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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/05/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 28/05/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Monica Stocco,
viene chiamata la causa promossa da
(avv. DI MATTEO ALESSANDRA Parte_1
ROSARIA ) (avv. DI MATTEO ALESSANDRA Parte_2
ROSARIA )
CONTRO
(avv. VARVARO ANTONIO ) Controparte_1 [...]
(avv. DOLCE DOMENICO ) Controparte_2 CP_3
(avv. DOLCE DOMENICO )
[...]
sono presenti l'avv. DI MATTEO ALESSANDRA ROSARIA per Parte_1
personalmente presente e per
[...] Parte_2
l'avv. DOLCE DOMENICO anche in sostituzione dell'avv. VARVARO
ANTONIO per Controparte_1 Controparte_2
e per Controparte_3
il dott per la pf;
CP_4
IL GIUDICE ISTRUTTORE
si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 15,30 si dà atto del fatto che il verbale viene riaperto ed il giudice, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura. il Giudice dott.ssa Monica Stocco R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Monica Stocco, all'udienza del 28/05/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 13192 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente tra
, nato ad [...] il [...] Parte_1
(cod. fisc.: ) e , nata CodiceFiscale_1 Parte_2
ad LT (PA) il 02.06.1945 (cod. fisc.: C.F._2
entrambi ivi residenti nella Via Vittorio Emanuele 182 elettivamente domiciliati in LT (PA) nella Via Belvedere n. 10, presso lo studio dell'avv.to Rosaria Di Matteo Alessandra che li rappresenta e difende giusta procura in atti attori
contro
, nata Palermo, il 18/01/1941 (cod. Controparte_1
fisc: ), residente in [...]
degli Astronauti n. 22, elettivamente domiciliata in Palermo in Piazza
NI Amendola, n. 31, presso e nello studio dell'Avv. Antonio
Varvaro che la rappresenta e difende giusta procura in atti convenuta e nei confronti di
(cod. fisc.: ), nata a Controparte_3 C.F._4
Palermo, il giorno 06/12/1971, (cod. fisc.: Controparte_2
) nata ad [...] il [...] ed C.F._5
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Domenico Dolce
sito in Palermo in Via B. Gravina n. 56 che le rappresenta e difende giusta procura in atti convenute
OGGETTO: confessoria servitutis
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note conclusive depositate in data 15.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, deve evidenziarsi che gli attori, comproprietari di un terreno sito nel Comune di LT (PA) contrada Piano Maglio,
identificato al foglio 5, p.lla 617, hanno proposto nei confronti delle convenute actio confessoria servitutis diretta ad accertare la titolarità
in capo agli stessi di un diritto di accesso al proprio fondo attraverso la via Degli Astronauti 22 che accede al fondo di proprietà
[...]
. Parte_3
In particolare, parte attrice, a sostegno della propria domanda, ha dedotto di aver acquistato, in data 16 aprile 2024, un fondo sito nel
Comune di LT (PA), confinante con le proprietà , Per_1
e , in forza di atto pubblico rogato dal Per_2 Controparte_5
Notaio (rep. n. 7667, racc. n. 6094). Persona_3 Ha rappresentato che l'accesso al suddetto fondo è sempre avvenuto mediante una servitù di passaggio pedonale costituita con atto notarile del 7 aprile 1968, rogato dal Notaio , in Persona_4
favore del fondo dominante ora di proprietà degli attori e gravante sul fondo servente di proprietà dei convenuti (particella 65), con ingresso da Via degli Astronauti n. 22.
Tale servitù insiste su una striscia di terreno larga un metro,
cementata, dotata di cancelletto. Tuttavia, a far data dal 20 aprile
2024, i convenuti ne hanno arbitrariamente impedito l'accesso mediante l'apposizione di un catenaccio, inibendo di fatto l'esercizio della servitù.
Tanto premesso, gli attori, ravvisando nella condotta appena descritta una violazione del loro diritto hanno chiesto l'accertamento in loro favore di una servitù di passaggio e la cessazione delle relative turbative.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituite in giudizio le convenute contestando integralmente le domande attoree,
ritenute infondate in fatto e in diritto, e formulando domanda riconvenzionale volta a ottenere la dichiarazione di estinzione della servitù per sopravvenuta mancanza di interclusione.
Per altro verso, ha chiesto che venisse accertato Controparte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la stessa non sarebbe più proprietaria del fondo servente.
Lo e invece, hanno dedotto che, al CP_2 Controparte_3
fine di proteggere lo spazio destinato a pertinenza abitativa, da tempo era stata collocata una recinzione con paletti in ferro e rete metallica,
a loro esclusiva cura e spesa, delimitando la striscia di terreno destinata al passaggio dell'acqua di irrigazione che insisteva sulla predetta stradina.
