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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/04/2024, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1 giusto mandato in calce al ricorso , dall'Avv. Domenico Naso (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del C.F._1 medesimo sito in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187 Roma, con precisazione che tutte le comunicazioni di cancelleria potranno essere eseguite a mezzo fax al numero 06.42005658 e/o tramite PEC all'indirizzo ; Email_1
ricorrente contro
, Controparte_1
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario delegato dott. Lorenzo Calvi ( ) dal dirigente dell' , dott.ssa Giulia C.F._2 Organizzazione_1
Crocco, legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38 (tel. 010/8331218 – fax 010 8331221 – solo per le comunicazioni con il Tribunale PEC:
- il codice fiscale dell' Email_2 Organizzazione_1
è , e quello dell' è )
[...] P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
convenuto ù MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 10.7.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 il suo datore di Lavoro , rilevando che in virtù di Controparte_1 Contr sentenza del Tribunale di Genova n. 57/2021 il oggi ) Controparte_1
è stato condannato a ricostruire l'anzianità di servizio della ricorrente e a corrispondere l'importo di euro 4.669,15 sulla base dell'anzianità di servizio riconosciuta , nonché le ulteriori differenze retributive . L'Amministrazione , ottemperando alla sentenza, pagava alla ricorrente l'importo di euro 4.148,73, effettuando trattenute previdenziali per l'importo di euro 520,80 . La ricorrente , ritenendo che l'importo dovesse essere liquidato al lordo delle ritenute previdenziali , proponeva il presente giudizio per sentir condannare l'Amministrazione al pagamento di quanto dovuto. Il resisteva in giudizio. Controparte_1
Infondata è l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio , poiché se è vero che avuto riguardo alla prima data di udienza (13.3.2024) la memoria di costituzione è tardiva ( 5 marzo 2024) , tuttavia vi è stato il differimento della prima udienza d discussione alla data del 24.4.2024, senza che il procedimento fosse iniziato , sicché il termine di costituzione di cui all'art 416 cpc non aveva iniziato a decorrere.
Va poi respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal che ha individuato quale corretto interlocutore Controparte_1 della presente domanda il . Controparte_4
Contr L'eccezione è destituita di fondamento , poiché il è del tutto estraneo alla titolarità del rapporto dedotto in causa, in quanto mero ente pagatore delle prestazioni facenti capo al , datore di lavoro della ricorrente e soggetto Controparte_1 obbligato al versamento delle trattenute previdenziali.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento .
Secondo giurisprudenza ormai consolidata ( v. Cass. n. 18044/2015 e altre conformi) nel caso di pagamento di differenze retributive arretrate conseguenti ad una condanna giudiziale, il datore di lavoro non può trattenere la quota contributiva a carico del lavoratore ex art. 19 della L. 2018 del 1952, in quanto tale detrazione è consentita solo sul cedolino paga relativo alla retribuzione cui il contributo si riferisce. Pare utile riportare la normativa di riferimento: L'art. 19 della legge n. 218 del 1952 (riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti) dispone :
1."Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo”.
2. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga a cui il contributo si riferisce”. L'art. 23 della stessa legge precisa poi : 1."Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una quota aggiuntiva pari a quella dovuta (…). Secondo l' orientamento sopra citato, il datore di lavoro, in caso di ritardo del versamento dovuto ad un suo inadempimento, deve sopportarne le conseguenze, per cui - ex art. 23 sopra cit. - è tenuto a versare l' intera contribuzione (compresa la quota a carico del lavoratore) oltre alle sanzioni civili e non può poi rivalersi sul lavoratore trattenendogli la sua quota oltre il periodo di paga, proprio perchè il ritardo nel versamento trae origine da un suo inadempimento ( v. anche ordinanza n. 22379/2015). Ci si trova quindi di fronte ad una sorta di sanzione privata a carico dal datore di lavoro giustificata dall' intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio di piena osservanza del contratto di lavoro. ( Cass. n. 8800/2008).
Poiché è pacifico che il ha provveduto al Controparte_1 pagamento alla ricorrente di quanto dovuto solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Genova, di cui in premessa, l'applicazione della norma indicata porta ad escludere che sull'importo dovuto l'Amministrazione potesse operare delle trattenute. Il ricorso va quindi accolto con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento in favore della dipendente di quanto indebitamente trattenuto. Le spese di lite vanno poste a carico dell'Amministrazione, soccombente.
Il Giudice definendo il giudizio,
1. condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 520,80 quali trattenute previdenziali indebitamente operate, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
2. condanna il convenuto, in persona del pro tempore a CP_1 CP_6 rifondere la ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 , oltre spese Generali , oltre IAC e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 24/04/2024 Il Giudice
Francesca Maria Parodi