CA
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 588/2019
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- PRIMA SEZIONE CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Isabella Mariani Presidente Dr.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Dr. Vincenzo Savoia Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
Parte_1
con gli Avv. Raffaele Simon e Avv. Tommaso Pellegrini, appellante nei confronti di
, CP_1
con gli Avv. Carlo Srubek Tomassy e Avv. Massimo Lascialfari, convenuta in appello-appellante incidentale avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 929/18 del Tribunale di Livorno, depositata il 10/9/2018, in materia di appalto.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 929/2018, emessa dal Tribunale di Livorno in data 8-10/9/2018, accogliere le conclusioni già indicate
1 in primo grado e cioè: - per la causa nRG 841/2016, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1. confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 8/2016, nRG 4715/2015, emesso dal Tribunale di Livorno il 4.1.2016, per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni altra consequenziale pronuncia;
2. in subordine, si chiede che l'eventuale somma di cui il dovesse risultare debitrice per Parte_1
i SAL 23 e 24 venga dedotta da quanto versato in più sui precedenti SAL e/o compensata con il diritto di credito del Parte_1 alla restituzione di quanto versato in eccesso sui precedenti SAL e comunque con il maggior credito del derivante Parte_1 dai gravi danni provocati da che ha immotivatamente CP_1 interrotto i lavori appaltati, ed oggetto della domanda riconvenzionale di cui al seguente punto 5. Delle conclusioni;
3. ancora in via riconvenzionale, accertare l'ingiustificato inadempimento di al contratto di appalto e/o comunque agli CP_1 accordi tra le parti, in esecuzione della scrittura privata del 16.2.2012, con condanna al risarcimento del danno subito dal Porto di nella misura provata in corso di causa e/o che risulterà di Pt_1 giustizia, con ogni consequenziale pronuncia;
4. con vittoria di compensi e spese di lite. - per la causa 1216/2016, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1. respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;
2. in subordine, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di grave inadempimento di e del CP_1 conseguente risarcimento del danno, di cui in narrativa, si chiede che l'eventuale somma di cui la dovesse Parte_1 risultare debitrice, venga dedotta da quanto dalla stessa società versato in più sui precedenti SAL e/o compensata con il diritto di credito del alla restituzione di quanto versato Parte_1 in eccesso sui precedenti SAL e/o comunque con il maggior credito del derivante dai gravi danni provocati da Parte_1
che ha immotivatamente interrotto i lavori appaltati;
3. con CP_1 vittoria di compensi e spese di lite. - In ogni caso, che venga dichiarato inammissibile e comunque infondato e dunque rigettare l'appello incidentale della verso la sentenza del Tribunale CP_1 di Livorno n. 929/18, e comunque respingere ogni domanda ed eccezione di per i motivi di cui in atti;
con ogni CP_1 consequenziale pronuncia e con vittoria di compensi e spese di lite. -
2 In via istruttoria: * si chiede venga disposta CTU volta a confermare che i mancati ricavi del Porto di a causa dell'interruzione dei Pt_1 lavori da parte di ammontano ad oggi ad almeno € CP_1
8.463,594,08. * si chiede altresì che - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto formulata da - venga disposta CTU volta anche a determinare CP_1 la consistenza, il valore e l'esecuzione a regola d'arte delle opere realizzate da e quantificare il rapporto di dare/avere tra CP_1 Pt_1
e tenendo conto di quanto previsto nella
[...] Parte_1 CP_2 scrittura privata del 16.2.2002, e che, in considerazione della domanda di risoluzione contrattuale della controparte, sia altresì sostitutiva del collaudo finale e di ogni altro adempimento di legge. * si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1) DCV che dal 2015 ad oggi tutti i posti barca navigabili in barca a vela del Porto di sono stati locati e/o venduti;
2) DCV che i posti barca Pt_1 di cui ai settori C, D, N e della banchina I della darsena del Porto di
(evidenziati nel doc. n. 12 che le si mostra) sono stati Pt_1 promessi in vendita, così come indicati nei documenti n. 20 e 21 che le si mostrano;
e DCV che tali posti barca sono navigabili da barche a vela e/o cabinate;
3) DCV che la Porto di in Parte_1 sostituzione dei posti barca dei pontili C, D, N e della banchina I della darsena, ha offerto ai promittenti acquirenti di cui ai docc. nn. 20 e 21 che le si mostrano, altri posti barca presenti nella darsena del porto, navigabili da cabinati e barche a vela;
4) DCV che la
[...]
ha ricevuto le richieste di posto barca di cui alle email Parte_1 allegate ai docc. da n. 13 a n. 17, che le si mostrano;
5) DCV che la mancata realizzazione dei posti barca dei pontili C, D, N e della banchina I e “cantiere”, meglio evidenziati nel documento che le si mostra (doc. n. 12), ha comportato per i Parte_1 mancati ricavi di cui al doc. n. 22 che le si mostra.”
-
Per la convenuta: “Piaccia Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, previi i necessari accertamenti e declaratorie: a) dichiarare inammissibile e comunque infondato e dunque rigettare l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza emessa inter partes dal Tribunale di
[...]
Livorno n. 929/18; b) in accoglimento dell'appello incidentale con il
3 presente atto proposto dalla , in parziale riforma della CP_1 anzi-detta sentenza n. 929/18, previa conferma della risoluzione per inadempimento della Porto di del contratto di appalto Pt_1 stipulato con la in data 16.2.2012: - per le motivazioni CP_1 esposte, condannare la stessa a corrispondere Parte_1 alla l'importo equivalente al 10% delle trattenute CP_1 effettuate per i lavori eseguiti per un totale di € 2.177.689,08, IVA compresa, oltre interessi come per legge ex D.lgs. 231/2002 e maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.d. nella misura del 10% annuo ovvero in quella diversa ed anche maggiore che risulterà accertata e che comunque sarà ritenuta di giustizia. - condannare la Parte_1 di a pagare alla l'importo equivalente al saldo Pt_1 CP_1 dell'appalto non percepito e di cui alla trattenuta del 20% per un totale di € 3.901.276,56, IVA compresa, oltre interessi come per legge D.lgs. 231/2002 e maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c. da liquidarsi nella misura del 10% annuo ovvero in quella di-versa ed anche maggiore che risulterà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia;
- condannare la di a Parte_1 Pt_1 risarcire alla tutti i danni conseguenti la risoluzione del CP_1 contratto di appalto, come specificato in narrativa, da liquidarsi nella misura che risulterà provata in causa e, comunque, di giusti-zia; oltre interessi come per legge e maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., da liquidarsi nella misura del 10% annuo ovvero in quella diversa ed anche maggiore che risulterà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia;
c) condannare la al Parte_1 Parte_1 pagamento delle spese ed onorari di giudizio. In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle prove articolate in primo grado nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I fatti in causa risultano oggetto di sentenza non definitiva emessa dalla Corte in data 30.1.24 che di seguito si riporta integralmente:
Su ricorso della , il Tribunale di Livorno CP_1 ingiungeva alla il pagamento della Parte_1 somma di € 673.687,64, oltre accessori, a titolo di corrispettivo che si assumeva non corrisposto per i lavori (di cui ai SAL n. 23 e 24) commissionati alla ricorrente ed eseguiti nell'opera di realizzazione del porto turistico di
4 , in virtù del contratto del 16.2.2012 stipulato tra le Pt_1 parti.
Con successivo atto di citazione, la debitrice si opponeva al predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca e proponendo, in via riconvenzionale, una domanda di accertamento sulla reale natura degli accordi stipulati:
In subordine, chiedeva che l'eventuale somma a debito fosse decurtata da quanto assumeva di aver versato in più con riguardo ai precedenti SAL e/o compensata col credito alla restituzione di tali somme, oltre che con un maggior credito per i danni, di cui chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento, che si allegava le fossero stati arrecati da CP_1 per l'immotivata interruzione dei lavori appaltati, che configurava inadempimento ingiustificato al contratto o agli accordi di cui alla citata scrittura privata del 16.2.2012.
La causa di opposizione a decreto ingiuntivo in questione assumeva il numero di RG num. 841/2016.
-
Con successivo atto di citazione notificato il 22.3.2016, la conveniva in giudizio davanti al Tribunale di CP_1
Livorno la soc. di Cecina per sentir dichiarare risolti, a Pt_1 seguito di inadempimento della convenuta, gli accordi stipulati inter partes e pronunciare la sua condanna:
1 - a svincolare e corrispondere all'appaltatrice il 10% delle CP_1 trattenute effettuate sui lavori eseguiti per un totale di € 2.177.689,08; 2 - a restituire a tutte le somme da CP_1 quest'ultima versate per la pattuita cessione in conto del 20% del prezzo-corrispettivo di posti barca e auto, per un totale di € 3.269.474,14: 3 - al risarcimento di tutti i danni conseguenti la risoluzione del contratto di appalto, da liquidarsi nella misura che sarà provata in corso di causa.
La deduceva che le parti avevano stipulato il ricordato CP_1 contratto con scrittura privata del 16.2.2012 in cui il pagamento del corrispettivo dei lavori appaltati era stato convenuto avvenisse con determinate modalità (che qui è
5 opportuno ricordare: “I pagamenti avverano sulla base di SAL mensili (importo minimo Euro 250.000,00) con la seguente metodologia: - ritenuta del 10% su ogni SAL che verrà contabilizzata e saldata in occasione del termine dei lavori del primo stralcio;
- IVA a 30 giorni dalla fattura data fine mese;
- imponibile a 60 giorni data fattura fine mese. Le parti convengono che il pagamento del 20% dell'importo netto dei lavori appaltati alla venga effettuato, da parte del CP_1
Circolo Nautico s.p.a., mediante la cessione della proprietà (o del diritto di godimento, per quanto riguarda beni ubicati in zona demaniale) di posti barca o di posti auto del futuro porto al prezzo unitario accordato dal Circolo Nautico s.p.a. ai propri Soci Azionisti (sulla base del listino contenuto nel Programma- Regolamento della prenotazione dei posti barca del 26 gennaio 2010) maggiorato del 15% (quindici per cento) come da tabella (allegato 3). Pertanto contemporaneamente all'emissione delle fatture da parte della il Circolo Nautico S.p.A. CP_1 fatturerà a sua volta, a titolo di “acconto acquisto posti barca e posti auto” un ammontare pari al 20% dell'imponibile (oltre all'IVA nell'aliquota di legge) del SAL mensile e conseguentemente corrisponderà a con le CP_1 modalità sopra indicate, un importo pari alla differenza tra le rispettive fatture.”
La assumeva quindi che, al giugno 2014, la CP_1 committenza aveva maturato sui SAL 19-21 un debito di oltre 4milioni e mezzo di euro e che le era stato fatto presente che una tale esposizione non consentiva la prosecuzione ulteriore dei lavori.
A fronte di tali comunicazioni, la aveva Parte_1 offerto di provvedere al saldo mediante versamento di un acconto e poi di successivi pagamenti rateali, impegno che però non veniva onorato, maturando la ulteriori crediti CP_1 con riguardo al SAL n. 22, anche questi oggetto di un accordo sul pagamento poi non onorato.
Ai solleciti inviati, la committente aveva risposto di trovarsi in una difficile condizione finanziaria chiedendo comunque
6 che l'appaltatrice proseguisse nell'eseguire i lavori commissionati.
Perdurando l'inadempimento si era reso necessario il ricorso alle vie giudiziali, anche per il “livello altissimo” raggiunto dai crediti maturati, venendo richiesta al Tribunale di Livorno l'emanazione di un primo decreto ingiuntivo (num. 708\15 datato 11\13.6.2015) e poi di un analogo secondo provvedimento (num. 8\16 datato 4\5.1.2016) entrambi oggetto di opposizione.
In tale situazione, la aveva corrisposto al Parte_1 momento solo la somma di cui al primo decreto ingiuntivo e ciò solo a seguito della concessione di provvisoria esecutorietà, ma non aveva “svincolato” le trattenute del 10% (nonostante la consegna e il collaudo dei lavori eseguiti, con deposito relazione di fine lavori), né aveva consegnato come da pattuizione i posti barca/auto realizzati, ma non ancora accatastati e insistenti su terreni sui quali la debitrice aveva concesso ipoteca fino alla concorrenza di 6 milioni di Euro.
Doveva, pertanto, riscontrarsi un gravissimo inadempimento della committenza a fronte di lavori regolarmente eseguiti dall'appaltatrice pari a un valore di oltre 17 milioni di euro, che giustificava la domanda di risoluzione degli accordi, cui doveva seguire la condanna della convenuta a pagare gli importi per ritenute a garanzia pari al 10% oltre IVA e a restituire le “somme ricevute per vendita posti barca” stimati in oltre 3milioni e 269mila Euro.
La chiedeva anche che la committente inadempiente CP_1 fosse condannata a risarcirle tutti i danni conseguenti alla risoluzione e che descriveva come collegati al mancato utile realizzato, all'immobilizzazione del personale, mezzi e materiali ed alla manutenzione e guardiania del AN.
-
Si costituiva in giudizio la soc. Porto di Cecina che contestava la domanda, negando di essere inadempiente e chiedendo la riunione del procedimento sia con quello di
7 opposizione a decreto ingiuntivo num. RG 841/2016 di cu si è appena detto, sia con altro procedimento, num. RG 3093/2015, nel quale aveva proposto Parte_1 opposizione ad altro decreto ingiuntivo ottenuto da (n. CP_1
708/2015), per il mancato pagamento di somme relative ai SAL n. 18-22.
La convenuta concludeva per il rigetto di tutte le domande attoree, proponendo eccezione riconvenzionale di grave inadempimento di e del conseguente risarcimento del CP_1 danno, chiedendo infine che “l'eventuale somma di cui
[...]
dovesse risultare debitrice, venisse dedotta da Parte_1 quanto dalla stessa società versato in più sui precedenti SAL e/o compensata con il diritto di credito di alla Parte_1 restituzione di quanto versato in eccesso sui precedenti SAL e/o comunque con il maggior credito del Parte_1 derivante dai gravi danni provocati da che ha CP_1 immotivatamente interrotto i lavori appaltati.”
