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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 462 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
, nato ad [...] in data [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Guardia EM (Cs) il 3.11.1947, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vania Serena Oliverio e
EL ZZ ed elettivamente domiciliati anche presso lo studio di quest'ultimo sito in AR
(Cs) alla via Indipendenza n. 3, come da procura in calce all'atto di citazione depositato il
16.03.2018; attori
E
, nato a [...] il [...], , nata ad [...] CP_1 Controparte_2 il 14.06.1946, , nato a [...] il [...], Controparte_3 CP_4
nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] CP_5
(Cs) il 29.10.1972, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Luca Esposito ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Guardia EM (Cs) alla via Nazionale n. 91, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 31.01.2019; convenuti
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Castrolibero (Cs) alla via A. CP_6
Rendano 27, partita iva , rappresentata e difesa dall'avv. EL Iapicca ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza alla via Ernesto Fagiani n. 15/B, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.06.2018; convenuta
, Controparte_7 convenuta contumace
1 Oggetto: azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., negatoria servitutis ex art. 949 c.c. e acquisto di servitù per usucapione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 16.03.2018, i coniugi e Parte_1 Pt_2
hanno dedotto di essere comproprietari di un terreno sito in Guardia EM alla località
[...]
IA (riportato nel catasto terreni di detto Comune al foglio n. 30, particelle nn. 660 e 662), libero da qualsiasi servitù, ad eccezione di quella pedonale e carrabile posta ad esclusivo vantaggio del terreno individuato con la particella n. 573, come da atto di compravendita stipulato, con rogito notarile dell'8.09.2015, rep. n. 2857 - racc. n. 2183, tra gli stessi attori e la società
[...] CP_
tuttavia, tale terreno è arbitrariamente utilizzato da , CP_1 Controparte_2
, , e per raggiungere le CP_5 Controparte_7 Controparte_3 Controparte_4 loro abitazioni, pur non avendone il diritto e potendo accedervi da altre parti;
inoltre, i coniugi e occupano in modo Parte_3 Parte_4 arbitrario una porzione di detto terreno individuata nelle particelle nn. 559 e 556; dunque, diffidati tali soggetti a non transitare più sul loro terreno e a rilasciare la porzione arbitrariamente occupata, attese le contestazioni da loro mosse (avendo invocato la sussistenza di un documento con cui la
- precedente proprietaria del fondo in questione - avrebbe autorizzato i coniugi CP_6 CP_1
e e i loro aventi causa a passarvi), hanno promosso una procedura di
[...] Controparte_2 mediazione, tuttavia, conclusasi con esito negativo (come da verbale del 18.12.2017 depositato in atti). Quindi, ritenuta l'illegittimità delle avverse pretese (in ragione della mancata esistenza di un titolo valido, ovvero di un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, debitamente trascritto nei pubblici registri per la legittima costituzione volontaria di una servitù opponibile a terzi e della non interclusione dei fondi di proprietà dei sopraindicati soggetti) e ravvisata l'opportunità di agire ai sensi dell'art. 949 c.c., e hanno Parte_1 Parte_2 evocato in giudizio , , , CP_1 Controparte_2 CP_5 Controparte_7
, e la chiedendo di dichiarare l'inesistenza di Controparte_3 Controparte_4 CP_6 presunti altrui diritti reali sul terreno di loro proprietà e di far cessare le molestie e turbative legate all'esercizio di tali diritti, nonché, invocando l'art. 948 c.c., hanno proposto un'azione di rivendicazione per ottenere l'immediato rilascio della porzione del medesimo terreno (indicata con le particelle nn. 559 e 556) arbitrariamente occupata dai coniugi Parte_5
e , essendo stati illegittimamente spogliati del suo
[...] Parte_4 possesso. Pertanto, agendo in giudizio, hanno chiesto la declaratoria ex art. 949 c.c. dell'inesistenza di diritti pretesi dai convenuti (esclusa la sul terreno di loro proprietà CP_6
e, in particolare, dell'inesistenza della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, da essi vantata;
la condanna dei coniugi - e CP_5 Controparte_7 Parte_4 alla restituzione della porzione di terreno arbitrariamente occupata e detenuta ricadente
[...]
2 nelle particelle nn. 559 e 556, nonché al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma di euro 20.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta dovuta, oltre interessi;
con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario EL
ZZ per dichiarato anticipo (come precisato nella memoria difensiva conclusionale depositata il 29.09.2025 e nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 25.11.2025).
Con comparsa, regolarmente depositata in data 26.06.2018, si è costituita in giudizio la CP_6 in persona del legale rappresentante p.t.. Tale società, nel rilevare l'assenza di qualsivoglia domanda formulata nei suoi confronti (sia nelle conclusioni, che nel corpo dell'atto di citazione), pur essendo stata evocata in giudizio, ha chiesto, in via principale, la sua estromissione immediata dal processo o, in subordine, la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo, e condanna degli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria nel caso in cui avessero voluto proseguire nell'azione.
