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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 2154/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OT RE, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato al calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avv. FABRIS CESARE, presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“CHIEDONO che questo Tribunale voglia accogliere le conclusioni già rassegnate con la precisazione, riguardante il trasferimento della quota di proprietà della abitazione familiare da parte della OR al Sig. , che le Parte_2 Parte_1
detrazioni fiscali già in essere a favore della OR , relative alla abitazione, Parte_2
continueranno a rimanere in capo alla stessa.
Chiedono pertanto che vengano accolte le seguenti conclusioni:
A) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Pt_1
alle seguenti concordate
[...]
CONDIZIONI
1) i predetti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti, nascenti dal vincolo di coniugio, le parti convengono che la Sig.ra trasferisce al Parte_2
Sig. , che fin d'ora accetta, la quota indivisa del 50% dei diritti e della Parte_1
proprietà della casa di abitazione, con annesso scoperto circostante, sita in sita in Scorze'
(VE), oggi censita al Catasto Fabbricati del Comune di Scorzè - Foglio 26 Particella 288
Sub.1, Via Salvo D'Acquisto n.16, P.T., Cat. A/3, Classe 5, Consistenza vani 5, R.C. €.335,70;
Sub.2, Via Salvo D'Acquisto SNC, P.T., Cat. C/6, Classe 7, Consistenza mq 19, R.C. €.53,97;
Sub.3, Via Salvo D'Acquisto SNC, P.T., Cat. C/2, Classe 9, Consistenza mq 10, R.C. E.11,36. Il prezzo concordato di €.65.000,00 (diconsi euro sessantacinquemila) verrà pagato dal
Sig. alla sig.ra mediante assegno circolare o bonifico bancario Pt_1 Parte_2
contestualmente alla trascrizione dell'atto di trasferimento della quota di proprietà entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione. L'immobile confina a nord con il mappale 762, a est con via Salvo d'Acquisto, a sud con la proprietà di terzi, ad ovest con il mappale 254, salvo altri o variati. Il trasferimento della quota delle porzioni immobiliari avviene a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui la stessa attualmente si trova, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni e cose comuni ex art.1117 c.c. e con tutte le eventuali servitù attive e passive inerenti, apparenti e non, nonché con tutti gli accessori di legge, ivi compresi obblighi e servitù risultanti dall'atto trascritto a Padova il 17.07.1964 ai nn. 9837/8067. La parte cedente dichiara che le porzioni immobiliari sopra descritte sono state acquistate con atto a rogito di data 09.11.1995 Rep.
n.56609 del Notaio di Spinea (VE) trascritto il 16.11.1995 Reg. Gen. 27437 Persona_1
- Reg. Part. 18298. La parte cedente garantisce la piena ed assoluta proprietà e disponibilità delle porzioni immobiliari cedute e ne garantisce la libertà da ipoteche e trascrizioni onerose. Con riferimento alla legge 28.02.1985 n.47 e successive modifiche, la
Sig.ra dichiarandosi a conoscenza circa le sanzioni penali previste Parte_2
dall'art.76 del D.P.R. 28.12.00 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che l'opera relativa agli immobili oggetto della presente compravendita risulta iniziata in data anteriore al 01.09.1967. In data 01.06.1995 è stata rilasciata dal Comune di Scorzè (VE) la concessione edilizia in sanatoria n.468/C. L'immobile è stato dichiarato abitabile con permesso di data 06.07.1995. Si dà atto della Pratica n. VE0112383 in atti dal 23.11.2021 su area di Corte (n.41852.1/2021), della variazione del classamento del 19.09.2022 -
Pratica n. VE0120365 in atti dal 19.09.2022 (n.120365.1/2022) e Pratica n. VE0120366 in atti dal 19.09.2022 (n.120366.1/2022). La parte cedente dichiara che non sono stati eseguiti ulteriori lavori e/o varianti e/o mutamenti di destinazione d'uso tali da richiedere la sanatoria o altro provvedimento concessorio, né sono stati adottati provvedimenti sanzionatori previsti dalla stessa legge 47/85 e successive modifiche;
ai sensi dell'art.3 comma 13 ter del decreto legge 27.04.90 n.90 così come convertito dalla legge 4.01.98 n.15
la parte cedente dichiara che il reddito delle porzioni immobiliari oggetto della cessione è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi da fabbricati, per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data odierna. Le parti concordano che le detrazioni fiscali in essere a favore della OR , relative alla abitazione, Parte_2
continueranno a rimanere in capo alla stessa. Le parti dichiarano di null'altro a pretendere l'una dall'altra con riferimento al trasferimento delle quote di cui sopra e la
Sig.ra dichiara espressamente di rinunciare all'ipoteca legale su ogni Parte_2
porzione del predetto immobile, con discarico di responsabilità per il competente
Conservatore dei Registri. Si chiede l'esenzione da ogni tributo (bollo, registro, ipotecaria e catastale, diritti ipotecari ecc..) ai sensi dell'art.19 della L.74/87 e successive modifiche e della sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 29.04/10.05.1999; il Sig. si Pt_1
impegna comunque sin d'ora a tenere manlevata la Sig.ra da qualsiasi onere Parte_2
economico connesso al trasferimento immobiliare in suo favore, come pure provvederà al pagamento di eventuali imposte e tasse, anche sul reddito fondiario, derivanti dalla titolarità della proprietà in capo al medesimo nel termine di legge. Entrambe le parti attestano la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie allegate. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n.192/05 il cessionario da atto di aver ricevuto dal cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile,