-
Si procedeva quindi alla trattazione della causa, venendo preliminarmente disposta la riunione delle sole due cause num. RG 841/2016 e 1216/2016.
Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 538.970,98, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., il Tribunale respingeva le prova proposta dalle parti e fissava quindi l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Seguiva una fase cautelare a seguito del ricorso per sequestro conservativo proposto dalla e la definizione CP_1 del terzo procedimento (che non era stato riunito) pendente fra le parti con sentenza pubblicata in data 6.11.2017 (n. 1133/2017) che condannava la di al pagamento Pt_1 Pt_1 in favore della della somma risultata accertata in CP_1 causa.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale emetteva la sentenza oggi impugnata, che:
8 - con riguardo domande di cui alla causa n. RG 841/2016 ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, n. 8/2016, riconoscendo come dovuta solo la minor somma di € 538.970,98 (invece di € 673.687,64, indicati nel decreto ingiuntivo);
- con riguardo alle domande di cui alla causa n. RG 1216/2016, ha accolto la domanda di risoluzione del contratto di Sales, ha poi dichiarato l'inammissibilità della domanda di svincolo delle trattenute a garanzia, formulata da con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. CP_1 ed ha, infine, respinto “tutte le altre domande” formulate dalle parti nelle cause riunite, compensando le spese di giudizio per 4/5 e ponendo il restante quinto a carico di di . Pt_1 Pt_1
Il Tribunale, dato preliminarmente atto dell'esatto contenuto del contratto, ha sostenuto che fossero chiari gli accordi e le pattuizioni stipulate dalle parti con la scrittura datata 16.2.2012, che configuravano un vero e proprio contratto di appalto che aveva prodotto i suoi effetti avendo le parti stesse dato a quegli accordi dato pacificamente esecuzione.
Con riguardo alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, osservava che il credito portato dal decreto ingiuntivo riguardante i due SAL n. 23 e 24, doveva ritenersi dovuto unicamente con riguardo alla parte (euro 538.70,98) che indicava il corrispettivo per le opere eseguite dalla , CP_1 atteso che sul punto nemmeno l'opponente aveva sollevato contestazione.
La debitrice ingiunta non aveva contestato l'avvenuta esecuzione dei lavori e delle opere d cui ai SAL num. 23 e 24, per cui se ne doveva ritenere dovuta quantomeno la minor somma indicata, pari a oltre 538mila euro.
Il Tribunale spiegava poi come non fossero dovute le restanti altre parti della somma ingiunta, in particolare quelle per la ritenuta a garanzia pari al 10%, che in base agli accordi
9 sarebbe stata contabilizzata e saldata “solo” al termine dei lavori commissionati e quelle rapportate al 20% del totale degli importi di cui ai due SAL che in base agli accordi sarebbe stata “da pagarsi mediante la cessione di posti auto e barca del futuro porto”.
Le parti quindi, non avevano previsto il pagamento dell'intero, ma solo del 70% di quanto indicato nei SAL.
Con riguardo alle domande proposte dalla committente nella seconda causa, quella relativa alle somme che sarebbero state versate in eccedenza quale corrispettivo sui precedenti SAL era oggetto della distinta causa nella quale era stata emessa sentenza che aveva condannato la a restituire CP_1 una somma versata in eccedenza sul precedente SAL num. 22, sentenza che comunque non era ancora definitiva, talché non era possibile operare la richiesta compensazione (la sentenza n. 1133/2017 emessa da parte del Tribunale di Livorno nel distinto procedimento num. 3093/2015).
Quanto al prospettato inadempimento dell'appaltatrice, il Tribunale rilevava che, al momento in cui era stato emesso l'ordine di servizio 19.12.2014 che la lamentava Parte_1 non fosse stato eseguito dalla , quest'ultima fosse CP_1 debitrice per non aver corrisposto le dovute somme pari a oltre 3.343.000,00 euro, come da documenti prodotti dalla medesima opponente (che costituivano in sostanza un riconoscimento di debito).
Talché la prospettata mancata ottemperanza all'esecuzione dei lavori di cui all'ordine di servizio (lavori eseguiti solo in parte da ) era da ritenersi ampiamente giustificata dai CP_1 mancati pagamenti della committenza che, come emergeva da comunicazioni e documenti in atti, aveva manifestato ed esternato già alcuni mesi prima dell'emanazione del predetto ordine di servizio notevoli difficoltà economico-finanziarie che le avevano impedito “di mantenere gli impegni assunti”.
Ne conseguiva il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla . Parte_1
10 Quanto alla domanda di risoluzione contrattuale proposta dalla , questa era da ritenersi fondata risultando per le CP_1 ragioni esposte ampiamente dimostrato l'inadempimento grave della committente alle obbligazioni assunte (sia quelle oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto che del primo decreto ingiuntivo opposto nella citata causa di opposizione al momento già decisa in primo grado).
Il Tribunale affermava poi che andavano respinte le restanti domande di (evidenziando che si trattava di quelle CP_1 precisate nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.) dirette a ottenere il pagamento delle somme trattenute in garanzia (in quanto inammissibile “alla luce della risoluzione contrattuale” che produceva lo scioglimento del contratto e l'impossibilità di chiedere l'adempimento delle pattuite obbligazioni) e a ottenere “la restituzione” di una somma pari a quanto versato per l'acquisto di posti barca e auto, atteso che di tale versamento di somme non vi era prova, vantando in proposito l'appaltatrice “semmai” un credito per il corrispettivo maturato.
La domanda proposta dalla di risarcimento danni CP_1 andava respinta in assenza di prova sui danni genericamente allegati in citazione.
-
La ha impugnato la predetta sentenza di Parte_1 primo grado proponendo l'odierno appello nel quale ha sostenuto che il Tribunale avesse errato nel ritenere provati i presupposti per la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti.
In particolare perché doveva ritenersi inesistente il ravvisato inadempimento della errore dal quale era poi Parte_1 anche conseguito l'ingiusto mancato riconoscimento del danno riportato per aver l'appaltatrice illegittimamente abbandonato il cantiere, danno che una volta liquidato sarebbe stato poi da compensare con l'eventuale credito della controparte.
11 Il Tribunale non aveva infatti tenuto debitamente conto della condotta della che, azionando i propri crediti in via CP_1 monitoria, aveva in sostanza chiesto pagamenti non dovuti ed aveva pertanto senza adeguata giustificazione abbandonato il cantiere.
L'appellante ha poi lamentato poi l'errata decisione in materia di spese di giudizio, poste per la quasi totalità a suo carico (4\5ti), dovendosi invece tener conto che la fase cautelare svolta in causa aveva visto soccombente la , CP_1 che questa aveva anche visto respinte le sue domande risarcitorie e che il decreto ingiuntivo, richiesto per somme non dovute, era stato revocato.
-
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello chiedendone la reiezione in quanto infondato in fatto e diritto.
La ha altresì proposto appello incidentale ritenendo che CP_1 la sentenza impugnata fosse errata nel punto in cui, dopo che il primo giudice aveva riconosciuto l'inadempimento della di e dichiarato risolto il contratto di appalto, Pt_1 Pt_1 erano state ingiustamente dichiarate inammissibili e respinte le ulteriori domande proposte sia di pagamento somme che risarcitorie, conseguenti la predetta risoluzione contrattuale.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 8/11/2022, con la concessione dei termini di legge per le lo scambio delle memorie conclusioni e delle repliche.
-
L'appello principale, che presenta evidenti carenze di specificità ex art. 342 c.p.c. già da subito evidenti per aver esordito (pag.13) affermando che con le proprie argomentazioni intendeva ribadire in relazione al “merito della vicenda” quanto “già indicato in primo grado”, è da ritenersi comunque infondato.
12 L'atto d'appello presenta un'indicizzazione in vari paragrafi, slegati tra loro e contenenti alcuni passaggi di difficile comprensione, che sembrerebbero indicare altrettanti motivi di appello.
La ha in primo luogo sostenuto che il Parte_1
Tribunale avesse errato nell'aver ritenuto sussistenti i presupposti per la pronunciata risoluzione per inadempimento della committente alle proprie obbligazioni, dovendo ritenersi giustificata l'interruzione dei pagamenti a fronte della condotta dell'appaltatrice che aveva richiesto il pagamento di somme eccessive rispetto al dovuto.
Pertanto, accertato l'abbandono ingiustificato del cantiere da parte della , doveva essere respinta la domanda di CP_1 risoluzione proposta, con pronuncia di condanna al risarcimento del danno, dichiarandosi insussistente il credito in relazione ai lavori eseguiti e, di conseguenza, con diversa regolamentazione delle spese di causa.
Riportando una serie di argomenti già abbondantemente presenti e trattati in atti (contenuto degli accordi, qualificazione degli stessi…), l'appellante ha riepilogato alcuni momenti della vicenda contrattuale ricordando che l'esecuzione del contratto non aveva dato problemi fino all'emissione del SAL n. 18, per il quale la aveva CP_1 richiesto (azionando poi il ricorso per decreto ingiuntivo) il pagamento dell'intera somma, senza scomputare – come da accordi in scrittura privata – il 20% dell'importo netto per il quale era stata pattuita la corresponsione in “posti barca/auto”. La doglianza era da ritenersi fondata in quanto aveva formato oggetto della causa di opposizione al relativo decreto ingiuntivo (quella non riunita) ed era stata decisa favorevolmente alla committenza con la sentenza n. 1133\2017 dal Tribunale di Livorno.
La aveva poi azionato in via monitoria anche le somme CP_1 derivate dai SAL num. 23 e 24, anche qui richiedendo il pagamento del corrispettivo pari Euro 67.687,00 senza operare il previsto scomputo pari al 20% e dell'ulteriore 10%
13 per ritenute a garanzia, come riconosciuto nella sentenza impugnata con riferimento alla causa di opposizione al secondo decreto ingiuntivo.
Oltre al fatto che parte delle somme richieste non fossero dovute, il credito della non poteva comunque ritenersi CP_1 certo dal momento che “non era stata fatta una verifica dei lavori eseguiti ed il collaudo delle opere” di cui era stato indicato il preteso ammontare.
Era quindi la a essere inadempiente, avendo interrotto CP_1
i lavori senza peraltro ottemperare all'ordine di servizio del Direttore dei lavori num. 28 del 19.12.2014, al quale aveva dato esecuzione solo parziale e così causando costi che erano stati sopportati dalla committente per l'esecuzione di lavori affidata ad altre ditte.
Tale inadempimento non poteva ritenersi giustificato (“la
non può certo appellarsi al preteso e inesistente grave CP_1 inadempimento di ”) anche a fronte delle Parte_2 notevoli somme che la committente aveva fino a quel momento comunque corrisposto, ponendo in essere una condotta che configurava una pretesa dell'appaltatrice di
“modificare in modo unilaterale il contratto nella parte relativa ai pagamenti” che dovevano avvenire, come detto, oltre che con denaro, con una percentuale corrispondente a posti barca/auto ceduti.
Il “blocco delle opere” dovuto alla predetta interruzione aveva generato danni per mancati ricavi a carico della società appellante, oltre ai danni conseguenti alla mancata esecuzione di contratti preliminari, alla mancata possibilità di locare o vendere altri posti barca presenti in darsena, ecc. ecc. danni, che l'appellante assumeva, tutti allegati negli “atti introduttivi” e che, stando all'appellante, sarebbero “rimasti incontestati”.
L'appellante ha ancora contestato la valutazione operata dal Tribunale che aveva pronunciato la risoluzione del contratto, ribadendo (per l'ennesima volta) che il pagamento del corrispettivo delle opere era previsto avvenisse in parte
14 percentuale pari al 20% con la cessione all'appaltatrice di posti barca/auto.
Pertanto, la di ha ribadito come non vi fosse Pt_1 Pt_1 stato inadempimento alcuno da parte della committenza che aveva onorato le proprie obbligazioni contrattuali e il proprio effettivo debito, mentre era la ad aver abbandonato il CP_1 cantiere rendendosi inadempiente alle obbligazioni assunte, talché non avrebbe potuto validamente invocare il “rimedio solutorio” di cui all'art. 1455 c.c.
L'appello concludeva rammentando alla Corte che “la domanda relativa al risarcimento del danno sopra evidenziata e la domanda volta ad accertare l'ingiustificato inadempimento di , sono state fatte valere in via CP_1 riconvenzionale solo nel procedimento nRG 841/2016, mentre nel procedimento nRG 1216/2016 le allegazioni e le prove documentali in ordine al grave ed ingiustificato inadempimento di e al danno che ne è derivato per , CP_1 Parte_1 vengono fatte valere come eccezione riconvenzionale atta a paralizzare le domande della controparte.”
-
La Corte è dell'avviso che il Tribunale abbia correttamente pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento della . Parte_1
In primo luogo, non è sostenibile, come fa l'appellante, che la abbia ingiustificatamente abbandonato il cantiere. CP_1
Dalla documentazione in atti prodotta dalla convenuta, emerge che, proprio a partire dal SAL n. 18 e comunque dalla metà dell'anno 2014, la committente non aveva trasferito a i posti barca/auto previsti, ma soprattutto CP_1 non aveva corrisposto gli acconti/corrispettivi relativi al predetto SAL e a quelli di cui ai numeri 23 e 24 pattuiti e previsti in contratto.
La committente aveva poi, come ben evidenziato dal Tribunale, non solo manifestato le proprie difficoltà economico-finanziarie, ma anche formulato un
15 riconoscimento della propria (grave a causa dei rilevanti importi) esposizione debitoria nei confronti dell'appaltatrice.
All'adempimento di tali obbligazioni pecuniarie non vi era ostacolo alcuno che fosse addebitabile alla , atteso che CP_1 non risultano effettuate dalla committenza rituali e valide contestazioni circa eventuali vizi e difetti delle opere, o altro.
