Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 6852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 12.12.2024, ai sensi dell'art. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 6852/2024, pendente
TRA
in persona dell'Amministratore p.t, rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 mandato in calce al ricorso, dall'avv. Massimiliano Ritondale, presso il cui studio, sito in Aversa, alla via Corcioni n. 58, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Matteo Nuzzo presso il cui indirizzo digitale è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 281 decies c.p.c. in data 30.8.2024, il ricorrente Parte_1 esponeva: di aver sottoscritto con la società (all'epoca denominata “Italgas Acqua CP_1
s.p.a.”) un contratto di fornitura di acqua potabile con numero utenza I-00006356/020400399700; che le sei unità immobiliari condominiali disponevano di altrettanti punti di accesso all'erogatore
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centrale dell'acqua, con un unico misuratore di consumo, posto al piano terra, attualmente avente numero di matricola WTTS073221000019; che in data 9.7.2024, la società resistente, in violazione della normativa di settore, aveva provveduto al distacco dell'utenza mediante tranciatura dei tubi per l'erogazione dell'acqua nello stabile condominiale, senza alcun preavviso notificato o comunicato all'amministratore ed ai condomini;
che, a seguito del distacco, le famiglie residenti nel fabbricato condominiale erano rimaste del tutto prive di una fornitura d'acqua potabile;
che all'interno del suddetto immobile erano presenti tre famiglie con a carico figli minorenni e una famiglia con portatore di handicap a carico della madre (sig.ra che Pt_2 versa in una situazione di disagio economico (ISEE inferiore ad € 9.530,00); che tale provvedimento di distacco era stato adottato sulla base di una pregressa morosità che era stata già contestata in ragione di un malfunzionamento del misuratore d'acqua sostituito senza alcun preavviso dalla società resistente nel mese di maggio del 2022; che in data 12.4.2023 era stata inoltrata alla società convenuta una segnalazione con richiesta di intervento per la sproporzione dei consumi registrati dal contatore condominiale rispetto alla effettiva utenza delle singole unità immobiliari;
di aver riconosciuto un pregresso stato di insolvenza e che, a partire dal mese di giugno 2023, era sato versato dapprima l'importo di € 1.144,50 per il pagamento delle bollette di novembre 2022 e aprile 2023 poi, nel mese di dicembre 2023, era stata versata la somma di €
4.000,00 a titolo di arretrati;
che, per motivi legati al malfunzionamento del precedente misuratore, dalla data della sostituzione dello stesso si era assistito ad una riduzione dell'importo delle bollette, conseguenti a una riduzione della misurazione dei consumi;
che, in virtù della
Delibera Arera n. 547/2019, erano prescritti i crediti riferiti ai consumi maturati anteriormente all'anno 2022.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché venisse ordinato il ripristino della fornitura idrica, quanto meno per il quantitativo minimo vitale stabilito dalla legge;
in via ulteriormente subordinata, affinché venisse dichiarata la prescrizione delle somme maturate prima del mese di
Agosto 2022 o prima del mese di Agosto 2019, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la società che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto della CP_1 domanda, assumeva: in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
di avere la gestione del servizio idrico nel comune in cui è ubicato il;
che nel mese di maggio 2022 il contatore in uso al Parte_1 Pt_1
Condominio ricorrente era stato sostituito con altro contatore con telelettura, sostituzione legata alla manutenzione degli impianti ed al loro ammodernamento;
che, nonostante il cambio del misuratore d'acqua avvenuto nel maggio 2022, il aveva continuato a Parte_1
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segnalare consumi complessivi sproporzionati rispetto a quanto consumato dalle singole utenze;
che, nel periodo antecedente al reclamo inviato in data 12.4.2023, il ricorrente aveva Parte_1 accumulato una morosità pari a circa € 30.000,00; che il giorno successivo al reclamo del
12.4.2023 era stata comunicata la disponibilità a un controllo sulla funzionalità del contatore, a una verifica metrica ed alla eventuale sostituzione del misuratore d'acqua; che a tale tempestivo riscontro non aveva fatto seguito alcuna formale accettazione da parte del ricorrente;
che, in osservanza della procedura prevista dall' Allegato A della delibera Arera n. 311/2019, al
Condominio erano stati inviati vari solleciti al pagamento delle fatture e, successivamente, era stato costituito in mora con preavviso di limitazione/sospensione del servizio idrico, senza ottenere alcun riscontro;
che alla parte ricorrente era stato proposto un piano di rateizzazione per il pagamento della somma di € 27.528,50, informandola delle possibili conseguenze del mancato adempimento;
che il riconoscendo il proprio stato di insolvenza, aveva Parte_1 effettuato pagamenti parziali per importi inferiori rispetto al debito accumulato ed a quanto indicato nel piano di rateizzazione proposto;
che le attività di parzializzazione e di sospensione della fornitura idrica erano avvenute previo avviso all'utente secondo quanto previsto dalla normativa di settore;
che le utenze condominiali indicate nel ricorso non rientravano nell'ambito delle “utenze non disalimentabili” ai sensi della Delibera Arera n. 897/2017; che le fatture impagate non erano prescritte in ragione degli atti interruttivi intervenuti nel corso del tempo e dell'avvenuto riconoscimento del debito ad opera della parte ricorrente.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata l'improcedibilità della domanda;
nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese.