Altresì, con comparsa, ritualmente depositata il 31.01.2019, si sono costituiti in giudizio CP_1
, , e i quali,
[...] Controparte_2 CP_5 Controparte_3 Controparte_4 contestando quanto ex adverso dedotto, hanno, preliminarmente, eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c. in relazione all'art. 164, comma 4, c.p.c. (stante l'incertezza ed indeterminatezza della domanda proposta anche in considerazione dell'evocazione in giudizio della nonostante l'assenza di doglianze e domande formulate nei confronti CP_6 della stessa) e l'inammissibilità dell'avversa domanda ex art. 100 c.p.c. (stante la mancanza di un interesse giuridicamente apprezzabile legittimante la sua proposizione). Inoltre, nel merito, hanno rilevato l'infondatezza e la temerarietà della domanda attorea, rappresentando, in particolare, di aver utilizzato da oltre un ventennio, unitamente agli attori e a tutti gli altri germani CP_2 con i rispettivi coniugi, senza alcuna contestazione, la strada insistente sul terreno oggetto di causa per raggiungere, quale unica via di accesso, sia a piedi che con mezzi gommati, gli altri terreni di loro proprietà siti più a monte in località IA e Tricardo, acquistati con atto notarile di compravendita del 27.08.1981 (utilizzo, nella specie, avvenuto sin da quando il fondo in questione apparteneva alla famiglia dante causa della che, a sua volta, lo ha poi venduto Per_1 CP_6 agli attori). Al riguardo hanno dedotto che la ha riconosciuto il diritto di passaggio dei CP_6 convenuti e , oltre che degli attori e dei loro aventi causa, sulla CP_1 Controparte_2 strada oggetto di causa, come risultante dall'atto del 17.03.1998 depositato presso l'Ufficio
Tecnico del Comune di Guardia EM con il numero di protocollo 782 al fine di ottenere la concessione edilizia per la costruzione delle abitazioni degli attori e dei suddetti convenuti, altrimenti insistenti su fondi interclusi. Quindi, hanno rilevato l'interclusione dei fondi ove sono ubicate le abitazioni di proprietà dei coniugi e Parte_5 [...]
, non essendo raggiungibili se non mediante la strada insistente sul Parte_4 terreno di proprietà degli attori, e, comunque, il loro diritto al passaggio sul medesimo fondo in
3 virtù di un possesso ininterrotto, pubblico e pacifico ultraventennale, come confermato dalla sopraindicata scrittura del 1998 a firma dell'allora legale rappresentante p.t. della CP_6
Infine, in merito all'occupazione di una porzione del terreno oggetto di causa lamentata dagli attori, hanno rilevato la carenza di legittimazione passiva di , essendo coniugata Controparte_4 in regime di separazione dei beni con , unico intestatario dell'abitazione Controparte_3 coniugale;
l'infondatezza delle deduzioni attoree, attesa l'esatta corrispondenza delle abitazioni di e , ricadenti rispettivamente nelle particelle nn. 582 e 594 del Controparte_3 CP_5 foglio 30, ai progetti di costruzione presentati al Comune ed approvati;
l'assenza di qualsivoglia contestazione in merito ad asseriti sconfinamenti mossa dal precedente proprietario dell'area in questione;
la genericità, temerarietà ed incertezza della presunta arbitraria occupazione contestata dagli attori a distanza di circa tre anni da quando hanno acquistato dalla i terreni oggetto CP_6 di causa indicati in catasto alle particelle nn. 660 e 662 (acquisto, tra l'altro, intervenuto a corpo nello stato in cui si trovavano con accessori, accessioni, pertinenze e frutti, nonché con tutte le servitù, attive e passive, esistenti). Hanno, pertanto, spiegato domanda riconvenzionale chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto in loro favore, per usucapione ultraventennale, della servitù di passaggio sulla strada ubicata nelle particelle del foglio 30 nn. 660, 662 e 545, nonché, nella denegata ipotesi di accertamento dell'occupazione di una porzione del terreno degli attori e di accoglimento della domanda di rivendicazione da essi proposta, di pronunciare l'avvenuto acquisto in favore di e della medesima porzione di fondo per CP_5 Controparte_3 accessione invertita. Quindi, i suddetti convenuti hanno chiesto la declaratoria della nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. ed, in via alternativa, dell'inammissibilità della domanda attorea per mancanza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; in subordine, nel merito, il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, la declaratoria dell'avvenuto acquisto in loro favore del diritto di servitù di passaggio sulla strada oggetto di causa per intervenuta usucapione, nonché dell'avvenuto acquisto in favore di e CP_5
per accessione invertita della proprietà della porzione di fondo asseritamente Controparte_3 occupata o, comunque, in via gradata, nell'ipotesi di accertamento di tale occupazione, il riconoscimento e la declaratoria del diritto dei medesimi convenuti ad ottenere il rimborso delle somme spese per la realizzazione delle opere presenti sullo stesso quoziente di terreno e per l'aumento di valore ad esso apportato nella misura accertata come dovuta, oltre rivalutazione ed interessi;
con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
Invece, , regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita, sicché con Controparte_7 ordinanza del 21.02.2019 è stata dichiarata la sua contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., gli attori con la prima memoria depositata il 22.03.2019 ai sensi di tale norma, hanno chiesto, in aggiunta a quanto già dedotto, il rigetto delle domande riconvenzionali spiegate dai convenuti, nonché si sono opposti all'estromissione
4 dal giudizio della chiedendo la declaratoria della legittimazione passiva di tale società CP_6
e la sua condanna a tenerli indenni e manlevarli dalle pretese avanzate dai convenuti in ordine all'esercizio del diritto di servitù, cui essa avrebbe dato titolo e causa, con la sua condanna al risarcimento di tutti i danni loro provocati, pari alla somma di euro 100.000,00 o a quella diversa, maggiore o minore, riconosciuta come dovuta e alla restituzione della somma di euro 6.000,00 pignorata sul loro conto corrente bancario, riconducibile al saldo della compravendita dei terreni oggetto di causa prima della insorgenza della presente vertenza.
