TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53/2018 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Sessa giusta procura ed elezione di domicilio in atti, ATTORE CONTRO (cf/p.i: con sede legale in Via A. Specchi, 16 – Roma, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tecla Bianco, giusta procura ed elezione di domicilio in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore, , ha convenuto in Parte_1 giudizio la al fine di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla CP_1 gestione negligente del conto corrente nr. 0635/4012056, da parte dell'istituto di credito, intestato alla madre, con particolare riferimento alle Controparte_2 movimentazioni ed ai prelievi avvenuti dopo il decesso della stessa avvenuto in data 31.7.2015. Chiedeva quindi accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva della per i danni subiti con condanna della stessa al pagamento in suo favore CP_1 della somma di euro 27082,94 a titolo di risarcimento danni, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva regolarmente in giudizio la la quale eccepiva CP_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda chiedendone la reiezione, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, espletata la prova testi come ammessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 21 gennaio 2025 veniva assegnata in decisione con la concessione, alle parti costituite, dei termini ex art. 190 cpc.
******
La presente controversia verte sull'accertamento della condotta negligente dell'istituto di credito convenuto nella gestione del conto corrente intestato alla de cuius CP_2 con conseguente richiesta di risarcimento del danno.
[...]
Sul punto occorre innanzitutto evidenziare che alla morte di una persona, i suoi beni, inclusi i conti correnti bancari, entrano a far parte del suo patrimonio ereditario e sono soggetti alle leggi sulla successione. Il primo passo fondamentale per gli eredi è comunicare il decesso del titolare del conto alla banca entro un termine massimo di dodici mesi dalla data della morte. Questa comunicazione formale avvia la procedura di successione presso l'istituto bancario. Una volta informata del decesso, la banca procede al blocco temporaneo del conto corrente intestato al defunto. Questo è un provvedimento automatico e cautelativo che serve a tutelare tutti gli eredi da eventuali prelievi indebiti o movimentazioni non autorizzate. Ciò che va sottolineato è la obbligatorietà degli eredi di informare tempestivamente l'istituto di credito.
Passando al caso che ci occupa va innanzitutto rilevato che, l'assunto di parte attorea in merito alla comunicazione tempestiva della morte della madre tramite una email inviata in data 1.9.2015, è destituita di fondamento.
Ed invero!
La comunicazione alla banca in merito al decesso del correntista può essere fatta, sia di persona, sia tramite raccomandata a/r, ma sempre e comunque con esibizione dei documenti necessari (certificato di morte, ,documento di identità del defunto, documento di identità del dichiarante, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, ecc.). Nella fattispecie in esame l'attore avrebbe operato la comunicazione a mezzo di una mail ad un indirizzo del tipo ”no reply” ed esattamente alla mail : , Email_1
pagina 2 di 4 dichiaratamente non idoneo a ricevere comunicazioni. Una mail “ no reply” è utilizzata, infatti, per comunicazioni unidirezionali, viene utilizzata per inviare informazioni che non richiedono alcuna interazione e non costituisce un canale di comunicazione formale quindi non può essere considerata valida. Ne consegue che la comunicazione che l'attore assume di aver inviato in data 1.9.2015 non può ritenersi validamente effettuata e non può essere posta a fondamento di una responsabilità dell'istituto di credito.
E' emerso, invece, dagli atti di causa che la banca è venuta a conoscenza del decesso solo in data 25.1.2016 quando il fratellastro dell'attore, coerede, sig. , Persona_1 con comunicazione verbale, supportata da certificato di morte, nonché autocertificazione sottoscritta ed autenticata presso il Comune di Nocera Inferiore e verbale di pubblicazione testamento pubblico del 29.9.2015, ha informato la banca del decesso della sig.ra L'istituto di credito, quindi, ha provveduto Controparte_2 immediatamente al blocco del conto corrente intestato alla de cuius adempiendo agli obblighi che le competono. Nessuna responsabilità, pertanto, è addebitabile all'istituto di credito in ordine ai prelievi avvenuti sul conto della de cuius effettuati successivamente al decesso ma comunque nel periodo in cui il conto era attivo, non avendo la CP_3 ricevuto alcuna comunicazione in merito.
L'attore, inoltre, deduce che la avrebbe avuto contezza del decesso dall' CP_3 CP_4 all'atto del recupero pensionistico effettuato dal predetto istituto in data 28 agosto 2015. Tuttavia, sia dall'escussione dei testi, sia dai documenti prodotti, è risultato comprovato che l'operazione dell' non conteneva alcuna causale esplicita riferita alla morte CP_4 dell'intestataria. Ne consegue che la banca non era in grado, né era tenuta, a desumere autonomamente il decesso della cliente da tale operazione.
