Art. 6.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1962-63, la spesa straordinaria di lire 12 miliardi e 700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comuni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1962-63, la spesa straordinaria di lire 12 miliardi e 700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comuni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.