TRIB
Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/05/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il giudice del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. sostitutiva della udienza del
9.4.2025 , visti gli atti e lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al 4591 ruolo gen. dell'anno 2020
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Lucia Casaburo, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano CP_1
Minicucci
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.01.2018 la ricorrente in epigrafe, premesso di essere stata beneficiaria dell'assegno di invalidità civile, e che, a seguito di visita di revisione del requisito sanitario del
18.9.2017, detto beneficio le veniva revocato, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie necessarie ai fini dell'assegno ordinario di invalidità civile.
1 Il c.t.u. nominato in sede di ATP (R.G. 447/2018), dott. concludeva la sua Persona_1 relazione ritenendo che non ricorressero le condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con il presente ricorso depositato il 31.07.2020, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'assegno di invalidità civile. CP_ Si costituiva l' chiedendo, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità delle contestazioni, e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c, in sostituzione della udienza del 9.4.2025 i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti in motivazione e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, anche a mezzo del richiamo a delle “note critiche” a firma del dott. , i motivi della contestazione, pertanto il ricorso Persona_2 appare ammissibile. Inoltre parte istante ha depositato documentazione medica successiva all'espletamento delle operazioni peritali in fase di ATP, per cui si è reputato necessario un approfondimento medico e, acquisita la documentazione medica prodotta dall'istante di formazione successiva alla fase di ATP, si disponeva che il CTU già nominato, dott. Per_1
procedesse ad una integrazione dell'elaborato peritale al fine di verificare se, alla luce della
[...] nuova documentazione medica, si fosse verificato un aggravamento delle infermità in precedenza accertate e con quale decorrenza.
2 Ebbene, nella fase di ATP il ctu aveva concluso il proprio elaborato affermando che le patologie di cui era affetta la ricorrente configurassero una riduzione della validità quantificata con un tasso invalidante pari al 65%.
Integrata la CTU alla luce della nuova documentazione medica e del nuovo esame obiettivo, condotto dal consulente in data 30.1.2024 (cfr. elaborato peritale integrativo in atti), quest'ultimo ha affermato che la ricorrente è affetta da “cardiopatia ipertensiva, sindrome depressiva endogena, incontinenza urinaria, nonché, broncopneumopatia cronica ostruttiva, dislipidemia, ipoacusia bilaterale, distiroidismo ed artrosi polidistrettuale in soggetto obeso” , e che, pertanto è da ritenersi “invalida all'86% dal marzo 2022 (visita neurologica ASL NA/3 sud), in quanto già presente il quadro patologico espresso in diagnosi” (cfr. elaborato medico-legali CTU in atti).
Emerge, dunque, che le patologie di cui è affetta la ricorrente hanno subito un aggravamento rispetto al rilievo effettuato in fase di ATP, posto che il grado di invalidità è aumentato all' 86%.
Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nell'elaborato svolto in fase di atp e nell' elaborato integrativo svolto in tale fase di giudizio, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
La valutazione del c.t.u., come complessivamente emergente dai suddetti elaborati, appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e dell'esame analitico ed esaustivo di tutta la nuova documentazione medica prodotta dall'istante.
Né le parti hanno formulato osservazioni alle considerazioni svolte dal CTU in sede di elaborato peritale integrativo.
Pertanto, le conclusioni del CTU emergenti dall'elaborato svolto nella presente fase di giudizio, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal sottoscritto Giudicante.
In conclusione, l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di marzo 2022.
Le spese di lite, stante il riconoscimento della decorrenza del requisito sanitario da data successiva alla proposizione della domanda amministrativa ed al deposito del ricorso giudiziario sono integralmente compensate tra le parti.
Pone le spese della CTU, come liquidata in separato decreto, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 - accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal mese di marzo 2022;
- compensa integralmente le spese di lite;
- Pone le spese di Ctu, come liquidate in separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Nola, 24.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Filomena Naldi
4