Hanno rappresentato, altresì, che nel corso dei lavori di rifacimento delle aree esterne al fabbricato, previo consenso del precedente proprietario della particella 617, si era proceduto alla rimozione della recinzione e della tubazione di passaggio delle acque irrigue, poiché
non più utilizzate da anni. Pertanto, a dire di parte convenuta,
venendo meno l'utilitas dell'irrigazione – anche a seguito del venir meno del Consorzio Acque - il diritto di passaggio non è stato più
esercitato.
In ultimo hanno precisato che poiché gli attori hanno acquistato anche il fondo limitrofo a quello oggetto di giudizio la presunta interclusione sarebbe venuta meno. Hanno dedotto, pertanto,
l'insussistenza dei presupposti di accoglimento della domanda.
Ciò premesso, va in primo luogo rigettata la richiesta di estromissione dal giudizio di per asserito difetto Controparte_1
di legittimazione passiva.
Va infatti osservato che la medesima risulta citata in giudizio in qualità di autrice materiale delle condotte molestatrici lamentate dagli attori e in particolare di concorrente, unitamente alle altre convenute, nell'apposizione del catenaccio che inibisce a parte attrice l'esercizio del proprio diritto di servitù.
Tale condotta è idonea a integrare una turbativa concreta e attuale all'esercizio del diritto reale di servitù e, pertanto, giustifica la chiamata in giudizio della convenuta a prescindere dall'attuale titolarità del diritto di proprietà sull'immobile. In altri termini, la qualità di ex proprietaria non esclude la legittimazione passiva ove la medesima abbia concorso, in via materiale e attuale, alla condotta lesiva denunciata.
A ciò si aggiunga che, come risulta dalla documentazione versata in atti (v. doc. 17 del fascicolo di parte attrice), anche la contestazione stragiudiziale del 6 maggio 2024 — in risposta alla diffida inviata dagli attori — è stata sottoscritta dalla stessa , la Controparte_1
quale, dichiarandosi proprietaria insieme alle altre convenute del fondo asseritamente servente, ha espressamente contestato la sussistenza del diritto di servitù invocato dai propri avversari opponendosi alla cessazione delle condotte ostative all'esercizio della servitù.
Tale condotta extraprocessuale convince, pertanto, della riconducibilità delle lamentate molestie anche alla convenuta
. Controparte_1
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla predetta convenuta va pertanto rigettata.
Nel merito, la domanda formulata da parte attrice va accolta per i motivi che seguono.
In punto di diritto, mette innanzitutto conto rilevare che il soggetto che agisce in confessoria servitutis ha l'onere di provare sia la titolarità del bene dominante sia la titolarità di un diritto di servitù, titolarità che deve essere provata mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (cfr. Cass. n. 8527/1996).
La titolarità del bene dominante non è oggetto di contestazione da parte convenuta.
Ciò posto, affinché possa dirsi costituito un diritto reale di servitù a favore di un bene ed a carico di altro è necessario che la convenzione intervenga tra il proprietario del fondo dominante ed il proprietario del fondo servente ed inoltre, ai fini della sua opponibilità nei confronti dei terzi, è necessario che tale convenzione sia trascritta ovvero che nell'atto con cui il terzo acquista il fondo servente sia menzionata tale servitù (cfr. tra le tante Cass. 17634/2013).
Nel caso di specie risulta documentalmente provata l'esistenza di un contratto costitutivo di un diritto di servitù di passaggio opponibile a parte convenuta.
E invero è provato e non contestato che il fondo di proprietà delle convenute è gravato da una servitù di passaggio pedonale in favore del fondo degli odierni attori, regolarmente costituita in forza di atto pubblico di compravendita rogito Notaio del Persona_4
7.04.1968 repertorio n. 4247 raccolta 239, registrato a Palermo il
10.04.1968 al n. 495 vol. 165 e trascritto il 16.04.1968 al registro gen. N. 11407 e registro part. N. 9556 (v. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte attrice).
Più nel dettaglio il citato atto di compravendita statuisce che: “Lungo il confine del terreno venduto con sarà destinata Controparte_6
perpetuamente una striscia di terreno libero larga metro uno, che viene adibita per il passaggio dell'acqua per irrigazione e per il passaggio soltanto a piedi a favore di fu NI NA
(confinante col terreno venduto) e i suoi aventi causa”.
Pertanto, l'invocata servitù origina da un atto costitutivo pubblico regolarmente registrato e trascritto, in forza del quale l'originario proprietario aveva espressamente inteso costituire una servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà di e a Controparte_5
favore del fondo al tempo di proprietà di dante NA
causa degli odierni attori.