Nel corso del giudizio è stato assunto l'interrogatorio formale deferito agli attori, ai convenuti e al legale rappresentante p.t. della nonché sono stati escussi i testi indicati dalle parti. CP_6
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.11.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, con cui le parti, riportandosi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, disattese le eccezioni preliminari formulate dai convenuti, la domanda di negatoria servitutis proposta dagli attori è meritevole di accoglimento, mentre vanno rigettate sia la domanda di rivendicazione e quella connessa di risarcimento danni avanzate dagli stessi attori, sia le domande riconvenzionali spiegate dai convenuti.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. dai convenuti , , , CP_1 Controparte_2 CP_5
e . Controparte_3 Controparte_4
Invero, secondo consolidata giurisprudenza, l'atto di citazione deve intendersi affetto da nullità ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto o, altresì, sia stata completamente trascurata l'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto posti a sostegno della domanda proposta (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. un. del 22.05.2012 n. 8077 e Cass. civ. ord. del 5.02.2019 n. 3363). Ebbene, nel caso di specie, l'atto introduttivo del giudizio non risulta affetto da alcuna nullità in relazione alle domande proposte nei confronti dei convenuti che hanno formulato l'eccezione in esame, avendo gli attori puntualmente allegato le ragioni poste a base delle medesime domande proposte con la congrua indicazione sia dei motivi di doglianza, che delle disposizioni normative violate. La delibazione della nullità eccepita ai sensi del citato art. 164 c.p.c. implica, infatti, sempre una valutazione, da effettuare caso per caso, che tenga conto del contenuto complessivo dell'atto, dei documenti ad esso allegati, della natura dell'oggetto del giudizio e delle relazioni in cui con esso si trovi la parte convenuta, dal momento che la funzione dei requisiti di cui all'art. 163, comma
3, nn. 3 e 4, c.p.c. è, in ogni caso, quella di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese in ordine a quanto ex adverso richiesto e dedotto (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. II del 29.01.2015 n. 1681). Pertanto, posto che, nel caso di specie, non appare integrata alcuna violazione del contraddittorio o lesione del diritto di difesa dei convenuti , CP_1
5 , , e (avendo, tra l'altro, gli Controparte_2 CP_5 Controparte_3 Controparte_4 stessi prospettato compiute ed esaustive argomentazioni difensive così da confermare la congrua cristallizzazione del thema decidendum), l'eccezione in esame non può che essere disattesa.
Parimenti, non è meritevole di plauso l'eccezione con cui i suddetti convenuti hanno rilevato l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100
c.p.c., risultando, piuttosto, evidente l'interesse degli attori ad agire in giudizio mediante le domande proposte nei confronti dei medesimi convenuti se si considera, alla luce delle stesse prospettazioni attoree, che tale interesse si risolve nell'idoneità delle pronunce richieste a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non ottenibile senza l'intervento del giudice (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 6749/2012 e Cass. civ. n. 8464/2011).
Altresì, sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tardività e, quindi, l'inammissibilità delle domande proposte per la prima volta dagli attori nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. nei confronti della convenuta CP_6
Infatti, considerato il tenore di dette domande, è indubbio che si tratta non già di una precisazione di eventuali domande già precedentemente proposte, ma di vere e proprie nuove pretese non formulate prima dello scadere delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c. applicabile ratione temporis (le domande in questione, infatti, come detto, sono state formulate dagli attori per la prima volta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e, dunque, dopo la celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti tenuta in data 21.02.2019). È, infatti, noto il principio, ribadito anche con l'ordinanza di legittimità del 26.11.2019 n. 30745, secondo cui la prima memoria prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non certo di proporre nuove domande ed eccezioni, le quali, anche nel caso in cui siano conseguenza delle domande riconvenzionali o di eccezioni formulate dalla parte convenuta, vanno proposte, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e comparizione. Peraltro, la tardività di dette domande e/o eccezioni (comunque eccepita nel caso di specie) è pacificamente rilevabile d'ufficio, atteso che il regime di preclusioni del rito civile ordinario è volto alla tutela non solo nell'interesse di una parte, ma anche di quello pubblico all'ordinato e celere andamento del processo, sicché la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale assunto dalla controparte e dall'eventuale accettazione del contraddittorio da parte della stessa (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 25598/2011, Cass. civ. n. 16541/2011 e Cass. civ. n. 10063/2011). Le domande proposte dagli attori nei confronti della con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. devono, quindi, ritenersi CP_6 inammissibili.
In ogni caso, considerato il tenore dell'atto introduttivo del giudizio, è evidente la carenza di legittimazione processuale della non essendo stata proposta alcuna specifica domanda, CP_6
6 né avanzata alcuna pretesa nei confronti di tale società (tanto nelle conclusioni, quanto nel corpo motivazione del medesimo atto).
Come noto, infatti, la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste rispettivamente di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla.
Dunque, il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione soltanto formale sull'ipotetica accoglibilità delle richieste avanzate in giudizio, verificando, da un lato, la coincidenza tra il soggetto che agisce in giudizio e quello che è affermato come titolare del diritto, e, dall'altro, nel contempo, la coincidenza tra il soggetto contro il quale l'azione è esercitata e chi nella domanda viene individuato come soggetto passivo della pretesa. La legitimatio ad causam attiene, infatti, al diritto d'azione, quale mero diritto potestativo ad ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito (favorevole o sfavorevole) e non già una sentenza favorevole, collocandosi, pertanto, su un piano totalmente diverso rispetto all'accertamento dell'appartenenza all'attore o al convenuto del diritto controverso, poiché quest'ultimo accertamento, attenendo al merito della lite, riguarda l'effettiva titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed investe i requisiti concreti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza (cfr. in proposito, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 5.03.2012
n. 3404, nonché, in senso conforme, Cass. civ. sez. III del 14.06.2006 n. 13756).
