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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/12/2025, n. 3967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3967 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4227 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Rossi ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Cava de' Tirreni alla via A. Diaz n. 13; parte ricorrente
e rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Sica ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Salerno alla piazza Caduti Civili di Guerra n. 1; parte resistente nonchè
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.09.2023, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 24.09.1988 e che, dall'unione Controparte_1
1 coniugale, erano nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Persona_2 autosufficienti. Esponeva, altresì, che - con sentenza n. 287/2020 pubblicata in data
12.03.2020 - il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato la separazione dei coniugi e che la convivenza matrimoniale non era stata più ripresa. Inoltre, rappresentava di percepire la somma annua di €. 33.558,00 dall'attività lavorativa svolta e di versare alla resistente la somma mensile di €. 2.000,00 a titolo di mantenimento personale, oltre al canone di locazione dell'immobile ove viveva. Al contempo, rappresentava che la resistente era comproprietaria di un immobile sito nel comune di Cava de' Tirreni ed aveva rifiutato una proposta di lavoro con una retribuzione mensile di €. 1.200,00. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che alla resistente fosse riconosciuta una somma a titolo di assegno divorzile inferiore a quella stabilita in sede di separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.01.2024, si Controparte_1 costituiva in giudizio ed esponeva che la fine dell'unione coniugale era da addebitarsi al ricorrente per aver intrapreso una relazione extraconiugale durante il matrimonio;
inoltre, esponeva di essersi sempre dedicata alla cura del nucleo familiare durante tutta la durata del matrimonio, consentendo in tal modo al ricorrente di realizzarsi sul versante professionale diventando un affermato imprenditore. Da ultimo, esponeva di essere inoccupata e di essere proprietaria di un immobile al 50% mentre il ricorrente (che viveva in Salerno nell'immobile locato dalla nuova compagna) era proprietario di svariati immobili e deteneva partecipazioni societarie, oltre ad avere redditi maggiori rispetto a quelli dichiarati. Pertanto, chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile pari ad una somma non inferiore ad €. 11.000,00 oltre alla somma di €. 8.000,00 per le vacanze estive ed invernali e che il ricorrente provvedesse a tutte le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
All'udienza dell'11.12.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c.
Tanto premesso, va dichiarata l'inammissibilità dei documenti depositati dalla parte ricorrente in data 26.11.2025, poiché - trattandosi di documenti non sopravvenuti - sono stati depositati al di fuori delle preclusioni istruttorie segnate dall'art. 473 bis 17 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel
2 procedimento di separazione conclusosi con sentenza n. 287/2020 (cfr. copia sentenza depositata in allegato al ricorso da parte ricorrente in data 22.09.2023).
Da tale momento è, difatti, perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Passando alle statuizioni economiche, occorre innanzitutto evidenziare che, per costante giurisprudenza, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, sulla cui base disporre, ai sensi dell'art. 5 L. 1 dicembre 1970 n. 898, l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, nei casi in cui quest'ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Ed invero l'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che da attuazione al principio di solidarieta posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparita della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente piu debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (Cass. 4328/2024).
Orbene, nel caso che ci occupa va premesso che le parti hanno omesso di depositare le recenti dichiarazioni reddituali da cui si sarebbero potuto desumere i redditi dalle stesse prodotti e così da confrontarli con quelli esistenti al momento della separazione dei coniugi.
Ne consegue che tale valutazione comparativa verra effettuata sulla scorta dei documenti prodotti in corso di causa.
Cio posto, l ha dichiarato nel ricorso introduttivo di lavorare come imprenditore e di Pt_1 percepire un reddito annuo da lavoro di €. 33.558,00 (v. ricorso introduttivo); dagli atti depositati da parte resistente e emerso che il predetto ha prodotto i seguenti redditi annui lordi: €. 25.496,00 nell'anno 2020 corrispondente ad un netto mesile di circa €. 1.580,00, oltre
€. 1.589,00 quale reddito derivante dalla partecipazione societaria;
€. 29.804,00 nell'anno
3 2021 corrispondente ad un netto mesile di €. 1.950,00 ed €. 5.046,00 quale profitto derivante dalle quote societarie. Il ricorrente e , inoltre, proprietario di una cospicua consistenza patrimoniale costituita da ben undici beni immobili (di cui ha la nuda proprieta su due di essi e sui restanti il diritto di usufrutto) oltre a tre terreni;
inoltre, ha svariate partecipazioni societarie, oltre ad essere amministratore unico delle societa AGF Green S.p.A. ed Isola Verde
S.p.A. ed avere attivi circa sette rapporti con diversi istituti di credito (v. relazione della
Guardia di Finanza depositata dal ricorrente in data 04.09.2024).
Al contempo, non puo essere trascurato che il ricorrente ha prestato svariate garanzie a favore della societa Isola Verde S.p.A. ed, in particolare, una garanzia personale di €. 720.000,00, una fideiussione pari ad €. 1.300.000,00 ed un'ulteriore garanzia pari ad €. 1.000.000,00; inoltre, ha prestato due garanzie per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla societa AGF
Green S.p.A. (v. documenti depositati dalla resistente in data 02.01.2024).
La resistente, invece, ha la nuda proprieta di un immobile sito nel comune di Cava de' Tirreni insieme alla di lei sorella (v. visura camerale depositata in data 02.01.2024) e non svolge alcuna attivita lavorativa.
Alla luce dei suesposti indici reddituali e, pur non volendo prendere in considerazione i documenti reddituali depositati tardivamente dal ricorrente, e evidente la chiara differenza esistente nelle rispettive sostanze economiche tra i coniugi.
Inoltre, non puo non evidenziarsi che sarebbe molto difficile per la poter accedere al CP_1 mondo del lavoro avendo sessant'anni e che l'adesione del ricorrente alla proposta conciliativa formulata dal Giudicante con ordinanza depositata in data 01.02.2024 (con la quale era stata riconosciuta la somma di €. 2.000,00 a titolo di assegno divorzile), fa desumere implicitamente che la capacita reddituale della parte e di gran lunga superiore a quanto dallo stesso dichiarato.
Pertanto, in ragione di tutte le considerazioni esposte, si reputa equo riconoscere ad un assegno divorzile nella misura di €. 3.000,00 mensile. Controparte_1
Da ultimo, vanno rigettate le ulteriori domande formulate da parte resistente nei propri scritti difensivi in quanto sfornite di prova e, in ogni caso, genericamente formulate.
Del pari, non va accolta la domanda di condanna del ricorrente per lite temeraria formulata ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte resistente con le memorie di replica depositate in data
25.11.2025., poiché sfornita di qualsiasi supporto probatorio.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
4 Le spese di lite vengono compensate in ragione dei rapporti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
e coniugi per matrimonio celebrato in Parte_1 Controparte_1 data 24.09.1988 in Vietri sul Mare (atto 156 parte II, Serie A dell'anno1988);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone che corrisponda ad la somma Parte_1 Controparte_1 di €. 3.000,00 a titolo di assegno divorzile entro il giorno cinque di ogni mese;
4. rigetta le ulteriori domande formulate da parte resistente;
5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire
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