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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1595/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1595 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Maria Cristina Manni
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Maria Cristina Fiacconi
- appellata -
E Controparte_2
assistita e difesa dagli avv. Alfredo Fava ed Elvira Tortora
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 25 gennaio 2023, Parte_1
esponeva:
che era dipendente dell (d'ora in avanti, ) dal Controparte_2 CP_2
20.8.1984, con qualifica di agente socio-sanitario, già IV qualifica, poi cat. B e dall'1.1.2001 in posizione economica B3;
che dall'1.4.1995 era stato assegnato all' (d'ora in Controparte_3
avanti, ); Controparte_4
che dal 1995 aveva svolto mansioni superiori rispetto alla categoria e profilo di inquadramento e riconducibili alla categoria D di entrambi i CCNL applicabili;
che con ordine di servizio 22/1995 gli erano stati affidati i compiti di “addetto alle autopsie presso la Camera
Mortuaria, aiuto del medico (anatomo-patologo) nelle eviscerazioni e nell'effettuazione delle autopsie,
addetto alla ricomposizione delle salme”;
che, in particolare:
effettuava le autopsie sulle salme;
aveva “autonomia e responsabilità proprie nelle attività della Camera mortuaria”;
aveva “capacità organizzative e di coordinamento connotate da un elevato livello di discrezionalità operativa,
gestendo in proprio tutte le attività tecniche professionali della Struttura”;
aderiva “prontamente ai protocolli organizzativi ed alle linee guida nell'esecuzione di riscontri di alta infettività con competenza, autonomia ed attitudine propria”; svolgeva “con elevatissima responsabilità ed autonomia nonché manualità operativa le mansioni del collaboratore che richiedono grandissima esperienza e competenza professionale, in modo da evitare contaminazioni ambientali”;
operava “su autopsie di alta infettività e pericolosa contagiosità con grandi capacità attitudinali nelle misure tanatologiche e necroscopiche tra cui l'imbalsamazione e trattamenti conservativi sulle salme”;
aveva partecipato “alla stesura di pubblicazioni scientifiche relative ai casi di interesse clinico”;
dal 2006 collaborava “anche ai riscontri diagnostici dell'Anatomia patologica svolgendo con autonomia tecnico-professionale la propria prestazione”;
dal 2010 era “l'unico Tecnico Settore presente in servizio presso la Sala Settoria del poiché gli altri CP_1
colleghi tecnici sono tutti cessati per pensionamento”;
che svolgeva “le predette mansioni sotto la direzione del Medico Settore, relazionandosi esclusivamente a quest'ultimo”.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
< e/o Controparte_5
l' ciascuno in forza del proprio titolo e/o ciascuno per la quota di propria Controparte_2
spettanza, al pagamento di tutte le differenze economiche maturate da giugno 2015 al dicembre 2022 come indicato in narrativa nonché al pagamento dei successivi ratei fino alla sentenza perdurando lo svolgimento delle mansioni superiori e comunque nella misura di cui alla contrattazione collettiva ritenuta applicabile,
come riadeguata rispetto alla contrattazione pubblica recente, o comunque alla misura che, salvo gravame,
sarà ritenuta di giustizia;
b) in subordine, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta la carenza di legittimazione passiva dell' CP_2
e l'esclusiva responsabilità dell'
[...] Controparte_5
condannare quest'ultima al pagamento delle differenze retributive per l'intero nella misura indicata nel corpo del ricorso o che, salvo gravame, sarà ritenuta di giustizia;
c) con la condanna al pagamento degli interessi di legge ex art. 1284 c.c. e rivalutazione (ove spettante) dalle singole scadenze al saldo;
d) con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario;
e) per la denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, condannare l' a Controparte_2 Controparte_5
manlevare e/o a rimborsare il ricorrente dal pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_2
.
[...]
3. Radicatosi il contraddittorio, il , nel richiedere il rigetto del ricorso, deduceva: CP_1
che a decorrere dal 2008 il ricorrente era stato inquadrato nella categoria BS5 del CCNL Comparto Sanità>>;
che le mansioni descritte dal ricorrente risultavano perfettamente in linea con l'inquadramento nella categoria BS5 del CCNL Comparto Sanità e non già con la categoria D;
che il ricorrente, per tutta la durata del rapporto di lavoro, non aveva mai ricoperto e non ricopriva attualmente funzioni di responsabilità e coordinamento di strutture operative semplici o mediamente complesse.