Altra deduzione di parte attrice riguarda i considerevoli prelievi eseguiti sul conto, nelle more del blocco, successivi al decesso della correntista. In merito, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, una eventuale responsabilità per prelievi indebiti da parte della si configura solo nel caso in cui essa fosse stata in grado di conoscere o dovesse CP_3 conoscere il decesso della cliente. Prima della comunicazione formale del decesso, la banca non è tenuta a monitorare la vita del cliente, né può desumere il decesso da comportamenti terzi o da meri sospetti;
essa è tenuta a eseguire le disposizioni impartite dal titolare o da soggetti legittimati secondo le eventuali deleghe risultanti dal contratto. Ne consegue che, se come risulta dagli atti, la banca non aveva ricevuto alcuna comunicazione idonea del decesso, se la mail inviata dall'erede era indirizzata ad un indirizzo “no reply” non abilitato per comunicazioni, se l'operazione non indicava CP_4 alcuna causale riferibile alla morte del cliente, la banca era obbligata a consentire le operazioni al soggetto titolare del rapporto o ad eventuali delegati formalmente risultanti. Solo dal momento della comunicazione ufficiale del decesso (con presentazione del certificato) la banca aveva il dovere giuridico di bloccare il conto, cosa che, da quello che risulta nel giudizio, è avvenuta immediatamente. Si evidenzia, da ultimo, che le operazioni sono state eseguite con strumenti legittimi ossia a mezzo di bancomat e con ogni evidenza da parte di persona a conoscenza del codice. (cfr pagina 3 di 4 documentazione esibita in atti dall'istituto di credito)
Di conseguenza, in assenza di identificazione sull'autore dei prelievi, essendo l'onere della prova a carico dell'erede che contesta la regolarità delle operazioni, non avendo lo stesso provato l'illegittimità dei prelievi contestati, anche tale rilievo non può trovare accoglimento.
Pertanto, non risultando provata la conoscenza da parte della banca convenuta del decesso prima della effettiva ricezione della documentazione necessaria avvenuta solo in data 25.1.2016, né essendo stata fornita in giudizio prova del danno concretamente subito dall'attore ricollegabile direttamente ad una condotta negligente della convenuta, la domanda di risarcimento come avanzata, sia per negligente gestione del conto corrente, sia connessa ai prelievi post morte, non può essere accolta.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3809,00, oltre accessori di legge e successive occorrenti.
Nocera Inferiore, 26 novembre 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53/2018 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Sessa giusta procura ed elezione di domicilio in atti, ATTORE CONTRO (cf/p.i: con sede legale in Via A. Specchi, 16 – Roma, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tecla Bianco, giusta procura ed elezione di domicilio in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore, , ha convenuto in Parte_1 giudizio la al fine di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla CP_1 gestione negligente del conto corrente nr. 0635/4012056, da parte dell'istituto di credito, intestato alla madre, con particolare riferimento alle Controparte_2 movimentazioni ed ai prelievi avvenuti dopo il decesso della stessa avvenuto in data 31.7.2015. Chiedeva quindi accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva della per i danni subiti con condanna della stessa al pagamento in suo favore CP_1 della somma di euro 27082,94 a titolo di risarcimento danni, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva regolarmente in giudizio la la quale eccepiva CP_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda chiedendone la reiezione, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, espletata la prova testi come ammessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 21 gennaio 2025 veniva assegnata in decisione con la concessione, alle parti costituite, dei termini ex art. 190 cpc.
******
La presente controversia verte sull'accertamento della condotta negligente dell'istituto di credito convenuto nella gestione del conto corrente intestato alla de cuius CP_2 con conseguente richiesta di risarcimento del danno.
[...]
Sul punto occorre innanzitutto evidenziare che alla morte di una persona, i suoi beni, inclusi i conti correnti bancari, entrano a far parte del suo patrimonio ereditario e sono soggetti alle leggi sulla successione. Il primo passo fondamentale per gli eredi è comunicare il decesso del titolare del conto alla banca entro un termine massimo di dodici mesi dalla data della morte. Questa comunicazione formale avvia la procedura di successione presso l'istituto bancario. Una volta informata del decesso, la banca procede al blocco temporaneo del conto corrente intestato al defunto. Questo è un provvedimento automatico e cautelativo che serve a tutelare tutti gli eredi da eventuali prelievi indebiti o movimentazioni non autorizzate. Ciò che va sottolineato è la obbligatorietà degli eredi di informare tempestivamente l'istituto di credito.
Passando al caso che ci occupa va innanzitutto rilevato che, l'assunto di parte attorea in merito alla comunicazione tempestiva della morte della madre tramite una email inviata in data 1.9.2015, è destituita di fondamento.
Ed invero!