Irrilevante, come ben affermato dal Tribunale, il riferimento alla mancata ottemperanza di all'ordine di servizio del CP_1
Direttore dei Lavori n. 28 del 19.12.2014 e a quelli successivi (docc. nn. 5 e 9), intervenuti in un momento in cui l'inadempimento grave della committenza era conclamato.
L'inadempimento che si addebita alla committenza è grave già con riguardo al mancato pagamento delle somme di cui ai due provvedimenti monitori, trattandosi di importi oggettivamente ingente e tali da far ritenere grave l'inadempimento non rilevando più di tanto tanto se CP_1 abbia richiesto i pagamenti in parola senza conteggiare o scomputare anche le somme pari alle percentuali del 20% e del 10% (quest'ultima relativa alle ritenute di garanzia). Erano comunque dovuti gli importi pari al 70% dei SAL, relativi ad opere realizzate dalla mai contestate circa la CP_1 loro regolare avvenuta esecuzione.
Sul punto nemmeno in questa sede l'appellante formula una seria contestazione, talché il credito della è da ritenersi CP_1 ampiamente dimostrato in atti, con conseguente onere a carico della committente di dare dimostrazione e prova dei fatti estintivi/modificativi dell'obbligazione di pagare il corrispettivo (come detto quantomeno per la percentuale del 70%), prova che è del tutto mancata.
Così come è mancata una prova in merito a inadempimenti addebitabili a e tali da giustificare quello posto a carico CP_1 della . Parte_1
Del tutto fuor d'opera le argomentazioni contenute nell'appello da pagg. 25 a 30, intestate sotto il paragrafo nominato “Quanto asserito dalla in primo grado è CP_1
16 risultato infondato”, trattandosi di una sequenza di perentorie affermazioni non collegate, né facilmente collegabili a passaggi motivazionali della sentenza impugnata che si intende criticare.
Si rammenta che un motivo di appello è valido ed ammissibile solo laddove contenga una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, indicando specificamente le contrapposte ragioni giustificative della richiesta riforma della decisione impugnata.
Non sono sufficienti quindi argomentazioni che manifestino unicamente una volontà di impugnare o generiche perplessità sulla decisione del primo giudice, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento.
Le risultanze di causa hanno, quindi, consentito di ritenere accertato l'inadempimento – grave – all'obbligazione principale del committente, cioè quella del pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita dall'appaltatore, nelle forme, tempi e modalità pattuite.
Come riconosciuto dal tribunale, deve ritenersi che l'appaltatore abbia provato di aver eseguito, CP_1 quantomeno fino all'emanazione dei SAL n. 22 e 23, l'opera in modo conforme a quanto stabilito nel contratto e a regola d'arte, anche per la ricordata assenza di contestazione, restando quindi fondata quindi l'azione proposta sia di pagamento dei corrispettivi (nella misura stabilita dal giudice) che di risoluzione.
-
Venendo quindi all'appello incidentale, va preliminarmente superata ogni contestazione in merito a una pretesa inammissibilità delle domande della convenuta riguardanti la condanna della committente al pagamento degli importi richiesti.
17 Le domande come precisate in atti dalla , sia in primo CP_1 grado che in appello, al di là di qualche irrilevante differenza terminologica, devono ritenersi identiche e consistono:
- la prima, in una domanda di accertamento del credito per i due SAL n. 23 e 24, con conseguente condanna al pagamento dell'intero, accolta solo in parte dal Tribunale, come predetto (introdotta in comparsa di risposta nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo);
- la seconda, in una domanda diretta alla risoluzione dell'appalto per inadempimento grave della committenza, con condanna a ”svincolare e dunque corrispondere” all'appaltatrice il 10% delle trattenute effettuate per i lavori eseguiti ed a “restituire tutte le somme da quest'ultima versate per l'acquisto di posti barca e auto per un totale di € 3.269.474”, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi nella misura che sarà accertata, “come specificato in narrativa” dov'erano così indicati: mancato utile, immobilizzazione del personale, mezzi e materiali manutenzione e guardiania del AN (introdotta con la citazione per risoluzione).
Trattasi in buona sostanza di domande dirette alla condanna della committente, inadempiente, a pagare il prezzo delle opere eseguite anche con la corresponsione di quelle somme che si assume non abbia più ragione alcuna di trattenere (sul punto vedi Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13405 del 30/06/2015 – “Qualora l'appaltatore, in corso d'opera, chieda la risoluzione del contratto per inadempimento del committente ed il "pagamento del prezzo" dei lavori già eseguiti, la sentenza del giudice del merito, la quale, riconosciuta la fondatezza della prima domanda, accolga anche la seconda, pur rilevandone l'impropria formulazione in termini di versamento del corrispettivo, anziché, secondo i principi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata o periodica, in termini di "restitutio in integrum" a mezzo di equivalente pecuniario, non incorre in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento.”)
18 In caso di risoluzione del contratto di appalto d'opera si realizzerà l'effetto retroattivo legato alla risoluzione, così come previsto nella parte generale del contratto (1458, comma 1 c.c.).
Considerato, poi, che all'appalto d'opera non può attribuirsi natura di contratto ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione comporta il prodursi, oltre agli effetti risarcitori in favore della parte non inadempiente, anche di effetti restitutori retroattivi.
L'appalto d'opera rientra, infatti, in quella categoria di contratti definiti ad esecuzione prolungata, perché la realizzazione dell'opera si protrae nel tempo e così – vedi Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3455 del 20/02/2015 – “In tema di risoluzione del contratto di appalto, trova applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., circa l'efficacia retroattiva della relativa statuizione, sicché, pronunciata la risoluzione, i crediti ed i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum".
Nel caso di inadempimento del committente l'appaltatore può agire in giudizio per chiedere il pagamento del corrispettivo, ma deve provare di aver eseguito l'opera in modo conforme a quanto stabilito nel contratto e a regola d'arte.
Nella fattispecie, come si è già premesso, non è contestato né che abbia eseguito tutte le opere di cui ai vari SAL CP_1 relativi all'appalto in questione, ma anche che queste – in mancanza di ogni prova circa una loro tempestiva e rituale contestazione – siano regolari ed esenti da vizi (alla
[...]
ha contestato unicamente l'abbandono del Parte_3 cantiere a partire dall'emanazione del citato ordine di servizio).
Di conseguenza, non potendo essere restituito l'opus parzialmente eseguito dall'appaltatore, il committente sarà comunque obbligato a corrispondere il valore venale dell'opus
19 medesimo (cui è collegata la questione se tale importo sia da calcolarsi non sulla base dei prezzi di mercato, bensì dei corrispettivi previsti nel contratto).
Deve ritenersi che il Tribunale abbia quindi errato nell'aver respinto le domande ritenendo che l'appaltatrice avesse chiesto il pagamento di quelle somme unicamente in esecuzione del contratto dal momento che, una volta che questo si sia risolto, non si sarebbe potuto “chiedere contestualmente anche l'adempimento delle obbligazioni ivi previste” (così è stato sul punto molto laconicamente motivato dal primo giudice).
La Corte rileva che dalle risultanze di causa non risulta possibile determinare né la somma per lavori eseguiti sulla quale calcolare la percentuale del 10% e del 20% che a termini di contratto costituiva il residuo corrispettivo per quei lavori, né la somma riguardante i pretesi ulteriori danni per le allegate causali.
Deve quindi essere disposta una CTU al fine di procedere alla ricostruzione dell'esatta contabilità di cantiere, di modo da poter pervenire alla determinazione e stima delle opere eseguite dalla e alla determinazione di quanto CP_1 finora corrisposto da (tenendo conto anche Parte_1 della citata sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Livorno).
Andrà altresì conferito al tecnico l'incarico di valutare se, dalla documentazione in atti, sia possibile ricavare la determinazione del mancato utile per l'impresa appaltatrice, oltre al calcolo di una somma da liquidarsi, eventualmente anche in via equitativa, per l'immobilizzazione del personale, mezzi e materiali manutenzione e guardiania del AN (danni di cui andrà poi verificato anche se questi siano eziologicamente collegabili all'inadempimento).
Va infatti aggiunto che il Tribunale aveva respinto la domanda argomentando (ancora più laconicamente) sul punto circa l'assenza di una prova dei danni che sarebbero stati solo “genericamente” allegati.
20 La aveva però chiaramente, sebbene genericamente, CP_1 indicato la tipologia dei danni che assumeva collegati all'inadempimento della committente ed aveva anche dedotto prova orale (per interrogatorio e per testi) e prodotto documentazione (doc. 27 allegato a memoria 183 comma 6° num. 2 c.p.c.)
La genericità quindi non è tale da generare incertezza non superabile, essendo specificato per quali cause collegate all'inadempimento della committenza abbia prospettato CP_1 di aver subito i danni.
La dedotta prova orale potrebbe risultare – all'esito della CTU
– del tutto ultronea (salvo migliore e più approfondita valutazione da compiersi al momento).
La causa andrà pertanto rimessa, con separata ordinanza, in istruttoria per gli incombenti di rito relativi alla CTU.
La regolamentazione delle spese di giudizio può essere rinviata al definitivo.
Trattandosi nel caso dell'appello principale di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l 'impugnazione.
Con il dispositivo della menzionata sentenza non definitiva, la Corte di Appello di Firenze, respingeva l'appello principale -dando conto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del CU- e in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla e CP_1 in parziale riforma dell'impugnata sentenza dichiarava il diritto della a vedersi corrisposta somma pari al corrispettivo CP_1 non ancora versato da oltre all'eventuale Parte_1 risarcimento dei danni, disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per la quantificazione a mezzo CTU. Con del 30.1.24 e successivo verbale di udienza del 27.3.24 veniva individuato il CTU e gli veniva richiesto di ricostruire l'esatta contabilità di cantiere, di modo da poter pervenire: - alla
21 determinazione e stima delle opere eseguite dalla - alla CP_1 determinazione di quanto corrisposto da (tenendo Parte_1 conto anche della sentenza num. 1133\2017 emessa inter partes dal Tribunale di Livorno); - alla determinazione degli importi nella percentuale del 10% e del 20% che a termini di contratto costituiva il residuo corrispettivo per quei lavori, oltre che dei pretesi ulteriori danni per mancato utile per l'impresa appaltatrice, per l'immobilizzazione del personale, mezzi e materiali manutenzione e guardiania del AN (calcolo fa effettuarsi, eventualmente, anche in via equitativa) indicando gli elementi in base ai quali tali danni debbano ritenersi collegati alla risoluzione del contratto.
Con successiva ordinanza del 10.4.24 la Corte, a fronte delle richieste di integrazione del quesito pervenute da entrambe le parti, riteneva che le integrazioni proposte dalla dovevano Parte_1 ritenersi superate e assorbite dalla decisione parziale emessa dalla Corte, mentre riteneva che non vi fossero motivi ostativi a che il CTU nominato rispondesse anche ai quesiti contenuti ai punti 2 e 3 della nota depositata in atti il 7.3.2024 dalla difesa della , CP_1 disponendo dunque che il CTU ing. in merito alla CP_3 determinazione di quanto corrisposto da (tenendo Parte_1 conto anche della sentenza num. 1133/2017 emessa inter partes dal Tribunale di Livorno), distinguesse quanto corrisposto sin ora a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti e quanto invece corrisposto ad altro titolo quale interessi, rimborso spese legali, etc e determinasse quanto ancora residui da saldare alla CP_1 anche in termini di interessi ex DPR 231/2002 dalla data della decorrenza della loro maturazione sino al saldo;
disponeva altresì che in merito alla determinazione degli importi nella percentuale del 10% e del 20% che a termini di contratto costituiva il residuo corrispettivo per quei lavori, oltre che dei pretesi ulteriori danni per mancato utile per l'impresa appaltatrice, per l'immobilizzazione del personale, mezzi e materiali, manutenzione e guardiania del cantiere, il CTU precisasse il dovuto alla anche in CP_1 termini di interessi ex Dlvo231/2002 dalla data della decorrenza della loro maturazione sino al saldo.
All'esito del deposito della relazione di consulenza la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
22 Preliminarmente va evidenziato che nelle note conclusive parte appellante ha riproposto la questione di ammissibilità delle domande avanzata da con appello incidentale: sul punto non CP_1 può non rilevarsi che la questione, già sollevata nei primi atti di giudizio, è stata oggetto di valutazione nella sentenza non definitiva supra riportata che ha escluso che la differenza terminologica tra le domande avanzate in primo grado e quelle avanzate in sede di appello possa riverberarsi in termini di inammissibilità di queste ultime il cui oggetto sostanziale è il medesimo già richiesto in primo grado.
Parimente deve ritenersi superata l'ulteriore questione posta da parte appellante con riferimento alla possibilità di richiedere il corrispettivo del 20% sui cui pure la Corte, dopo aver ribadito il principio relativo alle conseguenze risarcitorie e restitutorie della risoluzione in favore della parte non inadempiente, ha preso implicitamente posizione disponendo quesito al ctu concernente la determinazione degli importi nella percentuale del 10% e del 20% che a termini di contratto costituiva il residuo corrispettivo. Sul punto vale peraltro la pena di evidenziare in questa sede che la restituzione per equivalente del 20%, originariamente da corrispondere in posti barca e posti auto, appare conforme all'elaborazione giurisprudenziale in materia di conseguenze della risoluzione per come esplicitata anche nella sentenza invocata da parte appellante (Cass. n. 8765 del 3 aprile 2024) che prevede la restituzione per equivalente nel caso in cui non sia possibile la restituzione in forma specifica;
nel caso in esame, infatti, l'attribuzione di posti auto è più correttamente da qualificare come adempimento specifico, mentre la restituzione in forma specifica si sostanzierebbe nella restituzione dell'opus realizzata dalla : CP_1 non essendo possibile restituire i lavori svolti dalla , è CP_1 necessario prevedere la corresponsione del valore degli stessi.
