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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 2152 / 2022
Il giudice NT Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 03/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 03.12.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2152/2022
promossa da
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
PIETRO DI PIAZZA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: indebito assistenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 19.07.2022, l'odierna ricorrente propone impugnazione avverso il provvedimento del 16.12.2021, ricevuto il 03.01.2022, con cui l' ha disposto il recupero CP_1
dell'importo pari ad euro 62.310,36 corrisposto sulla pensione cat. INVCIV n. 07040500
intestata alla stessa per il periodo dal 1/12/2011 al 31.01.2022; chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità del provvedimento impugnato con conseguente annullamento dello stesso,
stante la buona fede del percipiente. Con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' contestando variamente l'infondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto, chiedendo pertanto la conferma del provvedimento impugnato e la condanna di controparte alle spese di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Il ricorso trae abbrivio dalla circostanza che la ricorrente ha percepito dal 1.12.2011 al
31.01.2022 somme non dovute per un importo complessivo di € 62.310,36 sulla scorta della sentenza n. 1705/2009 emessa dal Tribunale Civile di Agrigento che riconosceva alla il diritto all'accompagnamento solo per il periodo dal 1 Settembre 2007 fino al 1 Parte_1
Giugno 2008; dunque l' che aveva continuato ad erogare la predetta prestazione CP_1
anche dopo il 01.06.2008, ha chiesto la restituzione delle somme in quanto non dovute.
E' opportuno precisare che l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti. Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento , l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità). Nel caso di specie, si verte in tema d'indebito assistenziale. Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità
propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1),
con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore,
che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia addebitabile al percettore” (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
In materia di indebito assistenziale, la Corte di Cassazione ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi,
a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali
(Cass. n. 13223 dei 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 dei 2018), di quelli sanitari, di quelli socioeconomici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
In particolare, la giurisprudenza in materia ha precisato che: “l'indebito assistenziale che si è
determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla
restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato
al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le
condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione ordinanza 24180 del 2022).
Ebbene, la ricorrente non è stata sottoposta a revisione da parte dell'ente previdenziale, il quale è rimasto inerte per parecchi anni, senza disporre la convocazione a visita e continuando, per mero proprio errore, a liquidare la prestazione di cui trattasi alla beneficiaria. Difatti, ove avesse disposto la revisione sulle condizioni sanitarie della stessa avrebbe potuto accertare la permanenza o meno dei requisiti richiesti per il predetto beneficio, ma non vi è in atti alcuna prova documentale a riguardo. Il rispetto dei rigorosi termini imposti all'ente previdenziale per pervenire ad una formale assunzione del provvedimento di revoca dell'attribuzione patrimoniale comporta, in definitiva, che la mancata immediata sospensione e, soprattutto l'omessa revoca del beneficio nei 90 giorni successivi alla visita, facciano insorgere nel percipiente una condizione di affidamento di buona fede che, salva la specifica dimostrazione di una condotta dolosa, preclude all'Istituto di poter reclamare i ratei percepiti (Cass. n. 29419 del
2018).
Orbene, sarebbe lesivo dei richiamati principi di rango costituzionale e, in particolare dell'art. 38 Cost., porre a carico del beneficiario il comportamento silente e colposamente inerte dell'ente, autorizzando l'Istituto erogante a pretendere senza limiti di tempo la restituzione di prestazioni di natura assistenziale che l' ha colposamente erogato. CP_1
Pertanto, stante che l'indebito assistenziale “abilita alla restituzione solo a far tempo dal
provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente”, non sussistendo prova in atti della notifica alla ricorrente di un invito a sottoporsi a visita di revisione, deve ritenersi che la versasse in buona fede. Parte_1
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso, dichiara che l' non ha titolo per la ripetizione della somma pari a CP_1
complessivamente ad euro 62.310,36 e, per l'effetto, annulla il provvedimento dell' del CP_1
16.12.2021 ricevuto il 03.01.2022;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi euro 4.201,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15% come per legge
Agrigento, 03/12/2025.