La comunicazione alla banca in merito al decesso del correntista può essere fatta, sia di persona, sia tramite raccomandata a/r, ma sempre e comunque con esibizione dei documenti necessari (certificato di morte, ,documento di identità del defunto, documento di identità del dichiarante, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, ecc.). Nella fattispecie in esame l'attore avrebbe operato la comunicazione a mezzo di una mail ad un indirizzo del tipo ”no reply” ed esattamente alla mail : , Email_1
pagina 2 di 4 dichiaratamente non idoneo a ricevere comunicazioni. Una mail “ no reply” è utilizzata, infatti, per comunicazioni unidirezionali, viene utilizzata per inviare informazioni che non richiedono alcuna interazione e non costituisce un canale di comunicazione formale quindi non può essere considerata valida. Ne consegue che la comunicazione che l'attore assume di aver inviato in data 1.9.2015 non può ritenersi validamente effettuata e non può essere posta a fondamento di una responsabilità dell'istituto di credito.
E' emerso, invece, dagli atti di causa che la banca è venuta a conoscenza del decesso solo in data 25.1.2016 quando il fratellastro dell'attore, coerede, sig. , Persona_1 con comunicazione verbale, supportata da certificato di morte, nonché autocertificazione sottoscritta ed autenticata presso il Comune di Nocera Inferiore e verbale di pubblicazione testamento pubblico del 29.9.2015, ha informato la banca del decesso della sig.ra L'istituto di credito, quindi, ha provveduto Controparte_2 immediatamente al blocco del conto corrente intestato alla de cuius adempiendo agli obblighi che le competono. Nessuna responsabilità, pertanto, è addebitabile all'istituto di credito in ordine ai prelievi avvenuti sul conto della de cuius effettuati successivamente al decesso ma comunque nel periodo in cui il conto era attivo, non avendo la CP_3 ricevuto alcuna comunicazione in merito.
L'attore, inoltre, deduce che la avrebbe avuto contezza del decesso dall' CP_3 CP_4 all'atto del recupero pensionistico effettuato dal predetto istituto in data 28 agosto 2015. Tuttavia, sia dall'escussione dei testi, sia dai documenti prodotti, è risultato comprovato che l'operazione dell' non conteneva alcuna causale esplicita riferita alla morte CP_4 dell'intestataria. Ne consegue che la banca non era in grado, né era tenuta, a desumere autonomamente il decesso della cliente da tale operazione.
Altra deduzione di parte attrice riguarda i considerevoli prelievi eseguiti sul conto, nelle more del blocco, successivi al decesso della correntista. In merito, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, una eventuale responsabilità per prelievi indebiti da parte della si configura solo nel caso in cui essa fosse stata in grado di conoscere o dovesse CP_3 conoscere il decesso della cliente. Prima della comunicazione formale del decesso, la banca non è tenuta a monitorare la vita del cliente, né può desumere il decesso da comportamenti terzi o da meri sospetti;
essa è tenuta a eseguire le disposizioni impartite dal titolare o da soggetti legittimati secondo le eventuali deleghe risultanti dal contratto. Ne consegue che, se come risulta dagli atti, la banca non aveva ricevuto alcuna comunicazione idonea del decesso, se la mail inviata dall'erede era indirizzata ad un indirizzo “no reply” non abilitato per comunicazioni, se l'operazione non indicava CP_4 alcuna causale riferibile alla morte del cliente, la banca era obbligata a consentire le operazioni al soggetto titolare del rapporto o ad eventuali delegati formalmente risultanti. Solo dal momento della comunicazione ufficiale del decesso (con presentazione del certificato) la banca aveva il dovere giuridico di bloccare il conto, cosa che, da quello che risulta nel giudizio, è avvenuta immediatamente. Si evidenzia, da ultimo, che le operazioni sono state eseguite con strumenti legittimi ossia a mezzo di bancomat e con ogni evidenza da parte di persona a conoscenza del codice. (cfr pagina 3 di 4 documentazione esibita in atti dall'istituto di credito)
Di conseguenza, in assenza di identificazione sull'autore dei prelievi, essendo l'onere della prova a carico dell'erede che contesta la regolarità delle operazioni, non avendo lo stesso provato l'illegittimità dei prelievi contestati, anche tale rilievo non può trovare accoglimento.
Pertanto, non risultando provata la conoscenza da parte della banca convenuta del decesso prima della effettiva ricezione della documentazione necessaria avvenuta solo in data 25.1.2016, né essendo stata fornita in giudizio prova del danno concretamente subito dall'attore ricollegabile direttamente ad una condotta negligente della convenuta, la domanda di risarcimento come avanzata, sia per negligente gestione del conto corrente, sia connessa ai prelievi post morte, non può essere accolta.
Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3809,00, oltre accessori di legge e successive occorrenti.
Nocera Inferiore, 26 novembre 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 4 di 4