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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 7812/2024 promossa da: nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'avv. DONATO CATIA e dell'avv. VILLARI LUIGI che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1
ABRATE MARIANGELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato il [...] a [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 15.04.2025.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso depositato in data 3.05.2024 ha chiesto al Parte_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Si è costituita . CP_1
All'udienza del 13.01.2025 innanzi al GOT delegato le parti venivano sentite ed all'esisto venivano rimesse innanzi al Giudice titolare della causa.
All'udienza del 15.04.2025 il Giudice formulava alle parti una proposta transattiva, nei termini di cui al verbale d'udienza, cui le parti dichiaravano di aderire. Il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo tra le parti, in conformità alle condizioni di seguito riportate:
Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la mamma e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: A) Nella settimana corrispondente al primo turno lavorativo della Sig.ra
(ore 06,00 – 14,00) e al secondo turno del Sig. (14,00 – 22,00): - il padre preleverà CP_1 Parte_1 il figlio dall'abitazione materna tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) alle ore 07:50 e lo accompagnerà
a scuola. Nei giorni di martedì e venerdì il Sig. preleverà da scuola alle ore 12:15 Parte_1 Per_1
e lo riaccompagnerà alle ore 13:00 presso l'abitazione della nonna materna. Nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, la mamma preleverà all'uscita da scuola;
- trascorrerà il weekend Per_1 Per_1
con il padre, dal sabato mattina alle ore 10 sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
B) Nella settimana corrispondente al secondo turno lavorativo della Sig.ra (14,00 – 22,00) e al CP_1 turno di notte del Sig. (22,00 – 6,00): - nei giorni di mercoledì e giovedì il Sig. Parte_1 preleverà il figlio all'uscita da scuola, lo accompagnerà alle attività extrascolastiche, Parte_1 quindi presso l'abitazione paterna, ove pernotterà, con riaccompagnamento il giorno successivo a scuola a cura del padre;
- nei giorni di lunedì, martedì e venerdì, il Sig. preleverà il figlio Parte_1 alle ore 14:30 dall'abitazione dei nonni materni, lo terrà con sé e la mamma lo preleverà presso l'abitazione paterna al termine del turno lavorativo;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- ad anni alterni le festività (Pasqua 2025 con il papà), le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno del figlio;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e, in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
Dispone che corrisponda ad , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio, l'assegno di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
Prende atto che la sig.ra percepisce e percepirà il100% dell'assegno unico. CP_1
Prende atto che il sig. corrisponderà il 50% della mensa scolastica del minore. Parte_1
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 7812/2024 promossa da: nato il [...] a [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'avv. DONATO CATIA e dell'avv. VILLARI LUIGI che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1
ABRATE MARIANGELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato il [...] a [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 15.04.2025.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso depositato in data 3.05.2024 ha chiesto al Parte_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Si è costituita . CP_1
All'udienza del 13.01.2025 innanzi al GOT delegato le parti venivano sentite ed all'esisto venivano rimesse innanzi al Giudice titolare della causa.
All'udienza del 15.04.2025 il Giudice formulava alle parti una proposta transattiva, nei termini di cui al verbale d'udienza, cui le parti dichiaravano di aderire. Il Giudice disponeva in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo raggiunto, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo tra le parti, in conformità alle condizioni di seguito riportate:
Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la mamma e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: A) Nella settimana corrispondente al primo turno lavorativo della Sig.ra
(ore 06,00 – 14,00) e al secondo turno del Sig. (14,00 – 22,00): - il padre preleverà CP_1 Parte_1 il figlio dall'abitazione materna tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) alle ore 07:50 e lo accompagnerà
a scuola. Nei giorni di martedì e venerdì il Sig. preleverà da scuola alle ore 12:15 Parte_1 Per_1
e lo riaccompagnerà alle ore 13:00 presso l'abitazione della nonna materna. Nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, la mamma preleverà all'uscita da scuola;
- trascorrerà il weekend Per_1 Per_1
con il padre, dal sabato mattina alle ore 10 sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
B) Nella settimana corrispondente al secondo turno lavorativo della Sig.ra (14,00 – 22,00) e al CP_1 turno di notte del Sig. (22,00 – 6,00): - nei giorni di mercoledì e giovedì il Sig. Parte_1 preleverà il figlio all'uscita da scuola, lo accompagnerà alle attività extrascolastiche, Parte_1 quindi presso l'abitazione paterna, ove pernotterà, con riaccompagnamento il giorno successivo a scuola a cura del padre;
- nei giorni di lunedì, martedì e venerdì, il Sig. preleverà il figlio Parte_1 alle ore 14:30 dall'abitazione dei nonni materni, lo terrà con sé e la mamma lo preleverà presso l'abitazione paterna al termine del turno lavorativo;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- ad anni alterni le festività (Pasqua 2025 con il papà), le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno del figlio;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e, in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
Dispone che corrisponda ad , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio, l'assegno di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
Prende atto che la sig.ra percepisce e percepirà il100% dell'assegno unico. CP_1
Prende atto che il sig. corrisponderà il 50% della mensa scolastica del minore. Parte_1
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.