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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5763 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avvocato LENZINI LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avvocato BONVICINI FEDERICA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come indicato nelle note sottoscritte depositate in data 20/10/2025
pagina 1 di 14 R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in PA
NE AN (MO) in data 03/10/1998 e dalla loro unione in data 24/06/2010 è nata a [...] nel Frignano (MO) la figlia . Per_1
I coniugi, all'udienza del 08/09/2021 svoltasi mediante scambio e deposito telematico di note scritte, hanno prestato il loro consenso alla separazione alle condizioni riportate nel verbale di udienza. Il
Tribunale di Modena, con decreto n. cronol. 1946/2021 del
15/09/2021 omologava le predette condizioni di separazione consensuale.
2. Con ricorso del 28/11/2024 il ricorrente, , Parte_1 chiedeva pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riassunte: disporre l'affidamento condiviso della figlia minore prevedendo la Per_1 collocazione paritaria della stessa presso i genitori e, conseguentemente, revocare l'assegno per il relativo mantenimento posto a carico del ricorrente e disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita la convenuta,
[...]
aderendo alla domanda di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio ma chiedendo una differente regolamentazione: confermare l'assegnazione della casa coniugale;
confermare la collocazione anche anagrafica della figlia presso la madre nella casa coniugale e conseguentemente stabilire un calendario di visite della figlia;
porre a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
, la somma mensile di euro 650,00 definiti in sede di Per_1 separazione, così come adeguata all'istat 2024 (euro 747,97), a pagina 2 di 14 decorrere dalla data del deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie;
confermare che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla sig.ra ; dichiarare tenuto Controparte_1
a versare a un assegno divorzile Parte_1 Controparte_1 in favore della stessa, nella misura di euro 350,00 mensili, annualmente rivalutabile;
confermare le pattuizioni del verbale di separazione indicate ai punti 10), 17), 18), 20) del verbale di separazione n. cronol. 1904/2021 del 8.9.2021, omologata giusto decreto di omologazione n. cronol. 1946/2021.
4. All'udienza del 09/04/2025 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo. Il Giudice, quindi, rinviava all'udienza del 27/05/2025.
5. All'udienza svoltasi in data 27/05/2025 parte resistente formulava la seguente proposta: “conferma delle condizioni di separazione con aumento frequentazione della minore con il papà
a lunedì alternati e previsione del seguente mantenimento euro
650,00 (decorrono dal novembre 2024 ovvero dal deposito del ricorso) tenuto conto che il mantenimento previsto in separazione aggiornato ISTAT al momento della comparsa ammontava ad euro
747,97 e ad aprile ammonta ad euro 760, 69, rinuncia all'assegno divorzile e assegno unico percepito interamente dalla resistente
(diminuito di euro 160,00), spese compensate”.
La controparte rappresentava la possibilità di elargire la somma di euro 450,00 e formulava la seguente controproposta: “euro
500,00 con rinuncia all'ISTAT pregresso, accetta alla rinuncia all'assegno divorzile”.
I Procuratori delle parti chiedevano quindi un rinvio al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo e depositare conclusioni congiunte, salvi i diritti di prima udienza.
pagina 3 di 14 Il Giudice rinviava all'udienza del 30/06/2025.
6. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo sulle condizioni di divorzio, depositando note sottoscritte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I signori e vivranno separati Parte_1 Controparte_1 con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi alla reciproca lealtà
e trasparenza nell'interesse della figlia minore . Persona_2
2. La casa coniugale con le relative pertinenze, sita in Pavullo nel
Frignano (MO), via Carlo Franchini n. 14 – identificata al Catasto
Fabbricati del Comune di Pavullo nel Frignano al foglio 86, mappale 1188 sub 25, cat. A/2, classe 3, 6 vani, rendita euro
666,23 (appartamento), sub 16, cat. C/6, classe 9, consistenza 16 mq, rendita euro 63,63 (garage) e sub 14, cat. C/6, classe 9, consistenza 18 mq, rendita euro 71,58 (garage) e in piena proprietà, in ragione di ½ a , in ragione di ¼ a Controparte_1
e in ragione di ¼ a , genitori Controparte_2 Persona_3 di , – viene assegnata alla signora Parte_1 CP_1
, così come gli arredi e il mobilio ivi presenti, avendo il sig.
[...]
già trasferito la sua residenza altrove e già Parte_1 prelevato ogni bene ed effetto di sua esclusiva proprietà.
Le spese relative alle utenze della della casa coniugale (acqua, luce, gas e tari) saranno ad esclusivo carico di , Controparte_1 in ragione del godimento della casa coniugale ad ella assegnata.
