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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/07/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Feriale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Calogero D. Cammarata Presidente rel. dott.ssa Ester R. Difrancesco Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2352/2024 R.G.A.C., promosso da:
nata il [...] a [...] ed ivi residente in Parte_1
via Santa Lucia n. 66, cod. fisc. rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. Salvatore Burcheri, con studio in Via G. Garibaldi n. 25, a San AT
(CL) ed ivi elettivamente domiciliata;
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1
AT (CL) in Via Santa Lucia n 66 e domiciliato in Via Trappeti n 47 (C.F.:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Franzone ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in TA – Via E.
De Nicola n. 17;
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Le parti, con note scritte in sostituzione dell'udienza del
07.05.2025, hanno dato atto dell'accordo raggiunto sulle condizioni della loro separazione ed hanno chiesto il mutamento del titolo della separazione da giudiziale in consensuale, depositando l'accordo della separazione;
concludevano insistendo nella chiesta separazione alle condizioni dalle stesse precisate, che di seguito di riportano:
1. RECIPROCO RISPETTO
I coniugi vivranno separati, con libertà di condurre vite autonome, senza interferenze dell'uno nella vita dell'altro e con l'obbligo del reciproco rispetto.
Il sig. si impegna altresì a cambiare la propria residenza anagrafica. CP_1
2. RINUNZIA ASSEGNO DI MANTENIMENTO CONIUGI
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo pertanto nulla da pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione delle pattuizioni di ordine economico concordate con il presente atto.
3. ASSEGNO DI CONTRIBUZIONE AL MANTENIMENTO DELLA
PROLE
Il sig. si impegna a corrispondere alla signora entro il giorno 12 di ogni CP_1 Pt_1
Per mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore la somma di €
200,00 mensile ed invece € 100,00 mensili per , stante le attività saltuarie prestate da Per_2 quest'ultimo, oltre alla rivalutazione annuale seconde l'indice ISTAT come per legge, con prima rivalutazione Dicembre 2026, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
La quota di mantenimento ordinario in favore del figlio cesserà non appena quest'ultimo Per_2 troverà una occupazione stabile. Pertanto, il sig. è autorizzato, sin d'ora, a non CP_1 versare la quota relativa al mantenimento del figlio appena verrà comunicata l'avvenuta Per_2 assunzione nel posto di lavoro da parte del figlio ovvero dalla sig.ra Pt_1
Lo stesso si obbliga, altresì, a rimborsare alla sig.ra il 50% di tutte le spese Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, quali spese mediche, universitarie (acquisto libri di testo, tasse universitarie, spese laurea, ect.), richiamando altresì il Protocollo all'uopo adottato dal Tribunale di TA e le modalità ivi indicate.
4. DETRAZIONI FISCALI FIGLIA A CARICO La detrazione spettante per la figlia a carico sarà ripartita tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre l'assegno unico universale sarà al 100% percepito dalla signora autorizzata dal sig. Pt_1 CP_1
a richiederlo per l'intero.
5. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Stabiliscono le parti che la casa coniugale sita a San AT in via Santa Lucia n. 66, di proprietà della signora stante che ereditata unitamente al fratello dalla madre Pt_1
, nata il [...] e deceduta in data 12 agosto 2024, sarà assegnata Persona_3
Per alla moglie, unitamente agli arredi e corredi, con la quale vivranno stabilmente i due figli ed i quali hanno manifestato la volontà di vivere con la madre. Il sig. è Per_2 CP_1 autorizzato sin d'ora a potere prelevare da casa i propri effetti personali comunicando alla sig.ra il giorno di accesso presso l'abitazione coniugale;
Pt_1
6. DIRITTI DI VISITA DEI FIGLI Per Per quanto riguarda la figlia minore la stessa sarà affidata ad entrambi i genitori secondo la disciplina dell'affidamento condiviso e potrà trascorrere, compatibilmente con gli impegni scolastici due pomeriggi a settimana con il padre, concordando gli incontri con la stessa in tempo utile al fine di darne avviso alla madre con netto anticipo. Inoltre, qualora la figlia manifesti la disponibilità il padre potrà vederla a fine settimana alterni senza pernottare presso la sua abitazione non avendo la possibilità di ospitare qualcuno. Per Il sig. potrà vedere la figlia in occasione delle festività natalizie, tre giorni CP_1 consecutivi, senza pernotto, che comprendano alternativamente il giorno di Natale (24, 25 e
26) o il Capodanno (31, 1 e 2); in occasione delle festività pasquali, ad anni alterni, la figlia trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore ed il giorno successivo con l'altro; il padre avrà, altresì, diritto-facoltà di avere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, secondo un accordo da raggiungere entro il mese di giugno di ciascun anno, nonché il giorno della festa del papà e quello del compleanno dello stesso nonché, ad anni alterni, una volta a pranzo e un'altra volta a cena, il giorno del compleanno della figlia.
