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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7710/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7710/2023, avente come oggetto “dichiarazione giudiziale di paternità”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
NO Mella (BS), presso lo studio dell'Avv. Eleonora Rossini, che, insieme all'Avv.
Giorgio Prandelli, del Foro di Milano, lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
Contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), tutti elettivamente domiciliati a Controparte_3 C.F._4
Brescia, presso lo studio degli Avv.ti Davide Balduzzi e Cinzia Candrina, che li rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta PARTE CONVENUTA
E con l'intervento del P.M. in sede
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI
(come da udienza del 14.3.2025)
Per parte attrice: “- dichiarare che il Sig. era il padre biologico Parte_2 dell'odierno attore;
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Montichiari di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
- in ogni caso, disponga che l'attore mantenga il cognome “ ; Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio atteso che gli odierni convenuti, nonostante le numerose richieste intervenute sia da parte dei difensori che da parte dello stesso attore, si sono sempre sottratti ad ogni tentativo di risoluzione bonaria della controversia non lasciando al Sig. quale unica soluzione Parte_1 percorribile il ricorso a codesto Ill.mo Tribunale”;
Per parte convenuta: “- Nel caso venga scientificamente provata, a seguito di consulenza tecnica d'ufficio ove ammessa, la filiazione naturale invocata, Voglia il Tribunale adito disporre che l'attore prenda il cognome “ , eventualmente ed in subordine in CP_1 aggiunta a quello di “ già risultante agli atti. Parte_1
- In ordine alle spese di lite, disporsi la compensazione, e il definitivo accollo delle spese di CTU in capo all'attore”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato nato il [...], Parte_1
rappresentava di essere figlio di e di aver ottenuto, con sentenza del Persona_1
Tribunale di Brescia n. 580/2023, pubblicata il 14.3.2023 e passata in giudicato,
l'accertamento dell'inesistenza di un rapporto di filiazione con che Persona_2 aveva sposato, in data 10.9.1992, la madre dell'attore e del quale quest'ultimo risultava figlio in forza di legittimazione per susseguente matrimonio.
Egli aggiungeva di essere nato, invece, dalla relazione che la madre aveva avviato verso la fine del 1981 con deceduto in data 18.9.2019, e chiedeva l'accertamento Parte_2
2 del rapporto di filiazione con lui evocando in giudizio i suoi tre fratelli, Controparte_1
e in qualità di eredi del defunto. Controparte_2 Controparte_3
Si costituivano in giudizio e per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 allegare di non sapere della relazione intrattenuta dal fratello con la madre dell'attore e per chiedere il rigetto delle domande di quest'ultimo, non opponendosi, in ogni caso, alla consulenza tecnica genetica da lui richiesta.
La causa veniva istruita con una consulenza tecnica di tipo genetico e, all'udienza del
14.3.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice relatore si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Essa è stata promossa dal figlio, la cui azione, ai sensi dell'art. 270, comma 1, c.c., è imprescrittibile, nei confronti degli eredi del presunto padre, già deceduto alla data di introduzione del presente giudizio, in ossequio all'art. 276, comma 1, c.c.
Il P.M., al quale la pendenza del presente giudizio è stata comunicata mediante apertura della visibilità sul fascicolo telematico, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Ai sensi dell'art. 269, commi 2 e 4, c.p.c., “la prova della paternità … può essere data con ogni mezzo”, purché non si limiti alla “sola dichiarazione della madre e (al)la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento”, dovendosi, in ogni caso, attribuire una rilevanza preferenziale ai test genetici, considerata la sostanziale certezza del loro esito.
