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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1490/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1490/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 29 gennaio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. BOVE ANNARITA per parte ricorrente , che si oppone alla Parte_1 richiesta di deposito in quanto tardiva.
È presente altresì il dr. e tanto lo si attesta ai fini della sua pratica Persona_1 professionale.
Nonché, per parte resistente l'avv. NETTIS LEONARDO. Controparte_1
Per parte resistente l'avv. ALAGGIO MARCO, il quale chiede di essere CP_1 autorizzato a depositare le ricevute e i contratti di lavoro relativi ai soggetti di cui CP_2 alla documentazione depositata da parte ricorrente in data 4.11.2024
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice
Non ammette il deposito richiesto perché tardivo e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio. il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 9 N. R.G. 1490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1490/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BOVE ANNARITA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. NETTIS LEONARDO
CP_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ALAGGIO MARCO
PARTE RESISTENTI
Avente ad oggetto: recesso datoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente (già dipendente della cooperativa resistente , CP_1 inquadrato nel livello 4 con la qualifica di operaio/Capo Squadra – CCNL
Trasporto Merci e Logistica) ha agito per sentire «1) Ordinare a CP_1
pagina 2 di 9 come sopra rappresentata e domiciliata, di disporre la reintegrazione del CP_1
NT nel suo posto di lavoro ex art. 3, 2° comma d.lgs. n. 23/2015
(insussistenza del fatto materiale), con riserva di opzione del NT per
l'indennità sostitutiva della reintegrazione;
2) Dichiarare tenute e condannare
n solido come sopra rappresentate Controparte_1 Controparte_3
e domiciliate, al pagamento a favore del NT di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum o percipiendum, corrispondente alla misura massima delle 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in via subordinata, salvo gravame 3) dichiarare estinto il rapporto di lavoro tra il NT e ai sensi dell'art. 3, 1° Controparte_1 comma del d.lgs. n. 23/2015 alla data del licenziamento del NT (carenza del giustificato motivo oggettivo) e per l'effetto condannare . CP_1 CP_1
e in solido, come sopra rappresentate e domiciliate, al Controparte_3 pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. in ogni caso B) Accertare e dichiarare il diritto del NT ad essere assunto con decorrenza 01.01.2024 presso la società ai sensi dell'art. 2932 c.c. (esecuzione in Controparte_3 forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto) e condannarla in solido a come sopra rappresentata e domiciliata, alla Controparte_1 corresponsione delle retribuzioni maturate e non corrisposte al NT fino ad oggi, oltre rivalutazione e interessi», in quanto le resistenti avrebbe violato gli accordi sindacali intercorsi, in ordine alla vicenda societaria intervenuta alla cessazione dell'appalto.
II. Si costituiva la cooperativa , in via preliminare CP_4 CP_1 eccependo la nullità del ricorso per contraddittorietà della domanda, nonché il suo difetto di legittimazione parziale e, nel merito, rilevando come il recesso fosse pagina 3 di 9 stato determinato da ragioni oggettive legate all'appalto ove il ricorrente operava, in perfetta aderenza con le condizioni dell'accordo sindacale.
Si costituiva il , eccependo anch'esso il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva, la contraddittorietà delle domande e l'infondatezza nel merito del ricorso.
A) In via preliminare, in effetti parte ricorrente ha reso una serie di conclusioni non sempre compatibili tra loro, individuando in maniera indiscriminata i destinatari delle varie statuizioni di condanna.
Le circostanze fattuali e i riferimenti normativi però risultano sufficientemente chiari e autonomamente in grado di sostenere le domande giudiziali, potendo calibrare poi queste ultime in maniera intuitiva sulle conseguenze dell'eventuale accoglimento di alcune di esse.
Nel merito vi è una serie di fatti che possono dirsi pacifici, non contestati e provati documentalmente.
Innanzi tutto, le parti concordano sul fatto che il ricorrente fosse un dipendente della cooperativa , con mansioni di Capo squadra e che la CP_1 cooperativa avesse in appalto il servizio logistico dal consorzio quale CP_3 committente.