Nel merito, gli attori hanno promosso sia un'actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c., che un'azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c..
Partendo dall'esame di tale ultima domanda, gli attori hanno inteso agire ai sensi dell'art. 948 c.c.
(norma più volte richiamata nell'atto di citazione) al fine di riottenere il possesso di una quota del proprio terreno, a loro dire, arbitrariamente occupata da , , CP_5 Controparte_7
e . Come noto, l'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 Controparte_3 Controparte_4
c.c. è l'azione petitoria concessa a chi si afferma proprietario di un bene, pur non avendone il possesso o la detenzione, al fine di far accertare il diritto di proprietà vantato e condannare chi lo possiede o detiene alla sua restituzione, con il conseguente ricongiungimento della proprietà con il possesso. Legittimato attivo è chi afferma di essere proprietario del bene, pur non avendone il possesso;
mentre legittimato passivo è colui che possiede il medesimo bene al momento della proposizione della domanda, sussistendo in capo allo stesso la facultas restituendi. Pertanto,
l'accertamento giudiziale dovrà verificare se chi si afferma proprietario del bene rivendicato ha effettivamente la titolarità del diritto che assume violato, sicché chi agisce in rivendicazione deve dimostrare la titolarità del medesimo diritto sul bene posseduto da altri. In particolare, in tema di azione di rivendicazione, grava sulla parte che agisce in giudizio la cosiddetta probatio diabolica, essendo tenuta a provare l'invocata proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione
(cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. II del 4.12.2014 n. 25643). Quindi, chi agisce in
7 rivendicazione ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto vantato e, dunque, il realizzarsi della fattispecie acquisitiva a titolo originario del bene in contesa ovvero la sequela di validi acquisti a titolo derivativo del medesimo bene sino al conseguimento originario del diritto di proprietà; pertanto, in altri termini, chi agisce in rivendicazione è tenuto a dimostrare la proprietà del bene ricostruendo la catena degli acquisti dal proprio acquisto inter vivos o mortis causa sino a giungere ad un acquisto a titolo originario (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 28865/2021,
Cass. civ. n. 21940/2018, Cass. civ. n. 1210/2017 e Cass. civ. n. 25643/2014). Tale rigore probatorio discende dalla necessità di rispettare il fondamentale principio per cui nessuno può trasferire ad altri diritti maggiori di quanti ne ha egli stesso;
pertanto, il giudice è chiamato a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore su cui pretende di fondare il proprio asserito diritto, essendo, peraltro, tenuto a tale rigorosa indagine a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché essa investe uno degli elementi costitutivi della domanda, sicché la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale sua insussistenza va rilevata dal giudice anche d'ufficio (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. II del
3.03.2009 n. 5131).
Ebbene, di certo, gli attori non hanno assolto il rigoroso onere probatorio posto a loro carico, avendo solo provato il loro acquisto a titolo derivativo del terreno per cui è causa dalla CP_6 mediante la stipula del contratto di compravendita dell'8.09.2015, da cui, peraltro, si evince che tale società, a sua volta, ha acquistato il fondo in questione con atto notarile del 6.05.1995 (non prodotto). Gli attori, dunque, non hanno ricostruito e provato la sequela di validi acquisti a titolo derivativo del bene oggetto di rivendica sino al conseguimento del diritto di proprietà dello stesso a titolo originario (cd. probatio diabolica). Sicché, a tale lacuna probatoria consegue il rigetto della domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c., oltre che di quella risarcitoria connessa.
Il rigetto di tale domanda esime, altresì, dalla delibazione della domanda riconvenzionale con cui i convenuti hanno chiesto (nella sola denegata ipotesi di accoglimento di detta domanda) di accertare l'intervenuto acquisto in loro favore per accessione invertita della proprietà della porzione di fondo asseritamente occupata in modo arbitrario, nonché dell'ulteriore domanda
(proposta in via subordinata) con cui i medesimi convenuti hanno chiesto il rimborso delle somme spese e dell'aumento del valore apportato al fondo, dovendosi tali domande ritenere assorbite.
In merito, invece, all'actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c., deve osservarsi che tale azione è finalizzata a negare la sussistenza della servitù pretesa da terzi sul bene che è nella titolarità del soggetto agente, nonché ad ottenere la cessazione dell'arbitrario esercizio della medesima servitù.
A tal fine, colui che agisce con detta azione, a differenza di chi agisce con l'azione di rivendica ex art. 948 c.c., non è tenuto a fornire la prova rigorosa della proprietà del bene mediante la cd. probatio diabolica, in quanto la titolarità dello stesso si pone quale requisito di legittimazione attiva e non quale oggetto della controversia;
conseguentemente, il soggetto che agisce in giudizio sarà onerato della prova (possibile con qualsiasi mezzo e, dunque, anche in via presuntiva) di
8 agire in forza di un valido titolo. L'azione in esame, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere tale attività (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. II n. 24028 del 27.12.2004; nonché, in modo conforme, Cass. civ. sez. II n. 21851 del 15.10.2014 con cui è stato rilevato che, in tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore). Dunque, nel delineare le differenze che intercorrono tra l'azione negatoria servitutis di cui all'art. 949 c.c. e quella di rivendicazione ex art. 948 c.c., va rilevato che l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendo il riconoscimento della libertà del medesimo bene contro qualsiasi pretesa avanzata da terzi, mentre, con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene o possiede per ottenerne la restituzione, previo riconoscimento del suo diritto. Pertanto, sotto il profilo probatorio, chi agisce in giudizio, nel primo caso, deve dimostrare di possedere il fondo in forza di un valido titolo, invece, nel secondo caso, deve fornire la piena prova (nei termini già sopra esplicitati) della sua proprietà.