4. Anche l'Università chiedeva il rigetto del ricorso e, in via subordinata e condizionata, proponeva domanda
“c.d. trasversale” (riconvenzionale) di malleva nei confronti della Azienda.
In punto di fatto evidenziava:
che, sebbene formalmente dipendente dell' con la qualifica di agente socio-sanitario, IV qualifica CP_2
funzionale, era stato collocato dal 01.01.2001 nella posizione economica B3 della medesima area;
che da giugno 2015 era stato ed era funzionalmente assegnato all' ; CP_5 che essendo incardinato all'interno di una Unità Organizzativa del , riceveva ordini e direttive dai CP_1
tecnici o medici del medesimo ente e, in definitiva, era subordinato e sottoposto al potere gerarchico del personale aziendale.
5. Espletata prova per testi, con sentenza n. 567/2025 pubblicata il 17 gennaio 2025 il Tribunale rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
5.1 che, come statuito dalla S.C. in fattispecie simili, la legittimazione passiva spettava sia all' si al CP_2
; CP_1
che, nel merito, non era emerso lo svolgimento, da parre del , di mansioni superiori Pt_1
all'inquadramento ricevuto a decorrere dal 2008 (categoria BS5 secondo il CCNL del Comparto Sanità);
5.2 che dalla testimonianza resa da (Medico professore associato e medico ospedaliero Testimone_1
presso il Policlinico dal 2015) si evinceva che si evinceva che il ricorrente era affiancato dal medico responsabile e che non era vero che era stato l'unico addetto alla sala settoria e che “da solo” decideva la tecnica da adottare;
che la deposizione di (professore universitario, anatomo-patologo) permetteva di Testimone_2
affermare: a) che l'autopsia (“atto medico”) imponeva la supervisione del medico e smentiva che il ricorrente si era occupato di autopsie ad alta infettività; b) al tecnico spettava la scelta di come mettere in pratica determinate attività, ma solo dopo che il medico aveva deciso come effettuare una certa autopsia, con evidenti riflessi sulla autonomia delle determinazioni comunque attuative del tecnico.
che sostanzialmente negli stessi termini si era espressa (medio universitario, anatomo- Persona_1
patologa, professore associato presso il Policlinico);
5.3 che, pertanto, non erano state risultano confermate le circostanze allegate nell'atto introduttivo a fondamento della domanda < avesse autonomia e responsabilità (cap. 5 Pt_1
lett.b) ric.); che avesse gestito in proprio tutte le attività tecnico professionali della Struttura (lett. c)); che avesse svolto con “elevatissima responsabilità ed autonomia” le cit. mansioni (lett. e)) evitando contaminazioni ambientali;
che avesse operato (lett. f)) su autopsie di alta infettività ed, infine, di essere l'unico (dal 2010) tecnico settore presente nella relativa sala (lett. i))>>.
6. Con ricorso depositato in data 23 giugno 2025 il interponeva appello. Pt_1
Resistevano il e l' . CP_1 CP_2
7. Con il primo motivo, l'appellante denuncia “violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed omessa pronuncia. Violazione dell'art. 52 d.lgs.
165/2001 e s.m.i. nonché del CCNL del Personale del Comparto ”. Controparte_6
Assume il : Pt_1
<
inquadramento nella categoria superiore, ma di condanna al pagamento delle differenze retributive, sic):
l'una svolta nei confronti dell'Università (con riferimento al CCNL personale di comparto Università) e l'altra nei confronti del (con riferimento al CCNL personale di comparto del S.S.N.)>>; CP_1
<
superiore esclusivamente in riferimento al CCNL Sanità, omettendo del tutto il raffronto con le declaratorie del e, quindi, di esaminare la domanda proposta nei confronti dell' ; Parte_2 CP_2
<
avrebbe potuto osservare che il dott. aveva svolto mansioni che denotavano il quid pluris richiesto Pt_1
dalle declaratorie contrattuali della categoria D, rispetto alla categoria B di provenienza, in relazione al CCNL
Università>>.
8. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta “violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 e ss. d.lgs. 502/1992 e s.m.i. nonché del CCNL del Personale di Comparto
del nonché del D.M. Sanità n. 745/1994 e della legge 251/2000. Violazione degli artt. 115 e 116 cpc. Le CP_7
risultanze della prova testimoniale e loro valutazione”. Deduce il : Pt_1
la motivazione del Tribunale <
(tecnico-professionale) del personale tecnico di comparto ed il connesso grado di responsabilità vengano escluse per il fatto che le funzioni tecniche sono state svolte in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili e rispetto agli standard indicati dal responsabile della struttura/Reparto>>;
di contro <
e direttive generali da parte del responsabile della struttura (c.d. e/o Direttore di Struttura CP_8
Complessa >>; Pt_3
<<è proprio il D.M. n. 745/1994 che prevede che il tecnico:
“b) è responsabile…del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili” e
“c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura”>>;
<<è il CCNL che include coloro che svolgono le funzioni di Tecnico di laboratorio nella categoria D e ciò fin dal
7.9.2001>>;
<
cui il personale tecnico-sanitario sarebbe subordinato al personale medico>>;
<
prestazione lavorativa del tecnico di sala incisoria, che deve essere svolta “in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza” ossia il medico>>;
<
adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili”>>; <
direttive generali dal e che lavorasse, “nell'ambito delle proprie funzioni, in applicazione dei CP_8
protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili” (come previsto dal D.M. n. 745/1999), avrebbe escluso la sua autonomia decisionale, invece di natura squisitamente tecnica, autonomia da valutarsi rispetto alla sottoposizione ad ordini/disposizioni sulle metodiche tecniche (da impartire dal capotecnico o dal tecnico sovraordinato avente qualifica o funzioni dirigenziali)>>.
9. Il primo motivo è infondato.
Il CCNL 27.1.2005 si applica a tutto il personale con rapporto a tempo sia indeterminato sia determinato,
esclusi i dirigenti, appartenente al comparto delle Università e delle altre istituzioni, compreso il personale delle Aziende ospedaliere universitarie.
Dispone l'art. 28 del detto CCNL che il personale dipendente dalle A.O.U. e il personale dipendente dalle
Università così come definito dall'art. 51, comma 1, del CCNL 9.8.2000, è collocato nelle specifiche fasce di cui alla colonna A della allegata tabella.
Il predetto art. 28 è stato, poi, trasfuso nell'art. 64 del CCNL 16.10.2008 che individua la fascia in cui vanno inseriti i dipendenti delle A.O.U e delle secondo le posizioni economiche del S.S.N. CP_2
Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del CCNL 9 agosto 2020, al personale che presta servizio presso le strutture di assistenza sanitaria, si applicano le disposizioni dell'art. 22, comma 7, del DPR 30 agosto 1990, n. 319, con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nel tempo vigente per il comparto Sanità.
Dunque, in base alle predette norme, il trattamento retributivo spettante al personale dipendente delle
Università operante presso strutture di assistenza sanitaria va determinato secondo le disposizioni previste dal CCNL comparto sanità.
10. Il secondo motivo è infondato.
Appartengono alla categoria B super (Bs) i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”, tra cui rientra l'Operatore Tecnico specializzato, il quale, “con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale”;
Alla cat. C “Appartengono … … i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo,
eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti” (l'Assistente Tecnico “Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza;
assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche”).
Nella categoria D appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti,
autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale.