Risulta altrettanto pacifico che l'appalto è cessato il 31 dicembre 2023 e che nessun'altra società appaltatrice sia subentrata nello stesso, in conseguenza della decisione del resistente di internalizzare l'attività. CP_3
Con accordi del novembre 2023 le odierne resistenti hanno concordato con le organizzazioni sindacali la cessazione dell'appalto e le garanzie per i lavoratori della applicati alla cessata attività, disponendo espressamente il loro CP_1 diritto ad essere assunti dal «alle stesse condizioni economiche, CP_3 normative e contrattuali» con decorrenza 1° gennaio 2024 (ovvero data successivo, se legittimamente assenti da lavoro in detta data).
Le parti hanno poi subordinato il diritto ad essere assunti alla presentazione delle dimissioni da parte dei lavoratori, con procedure di assunzione da terminarsi pagina 4 di 9 entro il 31 dicembre 2023, fatti salvi i rapporti con i dipendenti assenti alla data di nuova assunzione (cfr., doc. 4, fasc. ricorrente;
doc. 4 e 5 fasc. ). CP_1
Sono, infine, pacifici, non contestati e documentati, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al ricorrente con lettera datata 28 dicembre
2023 (cfr., doc. 5, fasc. NT) e il fatto che il ricorrente non abbia mai rassegnato le sue dimissioni.
B) Considerando che, come anticipato, non siamo in una ipotesi di successione datoriale nel contratto di appalto, con le relative tutele, i diritti dei lavoratori interessati traggono origine dalla normativa generale e dagli accordi sindacali, da intendersi sicuramente come cogenti per le parti stipulanti.
In questo contesto, non ci sono dubbi che il diritto all'assunzione alle dipendenze del (e il correlativo obbligo di quest'ultimo) fosse Controparte_3 espressamente subordinato alla presentazione di dimissioni da parte del lavoratore interessato.
Dall'istruttoria testimoniale (cfr., teste – ud. 25.9.2024: «dopo gli Tes_1 accordi di metà novembre, noi del reparto responsabili siamo stati convocati da che era il nostro superiore, ad una riunione e in quella sede ci Controparte_5 informò che per il passaggio a , avremmo prima dovuto dare le dimissioni da CP_3
. Alla riunione ricordo che vi era anche il ricorrente. Non ci disse che ci CP_1 avrebbero convocati ad uno ad uno per le dimissioni, ma solo di rassegnarle entro la fine dell'anno. Inoltre, a noi responsabili ci chiese anche di spargere la voce ai nostri addetti circa sempre la circostanza che avremmo dovuto dare le dimissioni per poi passare a »; teste ud. 6.11.2024: «ricordo che gli accordi CP_3 CP_5 del novembre 2023 furono condivisi con me dagli addetti degli uffici del personale
e poi io sono stato incaricato di condividerli con tutto il team operativo, cioè i miei capo squadra, tra i quali vi era anche il ricorrente, ho mostrato anche gli accordi al ricorrente e gli ho comunicato anche tutti gli adempimenti da effettuare, tra i quali vi era anche l'informativa su detti accordi nei confronti di tutto il personale che operava nei reparti interessati, tutti i team leader hanno informato i lavoratori presenti nei loro reparti. Ciò era necessario per fornire tempestivamente una lista
pagina 5 di 9 dei dipendenti al , nei termini di cui agli accordi. Tra i team leader CP_3 informati ricordo, oltre al ricorrente, i sig.ri , ) e dalle stesse libere Tes_1 Tes_2 dichiarazioni del ricorrente («Non mi sono dimesso perché mi aspettavo che mi chiamassero per firmare il contratto, come mi disse il sig. di cui non Per_2 ricordo il cognome. Non ho letto in modo preciso l'accordo, ne conoscevo il contenuto in via generale, mi hanno licenziato prima che io mi potessi dimettere» - ud. 19.6.2024), risulta dimostrato che il avesse avuto conoscenza e Pt_1 conoscibilità piena degli accordi sindacali e di quelle che sarebbero dovute essere le condizioni per essere assunto dal resistente. CP_3
Ne consegue che, non avendo mai rassegnato le dimissioni né prima del 28 dicembre 2023 (data del recesso), né successivamente a detta data, né ancora dopo la fine dell'appalto e al momento dell'impugnazione del recesso
(impugnazione inviata anche al ), nessuna censura può essere mossa al CP_3
, il quale, estraneo al rapporto di lavoro, non ha violato gli accordi Controparte_3 sindacali e, quindi, non può essere soggetto passivo della domanda di costituzione del rapporto ai sensi dell'art. 2932 c.c., in quanto non si sono verificati tutti i presupposti per la sua azionabilità.
