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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/12/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1209/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione Collegiale, nella persona dei seguenti giudici: dott. Gaetano Savona – Presidente dott. Bruno Malagoli – Giudice dott. Luca Angioi – Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1209 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, promossa da:
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), residente in Cagliari ed Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in viale Armando Diaz n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Macciotta in virtù di procura speciale a margine dell'atto di citazione, attore contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente in [...] C.F._2
Tuveri n. 118, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via Dante n. 69, presso lo studio dell'Avv. Franco
Tului (C.F. ), anche disgiuntamente con l'Avv. Anna Maria Pellegrini (C.F. C.F._3
, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale alle liti resa in calce C.F._4 alla comparsa di costituzione;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere una pronuncia di accertamento della sua responsabilità in qualità di CP_1 amministratore della società Impresa edile Geom. nonché la condanna del medesimo al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni asseritamente cagionati all'odierno attore.
pagina 1 di 13 Nel dettaglio, la parte attrice ha esposto che:
- nell'anno 2000 aveva acquistato un immobile sito in Cagliari dalla Parte_1 [...]
già costruttrice dell'intero fabbricato;
Controparte_3
- fin dalla consegna del suddetto immobile, avvenuta nel mese di novembre del medesimo anno, il bene acquistato avrebbe presentato gravi vizi e difetti di esecuzione, prontamente denunciati dal alla Pt_1 venditrice;
- dopo aver preso atto dell'assenza di riscontri dalla controparte, con atto di citazione del 19 novembre
2009 (r.g. n. 10929/2009) il aveva convenuto in giudizio la medesima società, al fine di ottenere Pt_1 il risarcimento dei danni subìti;
- nell'ambito del giudizio sopra indicato veniva instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il consulente nominato dal Tribunale, dopo aver individuato vizi e difetti di costruzione dell'immobile, aveva quantificato un danno nei confronti dell'acquirente dell'immobile in misura pari ad euro 43.037,25, importo ritenuto necessario per il ripristino dei pregiudizi accertato. All'esito di detta consulenza il si era inoltre fatto carico del pagamento Pt_1 del compenso al medesimo consulente (liquidato dal Giudice istruttore per un importo pari ad euro
4.943,00);
- nel corso del giudizio di merito della medesima controversia, una volta espletata l'istruttoria veniva calendarizzata l'udienza per la decisione. Ciò nondimeno, in data 10 luglio 2019 il processo veniva interrotto dal Tribunale, a séguito della messa in liquidazione della società e successiva cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta il 28 febbraio 2019;
- parallelamente il , per il tramite del suo legale, in data 10 giugno 2019 aveva indirizzato plurime Pt_1 richieste formali al liquidatore della società, Dott. finalizzate a verificare se il CP_4 medesimo fosse stato informato della pendenza del procedimento sopra indicato, se avesse saputo che il perito aveva quantificato il danno cagionatogli e, in caso positivo, se avesse valutato la possibilità di costituire un accantonamento del debito all'interno del bilancio di liquidazione;
- il liquidatore della società, con comunicazione del 5 luglio 2019, aveva dato riscontro alla richiesta, allegando la situazione contabile alla data di avvio della liquidazione, dalla quale si desumeva come le disponibilità liquide fossero pari a circa 9.000,00 euro, precisando che non vi erano altri seri cespiti da segnare all'attivo tali da consentire riparti a beneficio dei soci, così come neppure era possibile la corresponsione del compenso deliberato in suo favore. Il dott. dava atto di aver accertato che CP_4 nemmeno nel periodo precedente la liquidazione vi erano stati pagamenti in favore di ex amministratori e/o soci a qualsivoglia titolo. Le operazioni in uscita erano indirizzate in favore di professionisti, sia per prestazioni ordinarie correnti (legali, amministrative e tecniche), sia per pagina 2 di 13 consulenze in materia economica, tecnica e giuridica, rese in ordine alla valutazione di potenziali iniziative, nel settore immobiliare, comunque coerenti con l'oggetto sociale, finalizzate alla ripresa dell'attività e poi risultate inattuabili. Il liquidatore aveva poi concluso dicendo che, in difetto di corrispondenti poste attive, non esisteva il presupposto per disporre accantonamenti;
- analoghe richieste di chiarimenti venivano indirizzate all'(allora) amministratore unico , CP_1 in modo da comprendere la destinazione delle disponibilità liquide, che nel bilancio aggiornato al 31 dicembre 2017 erano indicate in complessivi euro 74.391,00, a fronte di debiti pari ad euro
116.234,00, mentre nel bilancio finale di liquidazione le stesse erano ridotte ad euro 13.108,00, mentre i debiti erano diminuiti ad euro 108.596,00;
- anche alla luce della laconicità delle risposte fornite dall'amministratore, sarebbero sussistenti tutti i presupposti per ravvisare una grave lesione delle aspettative qualificate del credito, per effetto delle condotte tenute dall'amministratore in epoca antecedente alla liquidazione.
Così riportate le coordinate fattuali, l'odierno attore si è concentrato sull'individuazione degli indici della responsabilità dell' sostenendo in particolare che la controparte: CP_1
i) avrebbe omesso di osservare le norme codicistiche e i principi contabili dettati per la redazione del bilancio, non avendo, a suo dire, adempiuto all'obbligo dell'appostazione nel fondo rischi degli importi dovuti al Dott. . Sul punto l'attore ha sottolineato, come previsto dagli art. 2424 bis c.c. Pt_1
e dal principio contabile OIC 31, che essendo il credito vantato dal di probabile realizzazione Pt_1
e determinabile con sufficiente ragionevolezza, vi sarebbe stato l'obbligo di iscrizione in bilancio del fondo per rischi con relativo stanziamento, il cui accantonamento avrebbe dovuto intervenire nell'esercizio in cui si si era verificato l'evento generatore del rischio;
ii) non avrebbe tempestivamente rilevato la sussistenza di cause di scioglimento della società (art. 2482 ter cc);
iii) avrebbe posto in essere, in un momento in cui il capitale sociale dell'impresa era ormai completamente eroso, una serie di operazioni illegittime, consistenti in pagamenti in favore di commercialisti e professionisti, effettuati dal gennaio 2018 all'ottobre 2018 per un importo complessivo di € 57.573,00, in violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull'amministratore, in quanto non giustificabili in un'ottica liquidatoria.
Sulla scorta di tali presupposti, la controparte si sarebbe resa responsabile di una grave condotta negligente, imprudente e imperita ai sensi dell'art. 2391 c.c., che impone agli amministratori di adempiere ai loro doveri con la "diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze" in relazione agli artt. 2424 bis e 2482 ter cod. civ: ed infatti, l'inserimento della suddetta posta passiva (pari all'asserito credito preteso) avrebbe dovuto indurre il medesimo amministratore a rilevare antecedentemente la causa di pagina 3 di 13 scioglimento della società ai sensi dell'art. 2485 cod. civ. e, conseguentemente, ad astenersi dal compiere operazioni illegittime.
In definitiva, a giudizio del , le condotte illecite di avrebbero cagionato un pregiudizio Pt_1 CP_1 patrimoniale nei suoi confronti, di cui chiede il risarcimento per l'importo pari al credito vantato, in virtù della violazione, da parte del medesimo, degli obblighi su di lui gravanti nella qualità di amministratore.
L'attore ha quindi rassegnato le conclusioni così rassegnate:
“Fin d'ora si conclude perché il Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza rigettata, voglia:
1) accertare e dichiarare la responsabilità del Signor per tutte le inadempienze e gli illeciti Parte_2 descritti nella superiore espositiva e per l'effetto:
2) condannare il Signor al risarcimento di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali Parte_2 cagionati all'odierno esponente nella misura non inferiore a € 59.924,07 di cui euro 49.924,07 per il danno patrimoniale arrecato alla società ed euro 10.000,00 quale danno, da quantificare anche secondo equità, per l'espletamento degli adempimenti necessari e per la mancata tenuta delle scritture societarie, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dalla domanda e interessi di mora dalla notifica del presente atto,
o in quella che verrà ritenuta di giustizia;
3) con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre spese generali e accessori come per legge”.
