Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/03/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1940/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente Rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 1940/2024 rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 23.01.2025
tra
(C.F. , cittadina italiana, nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Foligno, Via Leonardo Da Vinci n. 5/a, rappresentata e difesa dall'Avv. BARONTINI Silvia ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia, Via Manzoni n. 282, presso il Difensore;
e
(C.F. , cittadino italiano, nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Foligno, Via Leonardo Da Vinci n. 5/a, rappresentato e difeso dall'Avv. GUBBIOTTI Patrizia ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via Umberto I n. 64, presso il Difensore;
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con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...] Persona_1 Persona_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5.11.2024 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di
Per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie ed Per_2
entrambe minorenni, alle seguenti condizioni:
Per
“A. le figlie minori e saranno congiuntamente affidate ad entrambi i genitori, che insieme adotteranno Per_2
le più rilevanti decisioni relative alla loro educazione, istruzione e mantenimento, con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
B. le figlie minori saranno collocate in modo paritario presso entrambi i genitori con collocamento prevalentemente presso la madre e inserite nel suo stato di famiglia;
In considerazione di ciò, gli ex conviventi provvederanno direttamente a mantenere le figlie minori per il tempo che queste trascorreranno con ciascuno di loro. Inoltre il padre verserà alla ex convivente, entro il giorno venti di ogni mese, la somma complessiva di euro 200,00 (duecento/00), quindi € 100,00 cadauna, a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le figlie, rivalutabile ex lege, oltre il 50% delle spese straordinarie, quali, a mero titolo esemplificativo, quelle mediche, scolastiche e ricreative, previamente concordate e successivamente documentate.
Le parti concordano che l'assegno Unico e Universale per i figli a carico verrà percepito per intero dalla sig.ra e, a tal fine, il sig. si impegna a prestare il consenso presso l'INPS in ordine alla Parte_1 Parte_2
richiesta/domanda presso il predetto istituto;
C. Salvo diverso accordo, e impegni lavorativi di entrambe le parti, ciascun genitore trascorrerà con le figlie a settimana alterne una settimana per 3 giorni e l'altra per 4 giorni.
La settimana in cui il genitore trascorrerà con le bambine il lunedì e il martedì, vi trascorrerà anche il sabato e la domenica sino al lunedì mattina quando quest'ultimo accompagnerà le figlie a scuola, e così a settimane alterne.
D. Quanto alle ferie estive, le figlie minori, trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche non consecutive, nel periodo che verrà volta per volta concordato tra gli stessi, entro il 30 maggio, salvo diverso accordo.
pagina 2 di 4 E. Salvo diverso migliore accordo, le figlie trascorreranno alternativamente le festività natalizie con collocazione presso ciascun genitore per metà dei giorni di chiusura scolastica, da alternarsi ogni anno (prima e seconda metà del periodo di chiusura scolastica). Nell'anno 2024 la prima metà del periodo di chiusura scolastica verrà trascorsa con il papà.
F. le figlie minori, salvo diverso accordo, trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre.
G. le figlie minori trascorreranno nel giorno del loro compleanno, alternativamente di anno in anno, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. L'alternanza inizierà dal 10 settembre 2024 e dal 9 gennaio 2025 giorni in cui Per e trascorreranno il pranzo con la madre e la cena con il padre. Per quanto riguarda il giorno del Per_2
Per compleanno dei genitori, e trascorreranno con ciascuno di loro, indipendentemente da tutti i Per_2
precedenti, l'intera giornata, salvo diverso accordo.
H. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé le figlie minore.
I. i genitori, in merito alla frequentazione con nuovi partner, si impegnano a consentire al nuovo partner di Per trascorrere del tempo nell'abitazione familiare e con le minori e solo allorché la relazione sia divenuta Per_2 stabile e duratura.
J. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
K. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
L. le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22.01.2025 hanno insistito nell'accoglimento delle condizioni concordate.
pagina 3 di 4 Ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c, degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data 18.11.2024.
Considerato in diritto
Per Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle figlie minori, ed stima Per_2
sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese compensate in ragione dell'accordo tra le Parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Elisabetta Massini
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