Ora, i testi escussi hanno reso le seguenti deposizioni:
Testimone_1
“…Io praticavo la sala autoptica e insieme al ricorrete c'era anche il medico responsabile che supervisionava l'operato del ricorrente;
il ricorrente nelle fasi di autopsia avendo il campo a disposizione per l'operato, da solo decideva se doveva adottare una tecnica o l'altra, decideva e la proponeva, il medico quasi sempre era d'accordo; è il medico il responsabile che in caso di disaccordo ha l'ultima parola. Dopo il 2007, io ho ripreso dal 2015, come medico responsabile delle autopsie, in quanto strutturato al Policlinico e il rapporto col
è continuato in tale periodo nello steso modo;
lui pratica le tecniche autoptiche sul cadavere e pone Pt_1
in essere una parte di didattica sia nei confronti degli specializzandi che degli studenti;
lui opera anche davanti a me ed io supervisiono;
lui è molto autonomo, in quanto esperto ed agisce con padronanza… Ogni autopsia ha la sua tecnica ed ogni tecnica ha la sua procedura ed il ricorrente a volte decideva sul capo di cambiarla per accertare in modo più specifico la causa del decesso, proponendola e condividendola col il medico responsabile…”
Testimone_2
“…sono medico, professore universitario;
conosco quindi il , con il quale ho lavorato in due periodi Pt_1
uno fino al 2003 e l'altro dal 2017 in poi;
io sono anatomo patologo e fra le varie funzioni che svolgo vi è
anche il riscontro diagnostico, noto anche come autopsia. Il si è sempre occupato di coadiuvare il Pt_1
medico nei riscontri diagnostici e nelle autopsie, come di prassi fa il tecnico di sala incisoria (figura di professionista sanitario, che attualmente presuppone la laurea); il tecnico di sala incisoria sotto la supervisione del medico fa una serie di operazioni sulla salma, prepara gli organi per l'esame del medico, li eviscera (in dei casi su indicazione del medico che può riscontrare delle esigenze particolari di indagine) e poi ricompone la salma;
ciò comporta una serie di operazioni tecniche a seconda dei casi;
le scelte tecniche, cioè
come porre in pratica determinate attività sono di competenza del tecnico, dopo però che il medico ha deciso come effettuare una certa autopsia;
fra il tecnico di sala incisoria e il medico c'è lo stesso rapporto che c'è
fra il tecnico di laboratorio e il medico, in quanto l'autopsia può imporre anche degli approfondimenti microscopici e quindi di laboratorio. L'autopsia è un atto medico, in quanto genera una diagnosi. Confermo
che le mansioni descritte (di tecnico di sala incisoria) corrispondono a quelle del . La sala settoria Pt_1
non consente lo svolgimento di autopsie su salme ad alta infettività…” CP_5
Persona_1
“…lui è responsabile della sala setto-ria nel senso che è quello che gestisce l'autopsia, nel senso che eviscera il cadavere e collabora poi col medico o con lo specializzando, poi il medico supervisiona la diagnosi, è il medico che è responsabile del referto;
è lui (il ) che mi ha insegnato a fare l'autopsia, sia dal punto Pt_1
di vista tecnico che didattico;
mi ha insegnato, in particolare, la tecnica per aprire il cadavere, fare l'eviscerazione, richiuderlo…”
Il Collegio fa proprie le valutazioni delle deposizioni operate dal Tribunale (vd. punti 5.2. e 5.3) ossia che l'autopsia (“atto medico”) impone la supervisione del medico;
al ricorrente spettava la scelta di come mettere in pratica determinate attività, ma solo dopo che il medico aveva deciso come effettuare una certa autopsia;
il non gestiva in proprio tutte le attività tecnico professionali della Struttura, non operava su autopsie Pt_1
di alta infettività e non era l'unico tecnico settore presente nella relativa sala.
Non si ravvisano, pertanto, i presupposti per il riconoscimento del livello C, giacché non si colgono capacità
tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità, coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ecc.
E il profilo esemplificativo dell'Assistente Tecnico riguarda chi esegue “indagini, rilievi, misurazioni,
rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche”; attività che non constano espletate dal . Pt_1
A fortiori non può essere riconosciuto all'appellante il superiore livello D, spettante al dipendente che ha
“autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”.
Vanamente il ha evocato la figura prevista dal D.M. 745/1994, il quale definisce tecnico sanitario di Pt_1
laboratorio biomedico “l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia”.
