Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 51/2022
Udienza del 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 51/2022 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Buonanno
- RICORRENTE -
CONTRO
oggi Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
' Controparte_3
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_2
Dirigente pro tempore rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 14
E NEI CONFRONTI
degli eventuali docenti iscritti, o che risulteranno iscritti, nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestuali) Graduatorie d'Istituto nella fascia, ambito e classi di concorso d'interesse della ricorrente
- CONTROINTERESSATI / NON COSTITUITI -
avente ad oggetto: diploma di ragioniere e perito commerciale - valore abilitante all'insegnamento unitamente al servizio (almeno) triennale svolto presso istituti scolastici statali ed ai 24 CFU - inserimento nella II fascia delle GPS e nelle III fascia delle graduatorie di istituto - ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) - classi di concorso A066 (Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica) e B016 (classe affine e in confluenza).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 12/01/2022, , Parte_1 in possesso del diploma di “Ragioniere e perito commerciale” conseguito nell'anno scolastico 1994/1995 e del diploma di “Tecnico dei Servizi
Turistici” conseguito nell'anno scolastico 2003/2004, ha chiesto che il
Tribunale voglia:
1) disapplicare l'Ordinanza del n. 60 del 10 Controparte_1 luglio 2020, nonché, ove occorrer possa, il D.M. n. 374/2017, unitamente ai successivi D.D. n. 784/2018, D.D. n. 1069/2018, D.D. n. 73/2019,
D.M. n. 666/2019, D.D. n. 1458/2019, il D.M. n. 242/2021 e la Circolare
n. 25089/2021, in quanto illegittimi;
2) accertare e dichiarare che ella è in possesso di titoli abilitanti all'insegnamento costituiti dai Diplomi di istruzione secondaria superiore
A066 – ITP, sia in via originaria ed autonoma, sia unitamente al servizio
(almeno) triennale svolto presso istituti scolastici statali ed ai 24 CFU;
3) accertare e dichiarare che ella, in virtù del diploma della classe A066, ha diritto ad insegnare in confluenza sulla classe affine B016;
4) accertare e dichiarare il correlato diritto all'inserimento nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto nelle classi di concorso A066 – Pagina 2 di 14 R.G. LAV. N. 51/2022
B016, per la Provincia di , a valere per il corrente biennio CP_3
2020/2022 e successivi periodi di aggiornamento, da disporsi anche in
“coda”, secondo il punteggio corrispondente ai propri titoli;
5) ordinare al di adottare ogni atto idoneo a garantire il suo CP_1 inserimento nella I Fascia GPS e nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto del personale docente nelle classi di concorso sopra indicate.
1.1. La ricorrente, a supporto delle domande proposte, ha dedotto, con il primo motivo di ricorso, la valenza abilitante all'insegnamento ope legis del diploma tecnico-pratico di “vecchio ordinamento” sulla confluenza della A066 in B016.
La ricorrente sostiene, in particolare, di essere docente abilitata in quanto titolare di diploma di istruzione superiore che costituiva valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998,
Tabelle A e C, ora confluite nelle Tabelle A e B allegate al regolamento approvato con d.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la “Violazione art. 1 e segg., D.L. n. 126/19 (conv. L. n. 159/19). Violazione artt. 127, 167,
312 e segg., 443, 455 e 481, D. Lgs. n. 297 del 17/04/94. Violazione D.L.
n. 87/18 (conv. L. n. 96/18). Violazione D.L. n. 22/20 (conv. con L. n.
41/20). Violazione Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'art. 4, D.
Lgs. n. 206 del 6/11/2007. Violazione D. Lgs. n. 15 del 28/01/16 e art. 1, c. 70 e c. 107, Legge n. 107 – 13/07/15. Contraddittorietà al Parere del CSPI del 6.4.2020. Contraddittorietà al DM 141 del 10/03/17. Con particolare riferimento al valore abilitante del servizio triennale statale”.
Con tale motivo si chiede un accertamento specifico sul requisito abilitante del servizio almeno triennale maturato dalla ricorrente presso istituti del servizio scolastico statale. Tale servizio sarebbe stato - a dire della ricorrente - espressamente equiparato all'abilitazione, costituendo autonomo, necessario e sufficiente requisito.