Le domande del ricorrente nei confronti di , allora, non possono essere CP_3 accolte.
C) Per quanto concerne l'impugnativa del licenziamento nei confronti della resistente , in via di prima approssimazione, trattandosi di licenziamento CP_1 per giustificato motivo oggettivo, è opportuno ricordare che l'autorità giudiziaria non può intervenire (una volta che le stesse siano allegate e compiutamente provate) sulle scelte operate dal datore di lavoro, all'interno della sua discrezionalità nel condurre l'impresa (cfr., Cassazione civile sez. lav. 30 novembre
2016 n. 24458: «Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o
pagina 6 di 9 pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità»).
Nel caso di specie, parte resistente ha intimato il recesso per giustificato motivo oggettivo per la «cessazione delle ns attività presso l'unità produttivo ove
Lei è attualmente impiegato, sita in Bentivoglio (BO) c/o Interporto Di Bologna,
Comparto 13.4 e dalla contestuale impossibilità di impiegarla per le mansioni di
Capo Squadra, né con mansioni differenti e/o inferiori nell'ambito della ns pianta organica» (cfr., doc. 5, fasc. ricorrente e 9, fasc. ). CP_1
Nel presente giudizio risulta pienamente dimostrata la sussistenza di una effettiva esigenza aziendale, che ha condotto a non avvalersi più della prestazione lavorativa del ricorrente.
Sul punto, infatti, non è contestata la cessazione dell'appalto al quale era assegnato il , nonché la sostanziale inattività operativa della cooperativa Pt_1
(cfr., doc. 11, 12 e 13, fasc. ), situazione peraltro né contestata dal CP_1 ricorrente, né allegata.
Considerando che tutti i colleghi del ricorrente sono transitati presso il
, non ci sono dubbi che sia compiutamente rappresentato un quadro CP_3 compatibile con quanto evidenziato nella lettera di recesso.
D) In tale situazione, parte ricorrente, come anticipato, non ha eccepito una violazione dell'obbligo di repêchage, circostanza, in ogni modo, smentita anche dalla documentazione sopra citata.
La doglianza del ricorrente pare attestarsi sulla illegittimità del recesso, fondata sul mancato rispetto dell'art. 42 del CCNL di settore e sul fatto che la parte datoriale avrebbe dovuto invitarlo a rendere le dimissioni e, in ogni modo, lo avrebbe licenziato prima che potesse dimettersi, così pregiudicando la sua posizione, in violazione di un accordo sindacale.
Con riferimento al primo aspetto, l'art. 42 citato dalla parte ricorrente è inconferente, in quanto, nel caso di specie non siamo in presenza di un cambio di appalto, ma di una cessazione senza subentro di nuova azienda.
pagina 7 di 9 Per quanto concerne la seconda doglianza, l'accordo sindacale non individuava alcun obbligo procedurale in capo alla parte datoriale nei confronti dei dipendenti, dunque, l'analisi si deve necessariamente spostare su una valutazione di correttezza e buona fede che deve sempre impregnare le vicende negoziali.
Nel caso di specie, come detto, risulta che il ricorrente conoscesse il testo dell'accordo e gli adempimenti da osservare e certo non può essere imputata a una superficialità del nel non esaminare un accordo così CP_1 Pt_1 importante per le sue vicende professionali.
Al tempo stesso non può negarsi che il licenziamento è stato comminato tre giorni prima della scadenza del contratto di appalto.
Se si tratta di un termine assolutamente congruo al fine di permettere alla cooperativa di chiudere le pratiche in vista della imminente cessazione delle attività di lavoro (circostanza che, dunque, non inficia certo la validità del recesso), è altrettanto vero che, in ogni modo, è intervenuto quando ancora l'appalto era in essere, prima della data ultima per completare le procedure di assunzione pattuita nell'accordo sindacale, in un contesto in cui l'accordo stesso non prevedeva un diverso termine ultimo per rassegnare le dimissioni.