7. IMPOSTE E TASSE AFFERENTI L'AUTOVETTURA FORD FOCUS E LA CASA CONIUGALE
Le parti sono consapevoli che al momento risulta in essere con l'ente di riscossione del
[...] un piano di rateizzazione relativo alla tassa sui rifiuti che è stato onorato solo CP_2 relativamente alle prime tre rate, per cui si impegnano mensilmente a corrisponderle ogni mese al 50%.
Inoltre qualsivoglia ulteriore accertamento relativo alla predetta tassa sarà corrisposto al 50% ciascuno fino a quando il sig. non provvederà a cambiare la propria residenza. CP_1
Per ciò che concerne le tasse di proprietà dell'autovettura Ford Focus le stesse dovranno essere suddivise al 50% fino all'anno 2024 mentre i successivi anni saranno a carico del sig.
CP_1
Le pattuizioni che precedono avranno efficacia immediata dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
Entrambe le parti dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente atto nulla avranno reciprocamente a pretendere e tutte le domande avanzate nei rispettivi atti, ovvero nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta, dovranno intendersi reciprocamente rinunziate.”
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, la ricorrente esponeva:
- che in data 13 aprile 1996, a San AT, contraeva matrimonio con il sig.
, annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Controparte_1
San AT al n. 4, parte I, anno 1996;
- che dall'unione nascevano quattro figli: in data 20 giugno 1997 a TA Per_
, in data 26 maggio 2001 a TA Dell'Utri in data Parte_2
28 luglio 2004 a TA , e in data 17 gennaio 2011, a Parte_3
TA Dell' ; Parte_4
Per_
- che le figlie che risultano economicamente autosufficienti e non Pt_2 vivono più presso l'abitazione familiare;
mentre, al momento risulta Per_2 disoccupato ed ha conseguito il diploma nell'anno scolastico 2023/2024; la figlia Per_ più piccole, , frequenta il primo anno di liceo linguistico di TA.
- che la casa familiare in cui vive il nucleo familiare, sita a San AT in via
Santa Lucia n. 66, è di proprietà della signora Pt_1
- che la signora in data 31 dicembre 2022 ha cessato la propria ditta Pt_1 individuale che espletava servizi di pulizia;
tuttavia, la stessa rappresentava di essere economicamente autosufficiente, in quanto svolge saltuarie attività occasionali di lavoro.
- che invece il sig. svolge l'attività di muratore ed il reddito relativo CP_1 all'anno 2022, giusta certificazione unica 2023, è pari ad € 16.000,00 circa;
- che negli ultimi tempi era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi;
e che da diversi mesi il sig. non abitava più CP_1 CP_1 presso la casa familiare e non collaborava economicamente al mantenimento del nucleo familiare;
La ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni che sinteticamente prevedevano:
-l'assegnazione della casa adibita a domicilio coniugale, perché già parzialmente di proprietà della stessa sig.ra Pt_1
Per_
-l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
-la compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre e un congruo contributo mensile per il mantenimento dei figli più piccoli e non economicamente autosufficienti, Per_
ed , a carico del padre di € 200,00, oltre al versamento del 50% delle Per_2 spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il sig. non opponendosi alla chiesta separazione CP_1
e dichiarando di essere disponibile a versare alla sig.ra un assegno di Pt_1
Per_ mantenimento di € 200,00 per la figlia ed € 100,00, a tiolo di contributo alimentare, per il figlio , essendo lo stesso capace, competente ed abile al Per_2 lavoro ed avendo già svolto diversi lavori sino ad oggi nel settore della ristorazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con riferimento all'assegno unico figli, il convenuto chiedeva la ripartizione dello stesso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno come per legge.
