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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9335 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 45822/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, via dei Gracchi 137, presso lo studio dell'avv. Maria Elisa De Iulis che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
CP_1
convenuta contumace all'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 782,21, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
compensa nella misura di 4/5 le spese del giudizio e condanna la società convenuta a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente il restante quinto che si liquida in € 539,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è stato assunto a tempo indeterminato dalla Parte_1 CP_1 con decorrenza 1.6.2016, orario a tempo pieno, e inquadramento nel 5° livello
(mansioni di sistemista) del Ccnl del settore metalmeccanico (cfr. il contratto di assunzione e i cedolini paga). Il rapporto di lavoro è cessato in data 9.11.2021 per dimissioni rese dal Parte_1 Quest'ultimo ha sostenuto di essere rimasto in credito della società per il complessivo importo di € 5.695,38, come da conteggi allegati e a titolo soprattutto di indennità di mancato preavviso e Tfr. Di detta somma ha chiesto la condanna della società al pagamento in suo favore.
Nonostante la ritualità della notifica (effettuata via pec presso l'indirizzo della compagine convenuta), quest'ultima non si è costituita in giudizio.
Ammesso (ma non espletato) l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
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La domanda del è fondata solo in minima parte. Parte_1
E' documentalmente dimostrata la durata del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti (dall'1.6.2016 al 9.11.2021), il livello di inquadramento attribuito al ricorrente (il 5° del Ccnl del settore industria metalmeccanica) e l'orario a tempo pieno (cfr. lettera di assunzione e cedolini paga).
Poiché quanto contrattualmente dovuto non è dimostrato sia stato al ricorrente integralmente corrisposto, la società convenuta va condannata a pagare al ricorrente il complessivo importo di € 782,21, a titolo di differenze retribuzione mensile (per €
1,87), tredicesima (per € 0,01), ferie non godute (per € 184,10), permessi non goduti
(per € 110,64) e Tfr (per € 485,59), come da conteggi allegati.
Non risulta invece dovuta la rivendicata indennità sostitutiva del preavviso (per
€ 4.913,17), poiché il presupposto di essa (mancata corresponsione della retribuzione) non è affatto dimostrato, dovendo al contrario ricavarsi dagli stessi conteggi allegati che per cinque anni di lavoro il debito della società per retribuzione mensile ammonta a solo € 1,87 e non potendo naturalmente detta circostanza (la mancata corresponsione della retribuzione) conseguire dalla sola mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della società convenuta.
Di conseguenza, la società convenuta va condannata a pagare al la Parte_1
somma di € 782,21, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.
Visto l'esito del giudizio, le spese di esse vanno compensate nella misura di 4/5.
Il restante quinto, liquidato come in dispositivo nonché distratto ex art. 93 c.p.c., va posto a carico della società convenuta.
2 Nella liquidazione delle spese si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da € 5.200,01 a €
26.000,00) e si sono considerate tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) i cui rispettivi valori medi sono stati tutti ridotti al 50% considerata l'estrema semplicità della questione esaminata. Rispetto al risultato raggiunto (€
2.694,00) si è liquidato solo un quinto per la disposta compensazione parziale.
Roma, 25.9.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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