Tanto premesso, con riferimento allo specifico segmento decisionale oggetto di remissione in istruttoria, in questa sede devono ritenersi condivisibili le conclusioni a cui è pervenuta la relazione peritale depositata.
Nelle risposte al quesito concernente la stima dei lavori effettuati da il CTU ha dapprima ricostruito la relazione contrattuale CP_1
23 (anche nelle vicende giurisdizionali che ne sono conseguite, in merito si rimanda alle pag 5-9 della relazione paragrafo
“premesse”), per poi fornire puntualmente risposta ai quesiti avanzati dalla Corte.
Con riferimento al primo quesito, concernente la stima delle opere eseguite da , il consulente ha riferito quanto segue. CP_1
Dalla lettura degli atti di causa è emerso che con contratto di appalto del
16.02.2012 (v. all. 1 fasc. 1° grado l'appellante CP_1 Parte_1
” ha affidato alla convenuta ” l'esecuzione delle opere per la
[...] CP_1 realizzazione del “Porto Turistico di Cecina” per un ammontare complessivo dei lavori di € 15.698.217,74 oltre IVA e al netto del ribasso (il tutto come indicato nel disegno planimetrico e nel computo metrico di cui agli allegati 1 e 2 dello stesso atto). Veniva concordato che i pagamenti sarebbero avvenuti con SAL mensili di importo minimo di € 250.000,00 con ritenuta del 10% con la seguente metodologia: • Pagamento imponibile a 60 gg da data fattura fine mese;
• Pagamento IVA a 30 gg da data fattura fine mese;
• Ritenuta 10% a termine lavori del primo stralcio. Veniva inoltre convenuto che la quota del 20% dell'importo dei lavori, al netto della ritenuta, sarebbe stata corrisposta da parte del Circolo Nautico SpA mediante la cessione della proprietà (o diritto di godimento per i beni ubicati in zona demaniale) dei realizzandi posti barca e posti auto al prezzo unitario accordato dal Circolo Nautico SpA ai propri Soci Azionisti maggiorato del
15% come da tabella di cui all'allegato 3 del contratto. Sono stati emessi 24 SAL con relativi certificati di pagamento2 per l'esecuzione di opere per complessivi € 17.849.910,49 oltre IVA, al lordo della ritenuta del 10% (di complessive € 1.784.991,05)
Correttamente il consulente ha evidenziato che con riferimento ai lavori effettuati, oltre ad essere stato redatto il certificato di rispondenza ed emesso il certificato di collaudo depositato al Genio Civile di Livorno, non risultano in atti contestazioni concernenti la qualità e la quantità dei lavori effettuati: in assenza di tempestive denunce di vizi deve pertanto ritenersi che gli stessi siano stati correttamente svolti e accettati e pertanto integralmente quantificabili, così come ha fatto il CTU che ha concluso per un importo maturato dall' per le opere eseguite e Parte_4 contabilizzate sino al 24° SAL pari a € 17.849.910,49 (oltre IVA) il cui pagamento doveva essere così suddiviso al netto dell'IVA: euro
24 1.784.991,05 detrazione del 10% da corrispondere a fine lavori;
€ 3.212.983,89 20% sull'importo netto da corrispondere mediante cessione di posti in posti barca e/o auto;
€ 12.851.935,55 da corrispondere a 60 giorni da data fattura fine mese.
Al punto D2 della relazione il consulente ricostruisce le somme corrisposte, quelle da corrispondere e gli interessi maturati ex dlgs 231/02.
Così come si evince dalla relazione, la prima questione che viene in rilievo nella quantificazione delle spettanze è l'effettiva restituzione da parte della della somma di euro 515.579,57 a scomputo CP_1 del debito di per il saldo netto lavori di € Parte_1
538.950,12 oltre IVA, restituzione conseguente al maggior pagamento a seguito del decreto ingiuntivo 708/2015 emesso dal Tribunale. Sul punto il CTP di parte appellata ha rilevato nelle sue osservazioni -ribadite dalla anche nei suoi atti successivi- CP_1 che tale somma è stata effettivamente restituita. Sul punto deve osservarsi che effettivamente, nella conclusionale del 9.1.23, l'odierna appellante riportava quanto segue Parte_1
“…Porto di è stata costretta a corrispondere ben € Pt_1
515.579,57 in eccedenza rispetto alle somme effettivamente dovute – che poi solo nel 2018 sono state restituite da , a seguito della CP_1 sentenza di condanna …”; si tratterebbe pertanto di circostanza riconosciuta dalla parte -che peraltro sul punto né in sede di osservazioni del CTP, né negli atti successivi alla CTU ha preso posizione-: ne consegue che deve accedersi alla ricostruzione alternativa effettuata dal CTU a pag 20-21 della relazione secondo cui risulterebbe debitrice nei confronti di del Parte_1 CP_1 saldo netto lavori di € 538.950,12 oltre IVA.
L'ulteriore questione su cui prendere posizione è quella relativa alla data di decorrenza degli interessi ex dlgs 231. Correttamente il CTU ritiene che gli interessi debbano essere computati sulle somme che la committenza “non abbia più ragione alcuna di trattenere” e quindi, nella fattispecie, sulle rate di saldo che
[...]
deve ancora corrispondere a partire dalla data di Parte_1 contabilizzazione dei relativi certificati di pagamenti. Accedendo alla ricostruzione alternativa supra sposata (concernente l'avvenuta restituzione da parte di a favore di di CP_1 Pt_1
25 del citato maggior importo di € 515.579,57 avvenuta con Pt_1 bonifico del 19.10.2017) deve recepirsi il calcolo secondo cui gli interessi moratori, al netto di quelli relativi alla maggior somma pagata e poi restituita, sarebbero pari ad € 349.540,52.
Nel paragrafo D3 il consulente fornisce risposta al quesito n. 3 relativo alla quantificazione degli importi per ritenute del 10% a garanzia;
degli importi del 20% per cessione posti barca;
degli eventuali danni mancato utile, immobilizzazione personale, attrezzi, ecc per risoluzione contratto e del calcolo degli interessi moratori ex D.Lgs 231/2002.
Relativamente alla quantificazione degli importi concernenti le ritenute a garanzia e degli importi per cessione posti barca, le conclusioni del CTU risultano contestate dal CTP di Porto di Pt_1
-contestazioni reiterate anche dalla difesa nei propri atti successivi- con riferimento alla decorrenza degli interessi, evidenziando che la decorrenza degli stessi debba farsi risalire alla sentenza di risoluzione e non già ai singoli sal. Effettivamente, tenuto conto che qualora il contratto di appalto si fosse sviluppato fisiologicamente la corresponsione della quota del 10 % a garanzia e del 20% in natura non sarebbe avvenuta in occasione dei SAL bensì nella successiva fase di completamento dell'opera, questa Corte ritiene di accedere all'ipotesi alternativa elaborata dal CTU che prevede il calcolo degli interessi moratori dalla data della sentenza di risoluzione del contratto stabilita da Tribunale di Livorno, ossia il 10.09.2018.
Con riferimento alle voci di danno richieste dalla relative al CP_1 mancato guadagno e all'immobilizzazione delle rie risorse produttive, il CTU ha effettuato le seguenti considerazioni:
il sottoscritto ritiene che nell'ipotesi di responsabilità risarcitoria della stazione appaltante per suo inadempimento si possa far riferimento a quanto previsto per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore per recesso ad nutum del committente. È quindi previsto: a) il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti, b) il riconoscimento del mancato utile pari al 10% dell'importo delle opere non eseguite. c) Il pagamento del valore dei materiali utili esistenti in cantiere. In riferimento al punto “a” gli importi sono stati determinati in risposta al precedente “quesito 2”. In riferimento al punto “b” si richiama quanto descritto a pag.6 della presente relazione in cui è stato individuato l'importo complessivo delle opere da eseguire in €
26 19.304.369,21 (oltre IVA) come somma tra quanto previsto nel contratto originario, quanto contabilizzato in più al 22 SAL e quanto variato a seguito dell'OdS 29/2014 e comunicazione del D.L. del 20.01.2015. È emerso, altresì, che l'importo complessivo delle opere realizzate e contabilizzate con l'emissione del certificato di pagamento relativo al 24° SAL è pari ad € 17.849.910,49, pertanto l'importo dei lavori non eseguiti a causa del recesso del contratto d'appalto è determinato dalla differenza 19.304.369,21 - 17.849.910,49 = € 1.454.458,72. Il mancato utile da riconoscere pari al 10% dell'importo dei lavori non eseguiti è pari a € 1.454.458,72 x 10% = € 145.445,87. Per quanto concerne il punto “c”, si rileva che l'elenco delle attrezzature, apprestamenti e materiali giacenti in cantiere richiamato da (all. 27 CP_1 alla memoria ex art 183 n2 del proc di 1° grado) è costituito da una tabella redatta dalla stessa appaltatrice senza far riferimento ad alcuno stato di consistenza redatto in contraddittorio con la direzione lavori o con un rappresentante della committenza. Tale documento è, pertanto, privo della necessaria ufficialità e la Soc. Porto di nella 3^ Mem ex art 183 nel Pt_1 proc. di1^ grado ne ha contestato il contenuto giudicandolo non veritiero e non accettando il contraddittorio, essendo a suo parere “relativo a fatti mai dedotti”. Il sottoscritto procede comunque ad una analisi per quanto possibile, della richiesta di Sales. Occorre innanzitutto individuare quale sia la natura e l'entità delle opere non eseguite e a tal proposito si può far riferimento alla lettera del D.L. 20.01.20155 (all. “p doc 6” del fascicolo Porto di di 1° grado) da cui si rileva che dette opere interessano: Pt_1
- circa 230 ml di trave di bordo lato fiume per un importo presunto di circa
€ 235.631,30 - Il Completamento del palancolato e delle travi di bordo a sud e a ovest della nuova darsena per un importo presunto di circa € 309.457,25;
- Il dragaggio per un importo presunto di circa € 904.591,08 - Le opere viarie accessorie alle lavorazioni per un importo presunto di € 83.320,91. La natura e l'entità di dette opere possono verosimilmente giustificare la presenza in cantiere delle voci indicate nel predetto elenco come
“apprestamenti di cantiere”, ma non vi è certezza sulla entità e qualità dei materiali giacenti in cantiere e neppure sulla presenza della gru cingolata
LinkBelt 318, in quanto nessuna prova è fornita a tal proposito (facilmente dimostrabili da fatture, bolle di consegna, contratti di noleggio, ecc.). Non risulta inoltre che la committenza abbia accettato e acquisito i materiali di CP_ costruzione depositati in cantiere, dato che la richiesta di è relativa al loro prezzo (peraltro com- prensivo delle incidenze della messa in opera) e non ai danni per la mancata utilizzazione provvisoria del materiale. Considerata la congruenza dei costi di noleggio di detti “apprestamenti di cantiere” e dei relativi periodi di mancata utilizzazione, così come indicati nella tabella, si può riconoscere l'importo complessivo di € 16.940,90. In riferimento ai costi di manutenzione, sorveglianza e gestione mezzi/attrezzature di cantiere, anche in questo caso non si può esprimere
27 alcun giudizio per la mancanza di documentazione che possa consentire la necessaria verifica. Inoltre, ai fini della sorveglianza, dalla lettura della scrittura privata (atto di appalto) del 16.02.2012 non si ravvede tale obbligo a carico dell'impresa, tra l'altro, dagli atti di causa, risulta che altre ditte svolgevano lavori nello stesso cantiere per cui il cantiere poteva considerarsi attivo (vedasi lettera D.L. 20.01.2015 - all. “p doc 6” del fascicolo Porto di di 1° grado) Pt_1
La quantificazione operata dal CTU giunge in risposta al quesito della Corte che -dopo aver sostanzialmente respinto la contestazione di mancata allegazione dei danni da parte della CP_1 riconoscendo che la stessa aveva chiaramente, se genericamente, indicato la tipologia dei danni che assumeva collegati all'inadempimento della committente ed aveva anche dedotto prova orale (per interrogatorio e per testi) e prodotto documentazione (doc. 27 allegato a memoria 183 comma 6° num. 2 c.p.c.)- ha richiesto al consulente la determinazione dei danni subiti da secondo un calcolo da effettuarsi eventualmente CP_1 anche in via equitativa. Le conclusioni a cui è giunto il consulente, per come supra riportate appaiono logicamente argomentate e rispondenti alle massime d'esperienza e pertanto risultano pienamente condivisibili, sia con riferimento alla quantificazione del mancato guadagno, sia con riferimento al danno per immobilizzazione di attrezzature e materiali.
In definitiva, dunque, in prosecuzione delle statuizioni della sentenza non definitiva resa da questa Corte e definitivamente pronunciando deve riconoscersi a : CP_1
-una somma a conguaglio pari a € 538.950,12 oltre IVA, con interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 pari a € 349.540,52;
-un importo complessivo relativo alle ritenute a garanzia, pari al 10% dell'importo lavori contabilizzato al 24° SAL pari a € 1.784.991,05 oltre IVA, con interessi moratori a decorrere dalla sentenza di risoluzione del contratto (10.09.2018) pari ad € 947.695,77;
-un importo complessivo relativo alle quote trattenute per la cessione dei posti barca/auto del 20% dell'importo lavori al netto della ritenuta pari ad € 3.212.983,89 oltre IVA, con interessi moratori a decorrere dalla sentenza di risoluzione del contratto pari ad € 1.705.852,37;
-danno da mancato utile da riconoscere in misura pari al 10% dell'importo dei lavori non eseguiti in € 145.445,87;
-danno da costi di noleggio degli “apprestamenti di cantiere”, pari ad € 16.940,90.
