negato il diritto della ricorrente al riconoscimento della RPD (a fronte di supplenze brevi) in ragione della previsione della Circolare Ministeriale n. 118 del 14 aprile 2000, che esclude dalla percezione della RPD i supplenti brevi e saltuari, compresi i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale dei difensori delle parti, che hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
La ricorrente è in oggi tuttora inserita nell'organizzazione scolastica, in quanto destinataria di nuovo incarico a tempo determinato sino al 30.6.25.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli aa.ss. e con le modalità sopra indicate. E' altresì pacifico che la lavoratrice non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito Cont la carta, sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale (e delle difese del convenuto), non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, nel periodo oggetto di causa.
E' pacifico, infine, che la ricorrente non sia “uscita dal sistema scolastico”.
E' pacifico (oltre che documentalmente provato: v. buste paga), infine, che la richiedente non abbia percepito neppure la RPD, in relazione all'indicato periodo di lavoro, oggetto della domanda.
D'altra parte, a fronte dell'allegazione della parte ricorrente, di non avere percepito tale prestazione, Cont sarebbe spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt.
1218 ss. e 2697 c.c. Detta prova non è stata offerta.
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le Sentenze n.
901/2023 pubbl. il 14/11/2023 RG n. 2065/2023 e, da ultimo, n. 1058/2024 del 31.102024 nella causa n. 3059/2024 R.G., richiamate di seguito per ampli stralci).
1. Con recentissima decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”; Cont
-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M.
28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno
2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.
124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente
Cont 2. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
-l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
-la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
-il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
-l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema Cont educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
-la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
-“… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
-“[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la
Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
-“[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
-l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”;
3. Conclusivamente, la domanda di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, deve essere accolta, in relazione all'a.s. 2024/2025. Cont Con riguardo a detto a.s., il va condannato, dunque, all'attribuzione alla ricorrente della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per l'a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo. Alla data della domanda giudiziale, la ricorrente aveva già intrapreso la “supplenza”, conferita al 30.6.2025 e, proprio Cont alla luce delle difese del , con cui si nega il diritto alla “prestazione” dei lavoratori titolari di contratti a termine (se non per supplenza su organico di diritto), non si può certamente dubitare della sussistenza dell'interesse ad agire anche in relazione a detto a.s.
4. Non competono gli interessi maggiorati ex art. 1284 co. 4 c.c., benché richiesti, atteso che - come suggerito da Cass. SS.UU. n. 12449/2024 - tra i presupposti applicativi di tale fattispecie rientra quello relativo alla tipologia dell'obbligazione guardando alla fonte di essa, con conseguente individuazione, tra le altre, dell'“area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.)”; crediti “per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione”
(Cass. SS.UU. cit.) ed anzi deve escludersi, stante l'esistenza di una disciplina speciale e di favore, rispetto a quella ordinaria. Né può giungersi a differente conclusione quanto ai crediti di lavoro nei confronti dei datori di lavoro pubblici, la cui disciplina, sotto l'aspetto degli “accessori” del credito, è delineata dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che richiamando l'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, esclude il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. Infatti, come ritenuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 82/2003), la differenza di disciplina rispetto al lavoro
“privato” si giustifica in quanto la pubblica amministrazione “… conserva pur sempre - anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato - una connotazione peculiare (sentenza n. 275 del 2001), sotto il profilo - per quanto qui rileva - della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa”; onde non esiste “… una necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le stesse remore all'inadempimento”. E ciò vale anche a fronte della previsione di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. E d'altra parte, la disciplina de qua “prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni,
e per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, giacché gli attribuisce automaticamente il beneficio della rivalutazione a titolo di maggior danno e lo esonera dall'onere della relativa prova”.
RPD
5. Venendo alla RPD, di cui alla domanda, deve richiamarsi, innanzitutto, quanto recentemente e condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte:
<
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che
«per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»; 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare
i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno… [v. supra]; b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi
153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi); 5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti
e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo CP_1 cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere,… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»>> (Cass. ord. n.
20015/2018; conf. Cass. ord. 6293/2020).
La Suprema Corte, nel provvedimento, ha enunciato, dunque, il principio di diritto secondo il quale:
<l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio>>.
5.1. Allora, deve ritenersi che anche alla richiedente spettasse, in relazione al periodo di lavoro a tempo determinato dedotti nel ricorso, dal 15/10/2020 al 09/06/2021 (a.s. 2020/2021), la componente della retribuzione prevista per il personale docente, costituita dalla “Retribuzione Professionale
Docenti”, e che essa abbia diritto, quindi, ad ottenerne la corresponsione.
Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo una supplenza in sostituzione di altro docente (di ruolo), abbia reso una prestazione lavorativa sostanzialmente corrispondente a quella del personale sostituito.
In merito alla (piena) comparabilità dei docenti a termine con quelli in ruolo, non può che richiamarsi, comunque, quanto supra.
Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione della ricorrente nell'a.s. per cui vi è domanda, significative difformità nell'attività svolta a tempo determinato, rispetto a quella del personale di ruolo, e pertanto ragioni oggettive di differenziazione, anche la domanda inerenti alla RPD deve essere accolta.
Vi è richiesta di condanna generica, in punto RPD, e ad essa il Tribunale deve attenersi.
6. Quanto alle spese di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, esse vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione all'a.s. 2024/2025, per un totale di 1 a.s.. e, quindi, per complessivi euro 500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
- conseguentemente condanna il , in persona del Controparte_1 [...]
ad assegnare per detto anno scolastico alla ricorrente la “carta elettronica per CP_8
l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
- rigetta la domanda relativa alla carta docenti in relazione agli aa.ss. 2019/20, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. dichiara altresì tenuto e pertanto condanna il , in persona Controparte_1 di cui sopra, a corrispondere la Retribuzione Professionale Docenti in relazione al lavoro svolto in forza di contratto a termine dal 15/10/2020 al 09/06/2021, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Genova, 31/1/2025
IL GIUDICE
Margherita Bossi