2. Con comparsa depositata in data 25.5.2020, si è costituito in giudizio , contestando CP_1 integralmente il contenuto dell'atto introduttivo e le avverse deduzioni e domande. Nel dettaglio, il convenuto, in via preliminare ha eccepito:
- la nullità dell'atto di citazione, non evincendosi dalla stessa sotto quale profilo ed in specie per quale titolo sia stata dedotta l'asserita responsabilità dell' CP_1
- il difetto di legittimazione attiva dell'attore, stante la mancata titolarità di un diritto di credito dello stesso nei confronti della A tal proposito, il convenuto ha CP_5 Controparte_6 evidenziato che la controparte sarebbe titolare, al più, di una mera aspettativa, derivante dalla proposizione della causa originaria contro la società , dapprima interrotta e poi mai Controparte_6 riassunta;
- l'inammissibilità delle avverse domande, poiché nessuna azione di accertamento dell'esistenza del credito
è stata proposta dall'attore nel presente giudizio;
Nel merito, la parte convenuta ha ritenuto del tutto infondate le domande ex adverso proposte e, rispetto a ciascuna delle censure avanzate dall'attore, ha osservato:
i) quanto alle contestazioni riguardanti il fondo rischi, che il si sarebbe limitato a dolersi di un Pt_1 asserito inadempimento contabile senza allegare e tantomeno dimostrare la sussistenza del nesso causale tra detta supposta omissione e il danno lamentato, comunque ritenuto insussistente. Facendo pagina 4 di 13 leva sulla lettura dei bilanci dell'Impresa, ha aggiunto che l'amministratore aveva provveduto ad inserire nel fondo rischi per l'anno 2016 l'importo di euro 40.800,00, poi ridotto nel 2017 ad euro
24.648,00, avendo la società ritenuto lo stanziamento eccessivo. Il fondo rischi non ha poi subìto modifiche nel bilancio finale di liquidazione;
ii) che tutti i pagamenti contestati, eseguiti nel 2018 sia dall'odierno convenuto che dal liquidatore Dott.
erano volti a soddisfare crediti certi, liquidi ed esigibili di professionisti di cui si è avvalsa CP_4
l'impresa e, per giunta, muniti del privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, comma secondo c.c. (v. tabella esplicativa indicata a p. 7 della comparsa);
iii) in merito alle contestazioni sulla gestione societaria, che le stesse sono inammissibili poiché controparte pretende di sindacare nel merito le scelte compiute dall'amministratore nell'esercizio delle proprie facoltà e doveri. Ad ogni modo, evidenzia il convenuto che l'Impresa edile Geom. CP_1
al fine di valutare se proseguire con l'attività per il tramite di una ricapitalizzazione, nel 2018
[...] aveva affidato alla Società Monte Carlo Immobiliare la consulenza per la ricerca delle aree edificabili a Cagliari e la redazione di un business plan. Dalle ricerche effettuate, così come rappresentato dall'amministratore nel corso dell'assemblea del 24 settembre 2018, era emerso che nessuna delle possibili iniziative fosse convenientemente attuabile, stante la perdurante crisi del settore immobiliare. La società pertanto aveva correttamente ritenuto di dover seguire la strada della liquidazione, disposta nel successivo mese di ottobre. Non sarebbe quindi sarebbe ravvisabile alcun ritardo nel rilievo dell'impossibilità di prosecuzione dell'attività. Ad ogni modo, sarebbe del tutto indimostrato da controparte il nesso di causalità tra le condotte contestate e l'asserito danno patito dall'attore.
Alla luce di quanto sopra la parte convenuta, nel ritenere del tutto pretestuosa e finanche temeraria la lite avviata dalla controparte, ha chiesto di dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore e comunque di rigettare ogni avversa domanda, con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, u.c. c.p.c.
3. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 3 novembre 2020, l'attore, a fronte dell'eccezioni di controparte sulla nullità dell'atto di citazione e sull'omessa qualificazione della domanda proposta, ha osservato che la domanda sarebbe fondata sull'ascritta violazione in capo al convenuto degli art. 2392 (non già art. 2391, riportato per mero refuso), art. 2424 bis, e 2482 ter cod. civ. in merito alla mancata inclusione nel fondo rischi dell'importo pari a euro 55.000,00 e dell'art. 2485 cod. civ.; in riferimento all'eccepita carenza di legittimazione attiva/titolarità del diritto, il ha assunto che sarebbe Pt_1 meritevole di tutela anche il credito non ancora processualmente accertato e, assumendo di avvalersi della possibilità prevista dall'art. 183 comma 5 c.p.c., ha esplicitato la presentazione anche della domanda di accertamento del proprio credito, modificando le precedenti conclusioni nei termini di séguito trascritti: pagina 5 di 13 “previo accertamento della sussistenza del credito vantato da nei confronti della società Parte_1
nella misura di euro 55.000 o in quell'altra misura che dovesse Controparte_3 risultare dovuta, accertare e dichiarare la responsabilità del Geom. rispetto agli obblighi CP_1 dell'amministratore e condannare il medesimo al risarcimento del danno patito dall'odierno attore in qualità di creditore della società quantificati nell'importo di euro Controparte_3
55.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, così come accertata in corso di causa”.
4. Il convenuto, nelle proprie note di trattazione scritta del 30 ottobre 2020, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande dispiegate dall'attore, le quali, a suo dire, costituirebbero una non consentita mutatio libelli.
5. A scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione, con ordinanza del 4 ottobre 2021 il Giudice istruttore, ritenendo insussistenti i profili di nullità della citazione, ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.
6. A séguito del rituale deposito delle memorie istruttorie, mediante le quali l'attore ha riqualificato l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2394 c.c., con ordinanza del 9 marzo 2022 il Giudice ha rigettato tutte le istanze istruttorie avanzate dall'attore e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
7. All'udienza del 18 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i difensori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni.
In particolare, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni precedentemente rassegnate, previa revoca dell'ordinanza da ultimo menzionata e l'accoglimento delle istanze istruttorie proposte con la propria seconda memoria istruttoria.
La parte convenuta ha rassegnato le proprie conclusioni in conformità con la prima memoria istruttoria, nei seguenti termini: “Tribunale Ill.mo voglia: - dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, comunque, rigettare ogni avversa domanda, stante l'infondatezza delle stesse e l'inammissibilità delle nuove domande dispiegate dal Dott. ; - con vittoria di spese, diritti ed onorari e con condanna dell'attore ai Pt_1 sensi dell'art. 96 u.c. c.p.c.; - In via subordinata istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in lettura, si insiste per l'ammissione della prova dedotta nella memoria istruttoria del 3 dicembre 2021 i cui capi sono da aversi qui ritrascritti”.
Con ordinanza emessa in data 28 marzo 2025 il giudice istruttore, dopo aver preso atto delle rispettive conclusioni, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
8. Il Collegio deve innanzitutto prendere posizione in merito alle plurime eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta. pagina 6 di 13 8.1. Più precisamente, con una prima eccezione, la difesa di ha dedotto il difetto di CP_1 legittimazione attiva dell'attore, in ragione dell'insussistenza di alcun diritto di credito dello stesso nei confronti della Società Geom. e, di conseguenza, nei confronti del Controparte_6 Controparte_3 convenuto.
L'eccezione è infondata.
A tal proposito deve rilevarsi che la legittimazione attiva è una condizione che attesta l'identità tra la persona che avanza la domanda (attore) e il titolare del diritto affermato. Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, la legittimazione ad agire si iscrive “nella cornice del diritto all'azione” e cioè nel diritto di agire in giudizio. Si tratta di una condizione processuale che riguarda la titolarità del diritto di azione, ovvero la possibilità di chiedere al giudice di pronunciarsi su una controversia, indipendentemente dalla prova definitiva del diritto stesso, che verrà valutata all'esito del processo. Pertanto, ai fini della sussistenza della legittimazione attiva, è sufficiente che l'attore “faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare”; viceversa, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951).
