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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/09/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
RG 380 -1/2025 Proc. Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente
dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice
dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 380-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
, Codice fiscale e Partita Iva , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Quaggio del Foro di Padova
- RICORRENTE-
nei confronti di
in Nome Collettivo Controparte_2
(c.f. ), con sede legale a NO (TO) in Via Servino n. 16, c.a.p. 10090, nonché P.IVA_2 della liquidatrice e socia unica illimitatamente responsabile (CF. Parte_1
C.F._1
- CONVENUTI– ***
Con ricorso depositato il 26 giugno 2025 (“ ”) ha Controparte_1 CP_3 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
Società in Nome Collettivo (c.f. ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale a NO (TO) in Via Servino n. 16, c.a.p. 10090, nonché della liquidatrice e socia unica illimitatamente responsabile (CF. . Parte_1 C.F._2
La Cancelleria il 9 luglio 2025 ha notificato alla convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza a mezzo pec. Alla socia unica risultano notificati i medesimi atti, a cura della ricorrente, a mani il 4 agosto 2025.
All'udienza del 5 settembre 2025, la ricorrente ha insistito nella domanda ed è comparsa personalmente ex art. 40 co 5 CCII, senza difesa tecnica, che, rimettendosi alle Parte_1 valutazioni del Tribunale in ordine alla domanda, ha dichiarato: “nell'ultimo periodo l'azienda mandante chiedeva sempre di più e non si è riusciti a stare dietro ad una serie di cose, poi vi è stata la visita di INPS, ispettorato, Spresal ed è stato un tracollo, è stata una valanga perché gli accertamenti sono andati indietro nel tempo. Io lavoravo in azienda. La società è stata mesa in liquidazione e non è più attiva. Non ci sono più dipendenti già dal 2021, la maggior parte dei dipendenti sono stati assorbiti dalla (che fa appalti per pulizia e Pt_2 sicurezza) e lavorano presso la mandante che sta Parte_3 cambiando nome in OUR VITAE, vi è stato un passaggio diretto di personale. I lavoratori sono stati pagati, anche quanto al TFR, un terzo debitore della società ha pagato i dipendenti. Non ci sono più beni, salvo alcuni macchinari che sono da me custoditi.
La mia società lavorava all'interno dei locali della mandante ed oggi lavora lì”. Pt_2
Il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, che appare creditrice della odierna convenuta. Dall'informativa datata 15.7.2025 emerge che l'importo dei carichi iscritti al ruolo e affidati all'Agente della Riscossione è pari ad euro 3.355.081,07, quale “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”;
2 - questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a NO (TO) in Via Servino n. 16, c.a.p. 10090 (visura del
9.7.2025 in atti);
- la società debitrice e la socia sono state messe in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo state ritualmente convocate con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate. La socia e liquidatrice è anche comparsa all'udienza, rimettendosi alle valutazioni del Tribunale;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della società convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società in nome collettivo, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale il commercio all'ingrosso di prodotti chimici e farmaceutici) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che dall'informativa trasmessa da emerge che CP_3
l'importo dei carichi iscritti al ruolo e affidati all'Agente della Riscossione è pari ad euro
3.355.081,07, da cui deriva il superamento delle soglie di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII.
Deve, dunque, escludersi che Parte_4
Nome Collettivo sia qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Nella fattispecie, l'insolvenza si ricava dalla valutazione che, oltre al rilevantissimo ammontare del debito erariale, superiore a 3 milioni di euro, sono assenti le dichiarazioni fiscali per l'ultimo triennio e la liquidatrice, all'udienza, ha dato atto che la società è inattiva, non ci sono più dipendenti dal 2021 e non vi sono più beni, salvo alcuni macchinari da lei custoditi;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della ricorrente;
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
3 L'apertura della liquidazione giudiziale comporta l'apertura della liquidazione giudiziale anche della socia unica illimitatamente responsabile ex art. 256 CCII, che dovrà rivolgere al
GD sotto individuato tempestiva istanza di autorizzazione a trattenere le somme necessarie al mantenimento ai sensi dell'art. 146 CCII, dando prova della composizione del proprio nucleo familiare e del reddito percepito dagli altri membri, essendo ricompresi nella liquidazione giudiziale tutti i beni, tra cui il reddito percepito, sino a tale autorizzazione.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
in Nome Collettivo (c.f. ), con sede legale a Controparte_2 P.IVA_2
NO (TO) in Via Servino n. 16, c.a.p. 10090, nonché della socia unica illimitatamente responsabile (CF. ; Parte_1 C.F._1 nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA
4 dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 13 gennaio 2026 alle ore 14:45 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
invita la socia illimitatamente responsabile a presentare quanto prima possibile al GD istanza di autorizzazione a trattenere le somme necessarie al mantenimento ai sensi dell'art. 5 146 CCII, dando prova della composizione del proprio nucleo familiare e del reddito percepito dagli altri membri, essendo ricompresi nella liquidazione giudiziale tutti i beni, tra cui il reddito percepito, sino a tale autorizzazione;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11.09.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente
dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice
dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 380-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
, Codice fiscale e Partita Iva , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Quaggio del Foro di Padova
- RICORRENTE-
nei confronti di
in Nome Collettivo Controparte_2
(c.f. ), con sede legale a NO (TO) in Via Servino n. 16, c.a.p. 10090, nonché P.IVA_2 della liquidatrice e socia unica illimitatamente responsabile (CF. Parte_1
C.F._1
- CONVENUTI– ***
Con ricorso depositato il 26 giugno 2025 (“ ”) ha Controparte_1 CP_3 domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
Società in Nome Collettivo (c.f. ), con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale a NO (TO) in Via Servino n. 16, c.a.p. 10090, nonché della liquidatrice e socia unica illimitatamente responsabile (CF. . Parte_1 C.F._2
La Cancelleria il 9 luglio 2025 ha notificato alla convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza a mezzo pec. Alla socia unica risultano notificati i medesimi atti, a cura della ricorrente, a mani il 4 agosto 2025.
