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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1737/2024 promossa da
(P. IVA rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Grazia Quarta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Legano (MI), largo franco Tosi, 3
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Pollini e Marzia Baroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, Strada
Abbeveratoia, 65/A
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 366/2024
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 09.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio Parte_2 [...]
al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
366/2024 con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 13.257,60=, oltre spese ed interessi, emesso in forza delle fatture nn.
1/3213 del 04.09.2023, n. 1/3725 del 04.10.2023, n. 1/4392 del
16.11.2023, asserendo che nulla era dovuto per mancato rilascio di copia dei contratti e per inadempimento o rideterminare la somma dovuta alla convenuta ed eccependo in via pregiudiziale la improcedibilità della domanda della convenuta opposta per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista nei casi di contratti assicurativi.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva Controparte_1
il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo e, comunque condannarsi la opponente alla somma risultante di giustizia.
Anzitutto, la eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione obbligatoria è infondata, atteso che non si controverte su questioni giuridiche derivanti da contratti assicurativi, quanto sul contratto di brokeraggio assicurativo, il quale secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità non può ritenersi un contratto di assicurazione, ma un mandato o mediazione atipica (Cass. Civ. n. 16147/2010, n. 16382/2009).
Nel merito, è necessario sottolineare che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, il quale deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (Cass. Civ. n.
12765/2007); e dalla documentazione prodotta emerge l'attività svolta dalla convenuta opposta.
Il disconoscimento della sottoscrizione apposta al conferimento dell'incarico, di cui al documento 2 di parte convenuta, è irrilevante ai fini decisionali, considerato che il legale rappresentante della società opponente avendo disconosciuto solo la propria sottoscrizione, ma non
Pag. 2 di 4 il timbro della società, non esclude che potessero esserci altri possibili referenti muniti di potere rappresentativo, posto che “il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario di richiederne la verificazione, necessita di un articolata dichiarazione di diversità della forma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi specificamente identificati od identificabili (Cass. Civ. n. 3620/2010).
E comunque a prescindere dal suindicato disconoscimento, la Pt_1 non contesta l'esistenza del rapporto intercorso con la . Controparte_1
Peraltro, con riferimento alle fatture emesse, oggetto di monitorio e contestate dall'opponente, giova richiamare il principio giurisprudenziale per il quale “la fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi alla esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata alla altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, con la conseguenza che laddove il rapporto è contestato tra le parti la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un indizio” (valga per tutte Civ. n. 299/2016). Pt_3
Sul punto, la circostanza che la stessa società opponente affermi che il rapporto intercorso con la convenuta sia ultradecennale e che abbia corrisposto una delle fatture oggetto di monitorio, nello specifico la n.
1/3212/2023, dimostra ulteriormente la sussistenza dell'attività di brokeraggio svolta dalla convenuta nell'interesse della Parte_1
E dalla documentazione prodotta, sufficiente ai fini decisionali, nello specifico certificato di assicurazione, tagliandi, report, ricevute di pagamenti relativi a sinistri che hanno coinvolto i mezzi dell'opponente
(docc. nn. 4, 5, 6 e 7), si evince che la convenuta abbia svolto i suoi compiti di intermediario che non comprendono alcuna competenza
Pag. 3 di 4 sulle procedure liquidative dei sinistri e comunque sulle attività delle compagnie assicuratrici che concernono, invece, processi decisionali interni, rispetto ai quali il broker è soggetto esterno, così come precisato dall'art. 109 cod. ass. priv. per il quale il broker è un intermediario che agisce su incarico del cliente, senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazioni e riassicurazioni.
Il decreto ingiuntivo va, comunque, revocato avendo parte opponente corrisposto la fattura n. 1/3213/2023 e di conseguenza
[...]
è tenuta a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 12.077,15= (ottenuta detraendo da €
13.257,60=, importo del monitorio, € 1.180,45= di cui alla fattura
1/3213/2023), oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1737/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 366/2024 e condanna
[...]
a corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 12.077,15=, oltre interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida nella Controparte_1 complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1737/2024 promossa da
(P. IVA rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Grazia Quarta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Legano (MI), largo franco Tosi, 3
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Pollini e Marzia Baroni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, Strada
Abbeveratoia, 65/A
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 366/2024
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 09.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio Parte_2 [...]
al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
366/2024 con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 13.257,60=, oltre spese ed interessi, emesso in forza delle fatture nn.
1/3213 del 04.09.2023, n. 1/3725 del 04.10.2023, n. 1/4392 del
16.11.2023, asserendo che nulla era dovuto per mancato rilascio di copia dei contratti e per inadempimento o rideterminare la somma dovuta alla convenuta ed eccependo in via pregiudiziale la improcedibilità della domanda della convenuta opposta per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista nei casi di contratti assicurativi.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva Controparte_1
il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo e, comunque condannarsi la opponente alla somma risultante di giustizia.
Anzitutto, la eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione obbligatoria è infondata, atteso che non si controverte su questioni giuridiche derivanti da contratti assicurativi, quanto sul contratto di brokeraggio assicurativo, il quale secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità non può ritenersi un contratto di assicurazione, ma un mandato o mediazione atipica (Cass. Civ. n. 16147/2010, n. 16382/2009).
Nel merito, è necessario sottolineare che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio, il quale deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (Cass. Civ. n.
12765/2007); e dalla documentazione prodotta emerge l'attività svolta dalla convenuta opposta.
Il disconoscimento della sottoscrizione apposta al conferimento dell'incarico, di cui al documento 2 di parte convenuta, è irrilevante ai fini decisionali, considerato che il legale rappresentante della società opponente avendo disconosciuto solo la propria sottoscrizione, ma non
Pag. 2 di 4 il timbro della società, non esclude che potessero esserci altri possibili referenti muniti di potere rappresentativo, posto che “il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario di richiederne la verificazione, necessita di un articolata dichiarazione di diversità della forma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi specificamente identificati od identificabili (Cass. Civ. n. 3620/2010).
E comunque a prescindere dal suindicato disconoscimento, la Pt_1 non contesta l'esistenza del rapporto intercorso con la . Controparte_1
Peraltro, con riferimento alle fatture emesse, oggetto di monitorio e contestate dall'opponente, giova richiamare il principio giurisprudenziale per il quale “la fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi alla esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata alla altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, con la conseguenza che laddove il rapporto è contestato tra le parti la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un indizio” (valga per tutte Civ. n. 299/2016). Pt_3
Sul punto, la circostanza che la stessa società opponente affermi che il rapporto intercorso con la convenuta sia ultradecennale e che abbia corrisposto una delle fatture oggetto di monitorio, nello specifico la n.
1/3212/2023, dimostra ulteriormente la sussistenza dell'attività di brokeraggio svolta dalla convenuta nell'interesse della Parte_1
E dalla documentazione prodotta, sufficiente ai fini decisionali, nello specifico certificato di assicurazione, tagliandi, report, ricevute di pagamenti relativi a sinistri che hanno coinvolto i mezzi dell'opponente
(docc. nn. 4, 5, 6 e 7), si evince che la convenuta abbia svolto i suoi compiti di intermediario che non comprendono alcuna competenza
Pag. 3 di 4 sulle procedure liquidative dei sinistri e comunque sulle attività delle compagnie assicuratrici che concernono, invece, processi decisionali interni, rispetto ai quali il broker è soggetto esterno, così come precisato dall'art. 109 cod. ass. priv. per il quale il broker è un intermediario che agisce su incarico del cliente, senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazioni e riassicurazioni.
Il decreto ingiuntivo va, comunque, revocato avendo parte opponente corrisposto la fattura n. 1/3213/2023 e di conseguenza
[...]
è tenuta a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 12.077,15= (ottenuta detraendo da €
13.257,60=, importo del monitorio, € 1.180,45= di cui alla fattura
1/3213/2023), oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1737/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 366/2024 e condanna
[...]
a corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 12.077,15=, oltre interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida nella Controparte_1 complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
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