Chiedeva, pertanto, dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con domiciliazione abituale o prevalente presso la madre;
La casa coniugale, di proprietà della sig.ra verrà assegnata alla stessa che l'abiterà Pt_1 con i figli con essa conviventi;
Nulla statuire in ordine all'assegno di mantenimento per la sig.ra essendo Pt_1 economicamente autosufficiente;
Disporre un assegno di mantenimento in favore dei soli figli per le argomentazioni svolte in parte motiva;
Condannare la ricorrente al pagamento delle spese e compensi di causa
All'udienza del 02.04.2025, le parti rappresentavano l'avvio delle trattative per la definizione consensuale della separazione e, di conseguenza, chiedevano volersi disporre un rinvio con fissazione della successiva udienza a trattazione scritta.
Il giudice, preso atto della richiesta congiunta, rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del giorno 07.05.2025, che disponeva sostituirsi con il deposito di note scritte.
Le parti, nelle more, raggiungevano un accordo sulle condizioni della loro separazione, che veniva depositato unitamente alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 07.05.2025. Le parti chiedevano così il mutamento del titolo della separazione da giudiziale in consensuale, concludendo come in epigrafe.
La domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, è fondata e deve accogliersi poiché gli elementi acquisiti, il tenore degli atti difensivi di parte e le dichiarazioni rese dai coniugi offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la chiesta separazione.
Le parti hanno concordato le condizioni della separazione e tali condizioni sono conformi alla legge e appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore.
Le spese di lite, attesa la formulazione congiunta delle conclusioni, devono integralmente compensarsi tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2352/2024
R.G.A.C. dichiara la separazione dei coniugi: , nato a [...] Controparte_1
AT (CL) il 03.01.1969 e nata il [...] a [...] Parte_1
AT, il cui matrimonio, celebrato in San AT (CL), in data 13 Aprile 1996, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San AT dell'anno
1996, Parte I, al n.4, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, depositato in data 05.05.2025.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San AT (CL) di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in TA nella Camera di consiglio della Sezione Feriale del
Tribunale il 18 luglio 2025
Il Presidente
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Feriale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Calogero D. Cammarata Presidente rel. dott.ssa Ester R. Difrancesco Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2352/2024 R.G.A.C., promosso da:
nata il [...] a [...] ed ivi residente in Parte_1
via Santa Lucia n. 66, cod. fisc. rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. Salvatore Burcheri, con studio in Via G. Garibaldi n. 25, a San AT
(CL) ed ivi elettivamente domiciliata;
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1
AT (CL) in Via Santa Lucia n 66 e domiciliato in Via Trappeti n 47 (C.F.:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Franzone ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in TA – Via E.
De Nicola n. 17;
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Le parti, con note scritte in sostituzione dell'udienza del
07.05.2025, hanno dato atto dell'accordo raggiunto sulle condizioni della loro separazione ed hanno chiesto il mutamento del titolo della separazione da giudiziale in consensuale, depositando l'accordo della separazione;
concludevano insistendo nella chiesta separazione alle condizioni dalle stesse precisate, che di seguito di riportano:
1. RECIPROCO RISPETTO
I coniugi vivranno separati, con libertà di condurre vite autonome, senza interferenze dell'uno nella vita dell'altro e con l'obbligo del reciproco rispetto.
Il sig. si impegna altresì a cambiare la propria residenza anagrafica. CP_1
2. RINUNZIA ASSEGNO DI MANTENIMENTO CONIUGI
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo pertanto nulla da pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione delle pattuizioni di ordine economico concordate con il presente atto.
3. ASSEGNO DI CONTRIBUZIONE AL MANTENIMENTO DELLA
PROLE
Il sig. si impegna a corrispondere alla signora entro il giorno 12 di ogni CP_1 Pt_1
Per mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore la somma di €
200,00 mensile ed invece € 100,00 mensili per , stante le attività saltuarie prestate da Per_2 quest'ultimo, oltre alla rivalutazione annuale seconde l'indice ISTAT come per legge, con prima rivalutazione Dicembre 2026, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
La quota di mantenimento ordinario in favore del figlio cesserà non appena quest'ultimo Per_2 troverà una occupazione stabile. Pertanto, il sig. è autorizzato, sin d'ora, a non CP_1 versare la quota relativa al mantenimento del figlio appena verrà comunicata l'avvenuta Per_2 assunzione nel posto di lavoro da parte del figlio ovvero dalla sig.ra Pt_1
Lo stesso si obbliga, altresì, a rimborsare alla sig.ra il 50% di tutte le spese Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, quali spese mediche, universitarie (acquisto libri di testo, tasse universitarie, spese laurea, ect.), richiamando altresì il Protocollo all'uopo adottato dal Tribunale di TA e le modalità ivi indicate.