28 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, applicando lo scaglione da € 8.000.001 a € 16.000.000, avuto riguardo al valore della controversia come risultante dal decisum. Tuttavia, considerato che l'importo effettivamente riconosciuto si colloca di poco al di sopra del limite massimo dello scaglione precedente, si ritiene equo applicare i parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, per cui le stesse ammontano ad euro 41.691 per il giudizio di primo grado ed euro 37.351 per il giudizio di appello, oltre iva e competenze.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale come in atti proposti avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno, num. 929/18 RG, depositata il 6/9/2018, al pagamento delle seguenti Controparte_4 Parte_1 somme: somma a conguaglio pari a € 538.950,12 oltre IVA, con interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 pari a € 349.540,52; importo complessivo relativo alle ritenute a garanzia, pari al 10% dell'importo lavori contabilizzato al 24° SAL pari a € 1.784.991,05 oltre IVA, con interessi moratori a decorrere dalla sentenza di risoluzione del contratto (10.09.2018) pari ad € 947.695,77; importo complessivo relativo alle quote trattenute per la cessione dei posti barca/auto del 20% dell'importo lavori al netto della ritenuta pari ad € 3.212.983,89 oltre IVA, con interessi moratori a decorrere dalla sentenza di risoluzione del contratto pari ad € 1.705.852,37; danno da mancato utile da riconoscere in misura pari al 10% dell'importo dei lavori non eseguiti in € 145.445,87; danno da costi di noleggio degli “apprestamenti di cantiere”, pari ad € 16.940,90.
-condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio pari ad euro 41.691 per il giudizio di primo grado ed euro 37.351
29 per il giudizio di appello, oltre iva e competenze, ponendo altresì a carico della soccombente le spese di CTU.
Firenze, 27.5.25
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Vincenzo Savoia Isabella Mariani
30
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- PRIMA SEZIONE CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Isabella Mariani Presidente Dr.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Dr. Vincenzo Savoia Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
Parte_1
con gli Avv. Raffaele Simon e Avv. Tommaso Pellegrini, appellante nei confronti di
, CP_1
con gli Avv. Carlo Srubek Tomassy e Avv. Massimo Lascialfari, convenuta in appello-appellante incidentale avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 929/18 del Tribunale di Livorno, depositata il 10/9/2018, in materia di appalto.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 929/2018, emessa dal Tribunale di Livorno in data 8-10/9/2018, accogliere le conclusioni già indicate
1 in primo grado e cioè: - per la causa nRG 841/2016, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1. confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 8/2016, nRG 4715/2015, emesso dal Tribunale di Livorno il 4.1.2016, per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni altra consequenziale pronuncia;
2. in subordine, si chiede che l'eventuale somma di cui il dovesse risultare debitrice per Parte_1
i SAL 23 e 24 venga dedotta da quanto versato in più sui precedenti SAL e/o compensata con il diritto di credito del Parte_1 alla restituzione di quanto versato in eccesso sui precedenti SAL e comunque con il maggior credito del derivante Parte_1 dai gravi danni provocati da che ha immotivatamente CP_1 interrotto i lavori appaltati, ed oggetto della domanda riconvenzionale di cui al seguente punto 5. Delle conclusioni;
3. ancora in via riconvenzionale, accertare l'ingiustificato inadempimento di al contratto di appalto e/o comunque agli CP_1 accordi tra le parti, in esecuzione della scrittura privata del 16.2.2012, con condanna al risarcimento del danno subito dal Porto di nella misura provata in corso di causa e/o che risulterà di Pt_1 giustizia, con ogni consequenziale pronuncia;
4. con vittoria di compensi e spese di lite. - per la causa 1216/2016, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1. respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;
2. in subordine, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di grave inadempimento di e del CP_1 conseguente risarcimento del danno, di cui in narrativa, si chiede che l'eventuale somma di cui la dovesse Parte_1 risultare debitrice, venga dedotta da quanto dalla stessa società versato in più sui precedenti SAL e/o compensata con il diritto di credito del alla restituzione di quanto versato Parte_1 in eccesso sui precedenti SAL e/o comunque con il maggior credito del derivante dai gravi danni provocati da Parte_1
che ha immotivatamente interrotto i lavori appaltati;
3. con CP_1 vittoria di compensi e spese di lite. - In ogni caso, che venga dichiarato inammissibile e comunque infondato e dunque rigettare l'appello incidentale della verso la sentenza del Tribunale CP_1 di Livorno n. 929/18, e comunque respingere ogni domanda ed eccezione di per i motivi di cui in atti;
con ogni CP_1 consequenziale pronuncia e con vittoria di compensi e spese di lite. -
2 In via istruttoria: * si chiede venga disposta CTU volta a confermare che i mancati ricavi del Porto di a causa dell'interruzione dei Pt_1 lavori da parte di ammontano ad oggi ad almeno € CP_1
8.463,594,08. * si chiede altresì che - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto formulata da - venga disposta CTU volta anche a determinare CP_1 la consistenza, il valore e l'esecuzione a regola d'arte delle opere realizzate da e quantificare il rapporto di dare/avere tra CP_1 Pt_1
e tenendo conto di quanto previsto nella
[...] Parte_1 CP_2 scrittura privata del 16.2.2002, e che, in considerazione della domanda di risoluzione contrattuale della controparte, sia altresì sostitutiva del collaudo finale e di ogni altro adempimento di legge. * si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1) DCV che dal 2015 ad oggi tutti i posti barca navigabili in barca a vela del Porto di sono stati locati e/o venduti;
2) DCV che i posti barca Pt_1 di cui ai settori C, D, N e della banchina I della darsena del Porto di
(evidenziati nel doc. n. 12 che le si mostra) sono stati Pt_1 promessi in vendita, così come indicati nei documenti n. 20 e 21 che le si mostrano;
e DCV che tali posti barca sono navigabili da barche a vela e/o cabinate;
3) DCV che la Porto di in Parte_1 sostituzione dei posti barca dei pontili C, D, N e della banchina I della darsena, ha offerto ai promittenti acquirenti di cui ai docc. nn. 20 e 21 che le si mostrano, altri posti barca presenti nella darsena del porto, navigabili da cabinati e barche a vela;
4) DCV che la
[...]
ha ricevuto le richieste di posto barca di cui alle email Parte_1 allegate ai docc. da n. 13 a n. 17, che le si mostrano;
5) DCV che la mancata realizzazione dei posti barca dei pontili C, D, N e della banchina I e “cantiere”, meglio evidenziati nel documento che le si mostra (doc. n. 12), ha comportato per i Parte_1 mancati ricavi di cui al doc. n. 22 che le si mostra.”
-
Per la convenuta: “Piaccia Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, previi i necessari accertamenti e declaratorie: a) dichiarare inammissibile e comunque infondato e dunque rigettare l'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza emessa inter partes dal Tribunale di
[...]
Livorno n. 929/18; b) in accoglimento dell'appello incidentale con il
3 presente atto proposto dalla , in parziale riforma della CP_1 anzi-detta sentenza n. 929/18, previa conferma della risoluzione per inadempimento della Porto di del contratto di appalto Pt_1 stipulato con la in data 16.2.2012: - per le motivazioni CP_1 esposte, condannare la stessa a corrispondere Parte_1 alla l'importo equivalente al 10% delle trattenute CP_1 effettuate per i lavori eseguiti per un totale di € 2.177.689,08, IVA compresa, oltre interessi come per legge ex D.lgs. 231/2002 e maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.d. nella misura del 10% annuo ovvero in quella diversa ed anche maggiore che risulterà accertata e che comunque sarà ritenuta di giustizia. - condannare la Parte_1 di a pagare alla l'importo equivalente al saldo Pt_1 CP_1 dell'appalto non percepito e di cui alla trattenuta del 20% per un totale di € 3.901.276,56, IVA compresa, oltre interessi come per legge D.lgs. 231/2002 e maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c. da liquidarsi nella misura del 10% annuo ovvero in quella di-versa ed anche maggiore che risulterà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia;
- condannare la di a Parte_1 Pt_1 risarcire alla tutti i danni conseguenti la risoluzione del CP_1 contratto di appalto, come specificato in narrativa, da liquidarsi nella misura che risulterà provata in causa e, comunque, di giusti-zia; oltre interessi come per legge e maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., da liquidarsi nella misura del 10% annuo ovvero in quella diversa ed anche maggiore che risulterà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia;
c) condannare la al Parte_1 Parte_1 pagamento delle spese ed onorari di giudizio. In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle prove articolate in primo grado nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. ”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I fatti in causa risultano oggetto di sentenza non definitiva emessa dalla Corte in data 30.1.24 che di seguito si riporta integralmente:
Su ricorso della , il Tribunale di Livorno CP_1 ingiungeva alla il pagamento della Parte_1 somma di € 673.687,64, oltre accessori, a titolo di corrispettivo che si assumeva non corrisposto per i lavori (di cui ai SAL n. 23 e 24) commissionati alla ricorrente ed eseguiti nell'opera di realizzazione del porto turistico di
4 , in virtù del contratto del 16.2.2012 stipulato tra le Pt_1 parti.
Con successivo atto di citazione, la debitrice si opponeva al predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca e proponendo, in via riconvenzionale, una domanda di accertamento sulla reale natura degli accordi stipulati:
In subordine, chiedeva che l'eventuale somma a debito fosse decurtata da quanto assumeva di aver versato in più con riguardo ai precedenti SAL e/o compensata col credito alla restituzione di tali somme, oltre che con un maggior credito per i danni, di cui chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento, che si allegava le fossero stati arrecati da CP_1 per l'immotivata interruzione dei lavori appaltati, che configurava inadempimento ingiustificato al contratto o agli accordi di cui alla citata scrittura privata del 16.2.2012.
La causa di opposizione a decreto ingiuntivo in questione assumeva il numero di RG num. 841/2016.
-
Con successivo atto di citazione notificato il 22.3.2016, la conveniva in giudizio davanti al Tribunale di CP_1
Livorno la soc. di Cecina per sentir dichiarare risolti, a Pt_1 seguito di inadempimento della convenuta, gli accordi stipulati inter partes e pronunciare la sua condanna:
1 - a svincolare e corrispondere all'appaltatrice il 10% delle CP_1 trattenute effettuate sui lavori eseguiti per un totale di € 2.177.689,08; 2 - a restituire a tutte le somme da CP_1 quest'ultima versate per la pattuita cessione in conto del 20% del prezzo-corrispettivo di posti barca e auto, per un totale di € 3.269.474,14: 3 - al risarcimento di tutti i danni conseguenti la risoluzione del contratto di appalto, da liquidarsi nella misura che sarà provata in corso di causa.
La deduceva che le parti avevano stipulato il ricordato CP_1 contratto con scrittura privata del 16.2.2012 in cui il pagamento del corrispettivo dei lavori appaltati era stato convenuto avvenisse con determinate modalità (che qui è
5 opportuno ricordare: “I pagamenti avverano sulla base di SAL mensili (importo minimo Euro 250.000,00) con la seguente metodologia: - ritenuta del 10% su ogni SAL che verrà contabilizzata e saldata in occasione del termine dei lavori del primo stralcio;
- IVA a 30 giorni dalla fattura data fine mese;
- imponibile a 60 giorni data fattura fine mese. Le parti convengono che il pagamento del 20% dell'importo netto dei lavori appaltati alla venga effettuato, da parte del CP_1
Circolo Nautico s.p.a., mediante la cessione della proprietà (o del diritto di godimento, per quanto riguarda beni ubicati in zona demaniale) di posti barca o di posti auto del futuro porto al prezzo unitario accordato dal Circolo Nautico s.p.a. ai propri Soci Azionisti (sulla base del listino contenuto nel Programma- Regolamento della prenotazione dei posti barca del 26 gennaio 2010) maggiorato del 15% (quindici per cento) come da tabella (allegato 3). Pertanto contemporaneamente all'emissione delle fatture da parte della il Circolo Nautico S.p.A. CP_1 fatturerà a sua volta, a titolo di “acconto acquisto posti barca e posti auto” un ammontare pari al 20% dell'imponibile (oltre all'IVA nell'aliquota di legge) del SAL mensile e conseguentemente corrisponderà a con le CP_1 modalità sopra indicate, un importo pari alla differenza tra le rispettive fatture.”
La assumeva quindi che, al giugno 2014, la CP_1 committenza aveva maturato sui SAL 19-21 un debito di oltre 4milioni e mezzo di euro e che le era stato fatto presente che una tale esposizione non consentiva la prosecuzione ulteriore dei lavori.
A fronte di tali comunicazioni, la aveva Parte_1 offerto di provvedere al saldo mediante versamento di un acconto e poi di successivi pagamenti rateali, impegno che però non veniva onorato, maturando la ulteriori crediti CP_1 con riguardo al SAL n. 22, anche questi oggetto di un accordo sul pagamento poi non onorato.
Ai solleciti inviati, la committente aveva risposto di trovarsi in una difficile condizione finanziaria chiedendo comunque
6 che l'appaltatrice proseguisse nell'eseguire i lavori commissionati.
Perdurando l'inadempimento si era reso necessario il ricorso alle vie giudiziali, anche per il “livello altissimo” raggiunto dai crediti maturati, venendo richiesta al Tribunale di Livorno l'emanazione di un primo decreto ingiuntivo (num. 708\15 datato 11\13.6.2015) e poi di un analogo secondo provvedimento (num. 8\16 datato 4\5.1.2016) entrambi oggetto di opposizione.
In tale situazione, la aveva corrisposto al Parte_1 momento solo la somma di cui al primo decreto ingiuntivo e ciò solo a seguito della concessione di provvisoria esecutorietà, ma non aveva “svincolato” le trattenute del 10% (nonostante la consegna e il collaudo dei lavori eseguiti, con deposito relazione di fine lavori), né aveva consegnato come da pattuizione i posti barca/auto realizzati, ma non ancora accatastati e insistenti su terreni sui quali la debitrice aveva concesso ipoteca fino alla concorrenza di 6 milioni di Euro.
Doveva, pertanto, riscontrarsi un gravissimo inadempimento della committenza a fronte di lavori regolarmente eseguiti dall'appaltatrice pari a un valore di oltre 17 milioni di euro, che giustificava la domanda di risoluzione degli accordi, cui doveva seguire la condanna della convenuta a pagare gli importi per ritenute a garanzia pari al 10% oltre IVA e a restituire le “somme ricevute per vendita posti barca” stimati in oltre 3milioni e 269mila Euro.