Calando tale principio di diritto al caso di specie, non può dubitarsi della sussistenza della legittimazione ad agire in capo a , avendo costui dichiarato nell'atto introduttivo di essere creditore nei Parte_1 confronti della controparte a fronte dei danni (asseritamente) da lui subìti e di cui chiede il risarcimento in questa sede processuale.
Correlativamente, sussiste anche la legittimazione passiva di - profilo, anch'esso, oggetto di CP_1 contestazione da parte del convenuto -, essendo costui individuato dalla controparte come l'unico responsabile delle condotte illecite foriere dei pregiudizi lamentati.
8.2. Con una seconda eccezione, il convenuto deduce l'inammissibilità della domanda di controparte avente ad oggetto l'accertamento del credito, invero esplicitata dall'attore con le note di trattazione scritta del 3 novembre 2020, in quanto ritenuta domanda nuova, tardiva e in grado di integrare una mutatio libelli non consentita.
L'eccezione è anch'essa infondata.
Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità a più riprese, si ha domanda nuova, e quindi inammissibile, quando la modifica della domanda originale si risolve in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere con l'atto introduttivo, mentre si è in presenza di una mera (e ammessa) emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene della vita oggetto dell'originaria domanda;
pagina 7 di 13 è quindi ammissibile la domanda nuova laddove risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (v. in termini, Sez. U, Sentenza n. 19750 del
16/07/2025; Sez. 2 - , Ordinanza n. 25285 del 25/08/2023; Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).
Ebbene, nel caso in esame è evidente che la domanda di accertamento del credito prestata dall'attore non possa ritenersi tardiva ed inammissibile, poiché strettamente connessa alle altre domande (di accertamento della responsabilità dell' in qualità di amministratore unico della società estinta e di risarcimento CP_1 danni) e, in generale, alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio.
Ed invero l'attore, nel contesto dell'atto di citazione, tra i fatti posti a sostegno della domanda ha esposto anche quello di vantare un credito per effetto della quantificazione operata dal CTU in seno al procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 365/2008. Non può dubitarsi che siffatta pretesa creditoria costituisca il presupposto logico-sostanziale per poter ritenere azionabili le altre domande, contenute nell'atto introduttivo. È poi pacifico che il convenuto, sulla base della prospettazione originaria dell'attore, abbia potuto sviluppare appieno le proprie difese nel merito sin dal momento della sua costituzione in giudizio.
A conferma di quanto sopra esposto, l'attore risulta essersi legittimamente avvalso della facoltà di cui all'art. 183, co. 5 c.p.c. (nella formulazione a quell'epoca vigente), che gli consentiva di proporre in prima udienza una nuova domanda - connessa a quelle di cui all'atto introduttivo - in conseguenza delle eccezioni proposte dal convenuto.
8.3. Sempre in via preliminare, occorre statuire in merito alla qualificazione dell'azione di responsabilità proposta nei confronti di per le inadempienze e gli illeciti a lui ascritti dalla controparte. CP_1
Sul punto deve darsi atto che dalla lettura dell'atto di citazione non risulta agevole comprendere a quale titolo e sulla base di quali riferimenti normativi sia ipotizzata l'asserita responsabilità del convenuto.
Sulla base di tali incertezze, aveva eccepito la nullità dell'atto di citazione per asserita eccessiva CP_1 genericità dell'atto introduttivo (eccezione, come detto, condivisibilmente rigettata all'esito della prima udienza in quanto “nella fattispecie è adeguatamente esplicitata la cosa oggetto della domanda e non manca
l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, mentre “l'omessa esposizione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda non determini la nullità della citazione, avuto riguardo alla lettera dell'art. 164 c.p.c.”), contestando al contempo la natura della domanda di controparte e gli erronei riferimenti normativi contenuti nell'atto di citazione.
Nel corso del giudizio, l'attore ha poi precisato che la domanda in questione dovrebbe ritenersi fondata sull'ascritta violazione in capo al convenuto degli artt. 2392 (non già art. 2391 c.c., riportato per mero refuso), art. 2424 bis, e 2482 ter c.c., mentre con le ultime difese, a fronte delle ulteriori contestazioni di controparte, ha precisato che il corretto riferimento normativo sarebbe da rinvenire nell'art. 2394 c.c. pagina 8 di 13 In tale contesto, deve osservarsi che l'organo giudicante ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti (v. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 5153 del
21/02/2019).
Ciò posto, sulla base delle risultanze processuali occorre rilevare che la domanda in esame debba qualificarsi ai sensi dell'art. 2476, comma 6, c.c., in forza del quale “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”.
Tale disposizione, dettata in materia di SRL, prevede una forma di responsabilità di natura extracontrattuale analoga a quella prevista in materia di società per azioni ai sensi dell'art. 2394 c.c. - menzionato dall'attore
-, di identica formulazione.
I presupposti richiesti dalla norma in esame per l'accoglimento dell'azione di responsabilità consistono, come chiarito dalla costante giurisprudenza, nella dimostrazione: a) della veste di creditore sociale in capo all'istante; b) dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per il creditore, costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarne le ragioni di credito;
c) della condotta illegittima degli amministratori;
d) del rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta (cfr. Tribunale Sez. spec. Impresa - Roma, 18/02/2021;
Tribunale di Roma, n. 7050/2019).
Ne consegue che la verifica in ordine alla fondatezza della domanda dovrà basarsi sull'analisi dei presupposti normativi richiesti dalla disposizione sopra menzionata.
9. Venendo al merito, le domande proposte dall'attore sono infondate e non possono trovare accoglimento.
Il Collegio dovrebbe prendere le mosse dall'esame della domanda di accertamento del credito, esplicitata dall'attore in sede di prima udienza, che costituisce il presupposto logico del petitum di cui all'atto introduttivo.
Ciò nondimeno, considerato che l'azione di accertamento, presentata dall'attore, è strettamente funzionale all'accoglimento delle altre due domande, in quanto è dichiaratamente e unicamente preordinata al riconoscimento di uno dei presupposti delle azioni di cui all'atto introduttivo (il che comporta, nel presente giudizio, il difetto di sostanziale autonomia della domanda di accertamento, stante la sua utilità dipendente dalle altre domande principali), nel caso di specie risulta opportuno avvalersi del criterio della c.d. “ragione più liquida”, in omaggio alla ragionevole durata del processo stesso e ai principi di economia processuale, essendo emersa in maniera evidente l'infondatezza dell'azione di responsabilità e di quella risarcitoria.
Ed invero, quandanche si ammettesse l'esistenza del credito azionato dall'attore (facendo riferimento all'importo corrispondente a quello accertato dal CTU nel procedimento per ATP disposto in separato pagina 9 di 13 giudizio, ossia pari ad euro 43.037,25, oltre alle spese per la consulenza di euro 4.943,00), non ricorrono tutte le altre condizioni richieste dalla legge ai fini dell'accoglimento delle suddette domande.
Più precisamente, partendo dall'esame della domanda ex art. 2476, co. 6 c.c., l'odierno attore contesta alla controparte essenzialmente:
- di non aver accantonato i fondi rischi a fronte di oneri o perdite probabili anche se non determinate nel loro preciso ammontare (art. 2424 bis c.c.);
- di non avere tempestivamente rilevato la sussistenza di cause di scioglimento della società e adottato i provvedimenti conseguenti (art. 2482 ter c.c.);
- che, nel periodo compreso tra l'erosione del capitale sociale e la messa in liquidazione della società, avrebbe compiuto operazioni illegittime, consistenti nei pagamenti sostenuti a partire dal gennaio 2018.
