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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG 6057/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6057/2023 R.G. promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Romano (c.f. con domicilio digitale C.F._3 all'indirizzo PEC: Email_1
Opponenti contro già Controparte_1 Controparte_2
) c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per
[...] P.IVA_1 essa quale procuratrice speciale (già ), c.f. in Controparte_3 CP_4 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Valerio Scimemi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, in via Dante n. C.F._4
55.
Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 2.12.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1303/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 3.3.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 2975/2023 e notificato il 20.3.2023, con cui è stato ordinato a e , nella qualità di fideiussori Parte_1 Parte_2 della società fallita e cancellata (c.f. ), il pagamento della somma di € Controparte_5 P.IVA_3
158.561,45 quale saldo del debito, oltre interessi e spese di procedura, in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_1
L'importo ingiunto comprendeva:
“a) € 10.490,47 a titolo di sorte capitale, interessi convenzionali e spese al 10 febbraio 2023 del contratto di finanziamento n°034-06058462 del 13 marzo 2008; b) € 5.554,44 a titolo di saldo debitore al 10 febbraio 2023 del conto corrente bancario ordinario n°814- 196275 del 18 febbraio 2008; c) € 142.013,67 a titolo di saldo debitore al 10 febbraio 2023 del contratto di conto anticipi n°814- 196296 del 18 febbraio 2008; d) € 502,87 per spese di migrazione conto;
pagina 1 di 9 oltre gli interessi di mora al tasso contrattuale dovuti sulla quota capitale dall'11 febbraio 2023 alla data di effettivo soddisfo”.
Nell'atto di citazione gli opponenti, in via preliminare, rilevavano l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria ex art. 5 comma 1-bis del d.lgs.
29/2010.
Sempre in via preliminare, eccepivano il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo alla e per essa avendo Controparte_1 Controparte_3 quest'ultima posto a fondamento della propria titolarità del credito solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione.
Nel merito, eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato, genericità́ della pretesa creditoria ed errata determinazione del saldo, essendosi la società opposta limitata a produrre in giudizio il cd “saldaconto” in luogo degli estratti conto analitici.
Rilevavano che, in violazione dell'art. 633 c.p.c., non erano stati precisati: la misura degli interessi corrispettivi e moratori applicati, fino alla data di deposito del ricorso;
la misura del tasso, per ogni singola pretesa creditoria;
la base di calcolo per tali pretesi interessi;
e, pertanto, l'importo ingiunto nel suo ammontare doveva considerarsi indeterminato ed indeterminabile, incerto e non liquido.
Inoltre, nel giudizio monitorio non era stato prodotto il contratto di mutuo chirografario ed il piano di ammortamento, documenti essenziali per la prova dell'esistenza del credito vantato.
Di poi, eccepivano la prescrizione del credito, quantomeno nei confronti di , dal Parte_1 momento che le diffide (come documentate in fase monitoria) non potevano considerarsi atti interruttivi, non attestando né la spedizione, né la loro ricezione, in considerazione anche della prescrizione breve relativa agli interessi.
Precisavano, infine, che la ricorrente non avesse proposto insinuazione al passivo nel corso del fallimento della debitrice principale Controparte_5
Concludevano, dunque, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via del tutto preliminare, nel rito: - accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda, disponendo l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria a carico dell'opposto; - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale attiva di CP_1
e per essa per i motivi di cui in
[...] Controparte_1 Controparte_3 narrativa;
Nel merito, senza recesso alcuno dalle superiori richieste: - Accertare il difetto del requisito della certezza del credito, richiesto espressamente dall'art. 633 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;
e per difetto di autenticità e conformità alle scritture contabili dell'istituto di cedito ex art.50 tub. E per l'effetto, - Dichiarare l'improcedibilità della domanda d'ingiunzione, per carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, di cui all'art. 633 c.p.c. e per difetto di autenticità e conformità alle scritture contabili dell'istituto di cedito ex art.50 tub. - Annullare e/o revocare, per i motivi tutti suesposti, il decreto ingiuntivo n. 1303/2023 avente R.G. n. 2975/2023 emesso in data 3 marzo 2023 dal Tribunale di Catania;
In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori assorbenti e preliminari domande: - Rideterminare, anche a mezzo di CTU, accertandolo, l'effettivo saldo del contratto di mutuo chirografario, attraverso la produzione del piano di ammortamento, degli estratti conto, da cui rilevare la continuità dei saldi contabili nel corso del rapporto, al fine di epurare tutti gli eventuali interessi non dovuti a vario titolo, delle spese, commissioni, costi ed accessori la cui pattuizione risulti comunque nulla, ritenendo e dichiarando tutte le somme che dovessero risultare non dovute dall'applicazione di tassi di interesse a vario titolo illeciti, da pratiche di contabilizzazione e capitalizzazione di interessi illeciti ed a costi indebiti, così come esposto in narrativa e, comunque, indicato nella disponenda CTU… Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 2 di 9 Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, riepilogava i fatti:
In data 18 febbraio 2008, la , oggi stipulava con la il Controparte_6 CP_1 CP_5 CP_5 contratto di conto corrente bancario ordinario n°814-196275 alle condizioni ivi convenute (allegato 6 del fascicolo di parte del procedimento monitorio) e il collegato contratto di conto anticipi n°814-