La chiedeva anche che la committente inadempiente CP_1 fosse condannata a risarcirle tutti i danni conseguenti alla risoluzione e che descriveva come collegati al mancato utile realizzato, all'immobilizzazione del personale, mezzi e materiali ed alla manutenzione e guardiania del AN.
-
Si costituiva in giudizio la soc. Porto di Cecina che contestava la domanda, negando di essere inadempiente e chiedendo la riunione del procedimento sia con quello di
7 opposizione a decreto ingiuntivo num. RG 841/2016 di cu si è appena detto, sia con altro procedimento, num. RG 3093/2015, nel quale aveva proposto Parte_1 opposizione ad altro decreto ingiuntivo ottenuto da (n. CP_1
708/2015), per il mancato pagamento di somme relative ai SAL n. 18-22.
La convenuta concludeva per il rigetto di tutte le domande attoree, proponendo eccezione riconvenzionale di grave inadempimento di e del conseguente risarcimento del CP_1 danno, chiedendo infine che “l'eventuale somma di cui
[...]
dovesse risultare debitrice, venisse dedotta da Parte_1 quanto dalla stessa società versato in più sui precedenti SAL e/o compensata con il diritto di credito di alla Parte_1 restituzione di quanto versato in eccesso sui precedenti SAL e/o comunque con il maggior credito del Parte_1 derivante dai gravi danni provocati da che ha CP_1 immotivatamente interrotto i lavori appaltati.”
-
Si procedeva quindi alla trattazione della causa, venendo preliminarmente disposta la riunione delle sole due cause num. RG 841/2016 e 1216/2016.
Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 538.970,98, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., il Tribunale respingeva le prova proposta dalle parti e fissava quindi l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Seguiva una fase cautelare a seguito del ricorso per sequestro conservativo proposto dalla e la definizione CP_1 del terzo procedimento (che non era stato riunito) pendente fra le parti con sentenza pubblicata in data 6.11.2017 (n. 1133/2017) che condannava la di al pagamento Pt_1 Pt_1 in favore della della somma risultata accertata in CP_1 causa.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale emetteva la sentenza oggi impugnata, che:
8 - con riguardo domande di cui alla causa n. RG 841/2016 ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, n. 8/2016, riconoscendo come dovuta solo la minor somma di € 538.970,98 (invece di € 673.687,64, indicati nel decreto ingiuntivo);
- con riguardo alle domande di cui alla causa n. RG 1216/2016, ha accolto la domanda di risoluzione del contratto di Sales, ha poi dichiarato l'inammissibilità della domanda di svincolo delle trattenute a garanzia, formulata da con la prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. CP_1 ed ha, infine, respinto “tutte le altre domande” formulate dalle parti nelle cause riunite, compensando le spese di giudizio per 4/5 e ponendo il restante quinto a carico di di . Pt_1 Pt_1
Il Tribunale, dato preliminarmente atto dell'esatto contenuto del contratto, ha sostenuto che fossero chiari gli accordi e le pattuizioni stipulate dalle parti con la scrittura datata 16.2.2012, che configuravano un vero e proprio contratto di appalto che aveva prodotto i suoi effetti avendo le parti stesse dato a quegli accordi dato pacificamente esecuzione.
Con riguardo alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, osservava che il credito portato dal decreto ingiuntivo riguardante i due SAL n. 23 e 24, doveva ritenersi dovuto unicamente con riguardo alla parte (euro 538.70,98) che indicava il corrispettivo per le opere eseguite dalla , CP_1 atteso che sul punto nemmeno l'opponente aveva sollevato contestazione.
La debitrice ingiunta non aveva contestato l'avvenuta esecuzione dei lavori e delle opere d cui ai SAL num. 23 e 24, per cui se ne doveva ritenere dovuta quantomeno la minor somma indicata, pari a oltre 538mila euro.
Il Tribunale spiegava poi come non fossero dovute le restanti altre parti della somma ingiunta, in particolare quelle per la ritenuta a garanzia pari al 10%, che in base agli accordi
9 sarebbe stata contabilizzata e saldata “solo” al termine dei lavori commissionati e quelle rapportate al 20% del totale degli importi di cui ai due SAL che in base agli accordi sarebbe stata “da pagarsi mediante la cessione di posti auto e barca del futuro porto”.
Le parti quindi, non avevano previsto il pagamento dell'intero, ma solo del 70% di quanto indicato nei SAL.
Con riguardo alle domande proposte dalla committente nella seconda causa, quella relativa alle somme che sarebbero state versate in eccedenza quale corrispettivo sui precedenti SAL era oggetto della distinta causa nella quale era stata emessa sentenza che aveva condannato la a restituire CP_1 una somma versata in eccedenza sul precedente SAL num. 22, sentenza che comunque non era ancora definitiva, talché non era possibile operare la richiesta compensazione (la sentenza n. 1133/2017 emessa da parte del Tribunale di Livorno nel distinto procedimento num. 3093/2015).
Quanto al prospettato inadempimento dell'appaltatrice, il Tribunale rilevava che, al momento in cui era stato emesso l'ordine di servizio 19.12.2014 che la lamentava Parte_1 non fosse stato eseguito dalla , quest'ultima fosse CP_1 debitrice per non aver corrisposto le dovute somme pari a oltre 3.343.000,00 euro, come da documenti prodotti dalla medesima opponente (che costituivano in sostanza un riconoscimento di debito).
Talché la prospettata mancata ottemperanza all'esecuzione dei lavori di cui all'ordine di servizio (lavori eseguiti solo in parte da ) era da ritenersi ampiamente giustificata dai CP_1 mancati pagamenti della committenza che, come emergeva da comunicazioni e documenti in atti, aveva manifestato ed esternato già alcuni mesi prima dell'emanazione del predetto ordine di servizio notevoli difficoltà economico-finanziarie che le avevano impedito “di mantenere gli impegni assunti”.
Ne conseguiva il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla . Parte_1
10 Quanto alla domanda di risoluzione contrattuale proposta dalla , questa era da ritenersi fondata risultando per le CP_1 ragioni esposte ampiamente dimostrato l'inadempimento grave della committente alle obbligazioni assunte (sia quelle oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto che del primo decreto ingiuntivo opposto nella citata causa di opposizione al momento già decisa in primo grado).
Il Tribunale affermava poi che andavano respinte le restanti domande di (evidenziando che si trattava di quelle CP_1 precisate nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.) dirette a ottenere il pagamento delle somme trattenute in garanzia (in quanto inammissibile “alla luce della risoluzione contrattuale” che produceva lo scioglimento del contratto e l'impossibilità di chiedere l'adempimento delle pattuite obbligazioni) e a ottenere “la restituzione” di una somma pari a quanto versato per l'acquisto di posti barca e auto, atteso che di tale versamento di somme non vi era prova, vantando in proposito l'appaltatrice “semmai” un credito per il corrispettivo maturato.
La domanda proposta dalla di risarcimento danni CP_1 andava respinta in assenza di prova sui danni genericamente allegati in citazione.
-
La ha impugnato la predetta sentenza di Parte_1 primo grado proponendo l'odierno appello nel quale ha sostenuto che il Tribunale avesse errato nel ritenere provati i presupposti per la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti.
In particolare perché doveva ritenersi inesistente il ravvisato inadempimento della errore dal quale era poi Parte_1 anche conseguito l'ingiusto mancato riconoscimento del danno riportato per aver l'appaltatrice illegittimamente abbandonato il cantiere, danno che una volta liquidato sarebbe stato poi da compensare con l'eventuale credito della controparte.
11 Il Tribunale non aveva infatti tenuto debitamente conto della condotta della che, azionando i propri crediti in via CP_1 monitoria, aveva in sostanza chiesto pagamenti non dovuti ed aveva pertanto senza adeguata giustificazione abbandonato il cantiere.
L'appellante ha poi lamentato poi l'errata decisione in materia di spese di giudizio, poste per la quasi totalità a suo carico (4\5ti), dovendosi invece tener conto che la fase cautelare svolta in causa aveva visto soccombente la , CP_1 che questa aveva anche visto respinte le sue domande risarcitorie e che il decreto ingiuntivo, richiesto per somme non dovute, era stato revocato.
-
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello chiedendone la reiezione in quanto infondato in fatto e diritto.
La ha altresì proposto appello incidentale ritenendo che CP_1 la sentenza impugnata fosse errata nel punto in cui, dopo che il primo giudice aveva riconosciuto l'inadempimento della di e dichiarato risolto il contratto di appalto, Pt_1 Pt_1 erano state ingiustamente dichiarate inammissibili e respinte le ulteriori domande proposte sia di pagamento somme che risarcitorie, conseguenti la predetta risoluzione contrattuale.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 8/11/2022, con la concessione dei termini di legge per le lo scambio delle memorie conclusioni e delle repliche.
-
L'appello principale, che presenta evidenti carenze di specificità ex art. 342 c.p.c. già da subito evidenti per aver esordito (pag.13) affermando che con le proprie argomentazioni intendeva ribadire in relazione al “merito della vicenda” quanto “già indicato in primo grado”, è da ritenersi comunque infondato.
12 L'atto d'appello presenta un'indicizzazione in vari paragrafi, slegati tra loro e contenenti alcuni passaggi di difficile comprensione, che sembrerebbero indicare altrettanti motivi di appello.
La ha in primo luogo sostenuto che il Parte_1
Tribunale avesse errato nell'aver ritenuto sussistenti i presupposti per la pronunciata risoluzione per inadempimento della committente alle proprie obbligazioni, dovendo ritenersi giustificata l'interruzione dei pagamenti a fronte della condotta dell'appaltatrice che aveva richiesto il pagamento di somme eccessive rispetto al dovuto.
Pertanto, accertato l'abbandono ingiustificato del cantiere da parte della , doveva essere respinta la domanda di CP_1 risoluzione proposta, con pronuncia di condanna al risarcimento del danno, dichiarandosi insussistente il credito in relazione ai lavori eseguiti e, di conseguenza, con diversa regolamentazione delle spese di causa.
Riportando una serie di argomenti già abbondantemente presenti e trattati in atti (contenuto degli accordi, qualificazione degli stessi…), l'appellante ha riepilogato alcuni momenti della vicenda contrattuale ricordando che l'esecuzione del contratto non aveva dato problemi fino all'emissione del SAL n. 18, per il quale la aveva CP_1 richiesto (azionando poi il ricorso per decreto ingiuntivo) il pagamento dell'intera somma, senza scomputare – come da accordi in scrittura privata – il 20% dell'importo netto per il quale era stata pattuita la corresponsione in “posti barca/auto”. La doglianza era da ritenersi fondata in quanto aveva formato oggetto della causa di opposizione al relativo decreto ingiuntivo (quella non riunita) ed era stata decisa favorevolmente alla committenza con la sentenza n. 1133\2017 dal Tribunale di Livorno.
La aveva poi azionato in via monitoria anche le somme CP_1 derivate dai SAL num. 23 e 24, anche qui richiedendo il pagamento del corrispettivo pari Euro 67.687,00 senza operare il previsto scomputo pari al 20% e dell'ulteriore 10%
13 per ritenute a garanzia, come riconosciuto nella sentenza impugnata con riferimento alla causa di opposizione al secondo decreto ingiuntivo.
Oltre al fatto che parte delle somme richieste non fossero dovute, il credito della non poteva comunque ritenersi CP_1 certo dal momento che “non era stata fatta una verifica dei lavori eseguiti ed il collaudo delle opere” di cui era stato indicato il preteso ammontare.
Era quindi la a essere inadempiente, avendo interrotto CP_1
i lavori senza peraltro ottemperare all'ordine di servizio del Direttore dei lavori num. 28 del 19.12.2014, al quale aveva dato esecuzione solo parziale e così causando costi che erano stati sopportati dalla committente per l'esecuzione di lavori affidata ad altre ditte.
Tale inadempimento non poteva ritenersi giustificato (“la
non può certo appellarsi al preteso e inesistente grave CP_1 inadempimento di ”) anche a fronte delle Parte_2 notevoli somme che la committente aveva fino a quel momento comunque corrisposto, ponendo in essere una condotta che configurava una pretesa dell'appaltatrice di
“modificare in modo unilaterale il contratto nella parte relativa ai pagamenti” che dovevano avvenire, come detto, oltre che con denaro, con una percentuale corrispondente a posti barca/auto ceduti.
Il “blocco delle opere” dovuto alla predetta interruzione aveva generato danni per mancati ricavi a carico della società appellante, oltre ai danni conseguenti alla mancata esecuzione di contratti preliminari, alla mancata possibilità di locare o vendere altri posti barca presenti in darsena, ecc. ecc. danni, che l'appellante assumeva, tutti allegati negli “atti introduttivi” e che, stando all'appellante, sarebbero “rimasti incontestati”.
L'appellante ha ancora contestato la valutazione operata dal Tribunale che aveva pronunciato la risoluzione del contratto, ribadendo (per l'ennesima volta) che il pagamento del corrispettivo delle opere era previsto avvenisse in parte
14 percentuale pari al 20% con la cessione all'appaltatrice di posti barca/auto.
Pertanto, la di ha ribadito come non vi fosse Pt_1 Pt_1 stato inadempimento alcuno da parte della committenza che aveva onorato le proprie obbligazioni contrattuali e il proprio effettivo debito, mentre era la ad aver abbandonato il CP_1 cantiere rendendosi inadempiente alle obbligazioni assunte, talché non avrebbe potuto validamente invocare il “rimedio solutorio” di cui all'art. 1455 c.c.
