Articolo 6 della Legge 31 ottobre 1962, n. 1503
Articolo 5Articolo 7
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15 novembre 1962
Art. 6.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1962-63, la spesa straordinaria di lire 12 miliardi e 700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comuni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
Entrata in vigore il 15 novembre 1962