Il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, quindi svolge attività di analisi e ricerca nel campo biomedico e biotecnologico, occupandosi dell'analisi di campioni biologici, come sangue, urine, tessuti, e della validazione tecnica dei risultati, così contribuendo alla diagnosi, monitoraggio e prevenzione delle malattie. Ma di attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche espletate dal non v'è traccia alcuna nelle risultanze istruttorie. Pt_1
11. In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 23 giugno 2025, da nei confronti Parte_1
dell' e dell' Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 17 gennaio 2025.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, del compenso per il presente grado del giudizio che, per ciascuna parte, liquida in complessivi €.4.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1595 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Maria Cristina Manni
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Maria Cristina Fiacconi
- appellata -
E Controparte_2
assistita e difesa dagli avv. Alfredo Fava ed Elvira Tortora
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 25 gennaio 2023, Parte_1
esponeva:
che era dipendente dell (d'ora in avanti, ) dal Controparte_2 CP_2
20.8.1984, con qualifica di agente socio-sanitario, già IV qualifica, poi cat. B e dall'1.1.2001 in posizione economica B3;
che dall'1.4.1995 era stato assegnato all' (d'ora in Controparte_3
avanti, ); Controparte_4
che dal 1995 aveva svolto mansioni superiori rispetto alla categoria e profilo di inquadramento e riconducibili alla categoria D di entrambi i CCNL applicabili;
che con ordine di servizio 22/1995 gli erano stati affidati i compiti di “addetto alle autopsie presso la Camera
Mortuaria, aiuto del medico (anatomo-patologo) nelle eviscerazioni e nell'effettuazione delle autopsie,
addetto alla ricomposizione delle salme”;
che, in particolare:
effettuava le autopsie sulle salme;
aveva “autonomia e responsabilità proprie nelle attività della Camera mortuaria”;
aveva “capacità organizzative e di coordinamento connotate da un elevato livello di discrezionalità operativa,
gestendo in proprio tutte le attività tecniche professionali della Struttura”;
aderiva “prontamente ai protocolli organizzativi ed alle linee guida nell'esecuzione di riscontri di alta infettività con competenza, autonomia ed attitudine propria”; svolgeva “con elevatissima responsabilità ed autonomia nonché manualità operativa le mansioni del collaboratore che richiedono grandissima esperienza e competenza professionale, in modo da evitare contaminazioni ambientali”;
operava “su autopsie di alta infettività e pericolosa contagiosità con grandi capacità attitudinali nelle misure tanatologiche e necroscopiche tra cui l'imbalsamazione e trattamenti conservativi sulle salme”;
aveva partecipato “alla stesura di pubblicazioni scientifiche relative ai casi di interesse clinico”;
dal 2006 collaborava “anche ai riscontri diagnostici dell'Anatomia patologica svolgendo con autonomia tecnico-professionale la propria prestazione”;
dal 2010 era “l'unico Tecnico Settore presente in servizio presso la Sala Settoria del poiché gli altri CP_1
colleghi tecnici sono tutti cessati per pensionamento”;
che svolgeva “le predette mansioni sotto la direzione del Medico Settore, relazionandosi esclusivamente a quest'ultimo”.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
< e/o Controparte_5
l' ciascuno in forza del proprio titolo e/o ciascuno per la quota di propria Controparte_2
spettanza, al pagamento di tutte le differenze economiche maturate da giugno 2015 al dicembre 2022 come indicato in narrativa nonché al pagamento dei successivi ratei fino alla sentenza perdurando lo svolgimento delle mansioni superiori e comunque nella misura di cui alla contrattazione collettiva ritenuta applicabile,
come riadeguata rispetto alla contrattazione pubblica recente, o comunque alla misura che, salvo gravame,
sarà ritenuta di giustizia;
b) in subordine, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta la carenza di legittimazione passiva dell' CP_2
e l'esclusiva responsabilità dell'
[...] Controparte_5
condannare quest'ultima al pagamento delle differenze retributive per l'intero nella misura indicata nel corpo del ricorso o che, salvo gravame, sarà ritenuta di giustizia;
c) con la condanna al pagamento degli interessi di legge ex art. 1284 c.c. e rivalutazione (ove spettante) dalle singole scadenze al saldo;
d) con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario;
e) per la denegata ipotesi in cui venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
, condannare l' a Controparte_2 Controparte_5
manlevare e/o a rimborsare il ricorrente dal pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_2
.
[...]
3. Radicatosi il contraddittorio, il , nel richiedere il rigetto del ricorso, deduceva: CP_1
che a decorrere dal 2008 il ricorrente era stato inquadrato nella categoria BS5 del CCNL Comparto Sanità>>;
che le mansioni descritte dal ricorrente risultavano perfettamente in linea con l'inquadramento nella categoria BS5 del CCNL Comparto Sanità e non già con la categoria D;
che il ricorrente, per tutta la durata del rapporto di lavoro, non aveva mai ricoperto e non ricopriva attualmente funzioni di responsabilità e coordinamento di strutture operative semplici o mediamente complesse.