In altre parole, ferma la legittimità del recesso, non ci sono dubbi che parte resistente avrebbe potuto attendere i tre giorni che mancavano, mentre CP_1 così facendo ha pregiudicato, seppur lievemente, la posizione del ricorrente.
Al tempo stesso il avrebbe potuto, se interessato, ovviare alla Pt_1 situazione, rassegnando comunque le dimissioni entro il 31 dicembre 2023 o al rientro dalle ferie, manifestando così in maniera inequivoca la sua intenzione di azionare i diritti derivanti dall'accordo sindacale, dimissioni che, viceversa, non ha mai inteso comunicare.
Anche la circostanza che alcuni lavoratori, affiliati ad un determinato sindacato, essendo in ferire non abbiano rassegnato le dimissione, ma effettuato risoluzione consensuali, non rileva, in quanto il testo dell'accordo si limitava a prevedere un differimento dell'efficacia dell'assunzione, mentre la modalità della risoluzione è dipesa dall'iniziativa di una sigla sindacale in accordo con la società.
pagina 8 di 9 A prescindere da ciò, la eventuale violazione dei parametri di correttezza e buona fede avrebbe, al più, comportato una possibile perdita di chance (limitata considerando il tempo trascorso dagli accordi e i pochi giorni persi) e il relativo risarcimento, ma non vi sono domande in tal senso da parte del ricorrente, né, a maggior ragione, sufficienti allegazioni a sostegno.
E) In definitiva, anche le domande del ricorrente nei confronti di non CP_1 possono trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei rapporti tra il ricorrente e il , mentre possono essere Controparte_3 integralmente compensate nei confronti della , Parte_2 sussistendone eccezionali motivi, alla luce del comportamento della stessa, che ha anticipato il licenziamento.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
1) respinge il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente liquidate in euro 2.900.00 oltre spese Controparte_3 generali, IVA e CPA;
3) compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e la resistente
[...]
CP_1
Bologna il 29/01/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1490/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 29 gennaio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. BOVE ANNARITA per parte ricorrente , che si oppone alla Parte_1 richiesta di deposito in quanto tardiva.
È presente altresì il dr. e tanto lo si attesta ai fini della sua pratica Persona_1 professionale.
Nonché, per parte resistente l'avv. NETTIS LEONARDO. Controparte_1
Per parte resistente l'avv. ALAGGIO MARCO, il quale chiede di essere CP_1 autorizzato a depositare le ricevute e i contratti di lavoro relativi ai soggetti di cui CP_2 alla documentazione depositata da parte ricorrente in data 4.11.2024
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice
Non ammette il deposito richiesto perché tardivo e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio. il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 9 N. R.G. 1490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1490/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BOVE ANNARITA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. NETTIS LEONARDO
CP_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ALAGGIO MARCO
PARTE RESISTENTI
Avente ad oggetto: recesso datoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente (già dipendente della cooperativa resistente , CP_1 inquadrato nel livello 4 con la qualifica di operaio/Capo Squadra – CCNL
Trasporto Merci e Logistica) ha agito per sentire «1) Ordinare a CP_1
pagina 2 di 9 come sopra rappresentata e domiciliata, di disporre la reintegrazione del CP_1
NT nel suo posto di lavoro ex art. 3, 2° comma d.lgs. n. 23/2015
(insussistenza del fatto materiale), con riserva di opzione del NT per
l'indennità sostitutiva della reintegrazione;
2) Dichiarare tenute e condannare
n solido come sopra rappresentate Controparte_1 Controparte_3
e domiciliate, al pagamento a favore del NT di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum o percipiendum, corrispondente alla misura massima delle 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in via subordinata, salvo gravame 3) dichiarare estinto il rapporto di lavoro tra il NT e ai sensi dell'art. 3, 1° Controparte_1 comma del d.lgs. n. 23/2015 alla data del licenziamento del NT (carenza del giustificato motivo oggettivo) e per l'effetto condannare . CP_1 CP_1
e in solido, come sopra rappresentate e domiciliate, al Controparte_3 pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. in ogni caso B) Accertare e dichiarare il diritto del NT ad essere assunto con decorrenza 01.01.2024 presso la società ai sensi dell'art. 2932 c.c. (esecuzione in Controparte_3 forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto) e condannarla in solido a come sopra rappresentata e domiciliata, alla Controparte_1 corresponsione delle retribuzioni maturate e non corrisposte al NT fino ad oggi, oltre rivalutazione e interessi», in quanto le resistenti avrebbe violato gli accordi sindacali intercorsi, in ordine alla vicenda societaria intervenuta alla cessazione dell'appalto.