Ciò posto è stata fornita adeguata prova sulla trascrizione dell'atto costitutivo del diritto di servitù vantato dagli attori e opponibile ai soggetti evocati in giudizio.
Peraltro, come si evince dalla documentazione in atti l'esistenza di tale servitù è richiamata anche negli atti di trasferimento che hanno successivamente interessato il fondo dominate.
E infatti non risulta contestato che a seguito della morte di _5
(proprietaria del fondo dominante) il diritto di passaggio è
[...]
stato ereditato per successione legittima dai figli, e P_
. Successivamente, con l'atto di divisione a rogito Controparte_8
del Notaio del 29.04.1981 , Persona_6 P_
ponendo fine allo stato di comunione ereditaria, ha acquistato la piena proprietà del terreno in oggetto compresa la servitù in esso insistente (v. doc. n. 20 del fascicolo di parte attrice).
In ultimo con l'atto di compravendita del 23.04.2024 P_
ha venduto agli odierni attori il fondo suddetto trasferendo congiuntamente sia la proprietà che il diritto di servitù di passaggio legittimamente costituita a carico del fondo Parte_3
statuendo che “quanto è oggetto della presente ……si trasferisce nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con le relative accessioni, pertinenze, oneri e servitù, con riferimento altresì all'ulteriore accesso pedonale utilizzato da tempo immemore per giungere al terreno, ……, che dalla Via degli Astronauti attraversa la proprietà oggi ”. (v. doc. n. 1 del fascicolo di Controparte_9
parte attrice).
Alla luce di quanto dedotto l'actio confessoria servitutis proposta dagli attori va pertanto accolta e, per l'effetto, le convenute vanno condannate a ripristinare lo stato dei luoghi mediante la rimozione del catenaccio e ad astenersi da qualsiasi condotta di molestia e di turbativa della servitù di passaggio indicata in atto di citazione.
Occorre, inoltre, rigettare la domanda risarcitoria pure formulata da parte attrice atteso che, a seguito della tutela ripristinatoria concessa con l'accoglimento confessoria servitutis, non appare residuare in capo agli attori un pregiudizio apprezzabile di cui sia stata data prova adeguata.
Va dichiarata, invece, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da e Controparte_2 Controparte_3
con la comparsa di costituzione del giorno 11.03.2025, per tardività
della sua proposizione.
Deve rilevarsi al riguardo che gli attori, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno fissato l'udienza di prima comparizione per il giorno 3.03.2025.
Le convenute, tuttavia, si sono costituite oltre il termine stabilito dall'art. 166 c.p.c. e solamente con la suddetta memoria di costituzione hanno formulato domanda riconvenzionale incorrendo nella sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 167 c.pc.
Ad ogni modo, va ulteriormente evidenziato che, nel merito, i fatti posti a sostegno della domanda riconvenzionale risultano privi di rilevanza ai fini del decidere, considerato che gli attori non hanno inteso promuovere un'azione diretta alla costituzione coattiva della servitù ex art. 1051 c.c., bensì hanno esperito un'actio confessoria servitutis, volta al riconoscimento di un diritto di servitù già
esistente.
Pertanto, la questione dell'eventuale cessazione dell'interclusione del fondo risulta estranea al thema decidendum.
In ultimo, considerato che la domanda formulata dagli attori è da ritenersi fondata, la convenuta, , va condannata Controparte_1
al pagamento di € 98,00, pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 12 bis del d.lgs. 28/2010, non avendo quest'ultima preso parte al procedimento di mediazione.
In applicazione del principio della soccombenza,
[...]
, e devono essere CP_1 Controparte_3 Controparte_2
condannate a rifondere agli attori le spese del presente giudizio che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, in euro 1.700,00, per onorari di difesa, oltre euro 125,00 per spese vive, Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
accoglie l'actio confessoria servitutis proposta dagli attori e per l'effetto condanna le convenute, Controparte_1 CP_3
e a ripristinare lo stato dei luoghi
[...] Controparte_2
mediante la rimozione del catenaccio;
condanna le convenute ad astenersi da qualsiasi condotta di molestia e di turbativa della servitù di passaggio indicata in atto di citazione;
rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da
[...]
e CP_10 Controparte_2
condanna al pagamento di € 98,00, pari al Controparte_1
contributo unificato ai sensi dell'art. 12 bis del d.lgs. 28/2010; condanna e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
al pagamento in favore degli attori delle spese del presente
[...]
giudizio che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, in euro
1.700,00, per onorari di difesa, oltre euro 125,00 per spese vive, Iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 28/05/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Monica Stocco, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.