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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA VERBALE D'UDIENZA IN PRESENZA (ex art. 281 sexies c.p.c.)
Oggi 8.5.25 ore 13.18 innanzi al got Vincenzo Massimiliano Di Fiore sono comparsi:
per l'attrice è presente l'avv. Ciminati
per la nessuno è comparso;
Controparte_1
per il è presente l'Avvocatura dello Stato in persona dell'avv. Adorno CP_2
Con per il terzo evocato è presente l'avv. Oliva in sostituzione dell'avv. Chiulli
I difensori precisano le riportandosi ciascuno ai propri atti difensivi.
I procuratori discutono la causa e chiedono darsi lettura del dispositivo.
Il giudice onorario
Dà lettura del dispositivo e della parte motiva della odierna decisione di seguito riportata:
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 2658/2021 R.G.
promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CIMINATI Parte_1 C.F._1 OLGANTONIETTA elettivamente domiciliato in Perugia Via Campo di Marte 2 L
ATTORE
Contro
(C.F. ) in persona del direttore pro tempore Controparte_4 P.IVA_1
CONVENUTA-CONTUMACE
e
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_5 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA elettivamente domiciliato ex lege in Perugia Via Degli Offici 14
CONVENUTO
e
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_6 P.IVA_3 dell'avv. CHIULLI ADRIANO elettivamente domiciliato in Montesilvano (Pe) C.so Umberto I TERZO CHIAMATO
Oggetto: Azione contrattuale ex art. 1218 c.c.
CONCLUSIONI I difensori delle parti hanno precisato le conclusioni di cui al summenzionato verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
Il presente giudizio ha preso le mosse dall'atto di citazione, notificato il 12.5.21, con cui a Pt_1 evocato in giudizio la al fine di sentire accertare e dichiarare la Controparte_7
2 totale responsabilità della convenuta nella causazione dell'infortunio occorso il 22.01.2008 e per conseguire pronunzia di condanna di detto ente al risarcimento di quanto dovuto e, in particolare, “al rimborso delle spese mediche già a suo tempo sopportate pari ad € 490,00 come da fattura, € 6.000,00 per il definitivo impianto della protesi dentaria;
€ 5.000,00 per il danno esistenziale patito da , € 4.500,00 per il Parte_1 danno morale subito dalla parte e dalla sua famiglia a causa del sinistro occorso con richiesta ulteriore di danno biologico subito da secondo la quantificazione indicata nella relazione medica. Parte_1
Condannare infine il convenuto al pagamento di tutte le somme sopra indicate e per le ragioni CP_8 specificate con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Ha, inoltre, testualmente dedotto il seguente accadimento:
“In data 22/01/2008 l'allora minore si trovava all'interno dei locali della scuola dell'obbligo Parte_1
“Scuola Elementare AN RO con sede in Perugia Frazione San Marco Via dell'Acquario per seguire le lezioni in qualità di alunno regolarmente iscritto per l'anno di corso. Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, il minore cadeva rovinosamente riportando la frattura dei due denti incisivi superiori (cfr. atto di citazione, pag. 1)”.
L'udienza prefissata in citazione per il 10.10.21 è stata differita ex art. 168-bis c. 4° c.p.c. al successivo
14.10.21.
Parte convenuta ha disertato l'intero processo.
Il fatto della contumacia è rilevabile ex actis.
Rilevata la necessità di estendere il contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato passivamente è stato disposto rinvio della prima udienza al successivo 20.12.22 anche ai fini dell'assolvimento della fase di negoziazione assistita nei confronti del . CP_2
Con comparsa costitutiva del 25.11.22 il , in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione CP_2 passiva della la prescrizione del diritto azionato sul presupposto Controparte_1 secondo cui la domanda formulata in giudizio da (in ordine ai fatti occorsi nel 2008) è di natura Pt_1 aquiliana (ex art. 2043 c.c.) soggetta, pertanto, al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947
c.c..
Ha, inoltre, chiesto il rigetto della domanda attorea per infondatezza sia nell'an debeatur che in ordine al quantum. Con Ha, infine, agito in manleva nei confronti della NI AS .
La prima udienza è stata nuovamente differita al 20.6.23 per consentire al la chiamata in giudizio CP_2 Con della NI di assicurazione .
