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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/07/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
1772 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1772 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in BAGNO in data 25/06/2005 tra i coniugi: Parte_1
1. , nato a BAGNO DI ROMAGNA (FC) in [...]_1
25/04/1966, - ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. GRAZIANI PATRIZIA e dall' avv. VALENTINI DANIELE;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 19/08/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 10/11/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in BAGNO in data Parte_1
25/06/2005 tra i coniugi:
1. , nato a BAGNO DI ROMAGNA (FC) in [...]_1
25/04/1966, - ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di BAGNO DI
ROMAGNA – atto N. 1 P. 1 anno 2005; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
19/08/2024, che integralmente si riportano:
1) …omissis...
2) Confermare che la casa coniugale ubicata nel Comune di Forlì in Via Dei
Cavalieri n.25 int. 4, resti assegnata a proprietario Controparte_1
2 dell'appartamento e confermare che la residenza principale dei figli sia con la madre, nella nuova residenza in cui la sig.ra si è trasferita, ed in ogni caso Pt_2
fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, ma con possibilità di recarsi a casa dal padre ogni qualvolta lo richiederanno.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3) Confermare che i figli e restino affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Confermare che i figli e restino collocati prevalentemente Per_1 Per_2
presso la casa materna.
- Confermare che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 2 pomeriggi la settimana con cena compresa, per poi ritornare c/o abitazione della madre la sera, oltre ad un fine settimana alternati con pernottamento dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera dopo cena.
- Confermare inoltre che il padre, nel limite degli impegni di lavoro, è disponibile ad accompagnare i figli a scuola la mattina, e sempre nei limiti degli impegni di lavoro, causa trasferte continue nel territorio romagnolo, per quanto possibile potrà tornarli a prendere al termine delle lezioni della scuola, con riserva di eventuali modifiche se richieste dai figli.
Confermare che i figli inoltre trascorreranno con ciascun genitore metà delle festività natalizie alternando Natale a Capodanno, e metà delle festività Pasquali alternando Pasqua con lunedì dell'Angelo.
3 - Confermare che le vacanze estive i figli le trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5) Confermare che si impegna a contribuire mensilmente al CP_1
mantenimento dei figli versando alla tramite accredito in c/c, entro e non Pt_2
oltre il giorno dieci di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 600,0 e così € 300,0 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del Tribunale di Forlì.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6) Confermare che si impegna, per garantire ai figli un'altra dimora, a CP_1
versare alla sig.ra € 300 mensili, somma non rivalutabile, quale contributo Pt_2
per la conduzione di un immobile in cui si sarà trasferita la sig.ra con i figli. Pt_2
Il sig. inizierà a versare alla sig.ra il contributo al mantenimento CP_1 Pt_2
ed alla conduzione dell'immobile dal giorno in cui la sig.ra ed i figli Pt_2
lasceranno la casa coniugale. Da tale data viene riconosciuto alla sig.ra il Pt_2
diritto a percepire integralmente l'assegno unico per entrambi i figli. A tal proposito si evidenzia come siffatta ultima condizione relativa all'assegno unico, pur essendo contenuta nel ricorso congiunto depositato e sottoscritto da entrambe le parti (e che qui si riallega), NON risulti riportata nella sentenza n. 204/2024 con cui il
Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi (probabilmente per un mero refuso). Si chiede pertanto che la condizione in esame venga regolarmente inserita dalla S.V. Ill.ma tra le statuizioni della emananda sentenza di divorzio.
4 7) Confermare che corrisponderà a favore della sig.ra la somma CP_1 Pt_2
complessiva di € 40.000, oltre ad intestarle la roulotte, il cui valore è stimato in oltre
10.000 €.
La somma di € 40.000 di cui sopra, verrà corrisposta a favore della tramite Pt_2
bonifico sul c/c, con le seguenti modalità:
- € 5.000,00 versati all'atto del deposito del ricorso per separazione consensuale:
- € 15.000,00 entro il 2025;
- € 20.000,00 entro l'anno 2026, a titolo di saldo.
8) Confermare che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9) Confermare che i coniugi mantengono la titolarità delle rispettive autovetture.
10) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di BAGNO DI ROMAGNA per quanto di competenza.