Nel caso di specie, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio di tipo genetico, la quale, sulla base del prelievo di materiale biologico dai fratelli del presunto padre Pt_2
e ha affermato che
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
“sulla scorta delle risultanze ottenute dalla tipizzazione del Cromosoma Y è possibile vedere che , e mostrano alleli Persona_3 Controparte_1 Controparte_2 identici a conferma dell'ipotesi che i due soggetti indagati appartengono alla stessa linea biologica maschile”, concludendo che “alla luce dei marcatori autosomici analizzati e del calcolo biostatistico effettuato, la probabilità che sia figlio di figlio di Parte_1
, fratello di e (fratelli pieni tra Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 di loro) è del 99,74475343%” e che “trattandosi di una paternità deficitaria, basata su una indagine di parentela zio/nipote, tenuto conto di quanto riportato in letteratura, il
3 valore di probabilità riscontrato è ampiamente dimostrativo del fatto Parte_1 possa essere figlio del defunto ”. A fronte di un simile risultato, dotato di Parte_2
validità scientifica e di un grado di probabilità prossimo alla certezza, nonché proveniente da un terzo esperto imparziale, può ritenersi dimostrata la paternità di nei Parte_2
confronti di deve, quindi, essere dichiarato che è il Parte_1 Parte_2
padre di Parte_1
Ai sensi dell'art. 277, comma 1, c.c., “la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento”, quindi risulta applicabile l'art. 262 c.c. che disciplina gli effetti del riconoscimento sotto il profilo dell'attribuzione del cognome al figlio. In particolare, deve essere accolta la richiesta dell'attore circa la conservazione del proprio cognome
, ormai divenuto segno distintivo della sua identità personale, essendo costui Parte_1
maggiorenne e titolare di una ditta individuale che porta il suo nome attuale, senza aggiunta del cognome : lo si ricava dall'art. 262, commi 2 e 3, c.c., secondo cui CP_1
il figlio può, senza, dunque, esserne obbligato, assumere il cognome del genitore che successivamente lo ha riconosciuto, e, se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione al figlio di un precedente cognome, il figlio può mantenere il cognome già attribuitogli, ove esso sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, anche sostituendolo al cognome del genitore il rapporto col quale sia stato riconosciuto o accertato successivamente.
Per l'effetto, deve essere ordinato all'Ufficiale dello stato civile di Ghedi (BS), in cui l'atto di nascita di risulta trascritto, di procedere all'annotazione della Parte_1 presente sentenza, precisando che conserva il cognome , Parte_1 Parte_1 senza aggiunta del cognome . CP_1
Infine, deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., poiché trattasi di un'azione costitutiva necessaria per instaurare il rapporto di filiazione fra l'attore e il padre deceduto e per la condotta non oppositiva dei convenuti, che si sono sottoposti agli accertamenti peritali, e le spese di C.T.U. debbono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, considerata l'indisponibilità del diritto attoreo all'accertamento del proprio stato di figlio e l'imprescrittibilità della relativa azione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
4 1) Dichiara che il padre di Parte_2 Parte_1
2) Dispone che antenga il proprio cognome Parte_1
, senza aggiunta del cognome;
Parte_1 Pt_2
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ghedi (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita di
Parte_1
4) Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
5) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ghedi (BS) per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'attore.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 20.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7710/2023, avente come oggetto “dichiarazione giudiziale di paternità”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
NO Mella (BS), presso lo studio dell'Avv. Eleonora Rossini, che, insieme all'Avv.
Giorgio Prandelli, del Foro di Milano, lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
Contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), tutti elettivamente domiciliati a Controparte_3 C.F._4
Brescia, presso lo studio degli Avv.ti Davide Balduzzi e Cinzia Candrina, che li rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta PARTE CONVENUTA
E con l'intervento del P.M. in sede
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI
(come da udienza del 14.3.2025)
Per parte attrice: “- dichiarare che il Sig. era il padre biologico Parte_2 dell'odierno attore;
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Montichiari di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
- in ogni caso, disponga che l'attore mantenga il cognome “ ; Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio atteso che gli odierni convenuti, nonostante le numerose richieste intervenute sia da parte dei difensori che da parte dello stesso attore, si sono sempre sottratti ad ogni tentativo di risoluzione bonaria della controversia non lasciando al Sig. quale unica soluzione Parte_1 percorribile il ricorso a codesto Ill.mo Tribunale”;
Per parte convenuta: “- Nel caso venga scientificamente provata, a seguito di consulenza tecnica d'ufficio ove ammessa, la filiazione naturale invocata, Voglia il Tribunale adito disporre che l'attore prenda il cognome “ , eventualmente ed in subordine in CP_1 aggiunta a quello di “ già risultante agli atti. Parte_1
- In ordine alle spese di lite, disporsi la compensazione, e il definitivo accollo delle spese di CTU in capo all'attore”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato nato il [...], Parte_1
rappresentava di essere figlio di e di aver ottenuto, con sentenza del Persona_1
Tribunale di Brescia n. 580/2023, pubblicata il 14.3.2023 e passata in giudicato,
l'accertamento dell'inesistenza di un rapporto di filiazione con che Persona_2 aveva sposato, in data 10.9.1992, la madre dell'attore e del quale quest'ultimo risultava figlio in forza di legittimazione per susseguente matrimonio.