3 Con Con comparsa costituiva del 31.5.23 ha espressamente chiesto quanto segue: in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento esercitato dall'Attore; rigettare la domanda spiegata dal sig. perché infondata in fatto e in diritto, nonché non Parte_1 provata, sia nell'an, sia nel quantum;
in via subordinata, per la sola non auspicata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, anche in modo parziale, con obbligo di manleva in capo ad ridurre la pretesa risarcitoria di parte attrice Controparte_6 in quanto manifestamente eccessiva e nella misura che sarà accertata in corso di causa, previa decurtazione di quanto eventualmente già corrisposto dall' , senza aumento del danno per personalizzazione e/o CP_9 danno morale, esistenziale, senza rifusione delle spese affrontate e di quelle per il definitivo impianto di protesi, senza danno morale in favore dei familiari dell'Attore in quanto non parti lese e neanche costituite in giudizio e sempre in conformità alle condizioni della polizza posta a titolo della sottesa chiamata in causa con condanna dell'Attore al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio”.
Le parti hanno depositato note scritte in ordine alle questioni preliminari in rito e di merito.
In data 20.6.23 è stato concesso in favore delle parti il triplo termine ex art. 183 c. 6° c.p.c..
Successivamente è stata pronunciata ordinanza ammissiva delle prove orali.
Sono stati escussi i seguenti testimoni:
, e Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
La causa è stata ritenuta matura per la decisione con consequenziale rinvio ex art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e lettura del dispositivo.
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta.
Con Va preliminarmente sgombrato il campo in riferimento al difetto di legittimazione dell'attore che ha sollevato nella parte IN CUI ha dedotto che a agito in giudizio anche per il ristoro del Pt_1 danno morale patito dai di lui genitori. Con L'eccezione sollevata da è fondata e va, pertanto, accolta.
La domanda -così come formulata da dà luogo in parte qua a infondatezza in rito per violazione Pt_1 dell'art. 81 c.p.c. alla stregua del quale “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.
In atti non risulta acquisita la procura speciale o generale da cui promani tale potere in capo alla parte attrice anche in riferimento al danno morale ricadente nella sfera patrimoniale dei genitori.
4 Va, in secondo luogo, sgombrato il campo in relazione alla questione afferente al difetto di legittimazione passiva della Scuola Elementare “G. RO” di cui alla eccezione sollevata dal
. CP_2
Tale questione è fondata in base alla seguente argomentazione:
Se, per un verso, il DPR 275/99 ha riconosciuto in capo agli istituti scolastici e ai circoli didattici la personalità giuridica sulla base, altresì, alla autonomia gestionale e amministrativa, per un altro verso, il predetto decreto ha confermato la loro qualità di organi dello Stato.
Da ciò discende l'ulteriore corollario in ragione del quale la richiesta di risarcimento dei danni patiti dall'alunno durante l'orario scolastico rimane attratta ai sensi dell'art. 28 Cost. al Controparte_5
(v. Cass. 19158/12).
[...]
Le ulteriori due questioni preliminari afferenti alla invocata prescrizione quinquennale in base alla Con difesa articolata dal e dalla NI di assicurazioni sono risultate infondate e vanno, CP_2 pertanto, respinte.
E' noto che la responsabilità per i danni subiti dall'allievo sia auto-cagionati che etero-cagionati è di tipo contrattuale (rectius, da contatto sociale) (v. Cass. 10516/2021 e Cass. 2114/2024) con la conseguenza che la prescrizione è ordinaria e non quinquennale (V. Cass. 24835/24 e Trib. Catanzato, sez. I, 18.5.09). Da tale argomentazione discende, pertanto, il rigetto delle due eccezioni testé riportate.
Quanto alla prospettiva di una soluzione nel merito questo giudice onorario ha ritenuto prioritario inquadrare il caso in esame nel novero delle fattispecie di cui all'art. 1218 c.c. con le correlate precisazioni in tema di onere probatorio incombente alla parte attrice (ex art. 2697 c.c.).
Il caso prospettato afferisce ad una autolesione dell'alunno.
Questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire all'orientamento maggioritario della Cassazione alla stregua del quale, in caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso (autolesione), la responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale (ex art. 1218 c.c.) atteso che, quanto all'Istituto, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni;
quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona
(Cass. SSUU 9346/02; Cass. 5067/10 e Cass. 8325/10).
5 La scuola deve dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile ovvero al di fuori della sfera di controllo dell'ente obbligato alla prestazione.
La circostanza secondo cui la caduta è avvenuta in classe implica un ulteriore distinguo: la responsabilità della scuola è massimamente evidente finché l'allievo si trattiene entro il plesso scolastico
(v. Cass. 3695/16) o nelle sue pertinenze (v. Cass. 22752/13).