All'udienza del 5 settembre 2025, la ricorrente ha insistito nella domanda ed è comparsa personalmente ex art. 40 co 5 CCII, senza difesa tecnica, che, rimettendosi alle Parte_1 valutazioni del Tribunale in ordine alla domanda, ha dichiarato: “nell'ultimo periodo l'azienda mandante chiedeva sempre di più e non si è riusciti a stare dietro ad una serie di cose, poi vi è stata la visita di INPS, ispettorato, Spresal ed è stato un tracollo, è stata una valanga perché gli accertamenti sono andati indietro nel tempo. Io lavoravo in azienda. La società è stata mesa in liquidazione e non è più attiva. Non ci sono più dipendenti già dal 2021, la maggior parte dei dipendenti sono stati assorbiti dalla (che fa appalti per pulizia e Pt_2 sicurezza) e lavorano presso la mandante che sta Parte_3 cambiando nome in OUR VITAE, vi è stato un passaggio diretto di personale. I lavoratori sono stati pagati, anche quanto al TFR, un terzo debitore della società ha pagato i dipendenti. Non ci sono più beni, salvo alcuni macchinari che sono da me custoditi.
La mia società lavorava all'interno dei locali della mandante ed oggi lavora lì”. Pt_2
Il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della ricorrente, che appare creditrice della odierna convenuta. Dall'informativa datata 15.7.2025 emerge che l'importo dei carichi iscritti al ruolo e affidati all'Agente della Riscossione è pari ad euro 3.355.081,07, quale “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”;
2 - questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a NO (TO) in Via Servino n. 16, c.a.p. 10090 (visura del
9.7.2025 in atti);
- la società debitrice e la socia sono state messe in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo state ritualmente convocate con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate. La socia e liquidatrice è anche comparsa all'udienza, rimettendosi alle valutazioni del Tribunale;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della società convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società in nome collettivo, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale il commercio all'ingrosso di prodotti chimici e farmaceutici) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che dall'informativa trasmessa da emerge che CP_3
l'importo dei carichi iscritti al ruolo e affidati all'Agente della Riscossione è pari ad euro
3.355.081,07, da cui deriva il superamento delle soglie di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII.
Deve, dunque, escludersi che Parte_4
Nome Collettivo sia qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Nella fattispecie, l'insolvenza si ricava dalla valutazione che, oltre al rilevantissimo ammontare del debito erariale, superiore a 3 milioni di euro, sono assenti le dichiarazioni fiscali per l'ultimo triennio e la liquidatrice, all'udienza, ha dato atto che la società è inattiva, non ci sono più dipendenti dal 2021 e non vi sono più beni, salvo alcuni macchinari da lei custoditi;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della ricorrente;
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
3 L'apertura della liquidazione giudiziale comporta l'apertura della liquidazione giudiziale anche della socia unica illimitatamente responsabile ex art. 256 CCII, che dovrà rivolgere al
GD sotto individuato tempestiva istanza di autorizzazione a trattenere le somme necessarie al mantenimento ai sensi dell'art. 146 CCII, dando prova della composizione del proprio nucleo familiare e del reddito percepito dagli altri membri, essendo ricompresi nella liquidazione giudiziale tutti i beni, tra cui il reddito percepito, sino a tale autorizzazione.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
in Nome Collettivo (c.f. ), con sede legale a Controparte_2 P.IVA_2
NO (TO) in Via Servino n. 16, c.a.p. 10090, nonché della socia unica illimitatamente responsabile (CF. ; Parte_1 C.F._1 nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA
4 dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 13 gennaio 2026 alle ore 14:45 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
invita la socia illimitatamente responsabile a presentare quanto prima possibile al GD istanza di autorizzazione a trattenere le somme necessarie al mantenimento ai sensi dell'art. 5 146 CCII, dando prova della composizione del proprio nucleo familiare e del reddito percepito dagli altri membri, essendo ricompresi nella liquidazione giudiziale tutti i beni, tra cui il reddito percepito, sino a tale autorizzazione;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 11.09.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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