Egli aggiungeva di essere nato, invece, dalla relazione che la madre aveva avviato verso la fine del 1981 con deceduto in data 18.9.2019, e chiedeva l'accertamento Parte_2
2 del rapporto di filiazione con lui evocando in giudizio i suoi tre fratelli, Controparte_1
e in qualità di eredi del defunto. Controparte_2 Controparte_3
Si costituivano in giudizio e per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 allegare di non sapere della relazione intrattenuta dal fratello con la madre dell'attore e per chiedere il rigetto delle domande di quest'ultimo, non opponendosi, in ogni caso, alla consulenza tecnica genetica da lui richiesta.
La causa veniva istruita con una consulenza tecnica di tipo genetico e, all'udienza del
14.3.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice relatore si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Essa è stata promossa dal figlio, la cui azione, ai sensi dell'art. 270, comma 1, c.c., è imprescrittibile, nei confronti degli eredi del presunto padre, già deceduto alla data di introduzione del presente giudizio, in ossequio all'art. 276, comma 1, c.c.
Il P.M., al quale la pendenza del presente giudizio è stata comunicata mediante apertura della visibilità sul fascicolo telematico, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Ai sensi dell'art. 269, commi 2 e 4, c.p.c., “la prova della paternità … può essere data con ogni mezzo”, purché non si limiti alla “sola dichiarazione della madre e (al)la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento”, dovendosi, in ogni caso, attribuire una rilevanza preferenziale ai test genetici, considerata la sostanziale certezza del loro esito.
Nel caso di specie, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio di tipo genetico, la quale, sulla base del prelievo di materiale biologico dai fratelli del presunto padre Pt_2
e ha affermato che
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
“sulla scorta delle risultanze ottenute dalla tipizzazione del Cromosoma Y è possibile vedere che , e mostrano alleli Persona_3 Controparte_1 Controparte_2 identici a conferma dell'ipotesi che i due soggetti indagati appartengono alla stessa linea biologica maschile”, concludendo che “alla luce dei marcatori autosomici analizzati e del calcolo biostatistico effettuato, la probabilità che sia figlio di figlio di Parte_1
, fratello di e (fratelli pieni tra Parte_2 CP_1 CP_2 Controparte_3 di loro) è del 99,74475343%” e che “trattandosi di una paternità deficitaria, basata su una indagine di parentela zio/nipote, tenuto conto di quanto riportato in letteratura, il
3 valore di probabilità riscontrato è ampiamente dimostrativo del fatto Parte_1 possa essere figlio del defunto ”. A fronte di un simile risultato, dotato di Parte_2
validità scientifica e di un grado di probabilità prossimo alla certezza, nonché proveniente da un terzo esperto imparziale, può ritenersi dimostrata la paternità di nei Parte_2
confronti di deve, quindi, essere dichiarato che è il Parte_1 Parte_2
padre di Parte_1
Ai sensi dell'art. 277, comma 1, c.c., “la sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento”, quindi risulta applicabile l'art. 262 c.c. che disciplina gli effetti del riconoscimento sotto il profilo dell'attribuzione del cognome al figlio. In particolare, deve essere accolta la richiesta dell'attore circa la conservazione del proprio cognome
, ormai divenuto segno distintivo della sua identità personale, essendo costui Parte_1
maggiorenne e titolare di una ditta individuale che porta il suo nome attuale, senza aggiunta del cognome : lo si ricava dall'art. 262, commi 2 e 3, c.c., secondo cui CP_1
il figlio può, senza, dunque, esserne obbligato, assumere il cognome del genitore che successivamente lo ha riconosciuto, e, se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione al figlio di un precedente cognome, il figlio può mantenere il cognome già attribuitogli, ove esso sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, anche sostituendolo al cognome del genitore il rapporto col quale sia stato riconosciuto o accertato successivamente.
Per l'effetto, deve essere ordinato all'Ufficiale dello stato civile di Ghedi (BS), in cui l'atto di nascita di risulta trascritto, di procedere all'annotazione della Parte_1 presente sentenza, precisando che conserva il cognome , Parte_1 Parte_1 senza aggiunta del cognome . CP_1
Infine, deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., poiché trattasi di un'azione costitutiva necessaria per instaurare il rapporto di filiazione fra l'attore e il padre deceduto e per la condotta non oppositiva dei convenuti, che si sono sottoposti agli accertamenti peritali, e le spese di C.T.U. debbono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, considerata l'indisponibilità del diritto attoreo all'accertamento del proprio stato di figlio e l'imprescrittibilità della relativa azione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
4 1) Dichiara che il padre di Parte_2 Parte_1
2) Dispone che antenga il proprio cognome Parte_1
, senza aggiunta del cognome;
Parte_1 Pt_2
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ghedi (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita di
Parte_1
4) Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
5) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ghedi (BS) per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'attore.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 20.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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