Per quanto concerne quest'ultimo profilo, dalle risultanze processuali non emergono riscontri positivi in merito alle dedotte illegittimità o anomalie nei pagamenti in questione (esplicitati compiutamente nella tabella di cui alla p. 9 della comparsa di costituzione del convenuto), atteso che - come ha ampiamente allegato e documentato il convenuto – gli stessi erano volti a soddisfare crediti certi, liquidi ed esigibili e persino muniti del privilegio generale di cui all'art. 2751 bis c.c. comma uno, n. 2), c.c., essendo finalizzati a retribuire i professionisti (commercialisti, consulenti, oltre che il legale della società) che avevano assistito la società negli ultimi due anni di prestazione.
Sul punto, il convenuto ha fornito una giustificazione coerente del suo operato, in qualità di amministratore della società, nel lasso temporale contestato, in quanto egli, a fronte della perdita del capitale sociale registrata nel bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017, nel corso dell'anno 2018 - e nell'ambito delle discrezionali scelte di merito proprie dell'organo gestorio - aveva valutato l'opportunità di ottenere da consulenti esperti una valutazione sulla concreta possibilità di ricostituire il capitale sociale in vista di prospettive di attività d'impresa. Aveva quindi affidato ad una società la consulenza per la ricerca delle aree edificabili a Cagliari e, parallelamente, aveva richiesto a due esperti del settore di svolgere una verifica di fattibilità economica connessa all'analisi della valutazione della ripresa dell'attività edile. Nessuna delle possibili iniziative si era poi rivelata attuabile, così come effettivamente rappresentato dall'amministratore nel corso dell'assemblea del 24 settembre 2018 (doc. 6 convenuto).
Pertanto, i pagamenti in questione - ai quali, peraltro, ha dato séguito anche il liquidatore nel corso del suo mandato, come da lui stesso dichiarato - costituiscono l'adempimento delle obbligazioni nel frattempo contratte dalla società con i professionisti che l'avevano assistita, per ragioni coerenti con l'attività sino a quel momento svolta.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non si è trattato di operazioni anomale ovvero di iniziative palesemente temerarie in violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull'amministratore. pagina 10 di 13 Tanto chiarito, risulta inconsistente anche la contestazione secondo cui il convenuto non avrebbe tempestivamente rilevato la sussistenza di cause di scioglimento della società e adottato i provvedimenti conseguenti (art. 2482 ter c.c.).
Rispetto a siffatto profilo deve osservarsi che, in base alle evidenze disponibili, non vi sono elementi di prova per ritenere che la perdita del capitale sociale fosse ravvisabile in data antecedente al 31.12.2017. Sul punto l'attore, sebbene abbia adombrato tale possibilità - ipotizzando che, se fosse stato stanziato un congruo fondo rischi già all'interno del bilancio al 31.12.2016, il patrimonio netto della società avrebbe registrato, già a conclusione di tale esercizio, un valore negativo -, non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova a sostegno di una simile tesi, omettendo di produrre i bilanci di esercizio o comunque la contabilità della società per gli anni antecedenti al 2017 (né tale carenza poteva essere sopperita con la presentazione dell'istanza ex art. 210
c.p.c. riguardante l'esibizione dei registri contabili dell'impresa, avendo il omesso di dimostrare di Pt_1 non aver potuto acquisirli per altra via in sede extragiudiziale).
Chiarito, quindi, che la causa di scioglimento della società può apprezzarsi unicamente in base alle risultanze del bilancio relativo all'esercizio 2017 (che evidenziava un patrimonio netto pari a € 66.491,00), la circostanza che l'approvazione del medesimo sia avvenuta oltre i termini di legge (ovvero in data
30.07.2018), non costituisce un dato di per sé dirimente nell'ottica della dimostrazione della responsabilità di cui all'art. 2476, co. 6 c.c.: tanto è vero che l'attore non ha in alcun modo individuato le operazioni (le quali, come si è detto, non possono coincidere con i pagamenti sopra menzionati, non essendo dimostrata la relativa illiceità), successive al verificarsi della causa di scioglimento, che l' avrebbe realizzato in CP_1 spregio delle cautele imposte dagli artt. 2484 e 2485 c.c.
Quanto, poi, all'ultima censura, occorre evidenziare, in linea con quanto emerge dai bilanci in atti (relativi agli esercizi 2017 e 2018), che il mancato pagamento del credito dell'attore non è stato determinato dal mancato accantonamento di fondi rischi.
Secondo la stessa prospettazione del , dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 risultava che, a fronte Pt_1 di debiti per oltre euro 115.000,00, le disponibilità liquide ammontavano a meno di euro 75.000,00 ed erano, quindi, già del tutto insufficienti per soddisfare l'asserito credito azionato dall'attore.
Inoltre, come osservato dal liquidatore in risposta alle richieste dell'attore, alla data della messa in liquidazione della società non vi erano altri cespiti da iscrivere all'attivo e concretamente realizzabili
(“L'attivo era inoltre costituito dalla proprietà, gravata di vincoli tali da renderla priva di significativo valore, di una particella di terreno (206 mq) interclusa tra il condominio di via Tuveri e la sede della rete ferroviaria metropolitana di Cagliari. Il realizzo dalla vendita di detta superficie (cfr atto all.) ha quindi consentito il pagamento di alcuni debiti nei confronti di professionisti e -non essendovi ulteriori attività da liquidare- di avviare a chiusura la liquidazione, anche per evitare, con il protrarsi della stessa, gli ulteriori pagina 11 di 13 oneri connessi”). Peraltro, il bilancio di esercizio in questione fa emergere che la società sopra detta aveva prudenzialmente iscritto un fondo rischi per euro 24.648,00, rimasto poi invariato nella situazione patrimoniale iniziale di liquidazione redatta al 19 ottobre 2018.
Tra l'omissione censurate e il danno (asserito) lamentato dall'attore risulta del tutto carente la prova del nesso di causalità, in quanto il non ha dimostrato che se fosse stato accantonato il fondo vi sarebbero state Pt_1 risorse sufficienti per soddisfare almeno in parte il proprio credito (ad esempio, a séguito della mancata distribuzione di utili, resi disponibili per i soci proprio a causa del mancato accantonamento).
Per converso, risultano evidenze in senso contrario, in quanto all'esito della liquidazione non era residuato alcun attivo tale da consentire riparti a favore dei soci e la corresponsione del compenso in favore del liquidatore.
Deve quindi accertarsi la mancata di dimostrazione di condotte illegittime ascrivibili al Geom. CP_1
e, conseguentemente, di alcuna correlazione con il danno ingiusto lamentato dall'attore.
Da tali considerazioni consegue anche la reiezione della domanda di risarcimento, essendo carenti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge.
Per le ragioni sopra esposte, le istanze istruttorie dedotte dall'attore si sono rivelate inammissibili, siccome aventi ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
In definitiva, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
10. Per quanto concerne le spese di lite, deve darsi applicazione al criterio di soccombenza, non essendovi i presupposti per la compensazione – neppure parziale − delle medesime, stante l'infondatezza della complessiva prospettazione fornita dall'attore.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014
(per le cause con valore da € 52.001 a € 260.000, stante l'importo del credito azionato in questa sede, pari ad euro 55.000,00), aggiornati al D.M. 147/2022, con il riconoscimento dei valori di valori compresi tra i minimi e i medi per le fasi di studio e introduttiva, alla luce della non minima complessità della vicenda, e di quelli minimi per l'istruttoria e la fase decisionale, stante l'istruzione esclusivamente documentale della causa.
11. Da ultimo, non può essere accolta la richiesta della convenuta di condanna di controparte al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Nel caso di specie, pur dovendo ribadirsi il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore, non sussistono i presupposti per affermare che tale parte abbia agito in giudizio in mala fede o con colpa grave.