4. Anche l'Università chiedeva il rigetto del ricorso e, in via subordinata e condizionata, proponeva domanda
“c.d. trasversale” (riconvenzionale) di malleva nei confronti della Azienda.
In punto di fatto evidenziava:
che, sebbene formalmente dipendente dell' con la qualifica di agente socio-sanitario, IV qualifica CP_2
funzionale, era stato collocato dal 01.01.2001 nella posizione economica B3 della medesima area;
che da giugno 2015 era stato ed era funzionalmente assegnato all' ; CP_5 che essendo incardinato all'interno di una Unità Organizzativa del , riceveva ordini e direttive dai CP_1
tecnici o medici del medesimo ente e, in definitiva, era subordinato e sottoposto al potere gerarchico del personale aziendale.
5. Espletata prova per testi, con sentenza n. 567/2025 pubblicata il 17 gennaio 2025 il Tribunale rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice:
5.1 che, come statuito dalla S.C. in fattispecie simili, la legittimazione passiva spettava sia all' si al CP_2
; CP_1
che, nel merito, non era emerso lo svolgimento, da parre del , di mansioni superiori Pt_1
all'inquadramento ricevuto a decorrere dal 2008 (categoria BS5 secondo il CCNL del Comparto Sanità);
5.2 che dalla testimonianza resa da (Medico professore associato e medico ospedaliero Testimone_1
presso il Policlinico dal 2015) si evinceva che si evinceva che il ricorrente era affiancato dal medico responsabile e che non era vero che era stato l'unico addetto alla sala settoria e che “da solo” decideva la tecnica da adottare;
che la deposizione di (professore universitario, anatomo-patologo) permetteva di Testimone_2
affermare: a) che l'autopsia (“atto medico”) imponeva la supervisione del medico e smentiva che il ricorrente si era occupato di autopsie ad alta infettività; b) al tecnico spettava la scelta di come mettere in pratica determinate attività, ma solo dopo che il medico aveva deciso come effettuare una certa autopsia, con evidenti riflessi sulla autonomia delle determinazioni comunque attuative del tecnico.
che sostanzialmente negli stessi termini si era espressa (medio universitario, anatomo- Persona_1
patologa, professore associato presso il Policlinico);
5.3 che, pertanto, non erano state risultano confermate le circostanze allegate nell'atto introduttivo a fondamento della domanda < avesse autonomia e responsabilità (cap. 5 Pt_1
lett.b) ric.); che avesse gestito in proprio tutte le attività tecnico professionali della Struttura (lett. c)); che avesse svolto con “elevatissima responsabilità ed autonomia” le cit. mansioni (lett. e)) evitando contaminazioni ambientali;
che avesse operato (lett. f)) su autopsie di alta infettività ed, infine, di essere l'unico (dal 2010) tecnico settore presente nella relativa sala (lett. i))>>.
6. Con ricorso depositato in data 23 giugno 2025 il interponeva appello. Pt_1
Resistevano il e l' . CP_1 CP_2
7. Con il primo motivo, l'appellante denuncia “violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc: violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed omessa pronuncia. Violazione dell'art. 52 d.lgs.
165/2001 e s.m.i. nonché del CCNL del Personale del Comparto ”. Controparte_6
Assume il : Pt_1
<
inquadramento nella categoria superiore, ma di condanna al pagamento delle differenze retributive, sic):
l'una svolta nei confronti dell'Università (con riferimento al CCNL personale di comparto Università) e l'altra nei confronti del (con riferimento al CCNL personale di comparto del S.S.N.)>>; CP_1
<
superiore esclusivamente in riferimento al CCNL Sanità, omettendo del tutto il raffronto con le declaratorie del e, quindi, di esaminare la domanda proposta nei confronti dell' ; Parte_2 CP_2
<
avrebbe potuto osservare che il dott. aveva svolto mansioni che denotavano il quid pluris richiesto Pt_1
dalle declaratorie contrattuali della categoria D, rispetto alla categoria B di provenienza, in relazione al CCNL
Università>>.
8. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta “violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 e ss. d.lgs. 502/1992 e s.m.i. nonché del CCNL del Personale di Comparto
del nonché del D.M. Sanità n. 745/1994 e della legge 251/2000. Violazione degli artt. 115 e 116 cpc. Le CP_7
risultanze della prova testimoniale e loro valutazione”. Deduce il : Pt_1
la motivazione del Tribunale <
(tecnico-professionale) del personale tecnico di comparto ed il connesso grado di responsabilità vengano escluse per il fatto che le funzioni tecniche sono state svolte in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili e rispetto agli standard indicati dal responsabile della struttura/Reparto>>;
di contro <
e direttive generali da parte del responsabile della struttura (c.d. e/o Direttore di Struttura CP_8
Complessa >>; Pt_3
<<è proprio il D.M. n. 745/1994 che prevede che il tecnico:
“b) è responsabile…del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili” e
“c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura”>>;
<<è il CCNL che include coloro che svolgono le funzioni di Tecnico di laboratorio nella categoria D e ciò fin dal
7.9.2001>>;
<
cui il personale tecnico-sanitario sarebbe subordinato al personale medico>>;
<
prestazione lavorativa del tecnico di sala incisoria, che deve essere svolta “in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza” ossia il medico>>;
<
adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili”>>; <
direttive generali dal e che lavorasse, “nell'ambito delle proprie funzioni, in applicazione dei CP_8
protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili” (come previsto dal D.M. n. 745/1999), avrebbe escluso la sua autonomia decisionale, invece di natura squisitamente tecnica, autonomia da valutarsi rispetto alla sottoposizione ad ordini/disposizioni sulle metodiche tecniche (da impartire dal capotecnico o dal tecnico sovraordinato avente qualifica o funzioni dirigenziali)>>.
9. Il primo motivo è infondato.
Il CCNL 27.1.2005 si applica a tutto il personale con rapporto a tempo sia indeterminato sia determinato,
esclusi i dirigenti, appartenente al comparto delle Università e delle altre istituzioni, compreso il personale delle Aziende ospedaliere universitarie.
Dispone l'art. 28 del detto CCNL che il personale dipendente dalle A.O.U. e il personale dipendente dalle
Università così come definito dall'art. 51, comma 1, del CCNL 9.8.2000, è collocato nelle specifiche fasce di cui alla colonna A della allegata tabella.
Il predetto art. 28 è stato, poi, trasfuso nell'art. 64 del CCNL 16.10.2008 che individua la fascia in cui vanno inseriti i dipendenti delle A.O.U e delle secondo le posizioni economiche del S.S.N. CP_2
Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del CCNL 9 agosto 2020, al personale che presta servizio presso le strutture di assistenza sanitaria, si applicano le disposizioni dell'art. 22, comma 7, del DPR 30 agosto 1990, n. 319, con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nel tempo vigente per il comparto Sanità.
Dunque, in base alle predette norme, il trattamento retributivo spettante al personale dipendente delle
Università operante presso strutture di assistenza sanitaria va determinato secondo le disposizioni previste dal CCNL comparto sanità.
10. Il secondo motivo è infondato.
Appartengono alla categoria B super (Bs) i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione”, tra cui rientra l'Operatore Tecnico specializzato, il quale, “con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale”;
Alla cat. C “Appartengono … … i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo,
eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti” (l'Assistente Tecnico “Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza;
assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche”).
Nella categoria D appartengono i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti,
autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale.