La responsabilità è sussistente, persino, nel caso in cui il minore fuoriesca dal plesso scolastico e dalle sue pertinenze ad esclusione delle ipotesi per le quali l'alunno è stato affidato ad un altro adulto (v. Cass.
10516/17).
L'art. 1218 c.c. in relazione al caso di specie dà luogo ad un ulteriore chiarimento in tema di onere probatorio incombente alla parte attrice.
Il Tribunale ha ritenuto di dovere condividere gli insegnamenti della Cassazione in conseguenza dei quali vrebbe dovuto non semplicemente allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento Pt_1 dell'obbligazione di assistenza gravante sulla scuola.
In particolare, l'attore avrebbe dovuto dimostrare il nesso causale (materiale) fra condotta dell'obbligato inadempiente e pregiudizio di cui si chiede il risarcimento.
Il nesso causale è una relazione logica non già una prova.
Esso si dimostra mediante utilizzo della regola della “preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” che incontra un unico limite, rilevabile ex officio, rappresentato dal comma primo dell'art. 1227
c.c..
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio imposto dall'art. 1218 c.c., ma con un atteggiamento particolare dell'onere della prova incombente alla parte attrice rispetto alla regola dettata per l'inadempimento in generale.
Se per un verso, la responsabilità dedotta dall' attore ricade nell'alveo della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), per un altro verso, la distribuzione dell'onere della prova fa sì che non possa dirsi sufficiente, al fine di vedere accolta la domanda risarcitoria, la mera allegazione dell'inadempimento (secondo il noto principio di cui alle SSUU 13533/01).
6 Sul punto, questo giudice onorario ha aderito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui è, invece, doverosa e necessaria “la prova che il danno occorso all'alunno sia legato dal nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha, pertanto, l'onere di dimostrare in concreto l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento”.
Pertanto, la generale previsione dell'art. 1218 c.c. che esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta non vale nel caso in esame in ordine al quale l'obbligazione di garanzia nei confronti dell'alunno dà luogo all'onere di provare non già la colpa del debitore, ma il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento.
Ne deriva che il noto principio valido in sede contrattuale (pura) (v. SSUU 13533/01) è criterio non predicabile con riguardo al nesso causale fra condotta dell'obbligato e danno lamentato da el Pt_1 caso in scrutinio (v. Cass. 8849/21; SSUU 9346/03; Trib. Roma 7357/24 e Trib. Milano 5.1.23).
Le premesse che precedono e gli insegnamenti giurisprudenziali testé indicati sono stati posti a fondamento della odierna decisione sulla base della ulteriore verifica delle emergenze probatorie acquisite agli atti dell'odierno processo.
Le insegnanti presenti all'accaduto hanno deposto circostanziando concordemente i fatti di causa sulla base dei capitoli di prova-diretta formulati dall'attore ed anche di prova contraria articolati da CP_3
In particolare, le insegnanti presenti in aula hanno compitamente Tes_1 Tes_2 risposto: la prima ha affermato di avere visto l'alunno adere a terra, mentre era ad un Pt_1 metro dalla cattedra.
Anche la seconda testimone ha dichiarato di ricordare la caduta, ma non la sua modalità e la sua dinamica.
A riprova sui capitoli di AIG le due insegnanti hanno risposto affermativamente ricordando di avere impartito il giorno dell'evento le regole di condotta a tutta la scolaresca compreso Pt_1
L'altro testimone -quale dirigente scolastico- nulla ha potuto aggiungere in quanto non Tes_3 presente in aula al momento della caduta del minore.
L'ultima testimone escussa di ha reso testimonianza, ma il contenuto è Testimone_6 Pt_1 apparso irrilevante per il solo fatto di non aver veduto o assistito al fatto riferitole successivamente dalle insegnanti.
Ergo, la duplice insussistenza del giudizio sulla dinamica del fatto e sul nesso di causalità -come sopra specificato- ha reso infondata la domanda attorea.
Quanto all'onere probatorio spettante alla Amministrazione occorre un duplice chiarimento:
In primo luogo, l'Amministrazione sarebbe stata tenuta alla dimostrazione, anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento dell'obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità
7 dell'esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto (Cass. 15190/23; Cass. 5118/23 e Cass.
8849/21).