In altri termini - ad avviso della ricorrente - ai fini del concorso per l'immissione in ruolo, l'abilitazione non ha rappresentato il requisito necessario, né quello esclusivo, essendo invece determinante aver
Pagina 3 di 14 R.G. LAV. N. 51/2022
maturato almeno tre anni di servizio in scuole statali. Ciò rileverebbe anche sotto il profilo degli effetti abilitanti, poiché tale concorso, oltre a garantire ai vincitori l'immissione in ruolo, consentirebbe di ottenere il riconoscimento dell'abilitazione sia ai vincitori, sia ai meri idonei.
Pertanto, se i meri idonei di concorso possono conseguire l'abilitazione tramite il possesso del servizio triennale in scuole statali, sarebbe evidente che tale servizio rappresenti titolo equiparato all'abilitazione.
1.3. Il terzo motivo del ricorso è, infine, incentrato sulla valenza abilitante integrativa dei 24 CFU di cui la ricorrente è in possesso.
2. Si è costituito il (oggi, Controparte_1 [...]
) che ha concluso per il rigetto del ricorso in Controparte_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4. In primo luogo, si deve osservare che il Consiglio di Stato ha più volte statuito che il possesso del diploma rilasciato da un Istituto tecnico professionale non ha valore di per sé abilitante, onde non
è idoneo all'inserimento nelle GAE e nella II fascia delle GI.
4.1. In particolare, il massimo organo giurisdizionale amministrativo ha recentemente osservato che:
«… secondo l'ormai ferma giurisprudenza della Sezione, il possesso del diploma rilasciato da un Istituto tecnico professionale non ha valore di per sé abilitante, onde non è idoneo all'inserimento nelle GAE e nella II fascia delle GI;
- invero, il presupposto necessario per l'accesso alle stesse è che gli
ITP siano in possesso di una abilitazione o d'idoneità all'insegnamento, diversa dal ed ulteriore al titolo di studio posseduto in illo tempore
(diploma) e conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, foss'anche ai soli fini abilitanti (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 6 luglio 2018 n. 3158; id., 23 luglio 2018 n. 4503; id., 8 aprile 2019 n.
2268; id., 9 luglio 2019 n. 4820; id., 24 aprile 2020 n. 2632).
Considerato in particolare che:
- detto diploma non ha in sé valore abilitante, né tale valore può
Pagina 4 di 14 R.G. LAV. N. 51/2022
desumersi dal DM 39/1998, poiché quest'ultimo si limitò ad ordinare le classi di concorso, senza incidere sulle vigenti norme inerenti all'abilitazione all'insegnamento ed ai modi per conseguirla per il vigente ordinamento, sicché il mero possesso del diploma ITP, sol perché conseguito in un sistema che non si curava della concreta formazione del personale da destinare all'insegnamento prima del concorso a cattedre,
è adesso divenuto sempre inopponibile ed insufficiente all'iscrizione nella
II fascia delle GI;
- neppure convince la mancanza di percorsi abilitanti ordinari per i diplomati ITP nel previgente ordinamento, in quanto, a parte che più volte tali percorsi furono attivati per gli insegnanti tecnico-pratici - onde chi non volle parteciparvi, imputet sibi - , tal vicenda non è invocabile a guisa di sanatoria per consentire comunque l'iscrizione al personale sprovvisto del prescritto titolo di abilitazione (che s'aggiunge al e non si confonde col titolo di studio del vecchio ordinamento) a detta II fascia, la quale, com'è noto, permette l'accesso direttamente all'insegnamento;
- al più tal vicenda può giustificare la partecipazione degli insegnanti, eventualmente pregiudicati, a concorsi pubblici che richiedano l'abilitazione, in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale, non mai l'aggiramento della predetta preclusione e, ancor meno, un qualunque affidamento tutelabile» (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 4015/2021).
4.2. In altra pronuncia, emessa sempre in tema di classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico, il massimo organo di giustizia amministrativa ha avuto modo di chiarire che:
«La questione in scrutinio attiene ad una vicenda ampiamente scrutinata da questa Sezione e riguarda la spettanza o meno del bene della vita richiesto nel processo dalle originarie parti ricorrenti, ossia l'annullamento di atti e provvedimenti adottati dal , aventi ad CP_4 oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
(GAE) e le operazioni di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie
Pagina 5 di 14 R.G. LAV. N. 51/2022
nella parte in cui non si prevede l'inserimento degli insegnanti tecnico pratici (ITP).