Ed infatti, le risultanze processuali fanno emergere pretese infondate ma non certo connotate da grave rimproverabilità.
pagina 12 di 13
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: rigetta le domande avanzate dall'attore; condanna a rimborsare alla controparte le spese processuali sostenute nel presente giudizio, Parte_1 che si liquidano per importo pari a complessivi € 8.200,00, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 28.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente del Collegio
dott. Luca Angioi dott. Gaetano Savona
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione Collegiale, nella persona dei seguenti giudici: dott. Gaetano Savona – Presidente dott. Bruno Malagoli – Giudice dott. Luca Angioi – Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1209 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, promossa da:
, nato a [...] l'[...] (c.f. ), residente in Cagliari ed Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in viale Armando Diaz n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Macciotta in virtù di procura speciale a margine dell'atto di citazione, attore contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi residente in [...] C.F._2
Tuveri n. 118, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via Dante n. 69, presso lo studio dell'Avv. Franco
Tului (C.F. ), anche disgiuntamente con l'Avv. Anna Maria Pellegrini (C.F. C.F._3
, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale alle liti resa in calce C.F._4 alla comparsa di costituzione;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere una pronuncia di accertamento della sua responsabilità in qualità di CP_1 amministratore della società Impresa edile Geom. nonché la condanna del medesimo al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni asseritamente cagionati all'odierno attore.
pagina 1 di 13 Nel dettaglio, la parte attrice ha esposto che:
- nell'anno 2000 aveva acquistato un immobile sito in Cagliari dalla Parte_1 [...]
già costruttrice dell'intero fabbricato;
Controparte_3
- fin dalla consegna del suddetto immobile, avvenuta nel mese di novembre del medesimo anno, il bene acquistato avrebbe presentato gravi vizi e difetti di esecuzione, prontamente denunciati dal alla Pt_1 venditrice;
- dopo aver preso atto dell'assenza di riscontri dalla controparte, con atto di citazione del 19 novembre
2009 (r.g. n. 10929/2009) il aveva convenuto in giudizio la medesima società, al fine di ottenere Pt_1 il risarcimento dei danni subìti;
- nell'ambito del giudizio sopra indicato veniva instaurato un procedimento per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il consulente nominato dal Tribunale, dopo aver individuato vizi e difetti di costruzione dell'immobile, aveva quantificato un danno nei confronti dell'acquirente dell'immobile in misura pari ad euro 43.037,25, importo ritenuto necessario per il ripristino dei pregiudizi accertato. All'esito di detta consulenza il si era inoltre fatto carico del pagamento Pt_1 del compenso al medesimo consulente (liquidato dal Giudice istruttore per un importo pari ad euro
4.943,00);
- nel corso del giudizio di merito della medesima controversia, una volta espletata l'istruttoria veniva calendarizzata l'udienza per la decisione. Ciò nondimeno, in data 10 luglio 2019 il processo veniva interrotto dal Tribunale, a séguito della messa in liquidazione della società e successiva cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta il 28 febbraio 2019;
- parallelamente il , per il tramite del suo legale, in data 10 giugno 2019 aveva indirizzato plurime Pt_1 richieste formali al liquidatore della società, Dott. finalizzate a verificare se il CP_4 medesimo fosse stato informato della pendenza del procedimento sopra indicato, se avesse saputo che il perito aveva quantificato il danno cagionatogli e, in caso positivo, se avesse valutato la possibilità di costituire un accantonamento del debito all'interno del bilancio di liquidazione;
- il liquidatore della società, con comunicazione del 5 luglio 2019, aveva dato riscontro alla richiesta, allegando la situazione contabile alla data di avvio della liquidazione, dalla quale si desumeva come le disponibilità liquide fossero pari a circa 9.000,00 euro, precisando che non vi erano altri seri cespiti da segnare all'attivo tali da consentire riparti a beneficio dei soci, così come neppure era possibile la corresponsione del compenso deliberato in suo favore. Il dott. dava atto di aver accertato che CP_4 nemmeno nel periodo precedente la liquidazione vi erano stati pagamenti in favore di ex amministratori e/o soci a qualsivoglia titolo. Le operazioni in uscita erano indirizzate in favore di professionisti, sia per prestazioni ordinarie correnti (legali, amministrative e tecniche), sia per pagina 2 di 13 consulenze in materia economica, tecnica e giuridica, rese in ordine alla valutazione di potenziali iniziative, nel settore immobiliare, comunque coerenti con l'oggetto sociale, finalizzate alla ripresa dell'attività e poi risultate inattuabili. Il liquidatore aveva poi concluso dicendo che, in difetto di corrispondenti poste attive, non esisteva il presupposto per disporre accantonamenti;
- analoghe richieste di chiarimenti venivano indirizzate all'(allora) amministratore unico , CP_1 in modo da comprendere la destinazione delle disponibilità liquide, che nel bilancio aggiornato al 31 dicembre 2017 erano indicate in complessivi euro 74.391,00, a fronte di debiti pari ad euro
116.234,00, mentre nel bilancio finale di liquidazione le stesse erano ridotte ad euro 13.108,00, mentre i debiti erano diminuiti ad euro 108.596,00;
- anche alla luce della laconicità delle risposte fornite dall'amministratore, sarebbero sussistenti tutti i presupposti per ravvisare una grave lesione delle aspettative qualificate del credito, per effetto delle condotte tenute dall'amministratore in epoca antecedente alla liquidazione.
Così riportate le coordinate fattuali, l'odierno attore si è concentrato sull'individuazione degli indici della responsabilità dell' sostenendo in particolare che la controparte: CP_1
i) avrebbe omesso di osservare le norme codicistiche e i principi contabili dettati per la redazione del bilancio, non avendo, a suo dire, adempiuto all'obbligo dell'appostazione nel fondo rischi degli importi dovuti al Dott. . Sul punto l'attore ha sottolineato, come previsto dagli art. 2424 bis c.c. Pt_1
e dal principio contabile OIC 31, che essendo il credito vantato dal di probabile realizzazione Pt_1
e determinabile con sufficiente ragionevolezza, vi sarebbe stato l'obbligo di iscrizione in bilancio del fondo per rischi con relativo stanziamento, il cui accantonamento avrebbe dovuto intervenire nell'esercizio in cui si si era verificato l'evento generatore del rischio;
ii) non avrebbe tempestivamente rilevato la sussistenza di cause di scioglimento della società (art. 2482 ter cc);
iii) avrebbe posto in essere, in un momento in cui il capitale sociale dell'impresa era ormai completamente eroso, una serie di operazioni illegittime, consistenti in pagamenti in favore di commercialisti e professionisti, effettuati dal gennaio 2018 all'ottobre 2018 per un importo complessivo di € 57.573,00, in violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull'amministratore, in quanto non giustificabili in un'ottica liquidatoria.
Sulla scorta di tali presupposti, la controparte si sarebbe resa responsabile di una grave condotta negligente, imprudente e imperita ai sensi dell'art. 2391 c.c., che impone agli amministratori di adempiere ai loro doveri con la "diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze" in relazione agli artt. 2424 bis e 2482 ter cod. civ: ed infatti, l'inserimento della suddetta posta passiva (pari all'asserito credito preteso) avrebbe dovuto indurre il medesimo amministratore a rilevare antecedentemente la causa di pagina 3 di 13 scioglimento della società ai sensi dell'art. 2485 cod. civ. e, conseguentemente, ad astenersi dal compiere operazioni illegittime.
In definitiva, a giudizio del , le condotte illecite di avrebbero cagionato un pregiudizio Pt_1 CP_1 patrimoniale nei suoi confronti, di cui chiede il risarcimento per l'importo pari al credito vantato, in virtù della violazione, da parte del medesimo, degli obblighi su di lui gravanti nella qualità di amministratore.
L'attore ha quindi rassegnato le conclusioni così rassegnate:
“Fin d'ora si conclude perché il Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza rigettata, voglia:
1) accertare e dichiarare la responsabilità del Signor per tutte le inadempienze e gli illeciti Parte_2 descritti nella superiore espositiva e per l'effetto:
2) condannare il Signor al risarcimento di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali Parte_2 cagionati all'odierno esponente nella misura non inferiore a € 59.924,07 di cui euro 49.924,07 per il danno patrimoniale arrecato alla società ed euro 10.000,00 quale danno, da quantificare anche secondo equità, per l'espletamento degli adempimenti necessari e per la mancata tenuta delle scritture societarie, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dalla domanda e interessi di mora dalla notifica del presente atto,
o in quella che verrà ritenuta di giustizia;
3) con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre spese generali e accessori come per legge”.