Preso atto della rituale instaurazione del contraddittorio, in assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la discussione al 12.12.2024, udienza poi sostituita dalla fissazione di un termine per note.
Mediante il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che vanno ad indicarsi.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte resistente e fondata sul mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
Invero, deve escludersi che, nella presente controversia, il tentativo di conciliazione previsto dalla delibera n. 209/2016 ARERA (cd. TICO) costituisca condizione di procedibilità dell'azione.
Infatti, il “Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – testo integrato conciliazione” (cd. TICO) nel dettare la concreta
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disciplina del procedimento di conciliazione, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui sia l'utente ad agire nei confronti del fornitore e non già il contrario, prevedendo espressamente quale condizione di ammissibilità della domanda di conciliazione la preventiva proposizione, ovviamente da parte dell'utente, di apposito reclamo alla società somministrante e dando in tal modo per presupposto che sia soltanto l'utente e non già il gestore a dover esperire in via preventiva ed obbligatoria il procedimento conciliativo de quo (“Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo” – cfr. art. 6.1; “La domanda di conciliazione è inammissibile ed è archiviata nei seguenti casi: … b) quando è presentata senza il previo reclamo all'Operatore o Gestore o senza il rinvio in conciliazione disposto in sede giudiziale” - cfr. art. 8.1).
Nella vicenda in esame non emerge che alla sospensione della fornitura sia seguita la proposizione di un reclamo. Nemmeno può riconoscersi valore di reclamo – peraltro, nemmeno afferente all'oggetto della presente lite - alla mera segnalazione effettuata dal Condominio con la missiva del 12.4.2023, con cui il ricorrente si limitava a richiedere al gestore del servizio una verifica del contatore in considerazione di una rilevata sproporzione dei nuovi consumi registrati.
D'altronde, l'interpretazione qui seguita risulta assolutamente coerente con la funzione del procedimento conciliativo in parola quale emerge dall'intero sistema delineato dalla delibera su menzionata, che è quella di dotare, ovviamente in chiave deflattiva, l'utente di uno strumento che sia potenzialmente idoneo alla risoluzione delle controversie eventualmente sorte nel corso del rapporto contrattuale con il fornitore senza doversi sobbarcare i costi connessi alla tutela giurisdizionale. A ciò si aggiunga, infine, che una diversa soluzione ermeneutica contrasterebbe irrimediabilmente, dato il tenore testuale delle disposizioni sopra riportate, con l'esigenza imposta dall'art. 24 Cost. di interpretare in senso restrittivo le norme che, come in questo caso, producono l'effetto di limitare l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Passando al merito, a fondamento della domanda il ha contestato la non Parte_1 regolarità della procedura con cui la società ha proceduto al distacco della fornitura idrica CP_1
a servizio del , fornitura che andava anche ad alimentare le sei unità abitative che lo Parte_1 compongono.
Ebbene, l'esame complessivo della documentazione agli atti induce lo scrivente a ritenere che la società resistente non abbia dato prova di aver ritualmente osservato la procedura di sospensione della fornitura così come regolata dall'allegato A della delibera ARERA (REMSII)
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Invero, il nucleo di disciplina deve ravvisarsi nella Delibera 311/2019/R/idr, con la quale sono stabilite le regole cui i gestori nazionali sono assoggettati in caso di distacco acqua per morosità degli utenti, con efficacia nei confronti dei mancati pagamenti, da parte degli utenti domestici o condominiali, dall'1 gennaio 2020.