IL GIUDICE
NT Di SA
SEZIONE LAVORO
R.G. 2152 / 2022
Il giudice NT Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 03/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa NT Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 03.12.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2152/2022
promossa da
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
PIETRO DI PIAZZA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: indebito assistenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 19.07.2022, l'odierna ricorrente propone impugnazione avverso il provvedimento del 16.12.2021, ricevuto il 03.01.2022, con cui l' ha disposto il recupero CP_1
dell'importo pari ad euro 62.310,36 corrisposto sulla pensione cat. INVCIV n. 07040500
intestata alla stessa per il periodo dal 1/12/2011 al 31.01.2022; chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità del provvedimento impugnato con conseguente annullamento dello stesso,
stante la buona fede del percipiente. Con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' contestando variamente l'infondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto, chiedendo pertanto la conferma del provvedimento impugnato e la condanna di controparte alle spese di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Il ricorso trae abbrivio dalla circostanza che la ricorrente ha percepito dal 1.12.2011 al
31.01.2022 somme non dovute per un importo complessivo di € 62.310,36 sulla scorta della sentenza n. 1705/2009 emessa dal Tribunale Civile di Agrigento che riconosceva alla il diritto all'accompagnamento solo per il periodo dal 1 Settembre 2007 fino al 1 Parte_1
Giugno 2008; dunque l' che aveva continuato ad erogare la predetta prestazione CP_1
anche dopo il 01.06.2008, ha chiesto la restituzione delle somme in quanto non dovute.
E' opportuno precisare che l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti. Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento , l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità). Nel caso di specie, si verte in tema d'indebito assistenziale. Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità
propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1),
con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore,
che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia addebitabile al percettore” (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
In materia di indebito assistenziale, la Corte di Cassazione ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi,
a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali
(Cass. n. 13223 dei 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 dei 2018), di quelli sanitari, di quelli socioeconomici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
In particolare, la giurisprudenza in materia ha precisato che: “l'indebito assistenziale che si è
determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla
restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato
al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le
condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione ordinanza 24180 del 2022).
Ebbene, la ricorrente non è stata sottoposta a revisione da parte dell'ente previdenziale, il quale è rimasto inerte per parecchi anni, senza disporre la convocazione a visita e continuando, per mero proprio errore, a liquidare la prestazione di cui trattasi alla beneficiaria. Difatti, ove avesse disposto la revisione sulle condizioni sanitarie della stessa avrebbe potuto accertare la permanenza o meno dei requisiti richiesti per il predetto beneficio, ma non vi è in atti alcuna prova documentale a riguardo. Il rispetto dei rigorosi termini imposti all'ente previdenziale per pervenire ad una formale assunzione del provvedimento di revoca dell'attribuzione patrimoniale comporta, in definitiva, che la mancata immediata sospensione e, soprattutto l'omessa revoca del beneficio nei 90 giorni successivi alla visita, facciano insorgere nel percipiente una condizione di affidamento di buona fede che, salva la specifica dimostrazione di una condotta dolosa, preclude all'Istituto di poter reclamare i ratei percepiti (Cass. n. 29419 del
2018).
Orbene, sarebbe lesivo dei richiamati principi di rango costituzionale e, in particolare dell'art. 38 Cost., porre a carico del beneficiario il comportamento silente e colposamente inerte dell'ente, autorizzando l'Istituto erogante a pretendere senza limiti di tempo la restituzione di prestazioni di natura assistenziale che l' ha colposamente erogato. CP_1
Pertanto, stante che l'indebito assistenziale “abilita alla restituzione solo a far tempo dal
provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente”, non sussistendo prova in atti della notifica alla ricorrente di un invito a sottoporsi a visita di revisione, deve ritenersi che la versasse in buona fede. Parte_1
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso, dichiara che l' non ha titolo per la ripetizione della somma pari a CP_1
complessivamente ad euro 62.310,36 e, per l'effetto, annulla il provvedimento dell' del CP_1
16.12.2021 ricevuto il 03.01.2022;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi euro 4.201,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15% come per legge
Agrigento, 03/12/2025.
IL GIUDICE
NT Di SA