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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 12/12/2024, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1211/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da nata a [...] Parte_1
(Argentina) il 12.02.1981, c.f. , con l'avv. C. Aimaro contro C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f. , con CP_1 C.F._2
l'avv. L. Siletti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto scioglimento del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da verbale del 4 dicembre 2024 per il P.M.: “”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente. Si è costituita parte resistente contestando le avverse pretese.
Tuttavia, all'udienza del 4 dicembre 2024, le parti hanno concluso concordemente chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità all'accordo delle stesse, a spese legali compensate e con rinuncia a qualsivoglia termine per memorie o differimenti.
Giudica questo Tribunale che la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Come risulta dalla documentazione in atti, i coniugi sono comparsi avanti al
Presidente in funzione della separazione personale in data 04.10.2017, pronunicata con decreto di omologa n. 5366/2017 del 16/10/2017.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Inoltre, ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge e conformi al preminente interesse della prole minore.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori in quanto superfluo, anche in considerazione del raggiungimento dell'accordo,
Le spese, come da accordo delle parti, sono compensate fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 07.11.2009 in Mongrando fra , nata a [...] il [...], Parte_1
c.f. e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 CP_1
; C.F._2
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Mongrando di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Spese compensate.
Biella, 4 dicembre 2024
Il Presidente est.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da nata a [...] Parte_1
(Argentina) il 12.02.1981, c.f. , con l'avv. C. Aimaro contro C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f. , con CP_1 C.F._2
l'avv. L. Siletti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto scioglimento del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da verbale del 4 dicembre 2024 per il P.M.: “”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente. Si è costituita parte resistente contestando le avverse pretese.
Tuttavia, all'udienza del 4 dicembre 2024, le parti hanno concluso concordemente chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità all'accordo delle stesse, a spese legali compensate e con rinuncia a qualsivoglia termine per memorie o differimenti.
Giudica questo Tribunale che la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Come risulta dalla documentazione in atti, i coniugi sono comparsi avanti al
Presidente in funzione della separazione personale in data 04.10.2017, pronunicata con decreto di omologa n. 5366/2017 del 16/10/2017.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Inoltre, ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge e conformi al preminente interesse della prole minore.
Non si è proceduto all'ascolto dei minori in quanto superfluo, anche in considerazione del raggiungimento dell'accordo,
Le spese, come da accordo delle parti, sono compensate fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 07.11.2009 in Mongrando fra , nata a [...] il [...], Parte_1
c.f. e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 CP_1
; C.F._2
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Mongrando di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Spese compensate.
Biella, 4 dicembre 2024
Il Presidente est.