Tanto premesso, esaminato il compendio probatorio in atti, deve ritenersi che gli attori hanno adeguatamente provato la sussistenza della propria legittimazione ad agire in giudizio, risultando provato il loro possesso (tra l'altro, in alcun modo contestato) del terreno per cui è causa in virtù di un valido titolo (ovvero del contratto di compravendita dell'8.09.2015); invece, dal loro canto,
i convenuti non hanno fornito congrua prova dell'esistenza del diritto di servitù di passaggio asseritamente vantato sul medesimo terreno.
Invero, il documento registrato al protocollo n. 782 del Comune di Guardia EM in data
17.03.1998 (cfr. l'allegato n. 3 della comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.01.2019), con cui la in persona dell'allora legale rappresentante p.t., avrebbe autorizzato i CP_6 convenuti e unitamente agli attori e ai loro aventi causa, al CP_1 Controparte_2 passaggio sul fondo in questione, non può considerarsi un titolo idoneo per la costituzione e l'opponibilità a terzi della servitù in contestazione. Si tratta, infatti, di un atto unilaterale di
“autorizzazione” al passaggio sottoscritto dal solo legale rappresentante della suddetta società
(peraltro, oggetto di disconoscimento ex art. 215 c.p.c., seppur tardivo), a fronte della previsione dell'art. 1058 c.c. secondo cui la costituzione di una servitù volontaria deve intervenire mediante un contratto (o un testamento) che, avendo ad oggetto un diritto reale immobiliare, deve necessariamente rivestire la forma scritta ed essere soggetto a trascrizione ai fini della sua opponibilità ai terzi ai sensi dell'art. 2643 n. 4 c.c. (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. civ. n. 21501
9 del 31.08.2018 con cui è stato ribadito che la servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del medesimo fondo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti). Dunque, i convenuti non hanno offerto congrua prova dell'effettiva esistenza di un valido titolo sotteso al diritto di servitù di passaggio asseritamente vantato.
Parimenti, va disattesa la domanda con cui i convenuti hanno chiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto in loro favore del diritto di servitù di passaggio in contestazione per usucapione.
Come noto, ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio (o, comunque, di un altro diritto reale) è richiesto un possesso (inteso quale potere di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del relativo diritto) continuato ed ininterrotto per almeno un ventennio, non violento e non clandestino, accompagnato dall'animus possidendi, ossia dall'intento di esercitare la pretesa servitù (o un altro diritto reale) comportandosi e facendosi considerare come titolare del relativo diritto, senza che ciò avvenga per tolleranza dell'effettivo titolare del medesimo diritto, da ravvisare nella condiscendenza dello stesso per rapporti di buon vicinato, parentela, amicizia e/o cortesia manifestata al destinatario in modo che egli ne abbia consapevolezza e nell'usufruire del bene abbia presente l'eventualità e la legittimità di un sopravveniente divieto (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. civ. n. 15183/2019). Invero, l'art. 1140 c.c. definisce il possesso come “il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”, essendo il corpus possessionis costituito dalla relazione materiale che si instaura tra il possessore e il bene, facendolo apparire come titolare di un diritto reale sul medesimo bene.
Inoltre, l'accertamento dell'esistenza o meno dei presupposti per la configurabilità di un diritto di servitù di passaggio costituito per usucapione deve essere condotto unitariamente con riferimento alla sussistenza sia dei requisiti del possesso utile ad usucapionem (costituito, come detto, dal corpus - continuato, ininterrotto per almeno un ventennio, non violento e non clandestino - e dall'animus), sia dei presupposti dell'apparenza (ovvero della presenza sul posto di segni visibili capaci di confermare l'effettivo esercizio del diritto di passaggio, idonei a costituire un quid pluris rispetto alla semplice esistenza di un tracciato e a dimostrare, appunto, l'effettivo esercizio del transito) e dell'utilitas per il fondo dominante (cfr. in tal senso Cass. civ. ord. n. 8320 del
23.03.2023). Infatti, solo le servitù apparenti (ossia quelle caratterizzate da opere - siano esse costruzioni o mere situazioni di fatto create dall'uomo o dalla natura - visibili e permanenti ed obiettivamente deputate al loro esercizio) possono acquistarsi per usucapione e destinazione del padre di famiglia, sicché la servitù di passaggio per poter essere oggetto di usucapione deve essere caratterizzata da segni visibili di opere permanenti che siano destinate al suo esercizio;
dunque, è richiesta la sussistenza di un “quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (cfr. Cass. civ. sez. II n. 29174 del 12.11.2024). Invero, in tema di acquisto per
10 usucapione di una servitù di passaggio, le opere visibili e permanenti proprie delle servitù apparenti non solo devono manifestare la sussistenza del passaggio, ma devono anche palesare ai terzi, per tutto il tempo necessario a far maturare l'acquisto per usucapione, che il passaggio grava sul fondo che si pretende servente proprio al fine di avvantaggiare il fondo che si assume dominante;
quindi, deve trattarsi di opere idonee a rivelare che il passaggio non concretizza un'attività compiuta in via precaria, ma un vero e proprio peso sul fondo servente. A tal fine, dunque, non è sufficiente fornire la prova dell'esistenza di una strada o di un percorso atti a consentire l'esercizio del passaggio, ma è necessario che tale strada o percorso rendano manifesto che sono stati realizzati al precipuo scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello che si assume servente, palesando, in tal modo, la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 3389 dell'11.02.2009, Cass. civ. n. 15447 del
10.07.2007, Cass. civ. n. 21087 del 28.09.2006, Cass. civ. n. 2994 del 17.02.2004; nonché, in senso conforme, Cass. civ. n. 25493/2024, Cass. civ. ord. n. 11841/2021, Cass. civ. n.