Si tratta di una questione su cui si [è] ora consolidato un orientamento, sia in relazione alla possibilità degli insegnanti tecnico pratici di accedere all'insegnamento (da ultimo, ex multis, Cons. Stato, VI, 27 novembre
2019, n. 8085; id., 2 dicembre 2019, n. 8212; id., VI, 27 novembre 2019,
n. 8084), sia in relazione al possibile ulteriore accesso alle graduatorie ad esaurimento (dopo il doppio intervento dell'adunanza plenaria di questo
Consiglio di Stato, dato con le sentenze 20 dicembre 2017 n. 11 e 27 febbraio 2019 n. 4). […]
Gli appellati sono tutti insegnanti tecnico pratici, figura professionale creata dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 (Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica), la quale richiede per l'accesso all'attività di insegnamento il semplice diploma di scuola secondaria superiore, in materia attinente, con la precisazione che negli istituti tecnici e professionali si occupa in prevalenza delle attività didattiche che vengono svolte nei laboratori.
In primo grado, gli attuali appellati hanno richiesto, tramite l'annullamento della clausola escludente la loro posizione, di potere accedere alle di inserimento nelle GAE o in subordine nella II fascia di circolo e d'istituto per le proprie classi di concorso e per le rispettive province di interesse, chiedendo l'annullamento in parte qua degli atti gravati.
Tuttavia, la possibilità che i detti aspiranti possano accedere alle dette graduatorie e, conseguentemente, all'insegnamento è stata già scrutinata in senso negativo da questo Consiglio, con argomentazioni che qui possono essere sinteticamente riprese. Va considerato, infatti, che:
- l'abilitazione all'insegnamento, come titolo distinto ed ulteriore per accedervi, ovvero per intraprendere la professione di insegnante iscrivendosi al relativo concorso, è stata introdotta dall'art. 4 comma 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341;
Pagina 6 di 14 R.G. LAV. N. 51/2022
- tale disposizione, per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori, prevedeva un diploma post-universitario, che si conseguiva con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), e con il superamento del relativo esame finale;
- la citata legge n. 341 del 1990 ha dunque introdotto, per implicito ma inequivocabilmente, un'innovazione ulteriore nel sistema: nel prevedere che per ottenere l'abilitazione fosse necessario un corso post-laurea, ha infatti escluso che gli insegnanti ITP, i quali per definizione della laurea sono privi, potessero conseguire l'abilitazione stessa e quindi accedere al concorso;
- il principio per cui il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consente l'accesso diretto all'insegnamento è stato poi confermato anche dal recente d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, in base al quale, secondo l'art. 5, per accedere al concorso per ITP è comunque necessaria la c.d. laurea breve;
- tale esito ermeneutico appare coerente con il quadro ordinamentale;
infatti, in primo luogo, l'art. 51 Cost. non attribuisce un diritto indiscriminato ad accedere ai pubblici impieghi, e non è nemmeno decisivo il rilievo per cui i percorsi abilitanti previsti dalla l. 341/1990 e dalle norme successive non sarebbero stati in concreto attivati
(quest'ultimo aspetto, oltretutto, attiene ad una circostanza di fatto insuscettibile di inficiare la norma primaria come innanzi interpretata); inoltre, appare dirimente la constatazione che la mancanza dell'abilitazione (ovvero del titolo attestante il conseguimento di quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente) preclude in ogni caso l'iscrizione nella seconda fascia, che consente direttamente l'insegnamento nei termini innanzi spiegati, potendosi invece prospettare l'eventuale partecipazione degli
ITP a concorsi pubblici a cattedre, in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale (cfr. Consiglio di Stato n. 6762 del 2019);
Pagina 7 di 14 R.G. LAV. N. 51/2022
- non si giunge a conclusioni diverse nemmeno tenendo presente la mancata attivazione dei percorsi abilitanti per le suddette categorie di docenti. Infatti, tale circostanza può giustificare la partecipazione degli
ITP a concorsi pubblici a cattedre che richiedono l'abilitazione per parteciparvi, atteso che comunque in tal caso vi sarebbe una verifica di idoneità all'insegnamento operata attraverso il filtro della procedura concorsuale, ma non può consentire l'iscrizione nella seconda fascia, derivando dalla stessa l'accesso diretto all'insegnamento.