II. Si costituiva la cooperativa , in via preliminare CP_4 CP_1 eccependo la nullità del ricorso per contraddittorietà della domanda, nonché il suo difetto di legittimazione parziale e, nel merito, rilevando come il recesso fosse pagina 3 di 9 stato determinato da ragioni oggettive legate all'appalto ove il ricorrente operava, in perfetta aderenza con le condizioni dell'accordo sindacale.
Si costituiva il , eccependo anch'esso il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva, la contraddittorietà delle domande e l'infondatezza nel merito del ricorso.
A) In via preliminare, in effetti parte ricorrente ha reso una serie di conclusioni non sempre compatibili tra loro, individuando in maniera indiscriminata i destinatari delle varie statuizioni di condanna.
Le circostanze fattuali e i riferimenti normativi però risultano sufficientemente chiari e autonomamente in grado di sostenere le domande giudiziali, potendo calibrare poi queste ultime in maniera intuitiva sulle conseguenze dell'eventuale accoglimento di alcune di esse.
Nel merito vi è una serie di fatti che possono dirsi pacifici, non contestati e provati documentalmente.
Innanzi tutto, le parti concordano sul fatto che il ricorrente fosse un dipendente della cooperativa , con mansioni di Capo squadra e che la CP_1 cooperativa avesse in appalto il servizio logistico dal consorzio quale CP_3 committente.
Risulta altrettanto pacifico che l'appalto è cessato il 31 dicembre 2023 e che nessun'altra società appaltatrice sia subentrata nello stesso, in conseguenza della decisione del resistente di internalizzare l'attività. CP_3
Con accordi del novembre 2023 le odierne resistenti hanno concordato con le organizzazioni sindacali la cessazione dell'appalto e le garanzie per i lavoratori della applicati alla cessata attività, disponendo espressamente il loro CP_1 diritto ad essere assunti dal «alle stesse condizioni economiche, CP_3 normative e contrattuali» con decorrenza 1° gennaio 2024 (ovvero data successivo, se legittimamente assenti da lavoro in detta data).
Le parti hanno poi subordinato il diritto ad essere assunti alla presentazione delle dimissioni da parte dei lavoratori, con procedure di assunzione da terminarsi pagina 4 di 9 entro il 31 dicembre 2023, fatti salvi i rapporti con i dipendenti assenti alla data di nuova assunzione (cfr., doc. 4, fasc. ricorrente;
doc. 4 e 5 fasc. ). CP_1
Sono, infine, pacifici, non contestati e documentati, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al ricorrente con lettera datata 28 dicembre
2023 (cfr., doc. 5, fasc. NT) e il fatto che il ricorrente non abbia mai rassegnato le sue dimissioni.
B) Considerando che, come anticipato, non siamo in una ipotesi di successione datoriale nel contratto di appalto, con le relative tutele, i diritti dei lavoratori interessati traggono origine dalla normativa generale e dagli accordi sindacali, da intendersi sicuramente come cogenti per le parti stipulanti.
In questo contesto, non ci sono dubbi che il diritto all'assunzione alle dipendenze del (e il correlativo obbligo di quest'ultimo) fosse Controparte_3 espressamente subordinato alla presentazione di dimissioni da parte del lavoratore interessato.