2. Con comparsa depositata in data 25.5.2020, si è costituito in giudizio , contestando CP_1 integralmente il contenuto dell'atto introduttivo e le avverse deduzioni e domande. Nel dettaglio, il convenuto, in via preliminare ha eccepito:
- la nullità dell'atto di citazione, non evincendosi dalla stessa sotto quale profilo ed in specie per quale titolo sia stata dedotta l'asserita responsabilità dell' CP_1
- il difetto di legittimazione attiva dell'attore, stante la mancata titolarità di un diritto di credito dello stesso nei confronti della A tal proposito, il convenuto ha CP_5 Controparte_6 evidenziato che la controparte sarebbe titolare, al più, di una mera aspettativa, derivante dalla proposizione della causa originaria contro la società , dapprima interrotta e poi mai Controparte_6 riassunta;
- l'inammissibilità delle avverse domande, poiché nessuna azione di accertamento dell'esistenza del credito
è stata proposta dall'attore nel presente giudizio;
Nel merito, la parte convenuta ha ritenuto del tutto infondate le domande ex adverso proposte e, rispetto a ciascuna delle censure avanzate dall'attore, ha osservato:
i) quanto alle contestazioni riguardanti il fondo rischi, che il si sarebbe limitato a dolersi di un Pt_1 asserito inadempimento contabile senza allegare e tantomeno dimostrare la sussistenza del nesso causale tra detta supposta omissione e il danno lamentato, comunque ritenuto insussistente. Facendo pagina 4 di 13 leva sulla lettura dei bilanci dell'Impresa, ha aggiunto che l'amministratore aveva provveduto ad inserire nel fondo rischi per l'anno 2016 l'importo di euro 40.800,00, poi ridotto nel 2017 ad euro
24.648,00, avendo la società ritenuto lo stanziamento eccessivo. Il fondo rischi non ha poi subìto modifiche nel bilancio finale di liquidazione;
ii) che tutti i pagamenti contestati, eseguiti nel 2018 sia dall'odierno convenuto che dal liquidatore Dott.
erano volti a soddisfare crediti certi, liquidi ed esigibili di professionisti di cui si è avvalsa CP_4
l'impresa e, per giunta, muniti del privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, comma secondo c.c. (v. tabella esplicativa indicata a p. 7 della comparsa);
iii) in merito alle contestazioni sulla gestione societaria, che le stesse sono inammissibili poiché controparte pretende di sindacare nel merito le scelte compiute dall'amministratore nell'esercizio delle proprie facoltà e doveri. Ad ogni modo, evidenzia il convenuto che l'Impresa edile Geom. CP_1
al fine di valutare se proseguire con l'attività per il tramite di una ricapitalizzazione, nel 2018
[...] aveva affidato alla Società Monte Carlo Immobiliare la consulenza per la ricerca delle aree edificabili a Cagliari e la redazione di un business plan. Dalle ricerche effettuate, così come rappresentato dall'amministratore nel corso dell'assemblea del 24 settembre 2018, era emerso che nessuna delle possibili iniziative fosse convenientemente attuabile, stante la perdurante crisi del settore immobiliare. La società pertanto aveva correttamente ritenuto di dover seguire la strada della liquidazione, disposta nel successivo mese di ottobre. Non sarebbe quindi sarebbe ravvisabile alcun ritardo nel rilievo dell'impossibilità di prosecuzione dell'attività. Ad ogni modo, sarebbe del tutto indimostrato da controparte il nesso di causalità tra le condotte contestate e l'asserito danno patito dall'attore.
Alla luce di quanto sopra la parte convenuta, nel ritenere del tutto pretestuosa e finanche temeraria la lite avviata dalla controparte, ha chiesto di dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore e comunque di rigettare ogni avversa domanda, con condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96, u.c. c.p.c.
3. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 3 novembre 2020, l'attore, a fronte dell'eccezioni di controparte sulla nullità dell'atto di citazione e sull'omessa qualificazione della domanda proposta, ha osservato che la domanda sarebbe fondata sull'ascritta violazione in capo al convenuto degli art. 2392 (non già art. 2391, riportato per mero refuso), art. 2424 bis, e 2482 ter cod. civ. in merito alla mancata inclusione nel fondo rischi dell'importo pari a euro 55.000,00 e dell'art. 2485 cod. civ.; in riferimento all'eccepita carenza di legittimazione attiva/titolarità del diritto, il ha assunto che sarebbe Pt_1 meritevole di tutela anche il credito non ancora processualmente accertato e, assumendo di avvalersi della possibilità prevista dall'art. 183 comma 5 c.p.c., ha esplicitato la presentazione anche della domanda di accertamento del proprio credito, modificando le precedenti conclusioni nei termini di séguito trascritti: pagina 5 di 13 “previo accertamento della sussistenza del credito vantato da nei confronti della società Parte_1
nella misura di euro 55.000 o in quell'altra misura che dovesse Controparte_3 risultare dovuta, accertare e dichiarare la responsabilità del Geom. rispetto agli obblighi CP_1 dell'amministratore e condannare il medesimo al risarcimento del danno patito dall'odierno attore in qualità di creditore della società quantificati nell'importo di euro Controparte_3
55.000,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, così come accertata in corso di causa”.
4. Il convenuto, nelle proprie note di trattazione scritta del 30 ottobre 2020, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande dispiegate dall'attore, le quali, a suo dire, costituirebbero una non consentita mutatio libelli.
5. A scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione, con ordinanza del 4 ottobre 2021 il Giudice istruttore, ritenendo insussistenti i profili di nullità della citazione, ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.
6. A séguito del rituale deposito delle memorie istruttorie, mediante le quali l'attore ha riqualificato l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2394 c.c., con ordinanza del 9 marzo 2022 il Giudice ha rigettato tutte le istanze istruttorie avanzate dall'attore e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
7. All'udienza del 18 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, i difensori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni.
In particolare, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni precedentemente rassegnate, previa revoca dell'ordinanza da ultimo menzionata e l'accoglimento delle istanze istruttorie proposte con la propria seconda memoria istruttoria.
La parte convenuta ha rassegnato le proprie conclusioni in conformità con la prima memoria istruttoria, nei seguenti termini: “Tribunale Ill.mo voglia: - dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, comunque, rigettare ogni avversa domanda, stante l'infondatezza delle stesse e l'inammissibilità delle nuove domande dispiegate dal Dott. ; - con vittoria di spese, diritti ed onorari e con condanna dell'attore ai Pt_1 sensi dell'art. 96 u.c. c.p.c.; - In via subordinata istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in lettura, si insiste per l'ammissione della prova dedotta nella memoria istruttoria del 3 dicembre 2021 i cui capi sono da aversi qui ritrascritti”.
Con ordinanza emessa in data 28 marzo 2025 il giudice istruttore, dopo aver preso atto delle rispettive conclusioni, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
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8. Il Collegio deve innanzitutto prendere posizione in merito alle plurime eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta. pagina 6 di 13 8.1. Più precisamente, con una prima eccezione, la difesa di ha dedotto il difetto di CP_1 legittimazione attiva dell'attore, in ragione dell'insussistenza di alcun diritto di credito dello stesso nei confronti della Società Geom. e, di conseguenza, nei confronti del Controparte_6 Controparte_3 convenuto.
L'eccezione è infondata.
A tal proposito deve rilevarsi che la legittimazione attiva è una condizione che attesta l'identità tra la persona che avanza la domanda (attore) e il titolare del diritto affermato. Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, la legittimazione ad agire si iscrive “nella cornice del diritto all'azione” e cioè nel diritto di agire in giudizio. Si tratta di una condizione processuale che riguarda la titolarità del diritto di azione, ovvero la possibilità di chiedere al giudice di pronunciarsi su una controversia, indipendentemente dalla prova definitiva del diritto stesso, che verrà valutata all'esito del processo. Pertanto, ai fini della sussistenza della legittimazione attiva, è sufficiente che l'attore “faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare”; viceversa, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951).
