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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 4006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4006 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 36730/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe con ricorso depositat0 in data 21.10.2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.05.1987, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele
Rimini, presso il quale ha eletto domicilio telematico
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Luca Murru, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
CONVENUTO
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 07.11.2024
Oggetto: Divorzio Contenzioso
Conclusioni per parte ricorrente “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12 marzo 2021 da
[...]
e (matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Parte_1 CP_1
GL al n. 4, Parte I, Serie).
2) Ordinare al Comune di GL di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Dare atto che non sussistono, anche sulla base delle intese raggiunte tra le parti in occasione della separazione consensuale, gli estremi per riconoscere assegni divorzili a carico di alcuno dei coniugi
a favore dell'altro.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia.”
Conclusioni per parte resistente
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12 marzo 2021 da
[...]
e (matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Parte_1 CP_1
GL al n. 4, Parte I, Serie).
2) Ordinare al Comune di GL di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra ad ottenere un importo pari ad € 500,00 CP_1 mensili a titolo di assegno divorzile e/o un assegno una tantum pari ad € 30.000,00=.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.10.2024, il IG. , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con rito civile con la IG.ra in GL in data 12 marzo CP_1
2021 (iscritto nel Registro dello stato civile del Comune medesimo anno 2021, n. 4, parte I), dalla cui unione non sono nati figli, e dalla quale si è separato con accordo di negoziazione assistita ex art. 6, comma 2, D.L. 132/2014 convertito in L. 126/2014 (nulla osta concesso dal P.M. n. 1126/2023), ha chiesto al Tribunale adito di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Parte ricorrente ha depositato le memorie ex art. 473 bis. 17 c. 1 e 3 c.p.c..
Con comparsa depositata il 31.03.2025, oltre il termine assegnato nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., si è costituita tardivamente in giudizio la IG.ra la quale CP_1
si è associata alla domanda di divorzio;
ha chiesto la somma di € 500,00 mensili o la cifra una tantum di € 30.000,00 a titolo di assegno divorzile. All'udienza del 01.04.2025 il Giudice delegato ha sentito le parti e ne ha tentato la conciliazione che non è riuscita.
Parte ricorrente ha dichiarato: “Voglio solo la pronuncia sullo status. Non ho avuto modo di leggere la comparsa di costituzione di controparte.”
Parte resistente ha dichiarato: “io vorrei che mio marito mi restituisse la mia NO ed i miei gatti. Da ottobre 2024 lavoro come badante e guadagno Euro 750,00 al mese;
condivido un appartamento con un'amica e pago per una stanza Euro 450,00. Io mi sono trasferita dal Giappone nel 2018; ho seguito il ricorrente;
avremmo dovuto ritrasferirci in Giappone;
poi lui mi ha chiesto di rimanere in Italia io non parlavo italiano e ho chiesto un visto da studente. Io mi ero appena laureata in Giappone. E' tutto molto difficile soprattutto emotivamente. Ho anche lavorato come free lance come traduttrice;
non ho mai avuto una busta paga prima di ottobre del 2024.”
I difensori delle parti hanno insistito nelle domande riportandosi agli atti.
Il Giudice delegato ha ordinato la discussione orale della causa.
I difensori delle parti hanno discusso oralmente riportandosi agli atti.
All'esito della discussione il Giudice delegato ritenuta la causa matura per la decisione l'ha trattenuta in decisione riservandosi di riferire al Collegio
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Sulla Giurisdizione Italiana e Sulla Legge Applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla pronuncia sulla domanda di divorzio ex art. 3, co 1, lett. a), Reg. CE 1111/2019 in quanto l'Italia è il luogo di residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è quella italiana in mancanza di una scelta da parte dei coniugi, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), in quanto legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Quando alla domanda sulle obbligazioni alimentari, sussiste la giurisdizione del Giudice adito ex art. 3 Regolamento CE n. 4/09 lett. A) ed è applicabile la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 art. 3, richiamato dal regolamento CE n. 4/09 art. 15 ed approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 20 novembre 2009 atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in data 12 marzo Parte_1 CP_1
2021 (iscritto nel Registro dello stato civile del Comune medesimo anno 2021, n. 4, parte I).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono separate con accordo di negoziazione assistita ex art. 6, comma 2, D.L. 132/2014 convertito in L. 126/2014 (nulla osta concesso dal P.M. n. 1126/2023).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo entrambe le parti avanzato domanda di divorzio, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Sull'assegno divorzile
La IG.ra ha chiesto a titolo di assegno divorzile la somma di € 500,00 mensili. CP_1
Preliminarmente occorre richiamare il condiviso orientamento giurisprudenziale della Corte di
Cassazione, anche di recente riaffermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con pronuncia del 5 novembre 2021, n. 32198, secondo cui “sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del
2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'esigenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge”; “il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa (art. 5 c. 6 L. n. 898/1970), richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali rappresentano il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22602).