196296 alle condizioni ivi contenute (allegato 7 del fascicolo di parte del procedimento monitorio). In data 13 marzo 2008, la , oggi stipulava con la il Controparte_6 CP_1 Controparte_5 contratto di finanziamento n°034-06058462 per complessivi € 103.000,00 alle condizioni ivi contenute
(allegato 8 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), secondo il piano di ammortamento ivi contemplato (allegato 9 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
In data 9 maggio 2012, la , oggi stipulava con la il Controparte_6 CP_1 Controparte_5 contratto di affidamento in conto corrente con un fido a revoca di € 100.000,00 alle condizioni ivi contenute (allegato 10 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
Il debito di cui ai detti contratti veniva garantito dalle fideiussioni dei sig.ri e Parte_2 fino alla concorrenza dell'importo di € 270.000,00 (allegato 11 del fascicolo di parte Parte_1 del procedimento monitorio). In data 12 aprile 2013, stante gli sconfinamenti del correntista e l'ingente esposizione debitoria raggiunta, con oltre quattro rate di finanziamento non versate, la , oggi Controparte_6 CP_1 comunicava al correntista e ai fideiussori la “… revoca degli affidamenti concessi mediante anticipi documenti sul c/c 196296 con un fido di € 100.000,00 e un'esposizione debitoria di € 84.535,94; mutuo chirografario imprese cod. n. 34-6058462 con ultime n. 4 rate insolute per complessivi € 10.739,28; il tutto oltre interessi ed accessori …”, nonché la “… revoca dell'autorizzazione ad emettere a/b sul rapporto di conto corrente n°196275 con saldo debitore di € 6.693,58 oltre interessi ed accessori …” (allegato 12 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
In data 8 luglio 2016, il Tribunale di Catania, con sentenza n°115/2016, dichiarava il fallimento della
la quale, chiuso il fallimento senza attivo l'8 marzo 2018, veniva cancellata dal Controparte_5 registro delle imprese il successivo 9 marzo 2018 (allegato 13 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
Seguivano numerose diffide ad adempiere nei confronti dei fideiussori, tra le altre, del 13 novembre
2018 (allegato 14 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), del 4 giugno 2021 (allegato 15 del fascicolo di parte del procedimento monitorio) e, da ultimo, del 6 febbraio 2023 (allegato 16 del fascicolo di parte del procedimento monitorio); tutte rimaste senza alcun fattivo riscontro da parte dei debitori.
La con contratto di cessione concluso il 6 gennaio 2017 ai sensi degli articoli 1 e 4 Parte_3 della legge 130/1999, ha acquistato pro soluto e in blocco dalla una serie di crediti, Controparte_6 tra cui il credito azionato nel presente giudizio;
di tale cessione è stata data notizia a mezzo di avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°6 del 14.1.2017 (allegato 4 del fascicolo di parte del procedimento monitorio). In data 31 marzo 2021, la (la “Cedente”) ha ceduto a titolo oneroso, pro soluto e in Parte_3 blocco alla (“ ), con sede legale in PO, Via Santa Controparte_1 CP_1 Brigida 39, capitale sociale € 655.153.674,00, interamente versato, già iscritta al n. 1635/89 presso il Tribunale di PO, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di PO iscritta al n. 458737 del Rea di PO, iscritta all'Albo degli Intermediari P.IVA_1 Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legislativo numero 385 del 1° settembre 1993, codice ABI 129338, che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato ”, costituito con il decreto del Ministero dell'Economia e delle CP_7 Finanze n. 221 del 22 febbraio 2018, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del Decreto Legge n. 99
pagina 3 di 9 del 25 giugno 2017, convertito nella Legge 121/2017 – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del
Testo Unico Bancario – inter alia – la totalità dei crediti di titolarità della Cedente che erano già gestiti dalla e dalle società in precedenza nominate quali Special della Cedente, CP_1 Pt_4 come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 6 aprile 2021, Parte II, e iscritto nel Registro delle Imprese di PO (allegato 5 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
Per effetto della cessione in blocco, la per il tramite del proprio Patrimonio Destinato CP_1
“ ”, è subentrata nella titolarità del credito già vantato dalla , poi CP_7 Controparte_6
e da queste azionato nel presente giudizio, con tutte le relative garanzie, reali e Parte_3 personali. La banca cessionaria ha dato notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, così come richiesto dal comma 2 dell'articolo 58 del tub.
Precisava, di aver, già nel giudizio monitorio, prodotto tutti gli estratti conto dei rapporti contrattuali di conto corrente ordinario e di conto anticipi dedotti in causa (allegati 18, 19, 20 e 21 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), nonché il contratto di conto corrente bancario, il contratto di conto anticipi e il contratto di affidamento in conto corrente, mai contestati ex adverso, all'interno dei quali erano state specificate tutte le condizioni economiche applicate al rapporto de quo.
L'opponente rilevava, inoltre, che, in quanto cessionaria dei crediti dedotti in giudizio, fosse titolare e rispondesse solo dei crediti stessi, mentre le domande restitutorie o risarcitorie dovevano essere riferite alle cedenti e Controparte_6 Controparte_8
[...]
Quanto alla prescrizione, al riguardo, l'opposta produceva le lettere raccomandate di revoca degli affidamenti, di risoluzione dei rapporti e di diffida del 12 aprile 2013, (allegato 12 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), con tutte le ricevute di invio e di consegna (allegato 7), consegnate, per compiuta giacenza, a e, conseguentemente, il termine prescrizionale ordinario Parte_1 decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile, non si era ancora consumato.