L'art. 3 dell'all. A della “REGOLAZIONE DELLA MOROSITÀ NEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO (REMSI)”, nella regolamentazione del distacco delle forniture agli utenti morosi, prescrive espressamente che la procedura della sospensione della fornitura presupponga un previo sollecito di pagamento. Il gestore è quindi tenuto all'invio del sollecito bonario di pagamento, esclusivamente all'utente finale o utenza condominiale:
1) trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della fattura, fatto salvo il caso in cui il gestore abbia ricevuto una richiesta di rateizzazione del pagamento, avanzata dall'utente finale ai sensi della Regolazione della Qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato (RQSII);
2) in forma cartacea, ovvero tramite posta elettronica certificata.
Solo in un momento successivo il gestore ha la facoltà di costituire in mora l'utente finale qualora il medesimo utente non abbia adempiuto nei tempi e con le modalità previste al pagamento degli importi dovuti, trasmettendo la comunicazione di costituzione in mora trascorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della fattura.
Quindi l'art. 7 stabilisce che “La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni: a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precendente Articolo 4; b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
c) siano decorsi i termini di cui al precedente comma 4.6, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente Articolo 6 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente Articolo 5”.
Adesso, nella vicenda in esame le emergenze documentali non hanno dimostrato che la società abbia correttamente eseguito la procedura che ha condotto alla sospensione della fornitura CP_1 idrica.
Invero, a fronte della posizione assunta dal , che ha dichiarato di non aver ricevuto Parte_1 alcun sollecito di pagamento, la parte resistente ha sì prodotto copia di ben cinque solleciti, ma ha omesso di allegare la prova della loro spedizione e, soprattutto, della loro ricezione da parte del . Parte_1
Quindi la resistente ha depositato in atti copia di tre atti di costituzione in mora. Tra questi solo quello rappresentato dall'allegato n. 10 risulta ritualmente notificato al (cfr. relata che Parte_1
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dimostra il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza). Ebbene, tale atto di costituzione in mora indica un credito complessivo di € 27.528,50. L'unico sollecito di pagamento di pari importo è quello rappresentato dall'allegato 4. Trattasi di sollecito privo di data e che risulterebbe inviato tramite lettera raccomandata di cui - si ribadisce - non è dimostrata né la spedizione, né la ricezione da parte del . Parte_1
Tramite l'allegato n. 9 la parte resistente ha prodotto in formato PDF copia di ricevute di accettazione di avvenuta consegna riferibili a mail evidentemente inviate a mezzo PEC;
tuttavia da tali documenti non è certamente possibile risalire al relativo contenuto delle mail e, quindi, nemmeno ricavare la prova del rituale recapito dei solleciti di pagamento allegati.
A fronte di tale decisiva criticità, che già impone di ritenere non regolare la procedura che ha condotto alla sospensione della fornitura, vi è un ulteriore aspetto da considerare.
L'art.
7.2 stabilisce che “In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 7.1, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli di cui al precedente comma 2.1, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente: a) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all'annualità precedente rispetto all'anno di costituzione in mora;
b) all'intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno); c) all'invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell'eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura”.
In definitiva, la delibera richiamata conferma la volontà del legislatore di non escludere il diritto alla disalimentabilità per gli utenti residenti non in stato di bisogno, ma anzi si spinge fino a chiarire, con maggiore dettaglio, che alla sospensione e/o disattivazione del servizio il gestore può pervenire solo a certe condizioni e solo dopo aver seguito un iter complesso e procedimentalizzato, tale da assicurare che l'interruzione della somministrazione venga a costituire l'extrema ratio.
Valga osservare che, nel caso di specie, per quanto risulta in atti, la sospensione del servizio non
è stata affatto preceduta da una riduzione della fornitura, né tanto meno il gestore ha comunicato all'utente (né, a dire il vero, lo ha spiegato al Tribunale) quali siano le motivazioni per le quali la limitazione della portata (da porre in essere mediante installazione di un riduttore di flusso) non
è stata, nell'occasione, tecnicamente possibile.
Sulla base delle diverse ragioni considerate deve concludersi che la procedura che ha condotto al distacco della fornitura non sia stata rispettosa delle prescrizioni previste dall'ordinamento.
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La domanda principale proposta dal va quindi accolta e, per l'effetto, la società Parte_1 va condannata all'immediato ripristino della fornitura. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidando come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla resistente società l'immediato CP_1 ripristino dell'erogazione di fornitura di acqua sospesa presso l'utenza n. 020400399700, associata al contratto n. I-00006456, intestata al avente sede in Casaluce, Parte_1 alla via de Amicis, III Trav. n. 3;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1
favore del delle spese processuali, che si liquidano in € 518,00 Controparte_2
per esborsi ed € 3.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa in data 10.1.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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