La Corte di Cassazione ha precisato che nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti.
Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 Legge 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale (Cassazione civile, sez. I, ordinanza
13 ottobre 2021, n. 27906).
In altri termini, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cassazione con ordinanza dell'1 ottobre 2021, n. 26682).
Alla stregua dei principi sopra enunciati, il giudice di merito deve dunque verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni), b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive economico-patrimoniali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari, c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare, d) quale sia l'entità concreta dello spostamento patrimoniale e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (Cass. Sez. I ord. n.
2140 del 25/1/22; vedi anche Cass., Sez. VI-I, 11/08/2021, n. 22738).
La parte convenuta si è costituita tardivamente in giudizio con tutte le decadenze di cui all'art. 473 bis. 16 c.p.c.
La convenuta non ha fornito prova dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, né sotto il profilo assistenziale - essendo la stessa pacificamente attualmente impiegata come badante con una retribuzione di circa € 750,00 netti mensili e dovendosi, altresì, ritenere che la medesima, di giovane età ed integra capacità lavorativa, possa utilmente e rapidamente reinserirsi nel mondo del lavoro anche reperendo un'attività lavorativa più qualificata e redditizia- né tantomeno sotto il profilo perequativo compensativo.
Nulla risulta in proposito provato sui sacrifici delle proprie aspettative di crescita professionale ed economica, sul ruolo endo familiare trainante assunto nel corso della breve durata della convivenza matrimoniale, né sull'apporto dato alla costruzione della solidità lavorativa e patrimoniale del coniuge.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Sulle spese di lite
Le spese legali, liquidate come in dispositivo, devono essere compensate per 1/3 tra le parti, dato il carattere necessario della pronuncia sullo status;
i restanti 2/3 devono essere posti a carico della IG.ra data la soccombenza della stessa sulla domanda di assegno divorzile. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o rigettata ogni diversa e ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a GL (MI) in data 12 marzo 2021
(iscritto nel Registro dello stato civile del Comune medesimo anno 2021, n. 4, parte I) tra e;
Parte_1 CP_1
2) Rigetta la domanda di assegno divorzile svolta dalla resistente;
3) Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna la IG.ra al pagamento CP_1
dei restanti 2/3 liquidate per tale quota in Euro in € 2.800,00 per compensi, oltre accessori di legge;
4) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GL (MI) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1)
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe con ricorso depositat0 in data 21.10.2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.05.1987, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele
Rimini, presso il quale ha eletto domicilio telematico
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Luca Murru, presso il quale ha eletto domicilio telematico;
CONVENUTO
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 07.11.2024
Oggetto: Divorzio Contenzioso
Conclusioni per parte ricorrente “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12 marzo 2021 da
[...]
e (matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Parte_1 CP_1
GL al n. 4, Parte I, Serie).
2) Ordinare al Comune di GL di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Dare atto che non sussistono, anche sulla base delle intese raggiunte tra le parti in occasione della separazione consensuale, gli estremi per riconoscere assegni divorzili a carico di alcuno dei coniugi
a favore dell'altro.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia.”
Conclusioni per parte resistente
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12 marzo 2021 da
[...]
e (matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Parte_1 CP_1
GL al n. 4, Parte I, Serie).
2) Ordinare al Comune di GL di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Accertare e dichiarare il diritto della IG.ra ad ottenere un importo pari ad € 500,00 CP_1 mensili a titolo di assegno divorzile e/o un assegno una tantum pari ad € 30.000,00=.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.10.2024, il IG. , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con rito civile con la IG.ra in GL in data 12 marzo CP_1
2021 (iscritto nel Registro dello stato civile del Comune medesimo anno 2021, n. 4, parte I), dalla cui unione non sono nati figli, e dalla quale si è separato con accordo di negoziazione assistita ex art. 6, comma 2, D.L. 132/2014 convertito in L. 126/2014 (nulla osta concesso dal P.M. n. 1126/2023), ha chiesto al Tribunale adito di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Parte ricorrente ha depositato le memorie ex art. 473 bis. 17 c. 1 e 3 c.p.c..
Con comparsa depositata il 31.03.2025, oltre il termine assegnato nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., si è costituita tardivamente in giudizio la IG.ra la quale CP_1
si è associata alla domanda di divorzio;
ha chiesto la somma di € 500,00 mensili o la cifra una tantum di € 30.000,00 a titolo di assegno divorzile. All'udienza del 01.04.2025 il Giudice delegato ha sentito le parti e ne ha tentato la conciliazione che non è riuscita.
Parte ricorrente ha dichiarato: “Voglio solo la pronuncia sullo status. Non ho avuto modo di leggere la comparsa di costituzione di controparte.”
