Art. 16.
L'ultimo comma dell' articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Il vino introdotto nell'acetificio od ivi prodotto, deve essere assunto in carico nel registro di cui all'articolo 35 del presente decreto.
Il vino destinato all'acetificazione, al momento della sua iscrizione nel registro di carico e scarico previsto dal quarto comma del presente articolo, deve avere un contenuto di acido acetico non superiore a grammi 8 per litro e deve essere addizionato di una sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la sanita'. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di impiego di tale sostanza".
L'ultimo comma dell' articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Il vino introdotto nell'acetificio od ivi prodotto, deve essere assunto in carico nel registro di cui all'articolo 35 del presente decreto.
Il vino destinato all'acetificazione, al momento della sua iscrizione nel registro di carico e scarico previsto dal quarto comma del presente articolo, deve avere un contenuto di acido acetico non superiore a grammi 8 per litro e deve essere addizionato di una sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la sanita'. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di impiego di tale sostanza".