11834/2021, Cass. civ. n. 7004/2017, Cass. civ. n. 24856/2014 e Cass. civ. n. 13238/2010).
Quindi, in altri termini, l'acquisto per usucapione di una servitù apparente ex art. 1061 c.c. presuppone, oltre all'esercizio del possesso, che le opere visibili e permanenti destinate a tale esercizio abbiano avuto tale fine per tutto il tempo necessario ad usucapire, ragion per cui, affinché venga accertata l'usucapione di una servitù di passaggio, non è sufficiente dimostrare il decorso del tempo e l'esistenza di un'opera, ma occorre provare che tale opera, sin dall'inizio del ventennio, presentava i requisiti della visibilità, della permanenza ed avesse tale specifica destinazione (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 5733/2011 e Cass. civ. n. 5146/2003).
Ebbene, applicando detti principi alla fattispecie concreta, la domanda di usucapione avanzata dai convenuti non è meritevole di accoglimento, non avendo gli stessi fornito piena ed univoca prova dell'effettiva ricorrenza di tutti gli elementi sopra indicati. Dal compendio probatorio in atti, infatti, non si desume l'effettiva sussistenza di un corpus possessionis e un animus possidendi, oltre che degli altri menzionati elementi, per tutto il tempo necessario ai fini dell'acquisto per usucapione della pretesa servitù di passaggio (ovvero per almeno un ventennio). Invero, in tal senso depone, innanzitutto, il documento del 17.03.1998, depositato presso l'Ufficio Tecnico del
Comune di Guardia EM con il protocollo n. 782, con cui la avrebbe autorizzato CP_6 il passaggio dei convenuti sui terreni oggetto di causa. Infatti, se tale documento (come già osservato) non è idoneo ai fini della prova di una valida ed opponibile costituzione della servitù di passaggio, altresì, esso disvela una condizione inconciliabile con un utile possesso ad usucapionem, in quanto, da un lato, implica il riconoscimento da parte dei convenuti del diritto in capo all'effettivo proprietario (ovvero all'epoca la di concedere o negare il passaggio CP_6 richiesto e, dall'altro lato, vale ad escludere l'intenzione dei medesimi convenuti di agire come titolari del diritto di passaggio, esercitando (senza necessità di chiedere ed ottenere altrui autorizzazioni) le facoltà tipiche spettanti al titolare del diritto oggetto di usucapione. Si tratta,
11 dunque, di un possesso esercitato solo perché autorizzato (o, comunque, tollerato) dal titolare del relativo diritto, come tale non idoneo ai fini dell'usucapione. Inoltre, dall'istruttoria espletata non
è emersa alcuna congrua prova dell'effettivo utilizzo da parte dei convenuti dei terreni per cui è causa al fine di accedere ai propri fondi prima dell'anno 1998 (cfr. la deposizione del teste il quale ha riferito che, fino ai primi anni del 2000, i terreni de quibus si Testimone_1 presentavano incolti e con sterpaglie, nonché privi di un percorso che ne consentisse il passaggio, pedonale e carrabile;
la concordante deposizione del teste , in ordine alla cui Testimone_2 testimonianza, comunque, non è stata formulata alcuna specifica eccezione di nullità per un'asserita incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. sia subito dopo la sua escussione, che in sede di precisazione delle conclusioni;
nonché le dichiarazioni dei testi e Testimone_3 Tes_4
, i quali hanno parlato di un utilizzo, nell'anno 1998/1999, dei terreni in questione per
[...] costruire le abitazioni di , prima, e e , dopo, Testimone_2 CP_5 Controparte_3 protrattosi per circa una decina di anni). Né a conclusioni differenti può pervenirsi sulla base della deposizione del teste . Quest'ultimo, infatti, nel precisare di aver lavorato alle Testimone_5 dipendenze della e nel confermare di aver visto , , CP_6 CP_1 Controparte_3
, , nonché i fratelli e i cognati di quest'ultima, passare dai terreni CP_5 Controparte_2 oggetto di causa per raggiungere i fondi posti più a monte, ha dichiarato di essersi occupato, da quando la ha iniziato a costruire in quei luoghi, della pulizia dei terreni e della creazione CP_6 della strada, specificando che tanto è accaduto agli inizi degli anni novanta. Tuttavia, tale testimonianza risulta smentita dalla documentazione depositata in atti, non trovando riscontro né nell'atto di acquisto dei terreni di cui trattasi stipulato dalla con la sig.ra ed i CP_6 CP_8 fratelli (solo) in data 6.05.1995, né nella sentenza n. 504/2012 emessa dal Tribunale di Per_1
LA all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 489/2001, confermata in grado di appello (cfr.