4. DETRAZIONI FISCALI FIGLIA A CARICO La detrazione spettante per la figlia a carico sarà ripartita tra i due genitori nella misura del 50% ciascuno, mentre l'assegno unico universale sarà al 100% percepito dalla signora autorizzata dal sig. Pt_1 CP_1
a richiederlo per l'intero.
5. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Stabiliscono le parti che la casa coniugale sita a San AT in via Santa Lucia n. 66, di proprietà della signora stante che ereditata unitamente al fratello dalla madre Pt_1
, nata il [...] e deceduta in data 12 agosto 2024, sarà assegnata Persona_3
Per alla moglie, unitamente agli arredi e corredi, con la quale vivranno stabilmente i due figli ed i quali hanno manifestato la volontà di vivere con la madre. Il sig. è Per_2 CP_1 autorizzato sin d'ora a potere prelevare da casa i propri effetti personali comunicando alla sig.ra il giorno di accesso presso l'abitazione coniugale;
Pt_1
6. DIRITTI DI VISITA DEI FIGLI Per Per quanto riguarda la figlia minore la stessa sarà affidata ad entrambi i genitori secondo la disciplina dell'affidamento condiviso e potrà trascorrere, compatibilmente con gli impegni scolastici due pomeriggi a settimana con il padre, concordando gli incontri con la stessa in tempo utile al fine di darne avviso alla madre con netto anticipo. Inoltre, qualora la figlia manifesti la disponibilità il padre potrà vederla a fine settimana alterni senza pernottare presso la sua abitazione non avendo la possibilità di ospitare qualcuno. Per Il sig. potrà vedere la figlia in occasione delle festività natalizie, tre giorni CP_1 consecutivi, senza pernotto, che comprendano alternativamente il giorno di Natale (24, 25 e
26) o il Capodanno (31, 1 e 2); in occasione delle festività pasquali, ad anni alterni, la figlia trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore ed il giorno successivo con l'altro; il padre avrà, altresì, diritto-facoltà di avere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, secondo un accordo da raggiungere entro il mese di giugno di ciascun anno, nonché il giorno della festa del papà e quello del compleanno dello stesso nonché, ad anni alterni, una volta a pranzo e un'altra volta a cena, il giorno del compleanno della figlia.
7. IMPOSTE E TASSE AFFERENTI L'AUTOVETTURA FORD FOCUS E LA CASA CONIUGALE
Le parti sono consapevoli che al momento risulta in essere con l'ente di riscossione del
[...] un piano di rateizzazione relativo alla tassa sui rifiuti che è stato onorato solo CP_2 relativamente alle prime tre rate, per cui si impegnano mensilmente a corrisponderle ogni mese al 50%.
Inoltre qualsivoglia ulteriore accertamento relativo alla predetta tassa sarà corrisposto al 50% ciascuno fino a quando il sig. non provvederà a cambiare la propria residenza. CP_1
Per ciò che concerne le tasse di proprietà dell'autovettura Ford Focus le stesse dovranno essere suddivise al 50% fino all'anno 2024 mentre i successivi anni saranno a carico del sig.
CP_1
Le pattuizioni che precedono avranno efficacia immediata dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
Entrambe le parti dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente atto nulla avranno reciprocamente a pretendere e tutte le domande avanzate nei rispettivi atti, ovvero nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta, dovranno intendersi reciprocamente rinunziate.”
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, la ricorrente esponeva:
- che in data 13 aprile 1996, a San AT, contraeva matrimonio con il sig.
, annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Controparte_1
San AT al n. 4, parte I, anno 1996;
- che dall'unione nascevano quattro figli: in data 20 giugno 1997 a TA Per_
, in data 26 maggio 2001 a TA Dell'Utri in data Parte_2
28 luglio 2004 a TA , e in data 17 gennaio 2011, a Parte_3
TA Dell' ; Parte_4
Per_
- che le figlie che risultano economicamente autosufficienti e non Pt_2 vivono più presso l'abitazione familiare;
mentre, al momento risulta Per_2 disoccupato ed ha conseguito il diploma nell'anno scolastico 2023/2024; la figlia Per_ più piccole, , frequenta il primo anno di liceo linguistico di TA.
- che la casa familiare in cui vive il nucleo familiare, sita a San AT in via
Santa Lucia n. 66, è di proprietà della signora Pt_1
- che la signora in data 31 dicembre 2022 ha cessato la propria ditta Pt_1 individuale che espletava servizi di pulizia;
tuttavia, la stessa rappresentava di essere economicamente autosufficiente, in quanto svolge saltuarie attività occasionali di lavoro.
- che invece il sig. svolge l'attività di muratore ed il reddito relativo CP_1 all'anno 2022, giusta certificazione unica 2023, è pari ad € 16.000,00 circa;
- che negli ultimi tempi era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi;
e che da diversi mesi il sig. non abitava più CP_1 CP_1 presso la casa familiare e non collaborava economicamente al mantenimento del nucleo familiare;
La ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni che sinteticamente prevedevano:
-l'assegnazione della casa adibita a domicilio coniugale, perché già parzialmente di proprietà della stessa sig.ra Pt_1
Per_
-l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
-la compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre e un congruo contributo mensile per il mantenimento dei figli più piccoli e non economicamente autosufficienti, Per_
ed , a carico del padre di € 200,00, oltre al versamento del 50% delle Per_2 spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il sig. non opponendosi alla chiesta separazione CP_1
e dichiarando di essere disponibile a versare alla sig.ra un assegno di Pt_1
Per_ mantenimento di € 200,00 per la figlia ed € 100,00, a tiolo di contributo alimentare, per il figlio , essendo lo stesso capace, competente ed abile al Per_2 lavoro ed avendo già svolto diversi lavori sino ad oggi nel settore della ristorazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con riferimento all'assegno unico figli, il convenuto chiedeva la ripartizione dello stesso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno come per legge.
Chiedeva, pertanto, dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con domiciliazione abituale o prevalente presso la madre;
La casa coniugale, di proprietà della sig.ra verrà assegnata alla stessa che l'abiterà Pt_1 con i figli con essa conviventi;
Nulla statuire in ordine all'assegno di mantenimento per la sig.ra essendo Pt_1 economicamente autosufficiente;
Disporre un assegno di mantenimento in favore dei soli figli per le argomentazioni svolte in parte motiva;
Condannare la ricorrente al pagamento delle spese e compensi di causa
All'udienza del 02.04.2025, le parti rappresentavano l'avvio delle trattative per la definizione consensuale della separazione e, di conseguenza, chiedevano volersi disporre un rinvio con fissazione della successiva udienza a trattazione scritta.
Il giudice, preso atto della richiesta congiunta, rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del giorno 07.05.2025, che disponeva sostituirsi con il deposito di note scritte.
Le parti, nelle more, raggiungevano un accordo sulle condizioni della loro separazione, che veniva depositato unitamente alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 07.05.2025. Le parti chiedevano così il mutamento del titolo della separazione da giudiziale in consensuale, concludendo come in epigrafe.
La domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, è fondata e deve accogliersi poiché gli elementi acquisiti, il tenore degli atti difensivi di parte e le dichiarazioni rese dai coniugi offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la chiesta separazione.
Le parti hanno concordato le condizioni della separazione e tali condizioni sono conformi alla legge e appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore.
Le spese di lite, attesa la formulazione congiunta delle conclusioni, devono integralmente compensarsi tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2352/2024
R.G.A.C. dichiara la separazione dei coniugi: , nato a [...] Controparte_1
AT (CL) il 03.01.1969 e nata il [...] a [...] Parte_1
AT, il cui matrimonio, celebrato in San AT (CL), in data 13 Aprile 1996, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San AT dell'anno
1996, Parte I, al n.4, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, depositato in data 05.05.2025.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San AT (CL) di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in TA nella Camera di consiglio della Sezione Feriale del
Tribunale il 18 luglio 2025
Il Presidente
Calogero D. Cammarata