Infine, sebbene la circostanza fosse irrilevante ai fini del giudizio, rilevava che Controparte_6 non si era insinuata al passivo del per non aver ricevuto l'avviso ex Parte_5 articolo 92 lf. e, che, in ogni caso, il fallimento, dichiarato dal Tribunale di Catania con sentenza n°115/2016 dell'8.7.2016, era stato chiuso senza attivo l'8.3.2018 ed il successivo 9.3.2018 la società veniva del tutto cancellata dal registro delle imprese (allegato 13 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare - concedere la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'articolo 648, comma 1, cpc, del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito - rigettare l'opposizione proposta dai sig.ri e nei confronti della , in Parte_2 Parte_1 CP_1 quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, nonché sfornita di supporto probatorio, e, contestualmente, - confermare il decreto ingiuntivo n°1303/2023 (rg 2975/2023) del 3 marzo 2023 del Tribunale di Catania, e, per l'effetto, - condannare i sig.ri e a Parte_2 Parte_1 pagare alla , in persona del legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di € CP_1
158.561,45, comprensiva degli interessi convenzionali, commissioni e spese al 10 febbraio 2023, di cui (a) € 10.490,47 a titolo di sorte capitale, interessi convenzionali e spese al 10 febbraio 2023 del contratto di finanziamento n°034-06058462 del 13 marzo 2008, (b) € 5.554,44 a titolo di saldo debitore al 10 febbraio 2023 del conto corrente bancario ordinario n°814- 196275 del 18 febbraio 2008, (c) € 142.013,67 a titolo di saldo debitore al 10 febbraio 2023 del contratto di conto anticipi
pagina 4 di 9 n°814-196296 del 18 febbraio 2008 e (d) € 502,87 per spese di migrazione conto, oltre gli interessi di mora al tasso contrattuale dovuti sulla quota capitale dall'11 febbraio 2023 alla data di effettivo soddisfo, e altresì le spese legali relative al pregresso procedimento monitorio, liquidate in € 2.648,50, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- rigettare le domande e le eccezioni tutte avanzate dai sig.ri e in quanto inammissibili, infondate in fatto e Parte_2 Parte_1 in diritto, nonché sfornite di prova;
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in merito alle domande restitutorie formulate nel presente giudizio dai sig.ri CP_1 Parte_2
e che dovessero sopravanzare il credito ceduto alla in quanto
[...] Parte_1 CP_1 riferibili alla e alla in liquidazione coatta amministrativa Controparte_6 Controparte_8 e, per l'effetto, dichiararne l'improcedibilità ex articolo 83 del tub nei confronti della;
- CP_1 condannare gli opponenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, ponendo definitivamente a carico di questi le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto”.
Con decreto ex art. 171 bis cpc, veniva confermata la data della prima udienza di giorno 11.10.2023, indicata nell'atto di citazione dagli opponenti, poi rinviata d'ufficio al 17.10.2023.
Di poi, alla prima udienza del 17.10.2023, parte opposta dava atto di aver avviato la procedura di mediazione, comunicando che la stessa si sarebbe svolta in data 26.10.2023, e, con ordinanza, si rinviava l'udienza al 15.4.2024.
All'udienza del 15.4.2024 la società opposta depositava verbale di mediazione, conclusosi negativamente per mancanza dei presupposti per un accordo tra le parti.
Di poi, con ordinanza, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza di discussione del 2.12.2024 con assegnazione di termini per deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Infine, all'esito dell'udienza del 2.12.2024 la causa veniva posta in decisione.
*******************
Ciò premesso, va ritenuta, preliminarmente, infondata l'eccezione di parte opponente circa il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito della società opposta per le ragioni che si espongono di seguito.
-Anzitutto si ricorda la sufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco a garantire la pubblicità della medesima ai debitori.
Si rammenta infatti l'art. 58, commi 2-4-7 T.U.B., che prevede "2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. 4.
Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106."
Inoltre, non va considerata necessaria la produzione del contratto di cessione, in quanto, nella misura in cui l'avviso di cessione sia, unitamente agli altri documenti in atti, sufficiente a garantire l'identificazione del titolare del diritto e ad evitare conflitti tra legittimati, non sussiste ragione per esigere il deposito del contratto in originale, risultando comunque il medesimo provato per relationem
pagina 5 di 9 mediante l'avviso medesimo e non trattandosi di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
Sul tema affine, invece, inerente alla ricomprensione del singolo credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, già Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 31188/2017 aveva stabilito che "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Sia l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14.1.2017, relativo alla cessione del credito intervenuta tra e che l'estratto della Gazzetta Ufficiale del CP_6 CP_6 Parte_3 6.4.2021, riguardante la cessione tra e l'odierna opposta appaiono Parte_3 CP_9 sufficientemente determinati quanto alla definizione delle caratteristiche fondamentali dei crediti ceduti, dimodoché appaia oltremodo plausibile la ricomprensione del credito oggetto del presente giudizio nel portafoglio ceduto, considerato anche il possesso dei titoli e, pertanto, l'eccezione va rigettata.
Inoltre, di recente la giurisprudenza ha precisato che la prova della propria legittimazione e della titolarità del credito può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante il deposito del contratto originario, di cui può essere in possesso soltanto il cessionario, attuale titolare del credito, quale destinatario dell'obbligo di consegna dei “documenti probatori del credito”, di cui ogni cedente risulta onerato ex art. 1262 cc. (Trib. Modena sentenza 582/2022, Trib. Di Forlì 73/2021), proprio come avvenuto nel caso di specie.
- Sempre in via preliminare, gli opponente hanno eccepito il mancato esperimento della mediazione, ed invero, è pacifico che la causa riguardi rapporti derivanti da contratto bancario/finanziario e quindi rientri nell'ambito di applicazione della cd mediaconciliazione obbligatoria prevista dal D.lgs n. 28/2010 all'art. 5, tuttavia, tale tentativo non diviene obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5 co 4 d.lgs n.28/2010).
Tuttavia, il procedimento di mediazione è stato avviato da parte opposta, e si è concluso con verbale negativo del 26.10.2023.
-Gli opponenti hanno rilevato la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito, tuttavia tale eccezione appare infondata.