l'allegato n. 4 della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Con tale sentenza, infatti, la è stata condannata al pagamento in favore di e CP_6 Parte_6 della somma di euro 11.900,00 a titolo di risarcimento danni per Controparte_9 la mancata realizzazione delle strade su cui esercitare il diritto di passaggio previsto in favore delle proprietà delle medesime venditrici, cui tale società era tenuta in virtù di quanto previsto nell'atto pubblico del 6.05.1995. Tra l'altro, a partire dall'8.09.2015 (data di stipula dell'atto di acquisto dei terreni in questione da parte degli attori) la prova di un passaggio utile ai fini dell'usucapione ad opera dei convenuti avrebbe dovuto essere ancor più incisiva al fine di superare la presunzione di segno contrario correlata ai legami di parentela esistenti tra le parti. È, infatti, pacifico che, nel caso (come nella specie) di rapporti di parentela tra le parti, essi sono generalmente caratterizzati da una consueta tolleranza ed accondiscendenza, inidonea a fondare i presupposti richiesti per l'integrazione dell'usucapione (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. ord. n. 20508 del 30.07.2019; nonché, in modo conforme, Cass. civ. n. 15183 del 4.06.2019, con cui, in motivazione, richiamando plurime precedenti pronunce, è stato rilevato che, al fine di
12 stabilire se la relazione di fatto con un bene costituisca una situazione di possesso o di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea ai sensi dell'art. 1144 c.c. a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul medesimo bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità - cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza - è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela). Tanto anche se si considera che dal compendio documentale in atti risulta che, con raccomandata a/r dell'1.03.2017, gli attori hanno diffidato i convenuti dal transitare sul terreno oggetto di causa, alla quale, comunque, ha fatto seguito l'avvio della procedura di mediazione, propedeutica all'instaurazione del presente giudizio, che si è conclusa, in seguito alla comunicazione della fissazione del relativo primo incontro nel giugno 2017, con verbale negativo del 18.12.2017, con la conseguente interruzione, per quanto concerne tale procedura, del ventennio necessario per l'usucapione (cfr. al riguardo Cass. civ. sez. un. n.
17781/2013 con cui è stato rilevato che l'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 parifica la domanda di mediazione a quella giudiziale per la tutela della situazione soggettiva ai fini della prescrizione, stabilendo che l'istanza di mediazione produce gli effetti interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 2943 c.c., applicabili all'usucapione stante il rinvio operato dall'art. 1165 c.c.; nonché, nell'ambito della giurisprudenza di merito, Corte appello L'Aquila n. 1494/2024, Corte appello
Palermo n. 1490/2024, Tribunale Livorno n. 696/2024, Tribunale Cosenza n. 839/2022 con cui è stato ribadito che la domanda di mediazione interrompe il termine per l'usucapione, peraltro indipendentemente dall'esito della medesima procedura conciliativa). Così come, (a fronte, tra l'altro, dell'assenza di una specifica domanda volta alla costituzione in via coattiva di una servitù di passaggio per interclusione dei fondi) deve rilevarsi che dall'escussione testimoniale è emerso che i terreni di proprietà dei convenuti non sono interclusi, essendo collegati alla via pubblica attraverso un altro percorso, di fatto utilizzato (cfr. le deposizioni dei testi Testimone_3
e ). Dunque, non essendo stata offerta dai convenuti piena Testimone_1 Testimone_2 ed univoca prova dell'effettiva ricorrenza di un passaggio da essi esercitato sul fondo di proprietà degli attori per almeno un ventennio in costanza di tutti gli elementi richiesti per l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio (compresa l'apparenza), la relativa domanda non può che essere disattesa (gravando, peraltro, anche solo un'incertezza probatoria sulla parte a carico della quale è posto il relativo onere).
Né, di certo, può tenersi conto di una presunta servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, alla quale i convenuti hanno alluso (solo) nella memoria difensiva conclusionale depositata il 23.09.2025 in virtù dell'atto di compravendita del 14.04.2022 (depositato il
5.03.2024 a seguito dell'autorizzazione concessa con l'ordinanza del 29.11.2023) stipulato dalla con e . CP_6 CP_5 Controparte_3
13 Invero, innanzitutto, posto che detta ordinanza del 29.11.2023 è stata emessa dal precedente
Giudice istruttore (diversa persona fisica rispetto allo scrivente magistrato) e richiamato l'art. 177
c.p.c., deve rilevarsi che, seppur è vero che il citato documento si è formato successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (ovvero il 14.04.2022), è altrettanto vero che, al fine di poter ritenere ammissibile tale produzione documentale (peraltro, a fronte dell'opposizione ed eccezione di tardività sollevata dagli attori), i convenuti non solo avrebbero dovuto formulare un'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., ma, altresì, avrebbero dovuto presentare tale istanza alla prima udienza utile, ovvero a quella tenuta in data
21.04.2022, a dispetto di quanto avvenuto (cfr. sul punto, ex plurimis, Cass. civ. ord. n. 21282 del
30.07.2024 e Cass. civ. ord. n. 17878 del 12.08.2014). Peraltro, posto che alcuna specifica domanda di acquisto della servitù per cui è causa per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. è stata ritualmente proposta dai convenuti, anche se si volesse tener conto del suddetto contratto di compravendita del 14.04.2022, esso non sarebbe sufficiente, non risultando congruamente provato né che i fondi di proprietà dei convenuti e quelli degli attori appartenevano originariamente ad un unico proprietario, né, tantomeno, che, al momento della loro separazione, erano presenti segni ed opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del peso imposto al fondo asseritamente servente a favore di quello dominante (cfr. sul punto, ex plurimis, Cass. civ. n. 32684 del 12.12.2019 e Cass. civ. n. 16842 del 20.07.2009).
Infine, nonostante l'inammissibilità delle domande proposte dagli attori nei confronti della
[...] CP_ con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e la carenza di legittimazione processuale della stessa (come già evidenziato), non è suscettibile di accoglimento la domanda con cui tale società ha chiesto la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. per la temerarietà dell'azione.