Parte resistente ha dichiarato: “io vorrei che mio marito mi restituisse la mia NO ed i miei gatti. Da ottobre 2024 lavoro come badante e guadagno Euro 750,00 al mese;
condivido un appartamento con un'amica e pago per una stanza Euro 450,00. Io mi sono trasferita dal Giappone nel 2018; ho seguito il ricorrente;
avremmo dovuto ritrasferirci in Giappone;
poi lui mi ha chiesto di rimanere in Italia io non parlavo italiano e ho chiesto un visto da studente. Io mi ero appena laureata in Giappone. E' tutto molto difficile soprattutto emotivamente. Ho anche lavorato come free lance come traduttrice;
non ho mai avuto una busta paga prima di ottobre del 2024.”
I difensori delle parti hanno insistito nelle domande riportandosi agli atti.
Il Giudice delegato ha ordinato la discussione orale della causa.
I difensori delle parti hanno discusso oralmente riportandosi agli atti.
All'esito della discussione il Giudice delegato ritenuta la causa matura per la decisione l'ha trattenuta in decisione riservandosi di riferire al Collegio
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Sulla Giurisdizione Italiana e Sulla Legge Applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla pronuncia sulla domanda di divorzio ex art. 3, co 1, lett. a), Reg. CE 1111/2019 in quanto l'Italia è il luogo di residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è quella italiana in mancanza di una scelta da parte dei coniugi, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), in quanto legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Quando alla domanda sulle obbligazioni alimentari, sussiste la giurisdizione del Giudice adito ex art. 3 Regolamento CE n. 4/09 lett. A) ed è applicabile la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 art. 3, richiamato dal regolamento CE n. 4/09 art. 15 ed approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 20 novembre 2009 atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in data 12 marzo Parte_1 CP_1
2021 (iscritto nel Registro dello stato civile del Comune medesimo anno 2021, n. 4, parte I).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono separate con accordo di negoziazione assistita ex art. 6, comma 2, D.L. 132/2014 convertito in L. 126/2014 (nulla osta concesso dal P.M. n. 1126/2023).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo entrambe le parti avanzato domanda di divorzio, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Sull'assegno divorzile
La IG.ra ha chiesto a titolo di assegno divorzile la somma di € 500,00 mensili. CP_1
Preliminarmente occorre richiamare il condiviso orientamento giurisprudenziale della Corte di
Cassazione, anche di recente riaffermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con pronuncia del 5 novembre 2021, n. 32198, secondo cui “sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del
2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'esigenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge”; “il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa (art. 5 c. 6 L. n. 898/1970), richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali rappresentano il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22602).
La Corte di Cassazione ha precisato che nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti.
Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 Legge 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale (Cassazione civile, sez. I, ordinanza
13 ottobre 2021, n. 27906).
In altri termini, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cassazione con ordinanza dell'1 ottobre 2021, n. 26682).
Alla stregua dei principi sopra enunciati, il giudice di merito deve dunque verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni), b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive economico-patrimoniali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari, c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare, d) quale sia l'entità concreta dello spostamento patrimoniale e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (Cass. Sez. I ord. n.
2140 del 25/1/22; vedi anche Cass., Sez. VI-I, 11/08/2021, n. 22738).
La parte convenuta si è costituita tardivamente in giudizio con tutte le decadenze di cui all'art. 473 bis. 16 c.p.c.
La convenuta non ha fornito prova dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, né sotto il profilo assistenziale - essendo la stessa pacificamente attualmente impiegata come badante con una retribuzione di circa € 750,00 netti mensili e dovendosi, altresì, ritenere che la medesima, di giovane età ed integra capacità lavorativa, possa utilmente e rapidamente reinserirsi nel mondo del lavoro anche reperendo un'attività lavorativa più qualificata e redditizia- né tantomeno sotto il profilo perequativo compensativo.
Nulla risulta in proposito provato sui sacrifici delle proprie aspettative di crescita professionale ed economica, sul ruolo endo familiare trainante assunto nel corso della breve durata della convivenza matrimoniale, né sull'apporto dato alla costruzione della solidità lavorativa e patrimoniale del coniuge.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Sulle spese di lite
Le spese legali, liquidate come in dispositivo, devono essere compensate per 1/3 tra le parti, dato il carattere necessario della pronuncia sullo status;
i restanti 2/3 devono essere posti a carico della IG.ra data la soccombenza della stessa sulla domanda di assegno divorzile. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o rigettata ogni diversa e ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a GL (MI) in data 12 marzo 2021
(iscritto nel Registro dello stato civile del Comune medesimo anno 2021, n. 4, parte I) tra e;
Parte_1 CP_1
2) Rigetta la domanda di assegno divorzile svolta dalla resistente;
3) Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna la IG.ra al pagamento CP_1
dei restanti 2/3 liquidate per tale quota in Euro in € 2.800,00 per compensi, oltre accessori di legge;
4) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GL (MI) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub. 1)
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 14 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Maria Laura Amato