Orbene, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore
pagina 6 di 9 produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto i seguenti documenti contrattuali:
- contratto di fideiussione prestato dagli opponenti in data 14.2.2008;
- contratto di finanziamento n°034-06058462 del 13.3.2008;
- conto corrente bancario ordinario n°814-196275 del 18.2.2008;
- contratto di conto anticipi n°814-196296 del 18.2.2008; nonché ha allegato il mancato adempimento degli opponenti, mentre questi non sono riusciti a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
Contrariamente a quanto contestato dagli opponenti, la società opposta ha altresì prodotto il piano di ammortamento relativo al contratto di finanziamento e gli estratti conto relativi sia al rapporto di conto corrente che al conto anticipi, oltre alla situazione economia del contratto di finanziamento con le ultime rate insolute (allegato n.17 del fascicolo monitorio).
Pertanto, a fronte di tali prove ed allegazioni, le articolate doglianze di parte opponente risultano prive di fondamento.
-Esaminando il contratto con cui gli opponenti si sono obbligati, nonostante questo venga definito contratto di fideiussione, in realtà è possibile qualificarlo come un contratto autonomo di garanzia, ossia, il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità e/o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni di sorta (“senza eccezioni”), salvo la sola exceptio doli.
In base a tale qualificazione, il garante deve, quindi, provvedere immediatamente al pagamento nei confronti del creditore, senza possibilità di opporre contestazioni.
Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia è l'assoluta mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale, a differenza di quanto accade con la fideiussione, che è rapporto accessorio rispetto all'obbligazione principale.
In altri termini, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e con la stessa ampiezza del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere (la Suprema Corte parla a tal riguardo di
“vicario” del debitore garantito, si veda Cass. civ., Sezioni unite, 18.02.2010 n. 3947, nonché Cass. civ., 14.06.2016 n. 12143), il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga.
In relazione alla possibilità di qualificare un negozio quale contratto autonomo di garanzia piuttosto che fideiussione, la giurisprudenza ha espresso il seguente orientamento: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ., Sezioni unite, 18.02.2010, n. 3974; conformi Cass. civ., 27.09.2011 n. 19736 e 19.05.2011 n. 10998).
È dunque l'assenza in capo al garantito della facoltà di opporre eccezioni che esclude l'elemento dell'accessorietà nel negozio e che qualifica quest'ultimo quale contratto autonomo di garanzia, come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte con la citata sentenza n. 3947 del 18.02.2010, secondo cui “la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del
pagina 7 di 9 garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”.
Ciò premesso, si rileva che il negozio de quo prevede che il garante sia tenuto a pagare alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, nonché che la garanzia rilasciata ha carattere astratto ed autonomo e che, pertanto, la sua efficacia prescinde dalla esistenza, validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali, con la conseguenza che il negozio può qualificarsi contratto di garanzia autonoma.
In conclusione, essendo preclusa al garante la possibilità di proporre eccezioni relative al rapporto garantito a fronte della richiesta di pagamento proveniente dall'istituto bancario, le eccezioni che riguardano proprio il rapporto garantito non sono fondate.
-Quanto all'eccezione di prescrizione, anzitutto si osserva come, trattandosi di un normale debito contrattuale, il termine prescrizionale è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., per il quale
“Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.”
Inoltre tale regime si estende anche agli interessi in quanto, nonostante il dato testuale dell'art. 2948 n. 4 c.c., che prevede un termine quinquennale per “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, la Cassazione ha evidenziato che “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti. (così Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013; ma già in precedenza in senso analogo Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1110 del 03/02/1994 (Rv. 485201 - 01)).
Sul dies a quo della prescrizione, giurisprudenza consolidata ormai si attesta su quanto stabilito dalla Cassazione per la quale “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.” (così Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011 (Rv. 619370 - 01), ma già in precedenza nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 2301 del 06/02/2004 (Rv. 569940 - 01), difatti, la rateizzazione consiste semplicemente in una modalità agevolata di adempimento per il debitore, ma sempre avente ad oggetto un unico debito, dato dal capitale più gli interessi pattuiti.
In relazione agli atti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
pagina 8 di 9 Nel caso di specie, il dies a quo relativo al contratto di conto anticipi n°814-196296 del 18.2.2008, corrisponde al momento della revoca dell'affidamento dei conti anticipi, mentre per contratto di finanziamento n°034-06058462 del 13.3.2008 coincide con la scadenza dell'ultima rata, prevista in data 13.8.2012.
Quanto al contratto conto corrente bancario ordinario n°814-196275 del 18.2.2008, il dies a quo coincide con la data del 24.12.2013, momento il credito è passato a sofferenza (cfr. estratto conto allegato).
La società opposta ha prodotto, quale atto interruttivo della prescrizione, la lettera datata 12.4.2013, di revoca degli affidamenti in conto anticipi e di messa in mora in relazione al contratto di finanziamento, dal momento che in tale data risultavano insolute le ultime 4 rate.
Tale lettera è stata spedita con raccomandata a/r a e consegnata il 26.4.2013, Parte_2 mentre quella destinata a è stata restituita al mittente il 13.6.2013 per compiuta Parte_1 giacenza (entrambe le ricevute in atti).
Successivamente, la prescrizione stata interrotta con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, avvenuta il 20.3.2023, e, pertanto il diritto di credito non si è prescritto, non essendo decorso il termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Pertanto, le domande degli opponenti vanno integralmente rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 1303/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 3.3.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 2975/2023 e notificato il 20.3.2023;
- Condanna gli opponenti in solido alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida rispettivamente in € 5.482,10 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6057/2023 R.G. promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Romano (c.f. con domicilio digitale C.F._3 all'indirizzo PEC: Email_1
Opponenti contro già Controparte_1 Controparte_2
) c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per
[...] P.IVA_1 essa quale procuratrice speciale (già ), c.f. in Controparte_3 CP_4 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Valerio Scimemi (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, in via Dante n. C.F._4
55.
Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 2.12.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1303/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 3.3.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 2975/2023 e notificato il 20.3.2023, con cui è stato ordinato a e , nella qualità di fideiussori Parte_1 Parte_2 della società fallita e cancellata (c.f. ), il pagamento della somma di € Controparte_5 P.IVA_3
158.561,45 quale saldo del debito, oltre interessi e spese di procedura, in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_1
L'importo ingiunto comprendeva:
“a) € 10.490,47 a titolo di sorte capitale, interessi convenzionali e spese al 10 febbraio 2023 del contratto di finanziamento n°034-06058462 del 13 marzo 2008; b) € 5.554,44 a titolo di saldo debitore al 10 febbraio 2023 del conto corrente bancario ordinario n°814- 196275 del 18 febbraio 2008; c) € 142.013,67 a titolo di saldo debitore al 10 febbraio 2023 del contratto di conto anticipi n°814- 196296 del 18 febbraio 2008; d) € 502,87 per spese di migrazione conto;
pagina 1 di 9 oltre gli interessi di mora al tasso contrattuale dovuti sulla quota capitale dall'11 febbraio 2023 alla data di effettivo soddisfo”.
Nell'atto di citazione gli opponenti, in via preliminare, rilevavano l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria ex art. 5 comma 1-bis del d.lgs.
29/2010.
Sempre in via preliminare, eccepivano il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo alla e per essa avendo Controparte_1 Controparte_3 quest'ultima posto a fondamento della propria titolarità del credito solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'estratto della cessione.
Nel merito, eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato, genericità́ della pretesa creditoria ed errata determinazione del saldo, essendosi la società opposta limitata a produrre in giudizio il cd “saldaconto” in luogo degli estratti conto analitici.
Rilevavano che, in violazione dell'art. 633 c.p.c., non erano stati precisati: la misura degli interessi corrispettivi e moratori applicati, fino alla data di deposito del ricorso;
la misura del tasso, per ogni singola pretesa creditoria;
la base di calcolo per tali pretesi interessi;
e, pertanto, l'importo ingiunto nel suo ammontare doveva considerarsi indeterminato ed indeterminabile, incerto e non liquido.
Inoltre, nel giudizio monitorio non era stato prodotto il contratto di mutuo chirografario ed il piano di ammortamento, documenti essenziali per la prova dell'esistenza del credito vantato.
Di poi, eccepivano la prescrizione del credito, quantomeno nei confronti di , dal Parte_1 momento che le diffide (come documentate in fase monitoria) non potevano considerarsi atti interruttivi, non attestando né la spedizione, né la loro ricezione, in considerazione anche della prescrizione breve relativa agli interessi.
Precisavano, infine, che la ricorrente non avesse proposto insinuazione al passivo nel corso del fallimento della debitrice principale Controparte_5
Concludevano, dunque, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via del tutto preliminare, nel rito: - accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda, disponendo l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria a carico dell'opposto; - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale attiva di CP_1
e per essa per i motivi di cui in
[...] Controparte_1 Controparte_3 narrativa;
Nel merito, senza recesso alcuno dalle superiori richieste: - Accertare il difetto del requisito della certezza del credito, richiesto espressamente dall'art. 633 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;
e per difetto di autenticità e conformità alle scritture contabili dell'istituto di cedito ex art.50 tub. E per l'effetto, - Dichiarare l'improcedibilità della domanda d'ingiunzione, per carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, di cui all'art. 633 c.p.c. e per difetto di autenticità e conformità alle scritture contabili dell'istituto di cedito ex art.50 tub. - Annullare e/o revocare, per i motivi tutti suesposti, il decreto ingiuntivo n. 1303/2023 avente R.G. n. 2975/2023 emesso in data 3 marzo 2023 dal Tribunale di Catania;
In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori assorbenti e preliminari domande: - Rideterminare, anche a mezzo di CTU, accertandolo, l'effettivo saldo del contratto di mutuo chirografario, attraverso la produzione del piano di ammortamento, degli estratti conto, da cui rilevare la continuità dei saldi contabili nel corso del rapporto, al fine di epurare tutti gli eventuali interessi non dovuti a vario titolo, delle spese, commissioni, costi ed accessori la cui pattuizione risulti comunque nulla, ritenendo e dichiarando tutte le somme che dovessero risultare non dovute dall'applicazione di tassi di interesse a vario titolo illeciti, da pratiche di contabilizzazione e capitalizzazione di interessi illeciti ed a costi indebiti, così come esposto in narrativa e, comunque, indicato nella disponenda CTU… Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 2 di 9 Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, riepilogava i fatti:
In data 18 febbraio 2008, la , oggi stipulava con la il Controparte_6 CP_1 CP_5 CP_5 contratto di conto corrente bancario ordinario n°814-196275 alle condizioni ivi convenute (allegato 6 del fascicolo di parte del procedimento monitorio) e il collegato contratto di conto anticipi n°814-
196296 alle condizioni ivi contenute (allegato 7 del fascicolo di parte del procedimento monitorio). In data 13 marzo 2008, la , oggi stipulava con la il Controparte_6 CP_1 Controparte_5 contratto di finanziamento n°034-06058462 per complessivi € 103.000,00 alle condizioni ivi contenute
(allegato 8 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), secondo il piano di ammortamento ivi contemplato (allegato 9 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
