Sentenza 29 agosto 1963
Massime • 4
La disposizione dell'art 54 del regolamento di procedura davanti alla giunta provinciale amministrativa in Sede giudiziale (17 agosto 1907, n 643), il quale, stabilisce che, nel caso di partecipazione alla deliberazione di un membro meno anziano, il Presidente fa inserire nel verbale di udienza la menzione dell'assenza, o della causa di impedimento del Commissario elettivo anziano non intervenuto, ha carattere meramente regolamentare organizzativo interno, e la sua inosservanza non e causa di nullita, e tanto meno d'inesistenza della decisione (nella specie in materia elettorale).*
La norma dell'art 97 ultimo comma del RD 30 gennaio 1941, n 12, che vieta l'intervento in ciascuna Sezione di piu di un supplente estraneo al collegio, non sancisce un principio di carattere generale, ma regola esclusivamente la supplenza dei magistrati negli organi collegiali della giustizia ordinaria costituiti in ragioni, e non e pertanto applicabile alla composizione della giunta provinciale amministrativa in Sede giurisdizionale, che e organo della giurisdizione amministrativa e non e costituito in piu Sezioni giurisdizionali.*
L'ineleggibilita alla carica di consigliere comunale, sancita nel n 7 dell'art 15 della legge 16 maggio 1960, n 560, comprende anche l'ipotesi in cui l'appalto sia concesso indirettamente dal comune, purche l'opera od il servizio siano effettuati dal cittadino nell'interesse anche non esclusivo del comune e l'interesse stesso sia giuridicamente rilevante, in maniera che si determini un conflitto sia pure solo potenziale tra gli interessi del comune e quelli del cittadino nel caso d'inadempimento degli obblighi rispettivamente assunti.*
La nomina a relatore del componente meno anziano della giunta provinciale amministrativa in Sede giurisdizionale deve presumersi fatta per ragioni di distribuzione del lavoro tra i vari giudici, in considerazione dell'impedimento degli altri membri, a loro volta relatori in altre cause. Tale norma (art 55 del Reg 17 agosto 1907, n 643) non e in contrasto ne con il principio della partecipazione alle deliberazioni dei membri piu anziani, il quale puo essere derogato nel caso d'impedimento di essi, ne con la norma dell'art 54, giacche con la menzione nel processo verbale della nomina a relatore del meno anziano, che deve presumersi fatta per l'anzidetto motivo, si adempie implicitamente al precetto che impone l'inserzione nel processo verbale della causa d'impedimento dei membri piu anziani.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/08/1963, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 29 agosto 1963 |
Testo completo
La disposizione dell'art 54 del regolamento di procedura davanti alla giunta provinciale amministrativa in Sede giudiziale (17 agosto 1907, n 643), il quale, stabilisce che, nel caso di partecipazione alla deliberazione di un membro meno anziano, il Presidente fa inserire nel verbale di udienza la menzione dell'assenza, o della causa di impedimento del Commissario elettivo anziano non intervenuto, ha carattere meramente regolamentare organizzativo interno, e la sua inosservanza non e causa di nullita, e tanto meno d'inesistenza della decisione (nella specie in materia elettorale).*