Con l'odierna prospettazione, illustrata nella memoria depositata in vista dell'udienza di discussione, gli appellati sostengono di essere idonei all'insegnamento e legittimati all'iscrizione in seconda fascia in forza del regime derogatorio e transitorio previsto per gli insegnanti tecnico pratici previsto dapprima dall'art. 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 e successivamente prorogato dall'art. 3, comma 2, del DPR n.
19/2016 e dall'art. 22, comma 2, del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 59, che così testualmente dispone: “I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 (la c.d. laurea breve), sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso (i diplomi previsti dalla
Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tabella B, del D.P.R. n.
19/2016”).
In disparte l'abilitazione si sostiene, in forza dell'art. 5 comma 3 del
D.M. 131 del 2007, che legittima all'iscrizione i soggetti aventi titolo a Con partecipare a concorsi a cattedre, gli potrebbero iscriversi in seconda fascia avendo un titolo di idoneità transitorio per la partecipazione ai concorsi a cattedre quale stabilito dall'art. 22 comma 2 del d.lgs. n. 59 del 2017.
Ritiene il Collegio, tuttavia, che un titolo transitorio non sia un titolo definitivo (ossia la laurea breve) e che l'art. 5 comma 3 del D.M. n. 131 del 2007 non possa essere interpretato se non nel quadro dell'evoluzione del sistema che ha legato ormai al possesso della laurea breve requisito
Pagina 8 di 14 R.G. LAV. N. 51/2022
del quale gli appellati sono privi.
Ne consegue che l'art. 22 comma 2 prima citato va interpretato restrittivamente essendo una norma temporanea e transitoria, essa legittima solo a ciò che espressamente vi è disposto (ossia la partecipazione a concorsi) senza che ciò comporti l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
In tal senso si rinviene nella giurisprudenza della Sezione un precedente specifico nella sentenza n. 6500 del 2020» (Cons. Stato,
Sez. VI, sent. n. 8188/2020).
5. In altri termini, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non esiste alcuna norma giuridica di rango primario che abbia attribuito valore abilitante all'insegnamento ai diplomi di
“ragioniere e perito commerciale” e di “tecnico dei servizi turistici” di cui è in possesso (diversamente da quanto si è verificato per il diploma magistrale, purché conseguito a seguito di corso di studi iniziato entro l'anno scolastico 1997/98, che conserva, in via permanente, valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare: si veda l'art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323/1998 e, in precedenza, l'art. 197, comma
1, del D. Lgs. n. 297/1994 che riconosceva, invece, ai diplomi conseguiti in un istituto tecnico valore abilitante “all'esercizio della professione”, ma non anche all'insegnamento).
Invero, il D.M. n. 39/1998 attribuiva al diploma di ragioniere e perito commerciale (e di tecnico dei servizi turistici) il solo valore di titolo di ammissione alle classi di concorso 75/A e 76/A: ciò significa soltanto che chi era in possesso di tale titolo di studio poteva partecipare al concorso per l'insegnamento in detta disciplina.
L'abilitazione all'insegnamento (che è in quid pluris rispetto al titolo di studio, salvo che - come si è detto sopra - la legge non ne riconosca espressamente il valore abilitante) si sarebbe quindi potuta conseguire solo a seguito della partecipazione ad un concorso per titoli ed esami (cui la ricorrente avrebbe potuto accedere con il solo diploma) e della conseguente idoneità che sarebbe derivata dal superamento di tale
Pagina 9 di 14 R.G. LAV. N. 51/2022
concorso, anche ai soli fini abilitanti (tale idoneità spetta, infatti, anche a coloro che, pur non vincitori in ragione del numero di posti messi a concorso, sono comunque risultati, appunto, idonei).
6. Affatto condivisibile è, poi, la tesi della ricorrente secondo cui l'insegnamento espletato per un triennio sarebbe equiparabile all'abilitazione all'insegnamento.