In data 9 maggio 2012, la , oggi stipulava con la il Controparte_6 CP_1 Controparte_5 contratto di affidamento in conto corrente con un fido a revoca di € 100.000,00 alle condizioni ivi contenute (allegato 10 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
Il debito di cui ai detti contratti veniva garantito dalle fideiussioni dei sig.ri e Parte_2 fino alla concorrenza dell'importo di € 270.000,00 (allegato 11 del fascicolo di parte Parte_1 del procedimento monitorio). In data 12 aprile 2013, stante gli sconfinamenti del correntista e l'ingente esposizione debitoria raggiunta, con oltre quattro rate di finanziamento non versate, la , oggi Controparte_6 CP_1 comunicava al correntista e ai fideiussori la “… revoca degli affidamenti concessi mediante anticipi documenti sul c/c 196296 con un fido di € 100.000,00 e un'esposizione debitoria di € 84.535,94; mutuo chirografario imprese cod. n. 34-6058462 con ultime n. 4 rate insolute per complessivi € 10.739,28; il tutto oltre interessi ed accessori …”, nonché la “… revoca dell'autorizzazione ad emettere a/b sul rapporto di conto corrente n°196275 con saldo debitore di € 6.693,58 oltre interessi ed accessori …” (allegato 12 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
In data 8 luglio 2016, il Tribunale di Catania, con sentenza n°115/2016, dichiarava il fallimento della
la quale, chiuso il fallimento senza attivo l'8 marzo 2018, veniva cancellata dal Controparte_5 registro delle imprese il successivo 9 marzo 2018 (allegato 13 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
Seguivano numerose diffide ad adempiere nei confronti dei fideiussori, tra le altre, del 13 novembre
2018 (allegato 14 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), del 4 giugno 2021 (allegato 15 del fascicolo di parte del procedimento monitorio) e, da ultimo, del 6 febbraio 2023 (allegato 16 del fascicolo di parte del procedimento monitorio); tutte rimaste senza alcun fattivo riscontro da parte dei debitori.
La con contratto di cessione concluso il 6 gennaio 2017 ai sensi degli articoli 1 e 4 Parte_3 della legge 130/1999, ha acquistato pro soluto e in blocco dalla una serie di crediti, Controparte_6 tra cui il credito azionato nel presente giudizio;
di tale cessione è stata data notizia a mezzo di avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°6 del 14.1.2017 (allegato 4 del fascicolo di parte del procedimento monitorio). In data 31 marzo 2021, la (la “Cedente”) ha ceduto a titolo oneroso, pro soluto e in Parte_3 blocco alla (“ ), con sede legale in PO, Via Santa Controparte_1 CP_1 Brigida 39, capitale sociale € 655.153.674,00, interamente versato, già iscritta al n. 1635/89 presso il Tribunale di PO, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di PO iscritta al n. 458737 del Rea di PO, iscritta all'Albo degli Intermediari P.IVA_1 Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legislativo numero 385 del 1° settembre 1993, codice ABI 129338, che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato ”, costituito con il decreto del Ministero dell'Economia e delle CP_7 Finanze n. 221 del 22 febbraio 2018, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del Decreto Legge n. 99
pagina 3 di 9 del 25 giugno 2017, convertito nella Legge 121/2017 – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del
Testo Unico Bancario – inter alia – la totalità dei crediti di titolarità della Cedente che erano già gestiti dalla e dalle società in precedenza nominate quali Special della Cedente, CP_1 Pt_4 come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 6 aprile 2021, Parte II, e iscritto nel Registro delle Imprese di PO (allegato 5 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
Per effetto della cessione in blocco, la per il tramite del proprio Patrimonio Destinato CP_1
“ ”, è subentrata nella titolarità del credito già vantato dalla , poi CP_7 Controparte_6
e da queste azionato nel presente giudizio, con tutte le relative garanzie, reali e Parte_3 personali. La banca cessionaria ha dato notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, così come richiesto dal comma 2 dell'articolo 58 del tub.
Precisava, di aver, già nel giudizio monitorio, prodotto tutti gli estratti conto dei rapporti contrattuali di conto corrente ordinario e di conto anticipi dedotti in causa (allegati 18, 19, 20 e 21 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), nonché il contratto di conto corrente bancario, il contratto di conto anticipi e il contratto di affidamento in conto corrente, mai contestati ex adverso, all'interno dei quali erano state specificate tutte le condizioni economiche applicate al rapporto de quo.
L'opponente rilevava, inoltre, che, in quanto cessionaria dei crediti dedotti in giudizio, fosse titolare e rispondesse solo dei crediti stessi, mentre le domande restitutorie o risarcitorie dovevano essere riferite alle cedenti e Controparte_6 Controparte_8
[...]
Quanto alla prescrizione, al riguardo, l'opposta produceva le lettere raccomandate di revoca degli affidamenti, di risoluzione dei rapporti e di diffida del 12 aprile 2013, (allegato 12 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), con tutte le ricevute di invio e di consegna (allegato 7), consegnate, per compiuta giacenza, a e, conseguentemente, il termine prescrizionale ordinario Parte_1 decennale di cui all'articolo 2946 del codice civile, non si era ancora consumato.
Infine, sebbene la circostanza fosse irrilevante ai fini del giudizio, rilevava che Controparte_6 non si era insinuata al passivo del per non aver ricevuto l'avviso ex Parte_5 articolo 92 lf. e, che, in ogni caso, il fallimento, dichiarato dal Tribunale di Catania con sentenza n°115/2016 dell'8.7.2016, era stato chiuso senza attivo l'8.3.2018 ed il successivo 9.3.2018 la società veniva del tutto cancellata dal registro delle imprese (allegato 13 del fascicolo di parte del procedimento monitorio).