Tuttavia, l'onere posto in capo alla scuola avrebbe potuto ritenersi sussistente solo in presenza di precise allegazioni dirette a individuare la causa dell'evento dannoso nella mancata osservanza di tali cautele o comunque nelle condizioni di potenziale pericolosità dello stato dei luoghi.
Dati che, invece, non sono evincibili sulla base dei limitati riscontri della fase istruttoria.
In secondo luogo, occorre osservare che le prove orali hanno consentito a questo giudice onorario di rilevare che l'alunno al momento della improvvisa caduta, era assistito dalla compresenza di due Pt_1 insegnanti le quali, peraltro, avevano informato l'intera scolaresca circa le regole di condotta da tenere quel determinato giorno.
Ciò, a rigore di logica, ha reso evidente l'ulteriore adempimento da parte dell'insegnante e della scuola per avere correttamente, scrupolosamente ed ininterrottamente vigilato sugli allievi, compreso senza Pt_1 che fossero mai emersi elementi probatori atti a dimostrare distrazioni, sbadataggini o sventatezze.
In altri termini, la repentinità della caduta di dette luogo al caso fortuito, nonostante la Pt_1 sorveglianza di ben due insegnanti di cui una ad un metro di distanza dall'alunno. La caduta occorsa il
22.1.2008 si verificò, dunque, per causa fortuita e, in quanto tale, essa si sottrasse all'intervento delle docenti presenti in classe.
Il riscontro incrociato tra le suddette evidenze probatorie ha validato il convincimento di questo giudice onorario circa l'infondatezza della domanda attorea.
Si torna a ripetere:
l'attore a violato l'art. 2697 c.c. nei limiti precisati dalla surrichiamata giurisprudenza per avere Pt_1 omesso di dimostrare, in concreto, la dinamica della caduta ed il nesso eziologico di tipo materiale (Cass.
8849/21; SSUU 9346/03; Trib. Roma 7357/24 e Trib. Milano 5.1.23).
Ciò ha dato luogo ad un consequenziale effetto anche in ordine all'onere incombente alla Amministrazione convenuta: in mancanza del prioritario assolvimento della prova posta a carico dell'attore non è mai sorto il correlato consequenziale onere per l'Amministrazione afferente alla prova liberatoria. In base, infatti, al condivisibile principio enunciato dalla Cassazione “l'onere probatorio del convenuto, di contenuto contrario a quello dell'attore, sorge in concreto solo quando quest'ultimo abbia fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, con la conseguenza che l'insufficienza della prova con cui il convenuto abbia inteso confortare le contestazioni delle pretese dell'attore non vale a dispensare quest'ultimo dell'onere probatorio a suo carico salvo, peraltro, il principio di generale applicazione per cui i fatti
8 allegati da una parte possono considerarsi pacifici si da potere essere posti a base della decisione -non solo quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte- ma anche quando questa non li contesti specificamente ed imposti altrimenti il proprio sistema difensivo” (v. Cass. 5733/1993).
In ogni caso, le emergenze processuali di cui alle prove orali hanno consentito di ritenere acquisito il dato afferente al caso fortuito (rilevabile ex officio v. Cass. 13005/16) contraddistinto dalla impossibilità
d'intervento tempestivo ed efficace delle due insegnanti a causa imprevedibilità del cosiddetto scontro con l'altro alunno, così come circostanziato in atti, ossia sotto lo sguardo vigile della docente che sedeva sulla cattedra ad un metro di distanza dall'alunno (per analogia, v. Cass. 12842/17 e Pt_1
Cass. 24835/11).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
I parametri minimi inderogabili del D.M. 147/22 (v. Cass. 6686/19) sono stati ritenuti congrui in considerazione dell'esito, della semplicità del caso e della portata delle ridotte attività istruttorie risultanti dagli atti. Con Nei rapporti tra l'attore e il terzo , evocato in giudizio dal , va applicato il principio enunciato CP_2 dalla Cassazione secondo cui le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia -una volta che sia stata rigettata la domanda principale- vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. 23123/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
Rigetta la domanda attorea;
Condanna l'attore al pagamento dei compensi di difesa in favore del Parte_1 [...]
qui liquidati in € 2.400,00 oltre 15% TF;
Controparte_5
Condanna parte attrice al pagamento dei compensi di difesa in favore di
[...]
qui liquidati in € 2.400,00 oltre 15% TF iva e cpa. Controparte_10
SENTENZA OPE LEGIS PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.
Così deciso in Perugia, l'8 maggio 2025
Il giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore
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