di cui dimette attestato di data 11.12.2024 e prende atto che il fabbricato è stato classificato in classe energetica C. In relazione agli impianti di cui all'art.1 del D.M. 22.01.08 n.37 destinati al servizio dell'immobile oggetto del presente atto, la parte alienante non ne garantisce la conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione. Il Sig. Pt_1
dichiara di accettare rinunciando alla garanzia di conformità come consentito dall'art.1490 C.C. La parte cedente dichiara che la porzione di edificio oggetto del presente atto è di superficie utile inferiore a 1000 mq. Le parti dichiarano che il presente trasferimento ha per oggetto una quota di unità immobiliare destinata ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2.8.69, ed è effettuato a favore di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. Le parti esonerano i sottoscritti procuratori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni rese con le risultanze amministrative. Nel caso in cui dovessero sorgere difficoltà o contestazioni da parte del Conservatore dei Registri, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare, le parti esonerano fin d'ora i procuratori da ogni e qualsivoglia responsabilità. In tale denegata ipotesi le eventuali spese e/o imposte saranno sostenute dal cessionario e l'eventuale rogito dovrà
essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, salvo proroghe concordate tra le parti.
3) Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“esprime parere favorevole.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio,
mediante rito concordatario, in data 29.10.1994 a Thiene, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 91, Parte II, Serie A, anno 1994, del medesimo
Comune; che dalla loro unione sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, a Treviso il 05.01.1995, e a Treviso il Persona_2 Persona_3
23.02.1998.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 19.06.2025 per il 28.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 22.10.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il
Giudice con decreto del 28.10.025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda di separazione personale formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite tra i coniugi, come in epigrafe riportate.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
Tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 04.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
II sezione civile
N. R.G. 2154/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso congiuntamente presentato da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OT RE, presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato al calce al ricorso introduttivo,
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avv. FABRIS CESARE, presso lo stesso elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo, Ricorrenti
con l'intervento del Pubblico Ministero,
In punto: Separazione consensuale
Conclusioni
Per le parti congiuntamente:
“CHIEDONO che questo Tribunale voglia accogliere le conclusioni già rassegnate con la precisazione, riguardante il trasferimento della quota di proprietà della abitazione familiare da parte della OR al Sig. , che le Parte_2 Parte_1
detrazioni fiscali già in essere a favore della OR , relative alla abitazione, Parte_2
continueranno a rimanere in capo alla stessa.
Chiedono pertanto che vengano accolte le seguenti conclusioni:
A) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Pt_1
alle seguenti concordate
[...]
CONDIZIONI
1) i predetti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti, nascenti dal vincolo di coniugio, le parti convengono che la Sig.ra trasferisce al Parte_2
Sig. , che fin d'ora accetta, la quota indivisa del 50% dei diritti e della Parte_1
proprietà della casa di abitazione, con annesso scoperto circostante, sita in sita in Scorze'
(VE), oggi censita al Catasto Fabbricati del Comune di Scorzè - Foglio 26 Particella 288
Sub.1, Via Salvo D'Acquisto n.16, P.T., Cat. A/3, Classe 5, Consistenza vani 5, R.C. €.335,70;
Sub.2, Via Salvo D'Acquisto SNC, P.T., Cat. C/6, Classe 7, Consistenza mq 19, R.C. €.53,97;
Sub.3, Via Salvo D'Acquisto SNC, P.T., Cat. C/2, Classe 9, Consistenza mq 10, R.C. E.11,36. Il prezzo concordato di €.65.000,00 (diconsi euro sessantacinquemila) verrà pagato dal
Sig. alla sig.ra mediante assegno circolare o bonifico bancario Pt_1 Parte_2
contestualmente alla trascrizione dell'atto di trasferimento della quota di proprietà entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione. L'immobile confina a nord con il mappale 762, a est con via Salvo d'Acquisto, a sud con la proprietà di terzi, ad ovest con il mappale 254, salvo altri o variati. Il trasferimento della quota delle porzioni immobiliari avviene a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui la stessa attualmente si trova, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni e cose comuni ex art.1117 c.c. e con tutte le eventuali servitù attive e passive inerenti, apparenti e non, nonché con tutti gli accessori di legge, ivi compresi obblighi e servitù risultanti dall'atto trascritto a Padova il 17.07.1964 ai nn. 9837/8067. La parte cedente dichiara che le porzioni immobiliari sopra descritte sono state acquistate con atto a rogito di data 09.11.1995 Rep.