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare - concedere la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'articolo 648, comma 1, cpc, del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito - rigettare l'opposizione proposta dai sig.ri e nei confronti della , in Parte_2 Parte_1 CP_1 quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, nonché sfornita di supporto probatorio, e, contestualmente, - confermare il decreto ingiuntivo n°1303/2023 (rg 2975/2023) del 3 marzo 2023 del Tribunale di Catania, e, per l'effetto, - condannare i sig.ri e a Parte_2 Parte_1 pagare alla , in persona del legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di € CP_1
158.561,45, comprensiva degli interessi convenzionali, commissioni e spese al 10 febbraio 2023, di cui (a) € 10.490,47 a titolo di sorte capitale, interessi convenzionali e spese al 10 febbraio 2023 del contratto di finanziamento n°034-06058462 del 13 marzo 2008, (b) € 5.554,44 a titolo di saldo debitore al 10 febbraio 2023 del conto corrente bancario ordinario n°814- 196275 del 18 febbraio 2008, (c) € 142.013,67 a titolo di saldo debitore al 10 febbraio 2023 del contratto di conto anticipi
pagina 4 di 9 n°814-196296 del 18 febbraio 2008 e (d) € 502,87 per spese di migrazione conto, oltre gli interessi di mora al tasso contrattuale dovuti sulla quota capitale dall'11 febbraio 2023 alla data di effettivo soddisfo, e altresì le spese legali relative al pregresso procedimento monitorio, liquidate in € 2.648,50, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- rigettare le domande e le eccezioni tutte avanzate dai sig.ri e in quanto inammissibili, infondate in fatto e Parte_2 Parte_1 in diritto, nonché sfornite di prova;
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in merito alle domande restitutorie formulate nel presente giudizio dai sig.ri CP_1 Parte_2
e che dovessero sopravanzare il credito ceduto alla in quanto
[...] Parte_1 CP_1 riferibili alla e alla in liquidazione coatta amministrativa Controparte_6 Controparte_8 e, per l'effetto, dichiararne l'improcedibilità ex articolo 83 del tub nei confronti della;
- CP_1 condannare gli opponenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, ponendo definitivamente a carico di questi le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto”.
Con decreto ex art. 171 bis cpc, veniva confermata la data della prima udienza di giorno 11.10.2023, indicata nell'atto di citazione dagli opponenti, poi rinviata d'ufficio al 17.10.2023.
Di poi, alla prima udienza del 17.10.2023, parte opposta dava atto di aver avviato la procedura di mediazione, comunicando che la stessa si sarebbe svolta in data 26.10.2023, e, con ordinanza, si rinviava l'udienza al 15.4.2024.
All'udienza del 15.4.2024 la società opposta depositava verbale di mediazione, conclusosi negativamente per mancanza dei presupposti per un accordo tra le parti.
Di poi, con ordinanza, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava all'udienza di discussione del 2.12.2024 con assegnazione di termini per deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Infine, all'esito dell'udienza del 2.12.2024 la causa veniva posta in decisione.
*******************
Ciò premesso, va ritenuta, preliminarmente, infondata l'eccezione di parte opponente circa il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito della società opposta per le ragioni che si espongono di seguito.
-Anzitutto si ricorda la sufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco a garantire la pubblicità della medesima ai debitori.
Si rammenta infatti l'art. 58, commi 2-4-7 T.U.B., che prevede "2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. 4.
Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106."
Inoltre, non va considerata necessaria la produzione del contratto di cessione, in quanto, nella misura in cui l'avviso di cessione sia, unitamente agli altri documenti in atti, sufficiente a garantire l'identificazione del titolare del diritto e ad evitare conflitti tra legittimati, non sussiste ragione per esigere il deposito del contratto in originale, risultando comunque il medesimo provato per relationem
pagina 5 di 9 mediante l'avviso medesimo e non trattandosi di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
Sul tema affine, invece, inerente alla ricomprensione del singolo credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, già Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 31188/2017 aveva stabilito che "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Sia l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14.1.2017, relativo alla cessione del credito intervenuta tra e che l'estratto della Gazzetta Ufficiale del CP_6 CP_6 Parte_3 6.4.2021, riguardante la cessione tra e l'odierna opposta appaiono Parte_3 CP_9 sufficientemente determinati quanto alla definizione delle caratteristiche fondamentali dei crediti ceduti, dimodoché appaia oltremodo plausibile la ricomprensione del credito oggetto del presente giudizio nel portafoglio ceduto, considerato anche il possesso dei titoli e, pertanto, l'eccezione va rigettata.
Inoltre, di recente la giurisprudenza ha precisato che la prova della propria legittimazione e della titolarità del credito può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante il deposito del contratto originario, di cui può essere in possesso soltanto il cessionario, attuale titolare del credito, quale destinatario dell'obbligo di consegna dei “documenti probatori del credito”, di cui ogni cedente risulta onerato ex art. 1262 cc. (Trib. Modena sentenza 582/2022, Trib. Di Forlì 73/2021), proprio come avvenuto nel caso di specie.
- Sempre in via preliminare, gli opponente hanno eccepito il mancato esperimento della mediazione, ed invero, è pacifico che la causa riguardi rapporti derivanti da contratto bancario/finanziario e quindi rientri nell'ambito di applicazione della cd mediaconciliazione obbligatoria prevista dal D.lgs n. 28/2010 all'art. 5, tuttavia, tale tentativo non diviene obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (art. 5 co 4 d.lgs n.28/2010).
Tuttavia, il procedimento di mediazione è stato avviato da parte opposta, e si è concluso con verbale negativo del 26.10.2023.
-Gli opponenti hanno rilevato la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito, tuttavia tale eccezione appare infondata.