L'appello concludeva rammentando alla Corte che “la domanda relativa al risarcimento del danno sopra evidenziata e la domanda volta ad accertare l'ingiustificato inadempimento di , sono state fatte valere in via CP_1 riconvenzionale solo nel procedimento nRG 841/2016, mentre nel procedimento nRG 1216/2016 le allegazioni e le prove documentali in ordine al grave ed ingiustificato inadempimento di e al danno che ne è derivato per , CP_1 Parte_1 vengono fatte valere come eccezione riconvenzionale atta a paralizzare le domande della controparte.”
-
La Corte è dell'avviso che il Tribunale abbia correttamente pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento della . Parte_1
In primo luogo, non è sostenibile, come fa l'appellante, che la abbia ingiustificatamente abbandonato il cantiere. CP_1
Dalla documentazione in atti prodotta dalla convenuta, emerge che, proprio a partire dal SAL n. 18 e comunque dalla metà dell'anno 2014, la committente non aveva trasferito a i posti barca/auto previsti, ma soprattutto CP_1 non aveva corrisposto gli acconti/corrispettivi relativi al predetto SAL e a quelli di cui ai numeri 23 e 24 pattuiti e previsti in contratto.
La committente aveva poi, come ben evidenziato dal Tribunale, non solo manifestato le proprie difficoltà economico-finanziarie, ma anche formulato un
15 riconoscimento della propria (grave a causa dei rilevanti importi) esposizione debitoria nei confronti dell'appaltatrice.
All'adempimento di tali obbligazioni pecuniarie non vi era ostacolo alcuno che fosse addebitabile alla , atteso che CP_1 non risultano effettuate dalla committenza rituali e valide contestazioni circa eventuali vizi e difetti delle opere, o altro.
Irrilevante, come ben affermato dal Tribunale, il riferimento alla mancata ottemperanza di all'ordine di servizio del CP_1
Direttore dei Lavori n. 28 del 19.12.2014 e a quelli successivi (docc. nn. 5 e 9), intervenuti in un momento in cui l'inadempimento grave della committenza era conclamato.
L'inadempimento che si addebita alla committenza è grave già con riguardo al mancato pagamento delle somme di cui ai due provvedimenti monitori, trattandosi di importi oggettivamente ingente e tali da far ritenere grave l'inadempimento non rilevando più di tanto tanto se CP_1 abbia richiesto i pagamenti in parola senza conteggiare o scomputare anche le somme pari alle percentuali del 20% e del 10% (quest'ultima relativa alle ritenute di garanzia). Erano comunque dovuti gli importi pari al 70% dei SAL, relativi ad opere realizzate dalla mai contestate circa la CP_1 loro regolare avvenuta esecuzione.
Sul punto nemmeno in questa sede l'appellante formula una seria contestazione, talché il credito della è da ritenersi CP_1 ampiamente dimostrato in atti, con conseguente onere a carico della committente di dare dimostrazione e prova dei fatti estintivi/modificativi dell'obbligazione di pagare il corrispettivo (come detto quantomeno per la percentuale del 70%), prova che è del tutto mancata.
Così come è mancata una prova in merito a inadempimenti addebitabili a e tali da giustificare quello posto a carico CP_1 della . Parte_1
Del tutto fuor d'opera le argomentazioni contenute nell'appello da pagg. 25 a 30, intestate sotto il paragrafo nominato “Quanto asserito dalla in primo grado è CP_1
16 risultato infondato”, trattandosi di una sequenza di perentorie affermazioni non collegate, né facilmente collegabili a passaggi motivazionali della sentenza impugnata che si intende criticare.
Si rammenta che un motivo di appello è valido ed ammissibile solo laddove contenga una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, indicando specificamente le contrapposte ragioni giustificative della richiesta riforma della decisione impugnata.
Non sono sufficienti quindi argomentazioni che manifestino unicamente una volontà di impugnare o generiche perplessità sulla decisione del primo giudice, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento.
Le risultanze di causa hanno, quindi, consentito di ritenere accertato l'inadempimento – grave – all'obbligazione principale del committente, cioè quella del pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita dall'appaltatore, nelle forme, tempi e modalità pattuite.
Come riconosciuto dal tribunale, deve ritenersi che l'appaltatore abbia provato di aver eseguito, CP_1 quantomeno fino all'emanazione dei SAL n. 22 e 23, l'opera in modo conforme a quanto stabilito nel contratto e a regola d'arte, anche per la ricordata assenza di contestazione, restando quindi fondata quindi l'azione proposta sia di pagamento dei corrispettivi (nella misura stabilita dal giudice) che di risoluzione.
-
Venendo quindi all'appello incidentale, va preliminarmente superata ogni contestazione in merito a una pretesa inammissibilità delle domande della convenuta riguardanti la condanna della committente al pagamento degli importi richiesti.
17 Le domande come precisate in atti dalla , sia in primo CP_1 grado che in appello, al di là di qualche irrilevante differenza terminologica, devono ritenersi identiche e consistono:
- la prima, in una domanda di accertamento del credito per i due SAL n. 23 e 24, con conseguente condanna al pagamento dell'intero, accolta solo in parte dal Tribunale, come predetto (introdotta in comparsa di risposta nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo);
- la seconda, in una domanda diretta alla risoluzione dell'appalto per inadempimento grave della committenza, con condanna a ”svincolare e dunque corrispondere” all'appaltatrice il 10% delle trattenute effettuate per i lavori eseguiti ed a “restituire tutte le somme da quest'ultima versate per l'acquisto di posti barca e auto per un totale di € 3.269.474”, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi nella misura che sarà accertata, “come specificato in narrativa” dov'erano così indicati: mancato utile, immobilizzazione del personale, mezzi e materiali manutenzione e guardiania del AN (introdotta con la citazione per risoluzione).
Trattasi in buona sostanza di domande dirette alla condanna della committente, inadempiente, a pagare il prezzo delle opere eseguite anche con la corresponsione di quelle somme che si assume non abbia più ragione alcuna di trattenere (sul punto vedi Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13405 del 30/06/2015 – “Qualora l'appaltatore, in corso d'opera, chieda la risoluzione del contratto per inadempimento del committente ed il "pagamento del prezzo" dei lavori già eseguiti, la sentenza del giudice del merito, la quale, riconosciuta la fondatezza della prima domanda, accolga anche la seconda, pur rilevandone l'impropria formulazione in termini di versamento del corrispettivo, anziché, secondo i principi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata o periodica, in termini di "restitutio in integrum" a mezzo di equivalente pecuniario, non incorre in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento.”)
18 In caso di risoluzione del contratto di appalto d'opera si realizzerà l'effetto retroattivo legato alla risoluzione, così come previsto nella parte generale del contratto (1458, comma 1 c.c.).
Considerato, poi, che all'appalto d'opera non può attribuirsi natura di contratto ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione comporta il prodursi, oltre agli effetti risarcitori in favore della parte non inadempiente, anche di effetti restitutori retroattivi.
L'appalto d'opera rientra, infatti, in quella categoria di contratti definiti ad esecuzione prolungata, perché la realizzazione dell'opera si protrae nel tempo e così – vedi Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3455 del 20/02/2015 – “In tema di risoluzione del contratto di appalto, trova applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., circa l'efficacia retroattiva della relativa statuizione, sicché, pronunciata la risoluzione, i crediti ed i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum".
Nel caso di inadempimento del committente l'appaltatore può agire in giudizio per chiedere il pagamento del corrispettivo, ma deve provare di aver eseguito l'opera in modo conforme a quanto stabilito nel contratto e a regola d'arte.
Nella fattispecie, come si è già premesso, non è contestato né che abbia eseguito tutte le opere di cui ai vari SAL CP_1 relativi all'appalto in questione, ma anche che queste – in mancanza di ogni prova circa una loro tempestiva e rituale contestazione – siano regolari ed esenti da vizi (alla
[...]
ha contestato unicamente l'abbandono del Parte_3 cantiere a partire dall'emanazione del citato ordine di servizio).
Di conseguenza, non potendo essere restituito l'opus parzialmente eseguito dall'appaltatore, il committente sarà comunque obbligato a corrispondere il valore venale dell'opus
19 medesimo (cui è collegata la questione se tale importo sia da calcolarsi non sulla base dei prezzi di mercato, bensì dei corrispettivi previsti nel contratto).
Deve ritenersi che il Tribunale abbia quindi errato nell'aver respinto le domande ritenendo che l'appaltatrice avesse chiesto il pagamento di quelle somme unicamente in esecuzione del contratto dal momento che, una volta che questo si sia risolto, non si sarebbe potuto “chiedere contestualmente anche l'adempimento delle obbligazioni ivi previste” (così è stato sul punto molto laconicamente motivato dal primo giudice).
La Corte rileva che dalle risultanze di causa non risulta possibile determinare né la somma per lavori eseguiti sulla quale calcolare la percentuale del 10% e del 20% che a termini di contratto costituiva il residuo corrispettivo per quei lavori, né la somma riguardante i pretesi ulteriori danni per le allegate causali.
Deve quindi essere disposta una CTU al fine di procedere alla ricostruzione dell'esatta contabilità di cantiere, di modo da poter pervenire alla determinazione e stima delle opere eseguite dalla e alla determinazione di quanto CP_1 finora corrisposto da (tenendo conto anche Parte_1 della citata sentenza emessa inter partes dal Tribunale di Livorno).
Andrà altresì conferito al tecnico l'incarico di valutare se, dalla documentazione in atti, sia possibile ricavare la determinazione del mancato utile per l'impresa appaltatrice, oltre al calcolo di una somma da liquidarsi, eventualmente anche in via equitativa, per l'immobilizzazione del personale, mezzi e materiali manutenzione e guardiania del AN (danni di cui andrà poi verificato anche se questi siano eziologicamente collegabili all'inadempimento).
Va infatti aggiunto che il Tribunale aveva respinto la domanda argomentando (ancora più laconicamente) sul punto circa l'assenza di una prova dei danni che sarebbero stati solo “genericamente” allegati.
20 La aveva però chiaramente, sebbene genericamente, CP_1 indicato la tipologia dei danni che assumeva collegati all'inadempimento della committente ed aveva anche dedotto prova orale (per interrogatorio e per testi) e prodotto documentazione (doc. 27 allegato a memoria 183 comma 6° num. 2 c.p.c.)
La genericità quindi non è tale da generare incertezza non superabile, essendo specificato per quali cause collegate all'inadempimento della committenza abbia prospettato CP_1 di aver subito i danni.
La dedotta prova orale potrebbe risultare – all'esito della CTU
– del tutto ultronea (salvo migliore e più approfondita valutazione da compiersi al momento).
La causa andrà pertanto rimessa, con separata ordinanza, in istruttoria per gli incombenti di rito relativi alla CTU.
La regolamentazione delle spese di giudizio può essere rinviata al definitivo.
Trattandosi nel caso dell'appello principale di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l 'impugnazione.
Con il dispositivo della menzionata sentenza non definitiva, la Corte di Appello di Firenze, respingeva l'appello principale -dando conto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del CU- e in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla e CP_1 in parziale riforma dell'impugnata sentenza dichiarava il diritto della a vedersi corrisposta somma pari al corrispettivo CP_1 non ancora versato da oltre all'eventuale Parte_1 risarcimento dei danni, disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per la quantificazione a mezzo CTU. Con del 30.1.24 e successivo verbale di udienza del 27.3.24 veniva individuato il CTU e gli veniva richiesto di ricostruire l'esatta contabilità di cantiere, di modo da poter pervenire: - alla
21 determinazione e stima delle opere eseguite dalla - alla CP_1 determinazione di quanto corrisposto da (tenendo Parte_1 conto anche della sentenza num. 1133\2017 emessa inter partes dal Tribunale di Livorno); - alla determinazione degli importi nella percentuale del 10% e del 20% che a termini di contratto costituiva il residuo corrispettivo per quei lavori, oltre che dei pretesi ulteriori danni per mancato utile per l'impresa appaltatrice, per l'immobilizzazione del personale, mezzi e materiali manutenzione e guardiania del AN (calcolo fa effettuarsi, eventualmente, anche in via equitativa) indicando gli elementi in base ai quali tali danni debbano ritenersi collegati alla risoluzione del contratto.
Con successiva ordinanza del 10.4.24 la Corte, a fronte delle richieste di integrazione del quesito pervenute da entrambe le parti, riteneva che le integrazioni proposte dalla dovevano Parte_1 ritenersi superate e assorbite dalla decisione parziale emessa dalla Corte, mentre riteneva che non vi fossero motivi ostativi a che il CTU nominato rispondesse anche ai quesiti contenuti ai punti 2 e 3 della nota depositata in atti il 7.3.2024 dalla difesa della , CP_1 disponendo dunque che il CTU ing. in merito alla CP_3 determinazione di quanto corrisposto da (tenendo Parte_1 conto anche della sentenza num. 1133/2017 emessa inter partes dal Tribunale di Livorno), distinguesse quanto corrisposto sin ora a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti e quanto invece corrisposto ad altro titolo quale interessi, rimborso spese legali, etc e determinasse quanto ancora residui da saldare alla CP_1 anche in termini di interessi ex DPR 231/2002 dalla data della decorrenza della loro maturazione sino al saldo;
disponeva altresì che in merito alla determinazione degli importi nella percentuale del 10% e del 20% che a termini di contratto costituiva il residuo corrispettivo per quei lavori, oltre che dei pretesi ulteriori danni per mancato utile per l'impresa appaltatrice, per l'immobilizzazione del personale, mezzi e materiali, manutenzione e guardiania del cantiere, il CTU precisasse il dovuto alla anche in CP_1 termini di interessi ex Dlvo231/2002 dalla data della decorrenza della loro maturazione sino al saldo.
All'esito del deposito della relazione di consulenza la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
22 Preliminarmente va evidenziato che nelle note conclusive parte appellante ha riproposto la questione di ammissibilità delle domande avanzata da con appello incidentale: sul punto non CP_1 può non rilevarsi che la questione, già sollevata nei primi atti di giudizio, è stata oggetto di valutazione nella sentenza non definitiva supra riportata che ha escluso che la differenza terminologica tra le domande avanzate in primo grado e quelle avanzate in sede di appello possa riverberarsi in termini di inammissibilità di queste ultime il cui oggetto sostanziale è il medesimo già richiesto in primo grado.