Dall'istruttoria testimoniale (cfr., teste – ud. 25.9.2024: «dopo gli Tes_1 accordi di metà novembre, noi del reparto responsabili siamo stati convocati da che era il nostro superiore, ad una riunione e in quella sede ci Controparte_5 informò che per il passaggio a , avremmo prima dovuto dare le dimissioni da CP_3
. Alla riunione ricordo che vi era anche il ricorrente. Non ci disse che ci CP_1 avrebbero convocati ad uno ad uno per le dimissioni, ma solo di rassegnarle entro la fine dell'anno. Inoltre, a noi responsabili ci chiese anche di spargere la voce ai nostri addetti circa sempre la circostanza che avremmo dovuto dare le dimissioni per poi passare a »; teste ud. 6.11.2024: «ricordo che gli accordi CP_3 CP_5 del novembre 2023 furono condivisi con me dagli addetti degli uffici del personale
e poi io sono stato incaricato di condividerli con tutto il team operativo, cioè i miei capo squadra, tra i quali vi era anche il ricorrente, ho mostrato anche gli accordi al ricorrente e gli ho comunicato anche tutti gli adempimenti da effettuare, tra i quali vi era anche l'informativa su detti accordi nei confronti di tutto il personale che operava nei reparti interessati, tutti i team leader hanno informato i lavoratori presenti nei loro reparti. Ciò era necessario per fornire tempestivamente una lista
pagina 5 di 9 dei dipendenti al , nei termini di cui agli accordi. Tra i team leader CP_3 informati ricordo, oltre al ricorrente, i sig.ri , ) e dalle stesse libere Tes_1 Tes_2 dichiarazioni del ricorrente («Non mi sono dimesso perché mi aspettavo che mi chiamassero per firmare il contratto, come mi disse il sig. di cui non Per_2 ricordo il cognome. Non ho letto in modo preciso l'accordo, ne conoscevo il contenuto in via generale, mi hanno licenziato prima che io mi potessi dimettere» - ud. 19.6.2024), risulta dimostrato che il avesse avuto conoscenza e Pt_1 conoscibilità piena degli accordi sindacali e di quelle che sarebbero dovute essere le condizioni per essere assunto dal resistente. CP_3
Ne consegue che, non avendo mai rassegnato le dimissioni né prima del 28 dicembre 2023 (data del recesso), né successivamente a detta data, né ancora dopo la fine dell'appalto e al momento dell'impugnazione del recesso
(impugnazione inviata anche al ), nessuna censura può essere mossa al CP_3
, il quale, estraneo al rapporto di lavoro, non ha violato gli accordi Controparte_3 sindacali e, quindi, non può essere soggetto passivo della domanda di costituzione del rapporto ai sensi dell'art. 2932 c.c., in quanto non si sono verificati tutti i presupposti per la sua azionabilità.
Le domande del ricorrente nei confronti di , allora, non possono essere CP_3 accolte.
C) Per quanto concerne l'impugnativa del licenziamento nei confronti della resistente , in via di prima approssimazione, trattandosi di licenziamento CP_1 per giustificato motivo oggettivo, è opportuno ricordare che l'autorità giudiziaria non può intervenire (una volta che le stesse siano allegate e compiutamente provate) sulle scelte operate dal datore di lavoro, all'interno della sua discrezionalità nel condurre l'impresa (cfr., Cassazione civile sez. lav. 30 novembre
2016 n. 24458: «Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è scelta riservata all'imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell'azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o
pagina 6 di 9 pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità»).
Nel caso di specie, parte resistente ha intimato il recesso per giustificato motivo oggettivo per la «cessazione delle ns attività presso l'unità produttivo ove
Lei è attualmente impiegato, sita in Bentivoglio (BO) c/o Interporto Di Bologna,
Comparto 13.4 e dalla contestuale impossibilità di impiegarla per le mansioni di
Capo Squadra, né con mansioni differenti e/o inferiori nell'ambito della ns pianta organica» (cfr., doc. 5, fasc. ricorrente e 9, fasc. ). CP_1
Nel presente giudizio risulta pienamente dimostrata la sussistenza di una effettiva esigenza aziendale, che ha condotto a non avvalersi più della prestazione lavorativa del ricorrente.
Sul punto, infatti, non è contestata la cessazione dell'appalto al quale era assegnato il , nonché la sostanziale inattività operativa della cooperativa Pt_1
(cfr., doc. 11, 12 e 13, fasc. ), situazione peraltro né contestata dal CP_1 ricorrente, né allegata.