Orbene, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore
pagina 6 di 9 produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto i seguenti documenti contrattuali:
- contratto di fideiussione prestato dagli opponenti in data 14.2.2008;
- contratto di finanziamento n°034-06058462 del 13.3.2008;
- conto corrente bancario ordinario n°814-196275 del 18.2.2008;
- contratto di conto anticipi n°814-196296 del 18.2.2008; nonché ha allegato il mancato adempimento degli opponenti, mentre questi non sono riusciti a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
Contrariamente a quanto contestato dagli opponenti, la società opposta ha altresì prodotto il piano di ammortamento relativo al contratto di finanziamento e gli estratti conto relativi sia al rapporto di conto corrente che al conto anticipi, oltre alla situazione economia del contratto di finanziamento con le ultime rate insolute (allegato n.17 del fascicolo monitorio).
Pertanto, a fronte di tali prove ed allegazioni, le articolate doglianze di parte opponente risultano prive di fondamento.
-Esaminando il contratto con cui gli opponenti si sono obbligati, nonostante questo venga definito contratto di fideiussione, in realtà è possibile qualificarlo come un contratto autonomo di garanzia, ossia, il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente (“a prima richiesta”) la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità e/o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni di sorta (“senza eccezioni”), salvo la sola exceptio doli.
In base a tale qualificazione, il garante deve, quindi, provvedere immediatamente al pagamento nei confronti del creditore, senza possibilità di opporre contestazioni.
Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia è l'assoluta mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale, a differenza di quanto accade con la fideiussione, che è rapporto accessorio rispetto all'obbligazione principale.
In altri termini, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e con la stessa ampiezza del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere (la Suprema Corte parla a tal riguardo di
“vicario” del debitore garantito, si veda Cass. civ., Sezioni unite, 18.02.2010 n. 3947, nonché Cass. civ., 14.06.2016 n. 12143), il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga.
In relazione alla possibilità di qualificare un negozio quale contratto autonomo di garanzia piuttosto che fideiussione, la giurisprudenza ha espresso il seguente orientamento: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ., Sezioni unite, 18.02.2010, n. 3974; conformi Cass. civ., 27.09.2011 n. 19736 e 19.05.2011 n. 10998).
È dunque l'assenza in capo al garantito della facoltà di opporre eccezioni che esclude l'elemento dell'accessorietà nel negozio e che qualifica quest'ultimo quale contratto autonomo di garanzia, come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte con la citata sentenza n. 3947 del 18.02.2010, secondo cui “la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del
pagina 7 di 9 garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.”.
Ciò premesso, si rileva che il negozio de quo prevede che il garante sia tenuto a pagare alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, nonché che la garanzia rilasciata ha carattere astratto ed autonomo e che, pertanto, la sua efficacia prescinde dalla esistenza, validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali, con la conseguenza che il negozio può qualificarsi contratto di garanzia autonoma.
In conclusione, essendo preclusa al garante la possibilità di proporre eccezioni relative al rapporto garantito a fronte della richiesta di pagamento proveniente dall'istituto bancario, le eccezioni che riguardano proprio il rapporto garantito non sono fondate.
-Quanto all'eccezione di prescrizione, anzitutto si osserva come, trattandosi di un normale debito contrattuale, il termine prescrizionale è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., per il quale
“Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.”
Inoltre tale regime si estende anche agli interessi in quanto, nonostante il dato testuale dell'art. 2948 n. 4 c.c., che prevede un termine quinquennale per “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, la Cassazione ha evidenziato che “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti. (così Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013; ma già in precedenza in senso analogo Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1110 del 03/02/1994 (Rv. 485201 - 01)).
Sul dies a quo della prescrizione, giurisprudenza consolidata ormai si attesta su quanto stabilito dalla Cassazione per la quale “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.” (così Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011 (Rv. 619370 - 01), ma già in precedenza nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 2301 del 06/02/2004 (Rv. 569940 - 01), difatti, la rateizzazione consiste semplicemente in una modalità agevolata di adempimento per il debitore, ma sempre avente ad oggetto un unico debito, dato dal capitale più gli interessi pattuiti.
In relazione agli atti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
pagina 8 di 9 Nel caso di specie, il dies a quo relativo al contratto di conto anticipi n°814-196296 del 18.2.2008, corrisponde al momento della revoca dell'affidamento dei conti anticipi, mentre per contratto di finanziamento n°034-06058462 del 13.3.2008 coincide con la scadenza dell'ultima rata, prevista in data 13.8.2012.
Quanto al contratto conto corrente bancario ordinario n°814-196275 del 18.2.2008, il dies a quo coincide con la data del 24.12.2013, momento il credito è passato a sofferenza (cfr. estratto conto allegato).
La società opposta ha prodotto, quale atto interruttivo della prescrizione, la lettera datata 12.4.2013, di revoca degli affidamenti in conto anticipi e di messa in mora in relazione al contratto di finanziamento, dal momento che in tale data risultavano insolute le ultime 4 rate.
Tale lettera è stata spedita con raccomandata a/r a e consegnata il 26.4.2013, Parte_2 mentre quella destinata a è stata restituita al mittente il 13.6.2013 per compiuta Parte_1 giacenza (entrambe le ricevute in atti).
Successivamente, la prescrizione stata interrotta con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, avvenuta il 20.3.2023, e, pertanto il diritto di credito non si è prescritto, non essendo decorso il termine decennale previsto dall'art. 2946 c.c.
Pertanto, le domande degli opponenti vanno integralmente rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 1303/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 3.3.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 2975/2023 e notificato il 20.3.2023;
- Condanna gli opponenti in solido alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida rispettivamente in € 5.482,10 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 2.1.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
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