Calando tale principio di diritto al caso di specie, non può dubitarsi della sussistenza della legittimazione ad agire in capo a , avendo costui dichiarato nell'atto introduttivo di essere creditore nei Parte_1 confronti della controparte a fronte dei danni (asseritamente) da lui subìti e di cui chiede il risarcimento in questa sede processuale.
Correlativamente, sussiste anche la legittimazione passiva di - profilo, anch'esso, oggetto di CP_1 contestazione da parte del convenuto -, essendo costui individuato dalla controparte come l'unico responsabile delle condotte illecite foriere dei pregiudizi lamentati.
8.2. Con una seconda eccezione, il convenuto deduce l'inammissibilità della domanda di controparte avente ad oggetto l'accertamento del credito, invero esplicitata dall'attore con le note di trattazione scritta del 3 novembre 2020, in quanto ritenuta domanda nuova, tardiva e in grado di integrare una mutatio libelli non consentita.
L'eccezione è anch'essa infondata.
Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità a più riprese, si ha domanda nuova, e quindi inammissibile, quando la modifica della domanda originale si risolve in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere con l'atto introduttivo, mentre si è in presenza di una mera (e ammessa) emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene della vita oggetto dell'originaria domanda;
pagina 7 di 13 è quindi ammissibile la domanda nuova laddove risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (v. in termini, Sez. U, Sentenza n. 19750 del
16/07/2025; Sez. 2 - , Ordinanza n. 25285 del 25/08/2023; Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).
Ebbene, nel caso in esame è evidente che la domanda di accertamento del credito prestata dall'attore non possa ritenersi tardiva ed inammissibile, poiché strettamente connessa alle altre domande (di accertamento della responsabilità dell' in qualità di amministratore unico della società estinta e di risarcimento CP_1 danni) e, in generale, alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio.
Ed invero l'attore, nel contesto dell'atto di citazione, tra i fatti posti a sostegno della domanda ha esposto anche quello di vantare un credito per effetto della quantificazione operata dal CTU in seno al procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 365/2008. Non può dubitarsi che siffatta pretesa creditoria costituisca il presupposto logico-sostanziale per poter ritenere azionabili le altre domande, contenute nell'atto introduttivo. È poi pacifico che il convenuto, sulla base della prospettazione originaria dell'attore, abbia potuto sviluppare appieno le proprie difese nel merito sin dal momento della sua costituzione in giudizio.
A conferma di quanto sopra esposto, l'attore risulta essersi legittimamente avvalso della facoltà di cui all'art. 183, co. 5 c.p.c. (nella formulazione a quell'epoca vigente), che gli consentiva di proporre in prima udienza una nuova domanda - connessa a quelle di cui all'atto introduttivo - in conseguenza delle eccezioni proposte dal convenuto.
8.3. Sempre in via preliminare, occorre statuire in merito alla qualificazione dell'azione di responsabilità proposta nei confronti di per le inadempienze e gli illeciti a lui ascritti dalla controparte. CP_1
Sul punto deve darsi atto che dalla lettura dell'atto di citazione non risulta agevole comprendere a quale titolo e sulla base di quali riferimenti normativi sia ipotizzata l'asserita responsabilità del convenuto.
Sulla base di tali incertezze, aveva eccepito la nullità dell'atto di citazione per asserita eccessiva CP_1 genericità dell'atto introduttivo (eccezione, come detto, condivisibilmente rigettata all'esito della prima udienza in quanto “nella fattispecie è adeguatamente esplicitata la cosa oggetto della domanda e non manca
l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, mentre “l'omessa esposizione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda non determini la nullità della citazione, avuto riguardo alla lettera dell'art. 164 c.p.c.”), contestando al contempo la natura della domanda di controparte e gli erronei riferimenti normativi contenuti nell'atto di citazione.
Nel corso del giudizio, l'attore ha poi precisato che la domanda in questione dovrebbe ritenersi fondata sull'ascritta violazione in capo al convenuto degli artt. 2392 (non già art. 2391 c.c., riportato per mero refuso), art. 2424 bis, e 2482 ter c.c., mentre con le ultime difese, a fronte delle ulteriori contestazioni di controparte, ha precisato che il corretto riferimento normativo sarebbe da rinvenire nell'art. 2394 c.c. pagina 8 di 13 In tale contesto, deve osservarsi che l'organo giudicante ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti (v. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 5153 del
21/02/2019).
Ciò posto, sulla base delle risultanze processuali occorre rilevare che la domanda in esame debba qualificarsi ai sensi dell'art. 2476, comma 6, c.c., in forza del quale “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”.
Tale disposizione, dettata in materia di SRL, prevede una forma di responsabilità di natura extracontrattuale analoga a quella prevista in materia di società per azioni ai sensi dell'art. 2394 c.c. - menzionato dall'attore
-, di identica formulazione.
I presupposti richiesti dalla norma in esame per l'accoglimento dell'azione di responsabilità consistono, come chiarito dalla costante giurisprudenza, nella dimostrazione: a) della veste di creditore sociale in capo all'istante; b) dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per il creditore, costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarne le ragioni di credito;
c) della condotta illegittima degli amministratori;
d) del rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta (cfr. Tribunale Sez. spec. Impresa - Roma, 18/02/2021;
Tribunale di Roma, n. 7050/2019).
Ne consegue che la verifica in ordine alla fondatezza della domanda dovrà basarsi sull'analisi dei presupposti normativi richiesti dalla disposizione sopra menzionata.
9. Venendo al merito, le domande proposte dall'attore sono infondate e non possono trovare accoglimento.
Il Collegio dovrebbe prendere le mosse dall'esame della domanda di accertamento del credito, esplicitata dall'attore in sede di prima udienza, che costituisce il presupposto logico del petitum di cui all'atto introduttivo.
Ciò nondimeno, considerato che l'azione di accertamento, presentata dall'attore, è strettamente funzionale all'accoglimento delle altre due domande, in quanto è dichiaratamente e unicamente preordinata al riconoscimento di uno dei presupposti delle azioni di cui all'atto introduttivo (il che comporta, nel presente giudizio, il difetto di sostanziale autonomia della domanda di accertamento, stante la sua utilità dipendente dalle altre domande principali), nel caso di specie risulta opportuno avvalersi del criterio della c.d. “ragione più liquida”, in omaggio alla ragionevole durata del processo stesso e ai principi di economia processuale, essendo emersa in maniera evidente l'infondatezza dell'azione di responsabilità e di quella risarcitoria.
Ed invero, quandanche si ammettesse l'esistenza del credito azionato dall'attore (facendo riferimento all'importo corrispondente a quello accertato dal CTU nel procedimento per ATP disposto in separato pagina 9 di 13 giudizio, ossia pari ad euro 43.037,25, oltre alle spese per la consulenza di euro 4.943,00), non ricorrono tutte le altre condizioni richieste dalla legge ai fini dell'accoglimento delle suddette domande.
Più precisamente, partendo dall'esame della domanda ex art. 2476, co. 6 c.c., l'odierno attore contesta alla controparte essenzialmente:
- di non aver accantonato i fondi rischi a fronte di oneri o perdite probabili anche se non determinate nel loro preciso ammontare (art. 2424 bis c.c.);
- di non avere tempestivamente rilevato la sussistenza di cause di scioglimento della società e adottato i provvedimenti conseguenti (art. 2482 ter c.c.);
- che, nel periodo compreso tra l'erosione del capitale sociale e la messa in liquidazione della società, avrebbe compiuto operazioni illegittime, consistenti nei pagamenti sostenuti a partire dal gennaio 2018.