3. Le parti precisano che le spese condominiali ordinarie che seguono la conduzione saranno integralmente a carico della sig.ra
, mentre quelle relative alla proprietà (a titolo Controparte_1 esemplificativo e non esaustivo, assicurazione condominiale, compenso amministratore, adempimenti fiscali e spese bancarie)
e le spese straordinarie relative alla proprietà, verranno suddivise pagina 4 di 14 in ragione del 50% tra la comproprietaria e gli Controparte_1 altri comproprietari dell'unità immobiliare, e Controparte_2
- genitori di n forza del Persona_3 Parte_2 rendiconto/bilancio condominiale che verrà dettagliato dall'amministratore di condominio.
4. La figlia minore , di anni quindici, viene affidata Persona_2 in modo condiviso ad entrambi i genitori.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia minore con sé senza mai discostarsi dalle linee educative e di gestione individuate congiuntamente dai genitori, i quali si impegnano a collaborare nell'interesse di . Per_1
5. Entrambi i genitori si impegnano a curare il mantenimento di relazioni significative della minore con i nonni e con gli altri familiari, obbligandosi entrambi e i rispettivi familiari di astenersi, nel modo più assoluto, in presenza della minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore.
6. La figlia minore manterrà la residenza anagrafica presso Per_1
l'abitazione assegnata alla madre in Pavullo nel Frignano (MO), via
Carlo Franchini, 14, già casa coniugale, ove sarà prevalentemente collocata.
7. I genitori si obbligano a comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
pagina 5 di 14 8. Disporre il calendario gestionale di secondo il seguente Per_1 schema, salvo eventuali diversi accordi, anche in ragione delle esigenze della minore.
Calendario ordinario:
- settimana 1, in cui il week end spetta al padre: trascorrerà Per_1 con il padre il lunedì e il martedì, sino al mercoledì mattina, momento in cui verrà condotta da lui o persona delegata a Per_1 scuola;
il giovedì, dall'uscita della scuola sino al venerdì mattina, momento in cui il verrà condotta da lui o persona delegata Per_1
a scuola, oltre il sabato e domenica;
i restanti giorni del mercoledì
e venerdì li trascorrerà con la madre;
Per_1
- settimana 2, in cui il week end spetta alla madre: Per_1 trascorrerà con il padre il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola sino al mattino seguente, momento in cui verrà da Per_1 lui o persona delegata condotta a scuola;
i restanti giorni del lunedì, mercoledì, venerdì, oltre sabato e domenica li Per_1 trascorrerà con la madre.
-Sono fatti salvi eventuali diversi accordi dei genitori.
Settimana 1 in cui il week end spetta al padre lunedì Padre martedì Padre mercoledì RE giovedì Padre venerdì RE sabato Padre domenica Padre
Settimana 2 in pagina 6 di 14 cui il week end spetta alla madre
Lunedì RE
Martedì Padre
Mercoledì RE
Giovedì Padre
Venerdì RE
Sabato RE
Domenica RE
Calendario straordinario:
-per le vacanze natalizie e di Capodanno: trascorrerà con Per_1 ciascun genitore sette giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30.10. di ogni anno. In difetto di accordo entro quella data, la scelta dei giorni spetterà, negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre, fermo restando il rispetto della tradizione per i giorni della Vigilia e di Natale, per cui la Vigilia sarà trascorsa con il padre e il giorno di Natale con la madre.
- quanto alle vacanze pasquali: tre giorni anche non consecutivi con alternanza del giorno di Pasqua e Pasquetta.
- per i ponti e festività, secondo il criterio dell'alternanza, pertanto se trascorrerà con il padre il giorno dell'Immacolata, starà Per_1 con la madre il giorno del Santo Patrono, passerà con il padre il
25 Aprile, mentre il 1° Maggio sarà con la mamma e così di seguito. Tale regola varrà anche e soprattutto nei casi in cui le suddette festività previste dal calendario coincidano con ponti e week-end lunghi;
pertanto il genitore cui spetta la festività, avrà il diritto di tenere con sé la figlia minore per tutto il periodo del ponte, in deroga del generale regime di frequentazione suesposto.
pagina 7 di 14 - per le vacanze estive: trascorrerà con ciascun genitore Per_1 quindici giorni anche non consecutivi da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno, precisandosi sin da ora che una delle due settimane che la madre trascorrerà con dovrà cadere Per_1 nel mese di settembre, prima dell'inizio della scuola. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno. In difetto di accordo entro quella data, la scelta dei giorni spetterà, negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre, ferma restando che una delle due settimane di competenza della madre dovrà cadere nel mese di settembre, prima dell'inizio della scuola. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di vacanza in cui condurranno la figlia, nonché a fornire i relativi recapiti del luogo di destinazione.
-I periodi di vacanza (estiva, natalizia, pasquale, ponti) interrompono il regolare svolgimento della frequentazione infrasettimanale e del week end tra il genitore e la figlia. In suddetti periodi ciascun genitore, pertanto, non potrà sollevare censure, né richiedere il rispetto del regime ordinario di visita né tantomeno il recupero delle giornate perdute in forza delle suddette vacanze e/o festività.