Considerando che tutti i colleghi del ricorrente sono transitati presso il
, non ci sono dubbi che sia compiutamente rappresentato un quadro CP_3 compatibile con quanto evidenziato nella lettera di recesso.
D) In tale situazione, parte ricorrente, come anticipato, non ha eccepito una violazione dell'obbligo di repêchage, circostanza, in ogni modo, smentita anche dalla documentazione sopra citata.
La doglianza del ricorrente pare attestarsi sulla illegittimità del recesso, fondata sul mancato rispetto dell'art. 42 del CCNL di settore e sul fatto che la parte datoriale avrebbe dovuto invitarlo a rendere le dimissioni e, in ogni modo, lo avrebbe licenziato prima che potesse dimettersi, così pregiudicando la sua posizione, in violazione di un accordo sindacale.
Con riferimento al primo aspetto, l'art. 42 citato dalla parte ricorrente è inconferente, in quanto, nel caso di specie non siamo in presenza di un cambio di appalto, ma di una cessazione senza subentro di nuova azienda.
pagina 7 di 9 Per quanto concerne la seconda doglianza, l'accordo sindacale non individuava alcun obbligo procedurale in capo alla parte datoriale nei confronti dei dipendenti, dunque, l'analisi si deve necessariamente spostare su una valutazione di correttezza e buona fede che deve sempre impregnare le vicende negoziali.
Nel caso di specie, come detto, risulta che il ricorrente conoscesse il testo dell'accordo e gli adempimenti da osservare e certo non può essere imputata a una superficialità del nel non esaminare un accordo così CP_1 Pt_1 importante per le sue vicende professionali.
Al tempo stesso non può negarsi che il licenziamento è stato comminato tre giorni prima della scadenza del contratto di appalto.
Se si tratta di un termine assolutamente congruo al fine di permettere alla cooperativa di chiudere le pratiche in vista della imminente cessazione delle attività di lavoro (circostanza che, dunque, non inficia certo la validità del recesso), è altrettanto vero che, in ogni modo, è intervenuto quando ancora l'appalto era in essere, prima della data ultima per completare le procedure di assunzione pattuita nell'accordo sindacale, in un contesto in cui l'accordo stesso non prevedeva un diverso termine ultimo per rassegnare le dimissioni.
In altre parole, ferma la legittimità del recesso, non ci sono dubbi che parte resistente avrebbe potuto attendere i tre giorni che mancavano, mentre CP_1 così facendo ha pregiudicato, seppur lievemente, la posizione del ricorrente.
Al tempo stesso il avrebbe potuto, se interessato, ovviare alla Pt_1 situazione, rassegnando comunque le dimissioni entro il 31 dicembre 2023 o al rientro dalle ferie, manifestando così in maniera inequivoca la sua intenzione di azionare i diritti derivanti dall'accordo sindacale, dimissioni che, viceversa, non ha mai inteso comunicare.
Anche la circostanza che alcuni lavoratori, affiliati ad un determinato sindacato, essendo in ferire non abbiano rassegnato le dimissione, ma effettuato risoluzione consensuali, non rileva, in quanto il testo dell'accordo si limitava a prevedere un differimento dell'efficacia dell'assunzione, mentre la modalità della risoluzione è dipesa dall'iniziativa di una sigla sindacale in accordo con la società.
pagina 8 di 9 A prescindere da ciò, la eventuale violazione dei parametri di correttezza e buona fede avrebbe, al più, comportato una possibile perdita di chance (limitata considerando il tempo trascorso dagli accordi e i pochi giorni persi) e il relativo risarcimento, ma non vi sono domande in tal senso da parte del ricorrente, né, a maggior ragione, sufficienti allegazioni a sostegno.
E) In definitiva, anche le domande del ricorrente nei confronti di non CP_1 possono trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei rapporti tra il ricorrente e il , mentre possono essere Controparte_3 integralmente compensate nei confronti della , Parte_2 sussistendone eccezionali motivi, alla luce del comportamento della stessa, che ha anticipato il licenziamento.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
1) respinge il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente liquidate in euro 2.900.00 oltre spese Controparte_3 generali, IVA e CPA;
3) compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e la resistente
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CP_1
Bologna il 29/01/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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