In realtà, l'invocato art. 1 del decreto-legge n. 126/2019 ha autorizzato il (allora, a bandire, contestualmente al concorso CP_1 CP_4 ordinario per titoli ed esami, una procedura straordinaria per titoli ed esami, per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, prevedendo che la partecipazione fosse riservata a coloro che possedevano congiuntamente:
a) almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, svolte tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020;
b) almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
c) il titolo di studio previsto dalla legge.
6.1. L'insegnamento triennale è, quindi, previsto dalla legge
(limitatamente, peraltro, al citato concorso straordinario) come requisito necessario ai fini della partecipazione al concorso (straordinario) ivi autorizzato che, se superato con il conseguimento dell'idoneità, avrebbe consentito all'aspirante di essere abilitato.
Lo stesso requisito non è quindi, evidentemente, da solo, parificato all'abilitazione che è ontologicamente cosa diversa (come si vedrà, per ragioni del tutto analoghe, anche con riferimento ai 24 CFU), atteso che essa si consegue all'esito del superamento del concorso (di cui, appunto, costituisce solo requisito di ammissione).
7. Né la ricorrente può pretendere di essere inserita nelle graduatorie relative alla diversa - ma a suo dire “affine” - classe di concorso B-16
(Laboratori di scienze e tecnologie Informatiche), contenuta nella Tabella
B allegata al d.P.R. n. 19/2016 (che individua le classi di concorso a posti
Pagina 10 di 14 R.G. LAV. N. 51/2022
di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado), corrispondente alla classe di concorso 30/C (Laboratorio di informatica gestionale) già prevista dal D.M. n. 39/1998, atteso che ella non è in possesso del titolo di studio necessario ai fini dell'accesso a tale insegnamento tecnico-pratico.
La citata Tabella B allegata al d.P.R. n. 19/2016 elenca, infatti, tra i titoli di accesso previsti dal vecchio ordinamento (D.M. n. 39/1998) i seguenti diplomi: Diploma di corrispondente in lingue estere e programmatore;
perito aziendale, ragioniere programmatore;
ragioniere perito commerciale e programmatore;
perito industriale per l'informatica.
Tra i titoli di accesso non previsti dal vecchio ordinamento e Diplomi di istruzione secondaria superiore ex dd.PP.RR. 15 marzo 2010 n. 87 e 88 viene indicato, invece, il Diploma di istruzione tecnica - settore Economico indirizzo Amministrazione, finanza e marketing articolazione Sistemi informativi aziendali.
Il titolo di studio della ricorrente (Diploma di “ragioniere e perito commerciale” che è diverso dal summenzionato Diploma di “ragioniere perito commerciale e programmatore”) non rientra, pertanto, tra quelli richiesti ai fini della classe di concorso B-16 (erroneamente ritenuta
“affine” alla classe di concorso A-66).
8. Destituita di fondamento - come anticipato - è anche la tesi della ricorrente secondo cui l'abilitazione sia fondata anche sul possesso dei 24
CFU (unitamente al diploma).
L'infondatezza emerge chiaramente laddove si consideri che l'art. 5 del
D. Lgs. n. 59/2017 disciplina i “requisiti di accesso al concorso” relativamente ai posti di docente e non quelli necessari per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Tale disposizione prevede(va), infatti, all'art. 5, comma 2, che costituisse titolo di “accesso” al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di a) un titolo di studio
(laurea o diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del
Pagina 11 di 14 R.G. LAV. N. 51/2022
concorso e b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso era,
d'altronde, previsto come requisito da solo sufficiente ai fini dell'accesso al concorso, proprio a dimostrazione del fatto che essa è
“ontologicamente” diversa dai requisiti “congiunti” richiesti per l'accesso al concorso (per effetto delle modifiche normative medio tempore intervenute, a partire dal 2025 in poi, l'abilitazione costituirà requisito necessario, non altrimenti surrogabile, per la partecipazione anche ai concorsi).
8.1. Come già statuito da questo Tribunale, in altra pronuncia (che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.) resa in diversa composizione, «Occorre distinguere nettamente i requisiti di accesso al concorso, disciplinati dalla legge n. 107/2015 e dal successivo d.lgs. n.