Per quanto concerne quest'ultimo profilo, dalle risultanze processuali non emergono riscontri positivi in merito alle dedotte illegittimità o anomalie nei pagamenti in questione (esplicitati compiutamente nella tabella di cui alla p. 9 della comparsa di costituzione del convenuto), atteso che - come ha ampiamente allegato e documentato il convenuto – gli stessi erano volti a soddisfare crediti certi, liquidi ed esigibili e persino muniti del privilegio generale di cui all'art. 2751 bis c.c. comma uno, n. 2), c.c., essendo finalizzati a retribuire i professionisti (commercialisti, consulenti, oltre che il legale della società) che avevano assistito la società negli ultimi due anni di prestazione.
Sul punto, il convenuto ha fornito una giustificazione coerente del suo operato, in qualità di amministratore della società, nel lasso temporale contestato, in quanto egli, a fronte della perdita del capitale sociale registrata nel bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017, nel corso dell'anno 2018 - e nell'ambito delle discrezionali scelte di merito proprie dell'organo gestorio - aveva valutato l'opportunità di ottenere da consulenti esperti una valutazione sulla concreta possibilità di ricostituire il capitale sociale in vista di prospettive di attività d'impresa. Aveva quindi affidato ad una società la consulenza per la ricerca delle aree edificabili a Cagliari e, parallelamente, aveva richiesto a due esperti del settore di svolgere una verifica di fattibilità economica connessa all'analisi della valutazione della ripresa dell'attività edile. Nessuna delle possibili iniziative si era poi rivelata attuabile, così come effettivamente rappresentato dall'amministratore nel corso dell'assemblea del 24 settembre 2018 (doc. 6 convenuto).
Pertanto, i pagamenti in questione - ai quali, peraltro, ha dato séguito anche il liquidatore nel corso del suo mandato, come da lui stesso dichiarato - costituiscono l'adempimento delle obbligazioni nel frattempo contratte dalla società con i professionisti che l'avevano assistita, per ragioni coerenti con l'attività sino a quel momento svolta.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non si è trattato di operazioni anomale ovvero di iniziative palesemente temerarie in violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull'amministratore. pagina 10 di 13 Tanto chiarito, risulta inconsistente anche la contestazione secondo cui il convenuto non avrebbe tempestivamente rilevato la sussistenza di cause di scioglimento della società e adottato i provvedimenti conseguenti (art. 2482 ter c.c.).
Rispetto a siffatto profilo deve osservarsi che, in base alle evidenze disponibili, non vi sono elementi di prova per ritenere che la perdita del capitale sociale fosse ravvisabile in data antecedente al 31.12.2017. Sul punto l'attore, sebbene abbia adombrato tale possibilità - ipotizzando che, se fosse stato stanziato un congruo fondo rischi già all'interno del bilancio al 31.12.2016, il patrimonio netto della società avrebbe registrato, già a conclusione di tale esercizio, un valore negativo -, non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova a sostegno di una simile tesi, omettendo di produrre i bilanci di esercizio o comunque la contabilità della società per gli anni antecedenti al 2017 (né tale carenza poteva essere sopperita con la presentazione dell'istanza ex art. 210
c.p.c. riguardante l'esibizione dei registri contabili dell'impresa, avendo il omesso di dimostrare di Pt_1 non aver potuto acquisirli per altra via in sede extragiudiziale).
Chiarito, quindi, che la causa di scioglimento della società può apprezzarsi unicamente in base alle risultanze del bilancio relativo all'esercizio 2017 (che evidenziava un patrimonio netto pari a € 66.491,00), la circostanza che l'approvazione del medesimo sia avvenuta oltre i termini di legge (ovvero in data
30.07.2018), non costituisce un dato di per sé dirimente nell'ottica della dimostrazione della responsabilità di cui all'art. 2476, co. 6 c.c.: tanto è vero che l'attore non ha in alcun modo individuato le operazioni (le quali, come si è detto, non possono coincidere con i pagamenti sopra menzionati, non essendo dimostrata la relativa illiceità), successive al verificarsi della causa di scioglimento, che l' avrebbe realizzato in CP_1 spregio delle cautele imposte dagli artt. 2484 e 2485 c.c.
Quanto, poi, all'ultima censura, occorre evidenziare, in linea con quanto emerge dai bilanci in atti (relativi agli esercizi 2017 e 2018), che il mancato pagamento del credito dell'attore non è stato determinato dal mancato accantonamento di fondi rischi.
Secondo la stessa prospettazione del , dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 risultava che, a fronte Pt_1 di debiti per oltre euro 115.000,00, le disponibilità liquide ammontavano a meno di euro 75.000,00 ed erano, quindi, già del tutto insufficienti per soddisfare l'asserito credito azionato dall'attore.
Inoltre, come osservato dal liquidatore in risposta alle richieste dell'attore, alla data della messa in liquidazione della società non vi erano altri cespiti da iscrivere all'attivo e concretamente realizzabili
(“L'attivo era inoltre costituito dalla proprietà, gravata di vincoli tali da renderla priva di significativo valore, di una particella di terreno (206 mq) interclusa tra il condominio di via Tuveri e la sede della rete ferroviaria metropolitana di Cagliari. Il realizzo dalla vendita di detta superficie (cfr atto all.) ha quindi consentito il pagamento di alcuni debiti nei confronti di professionisti e -non essendovi ulteriori attività da liquidare- di avviare a chiusura la liquidazione, anche per evitare, con il protrarsi della stessa, gli ulteriori pagina 11 di 13 oneri connessi”). Peraltro, il bilancio di esercizio in questione fa emergere che la società sopra detta aveva prudenzialmente iscritto un fondo rischi per euro 24.648,00, rimasto poi invariato nella situazione patrimoniale iniziale di liquidazione redatta al 19 ottobre 2018.
Tra l'omissione censurate e il danno (asserito) lamentato dall'attore risulta del tutto carente la prova del nesso di causalità, in quanto il non ha dimostrato che se fosse stato accantonato il fondo vi sarebbero state Pt_1 risorse sufficienti per soddisfare almeno in parte il proprio credito (ad esempio, a séguito della mancata distribuzione di utili, resi disponibili per i soci proprio a causa del mancato accantonamento).
Per converso, risultano evidenze in senso contrario, in quanto all'esito della liquidazione non era residuato alcun attivo tale da consentire riparti a favore dei soci e la corresponsione del compenso in favore del liquidatore.
Deve quindi accertarsi la mancata di dimostrazione di condotte illegittime ascrivibili al Geom. CP_1
e, conseguentemente, di alcuna correlazione con il danno ingiusto lamentato dall'attore.
Da tali considerazioni consegue anche la reiezione della domanda di risarcimento, essendo carenti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge.
Per le ragioni sopra esposte, le istanze istruttorie dedotte dall'attore si sono rivelate inammissibili, siccome aventi ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
In definitiva, le domande di parte attrice devono essere rigettate.
10. Per quanto concerne le spese di lite, deve darsi applicazione al criterio di soccombenza, non essendovi i presupposti per la compensazione – neppure parziale − delle medesime, stante l'infondatezza della complessiva prospettazione fornita dall'attore.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014
(per le cause con valore da € 52.001 a € 260.000, stante l'importo del credito azionato in questa sede, pari ad euro 55.000,00), aggiornati al D.M. 147/2022, con il riconoscimento dei valori di valori compresi tra i minimi e i medi per le fasi di studio e introduttiva, alla luce della non minima complessità della vicenda, e di quelli minimi per l'istruttoria e la fase decisionale, stante l'istruzione esclusivamente documentale della causa.
11. Da ultimo, non può essere accolta la richiesta della convenuta di condanna di controparte al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Nel caso di specie, pur dovendo ribadirsi il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore, non sussistono i presupposti per affermare che tale parte abbia agito in giudizio in mala fede o con colpa grave.
Ed infatti, le risultanze processuali fanno emergere pretese infondate ma non certo connotate da grave rimproverabilità.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: rigetta le domande avanzate dall'attore; condanna a rimborsare alla controparte le spese processuali sostenute nel presente giudizio, Parte_1 che si liquidano per importo pari a complessivi € 8.200,00, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 28.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente del Collegio
dott. Luca Angioi dott. Gaetano Savona
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