-Sono fatti salvi eventuali diversi accordi dei genitori.
9. I genitori concordano che il padre, sig. sia tenuto Parte_1
a versare a , a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia minore , la somma mensile di euro Per_1
500,00 (cinquecento/zero zero) entro il giorno 10 (dieci di ogni mese), a decorrere dal mese di novembre 2025, mese successivo al deposito delle note congiunte, da depositarsi entro il 27 ottobre pagina 8 di 14 2025, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre 2026.
10. Le spese straordinarie relative alla minore saranno Per_1 sostenute in misura pari 50% da ciascuno dei genitori, spese che dovranno necessariamente essere tutte documentate da ricevuta o equipollente documento giustificativo, secondo il seguente schema:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi apparati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 9 di 14 • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature nonché eventuali assicurazioni connesse;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e/o autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto dell'automezzo comporta l'obbligo di sostenere, da parte di entrambi i genitori, tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposta di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, carburante. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idoneo giustificativo di pagamento entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
11. La documentazione giustificativa della spese straordinaria dovrà essere intestata alla figlia onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% ciascuno.
12. Confermare che l'assegno unico previsto dal D.lgs. 29.12.2021
n. 230, spetterà nella misura del 100% alla sig.ra CP_1
.
[...]
pagina 10 di 14 13. I genitori si prestano reciprocamente l'assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti (carta di identità e passaporto) valido per l'espatrio per la minore e, per quanto occorrer possa, alla Per_1 luce della mutata normativa, per sé medesimi. Resta fermo che ogni viaggio all'estero della minore andrà previamente condiviso e concordato dai genitori.
14. e , in forza delle condizioni Parte_1 Controparte_1 pattuite, dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile.
15. I signori e convengono che Parte_1 Controparte_1
l'orologio marca Rolex con diamantini acquistato in data
23.5.2020 presso l' “Oreficieria Mattioli” con sede in Pavullo nel
Frignano(MO), via Giardini, 109, p.i. 02125205260360 pagato euro 9.000,00 (novemila/zero zero) venga conservato presso il padre, il quale si impegna a consegnarlo alla figlia il giorno Per_1 del compimento del suo diciottesimo anno di età.
16. Il signor dà atto di avere provveduto, in data Parte_1
17.3.2025, in forza degli accordi di separazione, al passaggio di proprietà in suo favore della 150 tg. MO 043452 prima Parte_3 intestata alla signora , ma utilizzata in via Controparte_1 esclusiva e rimasta nella disponibilità del marito, pertanto il signor si impegna a tenere manlevata la signora Parte_1
da qualsiasi spesa, nessuna esclusa, ivi Controparte_1 compresi oneri fiscali, bolli e sanzioni che dovesse pervenire a quest'ultima da parte di terzi, a far tempo dalla data dell'acquisto sino alla data del passaggio di proprietà (17.3.2025).
17. Al fine di regolare i pregressi rapporti in relazione all'ISTAT sul contributo al mantenimento maturata, le parti concordano che il pagina 11 di 14 signor versi alla signora la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 3.481,79
(tremilaquattrocentottantuno/settantanove) – istat pregressa maturata sul contributo al mantenimento disposto in sede di separazione e non corrisposta alla data di ottobre 2025 –.
Detta somma dovrà essere corrisposta entro il 20 ottobre 2025 mediante assegno circolare non trasferibile dell'importo di euro di euro 3.481,79 intestato a . Detto assegno verrà Controparte_1 consegnato dal signor all'Avvocato Luca Lenzini e Parte_1 da quest'ultimo in deposito fiduciario all'Avvocato Federica
Bonvicini, previa sottoscrizione di specifico verbale tra le parti e i difensori, contenente impegno del difensore di Controparte_1
a consegnare detto assegno alla propria assistita solo dopo l'avvenuto deposito, da parte di entrambi i difensori, delle note scritte sostitutive d'udienza contenenti le condizioni congiunte concordate e sottoscritte dalle parti.
18. Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti, con espressa pattuizione che ciascuna parte provvederà a corrispondere autonomamente il compenso dovuto al proprio difensore, con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P. da parte degli stessi.
19. Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti dichiarando di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra, attribuendo e riconoscendo a detti patti immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente atto, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa”.
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta,
pagina 12 di 14 ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese delle parti costituite in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale della figlia minore.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 03/10/1998 in PA N/F (MO) da
, nato a [...] il [...] con Parte_1
nata a [...] il Controparte_1
22/05/1974, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PA N/F (MO), atto n. 49, parte II, serie A,
Uff. 1 anno 1998;
2. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. Incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di PA N/F (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione
pagina 13 di 14 Prima Civile in data 17/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 14 di 14