Forlì, 13/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1772 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in BAGNO in data 25/06/2005 tra i coniugi: Parte_1
1. , nato a BAGNO DI ROMAGNA (FC) in [...]_1
25/04/1966, - ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. GRAZIANI PATRIZIA e dall' avv. VALENTINI DANIELE;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 19/08/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 10/11/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in BAGNO in data Parte_1
25/06/2005 tra i coniugi:
1. , nato a BAGNO DI ROMAGNA (FC) in [...]_1
25/04/1966, - ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di BAGNO DI
ROMAGNA – atto N. 1 P. 1 anno 2005; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
19/08/2024, che integralmente si riportano:
1) …omissis...
2) Confermare che la casa coniugale ubicata nel Comune di Forlì in Via Dei
Cavalieri n.25 int. 4, resti assegnata a proprietario Controparte_1
2 dell'appartamento e confermare che la residenza principale dei figli sia con la madre, nella nuova residenza in cui la sig.ra si è trasferita, ed in ogni caso Pt_2
fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, ma con possibilità di recarsi a casa dal padre ogni qualvolta lo richiederanno.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3) Confermare che i figli e restino affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Confermare che i figli e restino collocati prevalentemente Per_1 Per_2
presso la casa materna.
- Confermare che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 2 pomeriggi la settimana con cena compresa, per poi ritornare c/o abitazione della madre la sera, oltre ad un fine settimana alternati con pernottamento dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera dopo cena.
- Confermare inoltre che il padre, nel limite degli impegni di lavoro, è disponibile ad accompagnare i figli a scuola la mattina, e sempre nei limiti degli impegni di lavoro, causa trasferte continue nel territorio romagnolo, per quanto possibile potrà tornarli a prendere al termine delle lezioni della scuola, con riserva di eventuali modifiche se richieste dai figli.
Confermare che i figli inoltre trascorreranno con ciascun genitore metà delle festività natalizie alternando Natale a Capodanno, e metà delle festività Pasquali alternando Pasqua con lunedì dell'Angelo.
3 - Confermare che le vacanze estive i figli le trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
5) Confermare che si impegna a contribuire mensilmente al CP_1
mantenimento dei figli versando alla tramite accredito in c/c, entro e non Pt_2
oltre il giorno dieci di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 600,0 e così € 300,0 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del Tribunale di Forlì.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
6) Confermare che si impegna, per garantire ai figli un'altra dimora, a CP_1
versare alla sig.ra € 300 mensili, somma non rivalutabile, quale contributo Pt_2
per la conduzione di un immobile in cui si sarà trasferita la sig.ra con i figli. Pt_2
Il sig. inizierà a versare alla sig.ra il contributo al mantenimento CP_1 Pt_2
ed alla conduzione dell'immobile dal giorno in cui la sig.ra ed i figli Pt_2
lasceranno la casa coniugale. Da tale data viene riconosciuto alla sig.ra il Pt_2
diritto a percepire integralmente l'assegno unico per entrambi i figli. A tal proposito si evidenzia come siffatta ultima condizione relativa all'assegno unico, pur essendo contenuta nel ricorso congiunto depositato e sottoscritto da entrambe le parti (e che qui si riallega), NON risulti riportata nella sentenza n. 204/2024 con cui il
Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi (probabilmente per un mero refuso). Si chiede pertanto che la condizione in esame venga regolarmente inserita dalla S.V. Ill.ma tra le statuizioni della emananda sentenza di divorzio.
4 7) Confermare che corrisponderà a favore della sig.ra la somma CP_1 Pt_2
complessiva di € 40.000, oltre ad intestarle la roulotte, il cui valore è stimato in oltre
10.000 €.
La somma di € 40.000 di cui sopra, verrà corrisposta a favore della tramite Pt_2
bonifico sul c/c, con le seguenti modalità:
- € 5.000,00 versati all'atto del deposito del ricorso per separazione consensuale:
- € 15.000,00 entro il 2025;
- € 20.000,00 entro l'anno 2026, a titolo di saldo.
8) Confermare che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9) Confermare che i coniugi mantengono la titolarità delle rispettive autovetture.
10) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di BAGNO DI ROMAGNA per quanto di competenza.
Forlì, 13/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)