59/2017, tra i quali è espressamente previsto il possesso della laurea o di titolo equipollente congiunto al possesso di 24 cfu, dai requisiti di accesso alle GPS disciplinati dall'OM n. 60/2020, che contempla i 24 CFU soltanto quale uno dei possibili requisiti di accesso alla seconda fascia delle GPS, per effetto del rinvio ai titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 59/17.
… Come stabilito da parte della giurisprudenza di merito che ha avuto occasione di confrontarsi con la questione oggetto dell'odierna domanda, la partecipazione al concorso (come pure al percorso abilitante al sostegno) è ontologicamente e funzionalmente diversa dall'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati: il titolo di studio valido per l'insegnamento di una disciplina costituisce il requisito necessario e sufficiente per il conferimento di un incarico di docenza nella scuola pubblica, come pure requisito sufficiente, ove congiunto ai 24 CFU, per la mera partecipazione ai concorsi per l'assunzione in ruolo o per la partecipazione al percorso abilitante su sostegno, ma è cosa chiaramente diversa dall'abilitazione specifica per una classe di concorso, per ottenere
Pagina 12 di 14 R.G. LAV. N. 51/2022
la quale occorre di regola anche il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dall'idoneità ottenuta all'esito di un concorso per esami (non essendo sufficiente la mera partecipazione), o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato. Detta abilitazione, proprio perché ottenibile soltanto a seguito di superamento di un esame di Stato, costituisce non solo il presupposto che la legge individua come di regola necessario per l'assunzione a tempo indeterminato dell'insegnante, ma, altresì, legittimo e congruo criterio di selezione dei docenti per il conferimento diretto delle supplenze temporanee.
… Risultano, pertanto, legittime “le disposizioni dell'O.M. n. 60 del
10.7.2020 che riservano la iscrizione nella prima fascia delle GPS ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione e dettano in materia di inserimento nelle graduatorie delle supplenze di istituto regole analoghe a quelle contenute nei D.M. richiamati. … L'equipollenza del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, al titolo abilitante si giustifica senz'altro, ad avviso del Tribunale, in relazione ai requisiti di accesso alle procedure concorsuali, posto che in tal caso il conferimento della docenza non avverrà immediatamente ma soltanto se e quando l'aspirante concorrente dimostrerà la propria preparazione superando non solo gli esami con il punteggio minimo di cui all'art. 6 (nel qual caso conseguirebbe soltanto la specifica abilitazione nella classe di concorso), ma altresì rientrando nel novero dei candidati vincitori.
Appare per contro del tutto giustificata la scelta del legislatore di non equiparare il possesso del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, alla speciale abilitazione ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto atteso che esse, come visto, consentono di procedere al conferimento di supplenze temporanee senza alcuna ulteriore verifica della professionalità del docente, costituendo dunque la speciale abilitazione, sotto tale punto di vista, un ragionevole criterio preferenziale e dunque di scelta tra i legittimi aspiranti alle supplenze. … Ne' a diversa conclusione può pervenirsi in base alle previsioni della direttiva comunitaria n.
Pagina 13 di 14 R.G. LAV. N. 51/2022
2005/36/CE ed al d. lgs n. 206/2007 e s.m. in quanto tali normative, lungi dall'impedire agli Stati membri di subordinare l'accesso ad una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali, ne garantiscono la libera circolazione mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti (v. Tar Lazio n. 2264/2018 e Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del 2017). Del resto, come ampiamente chiarito, il CP_1 non disconosce affatto il diritto degli aspiranti in possesso di idoneo titolo di studio a svolgere attività di insegnamento, ai sensi della normativa comunitaria richiamata, accogliendo le loro domande di inserimento nelle graduatorie di istituto dalle quali il dirigente scolastico può attingere per il conferimento di incarichi di docenza, ancorché in una fascia inferiore rispetto a quella in cui sono collocati i docenti che, oltre al titolo di studio, sono anche in possesso dello specifico titolo abilitante previsto per la specifica classe di concorso” (così Tribunale Roma, sez. lav., 24/11/2020,
n. 7904)» (Tribunale di Catanzaro, ordinanza 13 agosto 2021, prodotta da parte resistente: doc. n. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore del Controparte_2
che si liquidano nella somma di euro 1.500,00 per soli
[...] compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 14 di 14