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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1466/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
RI ZO, RE
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6345/2017 depositato il 22/06/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - XXXXXXXXXXXXXXXX
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21640/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 41 e pubblicata il 20/12/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501AL05854/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello
Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 21640/2016 resa pubblica in data
20.12.2016, ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1, socio della Società_1 sas di Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento TF 501AL 05854/14 emesso ex art. 41 bis DPR n. 600/1973 a seguito del controllo dei ricavi dichiarati per l'anno di imposta 2009.
Per giungere a tale conclusione, il primo giudice di primo grado ha osservato che l'accertamento basato sullo studio di settore non si può basare solo sullo scostamento, trattandosi di un sistema di presunzioni semplici che devono essere personalizzate ed ha rilevato che l'Ufficio avrebbe potuto analizzare le fatture acquisti e vendite. Ha altresì valorizzato le foto prodotte e la pagina di un quotidiano da cui risultava che la merce era ancora in possesso della società.
Contro tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate Riscossione propone appello chiedendo la riforma della sentenza.
Il contribuente resiste con controricorso.
All'esito dell'udienza odierna il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante Agenzia delle Entrate si duole della mancata dichiarazione di inammissibilità del ricorso, posto che il contribuente, socio al 40% nella Società_1 sas, ha proposto unicamente eccezioni riguardanti l'atto notificato alla società.
L'appello è fondato per una ragione tranciante.
Nel nostro sistema vige il principio dell'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, di cui all'art. 5 del TUIR e dei loro soci, alla quale consegue l'automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (cfr. tra le tante, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30588 del
27/11/2024).
Ebbene, dagli atti del processo risulta che l'avviso di accertamento notificato al socio - di cui oggi si discute
- è stato emesso sulla base di quello n. TF 502AL02374/14 emesso nei confronti della società (di cui è legale rappresentante il Resistente_1). E risulta altresì che il ricorso proposto dalla società contro quest'ultimo avviso è stato respinto dalla CTR Campania con sentenza n. 3285/27/2018 depositata il 10.4.2018, che ha accolto l'appello dell'Ufficio contro la sentenza sfavorevole di primo grado.
La predetta sentenza di appello – che ha ritenuto corretto l'avviso di accertamento nei confronti della società
- risulta prodotta in atti e il contribuente, nonostante i vari rinvii all'uopo disposti dal Collegio, non ha dimostrato che contro di essa sia stato proposto ricorso per cassazione. Logica conseguenza è, sulla base del citato principio di diritto, l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza, il rigetto del ricorso del socio, con assorbimento di ogni altra questione e inevitabile addebito di spese del doppio grado alla parte soccombente.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e rigetta il ricorso introduttivo. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in €. 800.00 oltre accessori per il primo grado e in €. 1.000,00 oltre accessori per il secondo grado.
Così deciso in Napoli il 26.1.2026.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI ON MARCO, Presidente
RI ZO, RE
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6345/2017 depositato il 22/06/2017
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - XXXXXXXXXXXXXXXX
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21640/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 41 e pubblicata il 20/12/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501AL05854/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello
Appellato: rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 21640/2016 resa pubblica in data
20.12.2016, ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1, socio della Società_1 sas di Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento TF 501AL 05854/14 emesso ex art. 41 bis DPR n. 600/1973 a seguito del controllo dei ricavi dichiarati per l'anno di imposta 2009.
Per giungere a tale conclusione, il primo giudice di primo grado ha osservato che l'accertamento basato sullo studio di settore non si può basare solo sullo scostamento, trattandosi di un sistema di presunzioni semplici che devono essere personalizzate ed ha rilevato che l'Ufficio avrebbe potuto analizzare le fatture acquisti e vendite. Ha altresì valorizzato le foto prodotte e la pagina di un quotidiano da cui risultava che la merce era ancora in possesso della società.
Contro tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate Riscossione propone appello chiedendo la riforma della sentenza.
Il contribuente resiste con controricorso.
All'esito dell'udienza odierna il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante Agenzia delle Entrate si duole della mancata dichiarazione di inammissibilità del ricorso, posto che il contribuente, socio al 40% nella Società_1 sas, ha proposto unicamente eccezioni riguardanti l'atto notificato alla società.
L'appello è fondato per una ragione tranciante.
Nel nostro sistema vige il principio dell'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, di cui all'art. 5 del TUIR e dei loro soci, alla quale consegue l'automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (cfr. tra le tante, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30588 del
27/11/2024).
Ebbene, dagli atti del processo risulta che l'avviso di accertamento notificato al socio - di cui oggi si discute
- è stato emesso sulla base di quello n. TF 502AL02374/14 emesso nei confronti della società (di cui è legale rappresentante il Resistente_1). E risulta altresì che il ricorso proposto dalla società contro quest'ultimo avviso è stato respinto dalla CTR Campania con sentenza n. 3285/27/2018 depositata il 10.4.2018, che ha accolto l'appello dell'Ufficio contro la sentenza sfavorevole di primo grado.
La predetta sentenza di appello – che ha ritenuto corretto l'avviso di accertamento nei confronti della società
- risulta prodotta in atti e il contribuente, nonostante i vari rinvii all'uopo disposti dal Collegio, non ha dimostrato che contro di essa sia stato proposto ricorso per cassazione. Logica conseguenza è, sulla base del citato principio di diritto, l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza, il rigetto del ricorso del socio, con assorbimento di ogni altra questione e inevitabile addebito di spese del doppio grado alla parte soccombente.
P.Q.M.
la Corte accoglie l'appello e rigetta il ricorso introduttivo. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in €. 800.00 oltre accessori per il primo grado e in €. 1.000,00 oltre accessori per il secondo grado.
Così deciso in Napoli il 26.1.2026.