Come noto, la condanna risarcitoria prevista da tale norma presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (ovvero della malafede o colpa grave rinvenibile nella condotta processuale oggetto di denuncia), sia dell'elemento oggettivo (ovvero dell'effettiva sussistenza ed entità del danno lamentato), sicché, laddove la parte che avanza una simile richiesta non fornisce gli elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno asseritamente patito, nulla può essere liquidato, neppure facendo ricorso ai criteri equitativi (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 12422 del 1.12.1995). Infatti, la liquidazione del danno da responsabilità processuale a norma dell'art. 96 c.p.c. (che configura una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale) postula pur sempre la prova, incombente (secondo i principi generali relativi alla ripartizione dell'onere probatorio) sulla parte che ha richiesto il risarcimento, sia dell'an e del quantum del pregiudizio subito, che dell'efficienza causale della condotta tenuta dalla controparte
(cfr. in proposito Cass. civ. n. 3388/2007, Cass. civ. n. 13395/2007 e Cass. civ. n. 9080/2013).
Dunque, la società convenuta avrebbe dovuto provare non solo l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave degli attori (vale a dire la consapevolezza da parte degli stessi dell'infondatezza
14 delle proprie argomentazioni e la temerarietà della loro azione giudiziale), ma anche l'elemento oggettivo del danno prodotto, con effetto immediato e diretto, nella sua sfera giuridica in conseguenza dell'altrui condotta con riferimento sia all'an, che al quantum (cfr. in proposito, ex plurimis, Cass. civ. n. 6637/1992, nonché, in senso conforme, Cass. civ. n. 9080/2013 e Cass. civ.
n. 21079/2015). Ebbene, alcuno di detti elementi è stato provato (né allegato) nel caso di specie, sicché la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla non può che essere CP_6 disattesa, né, come detto, si sarebbe potuto procedere alla liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. di danni del tutto indimostrati ed imprecisati.
Dunque, in conclusione, deve rigettarsi la domanda attorea di rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c.
e la connessa domanda risarcitoria, con conseguente assorbimento della domanda riconvenzionale dei convenuti di acquisto della proprietà della relativa area per accessione invertita e di ogni altra domanda connessa;
invece, deve accogliersi la domanda di negatoria servitutis ex art. 949 c.c. avanzata dagli attori, con il rigetto delle ulteriori domande riconvenzionali proposte dai convenuti.
Conseguentemente, va dichiarata l'insussistenza di un diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, a carico del fondo attoreo (sito nel Comune di Guardia EM e riportato in catasto al foglio n. 30, particelle n. 660 e n. 662) ed a favore dei fondi di proprietà dei convenuti e, per l'effetto, va ordinato a questi ultimi di cessare le turbative arrecate alla proprietà degli attori.
Inoltre, devono dichiararsi inammissibili le domande proposte dagli attori nei confronti della
[...] CP_
piva di legittimazione passiva, con il rigetto, comunque, della domanda di condanna degli stessi attori per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da tale società.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., sicché i convenuti , CP_1
, , , e Controparte_2 CP_5 Controparte_7 Controparte_3 Controparte_4 vanno condannati, in solido, alla loro rifusione in favore degli attori (con distrazione ex art. 93
c.p.c.); invece, gli attori vanno condannati, in solido, alla loro rifusione in favore della CP_6
(sempre con distrazione ex art. 93 c.p.c.). Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022 (valore indeterminabile – complessità bassa), con compensazione di ½ per quelle che concernono i rapporti tra gli attori ed i convenuti , CP_1 CP_2
, , e (stante il
[...] CP_5 Controparte_7 Controparte_3 Controparte_4 parziale accoglimento delle domande proposte) e diminuzione del 50% per quelle afferenti ai rapporti tra gli attori e la (stante la pronuncia in rito, la bassa complessità delle questioni CP_6 trattate e l'attività difensiva effettivamente svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 462/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
15 - non accoglie le eccezioni preliminari sollevate da , CP_1 Controparte_2 [...]
e ; Parte_7 Controparte_4
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della società in persona del legale CP_6 rappresentante p.t.;
- dichiara inammissibili le domande proposte da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della società in persona del legale rappresentante p.t., nella memoria ex art. CP_6
183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata il 22.03.2019;
- rigetta la domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c. e la connessa domanda di risarcimento danni proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- accoglie la domanda di negatoria servitutis proposta da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza di un diritto di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, a carico del fondo di loro proprietà (sito nel Comune di Guardia EM e riportato in catasto al foglio n. 30, particelle nn. 660 e 662) ed in favore dei fondi di proprietà di , CP_1
, , , e , Controparte_2 CP_5 Controparte_7 Controparte_3 Controparte_4 ordinando a questi ultimi di cessare le turbative e molestie arrecate al suddetto fondo di proprietà degli attori;
- rigetta la domanda riconvenzionale di acquisto del diritto di servitù di passaggio per usucapione proposta da , , e CP_1 Controparte_2 CP_5 Controparte_3 CP_4
[...]
- condanna , , , CP_1 Controparte_2 CP_5 Controparte_7 [...]
e alla rifusione, in solido, in favore di e CP_3 Controparte_4 Parte_1 Pt_2
, nella misura di ½, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma (pari a 1/1) di euro
[...]
8.161,00, di cui euro 545,00 per spese ed euro 7.616,00 per onorari di difesa, oltre spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario EL ZZ per dichiarato anticipo e compensazione della residua metà;
- condanna e alla rifusione, in solido, in favore della società Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate nella complessiva CP_6 somma di euro 3.809,00 per onorari di difesa, oltre spese generali nella misura del 15%, Cap ed
Iva, come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario EL Iapicca per dichiarato anticipo.
LA, 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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