Ora, i testi escussi hanno reso le seguenti deposizioni:
Testimone_1
“…Io praticavo la sala autoptica e insieme al ricorrete c'era anche il medico responsabile che supervisionava l'operato del ricorrente;
il ricorrente nelle fasi di autopsia avendo il campo a disposizione per l'operato, da solo decideva se doveva adottare una tecnica o l'altra, decideva e la proponeva, il medico quasi sempre era d'accordo; è il medico il responsabile che in caso di disaccordo ha l'ultima parola. Dopo il 2007, io ho ripreso dal 2015, come medico responsabile delle autopsie, in quanto strutturato al Policlinico e il rapporto col
è continuato in tale periodo nello steso modo;
lui pratica le tecniche autoptiche sul cadavere e pone Pt_1
in essere una parte di didattica sia nei confronti degli specializzandi che degli studenti;
lui opera anche davanti a me ed io supervisiono;
lui è molto autonomo, in quanto esperto ed agisce con padronanza… Ogni autopsia ha la sua tecnica ed ogni tecnica ha la sua procedura ed il ricorrente a volte decideva sul capo di cambiarla per accertare in modo più specifico la causa del decesso, proponendola e condividendola col il medico responsabile…”
Testimone_2
“…sono medico, professore universitario;
conosco quindi il , con il quale ho lavorato in due periodi Pt_1
uno fino al 2003 e l'altro dal 2017 in poi;
io sono anatomo patologo e fra le varie funzioni che svolgo vi è
anche il riscontro diagnostico, noto anche come autopsia. Il si è sempre occupato di coadiuvare il Pt_1
medico nei riscontri diagnostici e nelle autopsie, come di prassi fa il tecnico di sala incisoria (figura di professionista sanitario, che attualmente presuppone la laurea); il tecnico di sala incisoria sotto la supervisione del medico fa una serie di operazioni sulla salma, prepara gli organi per l'esame del medico, li eviscera (in dei casi su indicazione del medico che può riscontrare delle esigenze particolari di indagine) e poi ricompone la salma;
ciò comporta una serie di operazioni tecniche a seconda dei casi;
le scelte tecniche, cioè
come porre in pratica determinate attività sono di competenza del tecnico, dopo però che il medico ha deciso come effettuare una certa autopsia;
fra il tecnico di sala incisoria e il medico c'è lo stesso rapporto che c'è
fra il tecnico di laboratorio e il medico, in quanto l'autopsia può imporre anche degli approfondimenti microscopici e quindi di laboratorio. L'autopsia è un atto medico, in quanto genera una diagnosi. Confermo
che le mansioni descritte (di tecnico di sala incisoria) corrispondono a quelle del . La sala settoria Pt_1
non consente lo svolgimento di autopsie su salme ad alta infettività…” CP_5
Persona_1
“…lui è responsabile della sala setto-ria nel senso che è quello che gestisce l'autopsia, nel senso che eviscera il cadavere e collabora poi col medico o con lo specializzando, poi il medico supervisiona la diagnosi, è il medico che è responsabile del referto;
è lui (il ) che mi ha insegnato a fare l'autopsia, sia dal punto Pt_1
di vista tecnico che didattico;
mi ha insegnato, in particolare, la tecnica per aprire il cadavere, fare l'eviscerazione, richiuderlo…”
Il Collegio fa proprie le valutazioni delle deposizioni operate dal Tribunale (vd. punti 5.2. e 5.3) ossia che l'autopsia (“atto medico”) impone la supervisione del medico;
al ricorrente spettava la scelta di come mettere in pratica determinate attività, ma solo dopo che il medico aveva deciso come effettuare una certa autopsia;
il non gestiva in proprio tutte le attività tecnico professionali della Struttura, non operava su autopsie Pt_1
di alta infettività e non era l'unico tecnico settore presente nella relativa sala.
Non si ravvisano, pertanto, i presupposti per il riconoscimento del livello C, giacché non si colgono capacità
tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità, coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ecc.
E il profilo esemplificativo dell'Assistente Tecnico riguarda chi esegue “indagini, rilievi, misurazioni,
rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche”; attività che non constano espletate dal . Pt_1
A fortiori non può essere riconosciuto all'appellante il superiore livello D, spettante al dipendente che ha
“autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”.
Vanamente il ha evocato la figura prevista dal D.M. 745/1994, il quale definisce tecnico sanitario di Pt_1
laboratorio biomedico “l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia”.
Il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, quindi svolge attività di analisi e ricerca nel campo biomedico e biotecnologico, occupandosi dell'analisi di campioni biologici, come sangue, urine, tessuti, e della validazione tecnica dei risultati, così contribuendo alla diagnosi, monitoraggio e prevenzione delle malattie. Ma di attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche espletate dal non v'è traccia alcuna nelle risultanze istruttorie. Pt_1
11. In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 23 giugno 2025, da nei confronti Parte_1
dell' e dell' Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 17 gennaio 2025.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, del compenso per il presente grado del giudizio che, per ciascuna parte, liquida in complessivi €.4.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis