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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/04/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 6475 del 2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]di Parte_1
Stabia(Na), alla Via Napoli, 215, C.F. - rapp.to e difeso, in virtù di C.F._1 procura a margine del ricorso, dall'avv. Valeria Russo (CF ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato, in Castellammare di Stabia (Na), alla Via Schito, 121/F
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, l'istante in epigrafe esponeva di aver presentato domanda per ottenere i benefici di cui alla legge 222 del 1984 e di aver inutilmente esperito il procedimento per atp (R.G.5960 del 2022), adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento dell'assegno ordinario, ex lege 222 del 1984, dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, disponeva la rinnovazione delle operazioni peritali. Dopo il deposito della nuova consulenza, lette le note di udienza, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa, come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429
c.p.c..
**********
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre. Alla luce delle doglianze specifiche formulate dalla parte istante, il Tribunale disponeva la rinnovazione delle operazioni peritali. Il ctu nominato nella presente fase (cfr. consulenza in atti) ha concluso: L'istante
presenta severa aterosclerosi coronarica trivasale. Restenosi critica Parte_1 Con di uno stent precedentemente impiantato al tratto medio di trattata con PCI con catetere a palloncino a rilascio di farmaco antiproliferativo con tentativo infruttuoso di ricanalizzazione di occlusione di IVA al tratto distale. Occlusione cronica al tratto medio di arteria coronaria destra con riabitazione eterocoronarica attraverso rami settali di ramo interventricolare anteriore. Ipertensione arteriosa. Dislipidemia. Abitudine tabagica. 2) per effetto di tale infermità: presenta una capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue
1 attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo (Art 1 L 222/84). DECORRRENZA 30/5/2023”. In punto di diritto si osserva che, quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di atp e la seconda in sede di opposizione), il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente - ed è escluso quindi il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. -, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili (cfr. Cassazione Sez. L, Sentenza n.
4850 del 27/02/2009).
Ebbene, nella ipotesi al vaglio, le conclusioni del CTU nominato nella presente fase trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, anche in riferimento alla decorrenza del beneficio, tenuto conto di un aggravamento delle condizioni della parte ricorrente, rispetto alla indagine espletata nella pregressa fase. L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale. Va escluso che si debba procedere, nel presente giudizio, all'esame circa la sussistenza dei requisiti socio-economici e dunque, che debba essere esaminata la domanda di condanna al pagamento dei ratei. L'inammissibilità di un accertamento dei suddetti requisiti si giustifica dovendo ritenersi estranea al giudizio di opposizione l'indagine sulla sussistenza dei requisiti socio- economici o, nella specie, del requisito contributivo. Infatti l'ultima parte del 5° c. dell'art. 445 bis precisa che gli Enti previdenziali
“subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente” provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni. Poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP) è evidente come rimangono estranei al ricorso gli altri requisiti. Ciò è confermato dal contenuto dell'ultimo comma che sancisce l'inappellabilità per la
“sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente ….” che non può essere diverso dal giudizio relativo a “domanda diretta al riconoscimento del proprio diritto …..alla prestazione assistenziale/previdenziale di cui al primo comma”. E', peraltro, coerente con il sistema così ricostruito, la previsione di inappellabilità a seguito di un doppio giudizio sul requisito sanitario, mentre non lo sarebbe con riferimento ai requisiti socio-economici sottoposti a valutazione solo a seguito del ricorso di cui all'ultimo comma. La esigenza di esemplificazioni/celerità voluta dal legislatore dell'art. 445 bis trova conforto e giustificazione nella lungaggine e difficoltà del sistema previgente che costringeva la parte privata a provare i requisiti socio-economici, prova non realizzabile attraverso autocertificazioni, come, di norma, in sede amministrativa.
Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, va, dunque, dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei maturati. Tenuto conto che la condizione sanitaria invocata è stata riconosciuta da epoca successiva alla domanda amministrativa, ma antecedente al ricorso in esame, le spese
2 devono essere compensate nella misura di ½, mentre, per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, accerta che versa nella Parte_1 condizione sanitaria per fruire dell'assegno ordinario, ex lege 222 del 1984 dal 30.5.2023; previa compensazione delle spese di lite nella misura di ½, condanna l' al pagamento, CP_1 in favore del ricorrente, della restante parte, liquidata in € 1.804, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
pone le spese del ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Torre Annunziata, 26.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marianna Molinario
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