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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 867/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TO IA MARIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4380/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027194582000 TARSU/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110066611549000 TARSU/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200045894927000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento n. 29320239027194582/000 notificata in data 4.3.2024 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, sede di Catania, con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo di euro 601,79 dovuto per presunta TARI relativa all'anno 2010 e per tassa automobilistica relativa all'anno 2017.
Eccepisce Omessa/viziata notifica delle due cartelle di pagamento sottostanti quali atti presupposti,
Decadenza ex art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, prescrizione del credito.
Resiste solo il Comune Catania il quale evidenzia che il ricorrente era regolarmente iscritto dal 01/09/2006 per l'abitazione sita in Indirizzo_1.
Il ruolo 2011/000633 - relativo alla TARSU 2010 - è stato reso esecutivo in data 09/09/2010 e pertanto, con riferimento all'annualità 2010, è stato rispettato da parte dell'Ente il termine di cui all'art. 71 del D.Lgs. 507/93.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non vi è prova della notifica delle cartelle sottese all'intimazione. Nonostante il concessionario sia stato regolarmente citato non si è infatti costituito
Le spese devono essere compensate con il Comune di Catania estraneo alla noifica delle cartelle e devono essere poste a carico di DE.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese con il Comune di Catania
Condanna DE al pagamento delle spese processuali che liquida in €300,00 d distrarsi in favore del procuratore antistatario Difensore_1.
Catania 28.1.2026 Il Giudice monocratico
RI M. RI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TO IA MARIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4380/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027194582000 TARSU/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110066611549000 TARSU/TIA 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200045894927000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento n. 29320239027194582/000 notificata in data 4.3.2024 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, sede di Catania, con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo di euro 601,79 dovuto per presunta TARI relativa all'anno 2010 e per tassa automobilistica relativa all'anno 2017.
Eccepisce Omessa/viziata notifica delle due cartelle di pagamento sottostanti quali atti presupposti,
Decadenza ex art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, prescrizione del credito.
Resiste solo il Comune Catania il quale evidenzia che il ricorrente era regolarmente iscritto dal 01/09/2006 per l'abitazione sita in Indirizzo_1.
Il ruolo 2011/000633 - relativo alla TARSU 2010 - è stato reso esecutivo in data 09/09/2010 e pertanto, con riferimento all'annualità 2010, è stato rispettato da parte dell'Ente il termine di cui all'art. 71 del D.Lgs. 507/93.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non vi è prova della notifica delle cartelle sottese all'intimazione. Nonostante il concessionario sia stato regolarmente citato non si è infatti costituito
Le spese devono essere compensate con il Comune di Catania estraneo alla noifica delle cartelle e devono essere poste a carico di DE.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese con il Comune di Catania
Condanna DE al pagamento delle spese processuali che liquida in €300,00 d distrarsi in favore del procuratore antistatario Difensore_1.
Catania 28.1.2026 Il Giudice monocratico
RI M. RI