n.56609 del Notaio di Spinea (VE) trascritto il 16.11.1995 Reg. Gen. 27437 Persona_1
- Reg. Part. 18298. La parte cedente garantisce la piena ed assoluta proprietà e disponibilità delle porzioni immobiliari cedute e ne garantisce la libertà da ipoteche e trascrizioni onerose. Con riferimento alla legge 28.02.1985 n.47 e successive modifiche, la
Sig.ra dichiarandosi a conoscenza circa le sanzioni penali previste Parte_2
dall'art.76 del D.P.R. 28.12.00 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che l'opera relativa agli immobili oggetto della presente compravendita risulta iniziata in data anteriore al 01.09.1967. In data 01.06.1995 è stata rilasciata dal Comune di Scorzè (VE) la concessione edilizia in sanatoria n.468/C. L'immobile è stato dichiarato abitabile con permesso di data 06.07.1995. Si dà atto della Pratica n. VE0112383 in atti dal 23.11.2021 su area di Corte (n.41852.1/2021), della variazione del classamento del 19.09.2022 -
Pratica n. VE0120365 in atti dal 19.09.2022 (n.120365.1/2022) e Pratica n. VE0120366 in atti dal 19.09.2022 (n.120366.1/2022). La parte cedente dichiara che non sono stati eseguiti ulteriori lavori e/o varianti e/o mutamenti di destinazione d'uso tali da richiedere la sanatoria o altro provvedimento concessorio, né sono stati adottati provvedimenti sanzionatori previsti dalla stessa legge 47/85 e successive modifiche;
ai sensi dell'art.3 comma 13 ter del decreto legge 27.04.90 n.90 così come convertito dalla legge 4.01.98 n.15
la parte cedente dichiara che il reddito delle porzioni immobiliari oggetto della cessione è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi da fabbricati, per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data odierna. Le parti concordano che le detrazioni fiscali in essere a favore della OR , relative alla abitazione, Parte_2
continueranno a rimanere in capo alla stessa. Le parti dichiarano di null'altro a pretendere l'una dall'altra con riferimento al trasferimento delle quote di cui sopra e la
Sig.ra dichiara espressamente di rinunciare all'ipoteca legale su ogni Parte_2
porzione del predetto immobile, con discarico di responsabilità per il competente
Conservatore dei Registri. Si chiede l'esenzione da ogni tributo (bollo, registro, ipotecaria e catastale, diritti ipotecari ecc..) ai sensi dell'art.19 della L.74/87 e successive modifiche e della sentenza della Corte Costituzionale n.154 del 29.04/10.05.1999; il Sig. si Pt_1
impegna comunque sin d'ora a tenere manlevata la Sig.ra da qualsiasi onere Parte_2
economico connesso al trasferimento immobiliare in suo favore, come pure provvederà al pagamento di eventuali imposte e tasse, anche sul reddito fondiario, derivanti dalla titolarità della proprietà in capo al medesimo nel termine di legge. Entrambe le parti attestano la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie allegate. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n.192/05 il cessionario da atto di aver ricevuto dal cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile,
di cui dimette attestato di data 11.12.2024 e prende atto che il fabbricato è stato classificato in classe energetica C. In relazione agli impianti di cui all'art.1 del D.M. 22.01.08 n.37 destinati al servizio dell'immobile oggetto del presente atto, la parte alienante non ne garantisce la conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione. Il Sig. Pt_1
dichiara di accettare rinunciando alla garanzia di conformità come consentito dall'art.1490 C.C. La parte cedente dichiara che la porzione di edificio oggetto del presente atto è di superficie utile inferiore a 1000 mq. Le parti dichiarano che il presente trasferimento ha per oggetto una quota di unità immobiliare destinata ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2.8.69, ed è effettuato a favore di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. Le parti esonerano i sottoscritti procuratori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni rese con le risultanze amministrative. Nel caso in cui dovessero sorgere difficoltà o contestazioni da parte del Conservatore dei Registri, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare, le parti esonerano fin d'ora i procuratori da ogni e qualsivoglia responsabilità. In tale denegata ipotesi le eventuali spese e/o imposte saranno sostenute dal cessionario e l'eventuale rogito dovrà
essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, salvo proroghe concordate tra le parti.
3) Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“esprime parere favorevole.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.05.2025 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio,
mediante rito concordatario, in data 29.10.1994 a Thiene, regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 91, Parte II, Serie A, anno 1994, del medesimo
Comune; che dalla loro unione sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, a Treviso il 05.01.1995, e a Treviso il Persona_2 Persona_3
23.02.1998.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis, i ricorrenti proponevano domanda al fine di ottenere la pronuncia di separazione consensuale, e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicandone nell'atto introduttivo le condizioni. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 19.06.2025 per il 28.10.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 22.10.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni rassegnate nel ricorso, il
Giudice con decreto del 28.10.025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto nel procedimento, concludeva come in epigrafe.
La domanda di separazione personale formulata dai coniugi merita accoglimento.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili di illegittimità
e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite tra i coniugi, come in epigrafe riportate.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
DISPONE
Tramite separata ordinanza in ordine al proseguo del procedimento.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 04.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Alessandro Cabianca