Parimente deve ritenersi superata l'ulteriore questione posta da parte appellante con riferimento alla possibilità di richiedere il corrispettivo del 20% sui cui pure la Corte, dopo aver ribadito il principio relativo alle conseguenze risarcitorie e restitutorie della risoluzione in favore della parte non inadempiente, ha preso implicitamente posizione disponendo quesito al ctu concernente la determinazione degli importi nella percentuale del 10% e del 20% che a termini di contratto costituiva il residuo corrispettivo. Sul punto vale peraltro la pena di evidenziare in questa sede che la restituzione per equivalente del 20%, originariamente da corrispondere in posti barca e posti auto, appare conforme all'elaborazione giurisprudenziale in materia di conseguenze della risoluzione per come esplicitata anche nella sentenza invocata da parte appellante (Cass. n. 8765 del 3 aprile 2024) che prevede la restituzione per equivalente nel caso in cui non sia possibile la restituzione in forma specifica;
nel caso in esame, infatti, l'attribuzione di posti auto è più correttamente da qualificare come adempimento specifico, mentre la restituzione in forma specifica si sostanzierebbe nella restituzione dell'opus realizzata dalla : CP_1 non essendo possibile restituire i lavori svolti dalla , è CP_1 necessario prevedere la corresponsione del valore degli stessi.
Tanto premesso, con riferimento allo specifico segmento decisionale oggetto di remissione in istruttoria, in questa sede devono ritenersi condivisibili le conclusioni a cui è pervenuta la relazione peritale depositata.
Nelle risposte al quesito concernente la stima dei lavori effettuati da il CTU ha dapprima ricostruito la relazione contrattuale CP_1
23 (anche nelle vicende giurisdizionali che ne sono conseguite, in merito si rimanda alle pag 5-9 della relazione paragrafo
“premesse”), per poi fornire puntualmente risposta ai quesiti avanzati dalla Corte.
Con riferimento al primo quesito, concernente la stima delle opere eseguite da , il consulente ha riferito quanto segue. CP_1
Dalla lettura degli atti di causa è emerso che con contratto di appalto del
16.02.2012 (v. all. 1 fasc. 1° grado l'appellante CP_1 Parte_1
” ha affidato alla convenuta ” l'esecuzione delle opere per la
[...] CP_1 realizzazione del “Porto Turistico di Cecina” per un ammontare complessivo dei lavori di € 15.698.217,74 oltre IVA e al netto del ribasso (il tutto come indicato nel disegno planimetrico e nel computo metrico di cui agli allegati 1 e 2 dello stesso atto). Veniva concordato che i pagamenti sarebbero avvenuti con SAL mensili di importo minimo di € 250.000,00 con ritenuta del 10% con la seguente metodologia: • Pagamento imponibile a 60 gg da data fattura fine mese;
• Pagamento IVA a 30 gg da data fattura fine mese;
• Ritenuta 10% a termine lavori del primo stralcio. Veniva inoltre convenuto che la quota del 20% dell'importo dei lavori, al netto della ritenuta, sarebbe stata corrisposta da parte del Circolo Nautico SpA mediante la cessione della proprietà (o diritto di godimento per i beni ubicati in zona demaniale) dei realizzandi posti barca e posti auto al prezzo unitario accordato dal Circolo Nautico SpA ai propri Soci Azionisti maggiorato del
15% come da tabella di cui all'allegato 3 del contratto. Sono stati emessi 24 SAL con relativi certificati di pagamento2 per l'esecuzione di opere per complessivi € 17.849.910,49 oltre IVA, al lordo della ritenuta del 10% (di complessive € 1.784.991,05)
Correttamente il consulente ha evidenziato che con riferimento ai lavori effettuati, oltre ad essere stato redatto il certificato di rispondenza ed emesso il certificato di collaudo depositato al Genio Civile di Livorno, non risultano in atti contestazioni concernenti la qualità e la quantità dei lavori effettuati: in assenza di tempestive denunce di vizi deve pertanto ritenersi che gli stessi siano stati correttamente svolti e accettati e pertanto integralmente quantificabili, così come ha fatto il CTU che ha concluso per un importo maturato dall' per le opere eseguite e Parte_4 contabilizzate sino al 24° SAL pari a € 17.849.910,49 (oltre IVA) il cui pagamento doveva essere così suddiviso al netto dell'IVA: euro
24 1.784.991,05 detrazione del 10% da corrispondere a fine lavori;
€ 3.212.983,89 20% sull'importo netto da corrispondere mediante cessione di posti in posti barca e/o auto;
€ 12.851.935,55 da corrispondere a 60 giorni da data fattura fine mese.
Al punto D2 della relazione il consulente ricostruisce le somme corrisposte, quelle da corrispondere e gli interessi maturati ex dlgs 231/02.
Così come si evince dalla relazione, la prima questione che viene in rilievo nella quantificazione delle spettanze è l'effettiva restituzione da parte della della somma di euro 515.579,57 a scomputo CP_1 del debito di per il saldo netto lavori di € Parte_1
538.950,12 oltre IVA, restituzione conseguente al maggior pagamento a seguito del decreto ingiuntivo 708/2015 emesso dal Tribunale. Sul punto il CTP di parte appellata ha rilevato nelle sue osservazioni -ribadite dalla anche nei suoi atti successivi- CP_1 che tale somma è stata effettivamente restituita. Sul punto deve osservarsi che effettivamente, nella conclusionale del 9.1.23, l'odierna appellante riportava quanto segue Parte_1
“…Porto di è stata costretta a corrispondere ben € Pt_1
515.579,57 in eccedenza rispetto alle somme effettivamente dovute – che poi solo nel 2018 sono state restituite da , a seguito della CP_1 sentenza di condanna …”; si tratterebbe pertanto di circostanza riconosciuta dalla parte -che peraltro sul punto né in sede di osservazioni del CTP, né negli atti successivi alla CTU ha preso posizione-: ne consegue che deve accedersi alla ricostruzione alternativa effettuata dal CTU a pag 20-21 della relazione secondo cui risulterebbe debitrice nei confronti di del Parte_1 CP_1 saldo netto lavori di € 538.950,12 oltre IVA.
L'ulteriore questione su cui prendere posizione è quella relativa alla data di decorrenza degli interessi ex dlgs 231. Correttamente il CTU ritiene che gli interessi debbano essere computati sulle somme che la committenza “non abbia più ragione alcuna di trattenere” e quindi, nella fattispecie, sulle rate di saldo che
[...]
deve ancora corrispondere a partire dalla data di Parte_1 contabilizzazione dei relativi certificati di pagamenti. Accedendo alla ricostruzione alternativa supra sposata (concernente l'avvenuta restituzione da parte di a favore di di CP_1 Pt_1
25 del citato maggior importo di € 515.579,57 avvenuta con Pt_1 bonifico del 19.10.2017) deve recepirsi il calcolo secondo cui gli interessi moratori, al netto di quelli relativi alla maggior somma pagata e poi restituita, sarebbero pari ad € 349.540,52.
Nel paragrafo D3 il consulente fornisce risposta al quesito n. 3 relativo alla quantificazione degli importi per ritenute del 10% a garanzia;
degli importi del 20% per cessione posti barca;
degli eventuali danni mancato utile, immobilizzazione personale, attrezzi, ecc per risoluzione contratto e del calcolo degli interessi moratori ex D.Lgs 231/2002.
Relativamente alla quantificazione degli importi concernenti le ritenute a garanzia e degli importi per cessione posti barca, le conclusioni del CTU risultano contestate dal CTP di Porto di Pt_1
-contestazioni reiterate anche dalla difesa nei propri atti successivi- con riferimento alla decorrenza degli interessi, evidenziando che la decorrenza degli stessi debba farsi risalire alla sentenza di risoluzione e non già ai singoli sal. Effettivamente, tenuto conto che qualora il contratto di appalto si fosse sviluppato fisiologicamente la corresponsione della quota del 10 % a garanzia e del 20% in natura non sarebbe avvenuta in occasione dei SAL bensì nella successiva fase di completamento dell'opera, questa Corte ritiene di accedere all'ipotesi alternativa elaborata dal CTU che prevede il calcolo degli interessi moratori dalla data della sentenza di risoluzione del contratto stabilita da Tribunale di Livorno, ossia il 10.09.2018.
Con riferimento alle voci di danno richieste dalla relative al CP_1 mancato guadagno e all'immobilizzazione delle rie risorse produttive, il CTU ha effettuato le seguenti considerazioni:
il sottoscritto ritiene che nell'ipotesi di responsabilità risarcitoria della stazione appaltante per suo inadempimento si possa far riferimento a quanto previsto per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore per recesso ad nutum del committente. È quindi previsto: a) il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti, b) il riconoscimento del mancato utile pari al 10% dell'importo delle opere non eseguite. c) Il pagamento del valore dei materiali utili esistenti in cantiere. In riferimento al punto “a” gli importi sono stati determinati in risposta al precedente “quesito 2”. In riferimento al punto “b” si richiama quanto descritto a pag.6 della presente relazione in cui è stato individuato l'importo complessivo delle opere da eseguire in €
26 19.304.369,21 (oltre IVA) come somma tra quanto previsto nel contratto originario, quanto contabilizzato in più al 22 SAL e quanto variato a seguito dell'OdS 29/2014 e comunicazione del D.L. del 20.01.2015. È emerso, altresì, che l'importo complessivo delle opere realizzate e contabilizzate con l'emissione del certificato di pagamento relativo al 24° SAL è pari ad € 17.849.910,49, pertanto l'importo dei lavori non eseguiti a causa del recesso del contratto d'appalto è determinato dalla differenza 19.304.369,21 - 17.849.910,49 = € 1.454.458,72. Il mancato utile da riconoscere pari al 10% dell'importo dei lavori non eseguiti è pari a € 1.454.458,72 x 10% = € 145.445,87. Per quanto concerne il punto “c”, si rileva che l'elenco delle attrezzature, apprestamenti e materiali giacenti in cantiere richiamato da (all. 27 CP_1 alla memoria ex art 183 n2 del proc di 1° grado) è costituito da una tabella redatta dalla stessa appaltatrice senza far riferimento ad alcuno stato di consistenza redatto in contraddittorio con la direzione lavori o con un rappresentante della committenza. Tale documento è, pertanto, privo della necessaria ufficialità e la Soc. Porto di nella 3^ Mem ex art 183 nel Pt_1 proc. di1^ grado ne ha contestato il contenuto giudicandolo non veritiero e non accettando il contraddittorio, essendo a suo parere “relativo a fatti mai dedotti”. Il sottoscritto procede comunque ad una analisi per quanto possibile, della richiesta di Sales. Occorre innanzitutto individuare quale sia la natura e l'entità delle opere non eseguite e a tal proposito si può far riferimento alla lettera del D.L. 20.01.20155 (all. “p doc 6” del fascicolo Porto di di 1° grado) da cui si rileva che dette opere interessano: Pt_1
- circa 230 ml di trave di bordo lato fiume per un importo presunto di circa
€ 235.631,30 - Il Completamento del palancolato e delle travi di bordo a sud e a ovest della nuova darsena per un importo presunto di circa € 309.457,25;
- Il dragaggio per un importo presunto di circa € 904.591,08 - Le opere viarie accessorie alle lavorazioni per un importo presunto di € 83.320,91. La natura e l'entità di dette opere possono verosimilmente giustificare la presenza in cantiere delle voci indicate nel predetto elenco come
“apprestamenti di cantiere”, ma non vi è certezza sulla entità e qualità dei materiali giacenti in cantiere e neppure sulla presenza della gru cingolata
LinkBelt 318, in quanto nessuna prova è fornita a tal proposito (facilmente dimostrabili da fatture, bolle di consegna, contratti di noleggio, ecc.). Non risulta inoltre che la committenza abbia accettato e acquisito i materiali di CP_ costruzione depositati in cantiere, dato che la richiesta di è relativa al loro prezzo (peraltro com- prensivo delle incidenze della messa in opera) e non ai danni per la mancata utilizzazione provvisoria del materiale. Considerata la congruenza dei costi di noleggio di detti “apprestamenti di cantiere” e dei relativi periodi di mancata utilizzazione, così come indicati nella tabella, si può riconoscere l'importo complessivo di € 16.940,90. In riferimento ai costi di manutenzione, sorveglianza e gestione mezzi/attrezzature di cantiere, anche in questo caso non si può esprimere
27 alcun giudizio per la mancanza di documentazione che possa consentire la necessaria verifica. Inoltre, ai fini della sorveglianza, dalla lettura della scrittura privata (atto di appalto) del 16.02.2012 non si ravvede tale obbligo a carico dell'impresa, tra l'altro, dagli atti di causa, risulta che altre ditte svolgevano lavori nello stesso cantiere per cui il cantiere poteva considerarsi attivo (vedasi lettera D.L. 20.01.2015 - all. “p doc 6” del fascicolo Porto di di 1° grado) Pt_1
La quantificazione operata dal CTU giunge in risposta al quesito della Corte che -dopo aver sostanzialmente respinto la contestazione di mancata allegazione dei danni da parte della CP_1 riconoscendo che la stessa aveva chiaramente, se genericamente, indicato la tipologia dei danni che assumeva collegati all'inadempimento della committente ed aveva anche dedotto prova orale (per interrogatorio e per testi) e prodotto documentazione (doc. 27 allegato a memoria 183 comma 6° num. 2 c.p.c.)- ha richiesto al consulente la determinazione dei danni subiti da secondo un calcolo da effettuarsi eventualmente CP_1 anche in via equitativa. Le conclusioni a cui è giunto il consulente, per come supra riportate appaiono logicamente argomentate e rispondenti alle massime d'esperienza e pertanto risultano pienamente condivisibili, sia con riferimento alla quantificazione del mancato guadagno, sia con riferimento al danno per immobilizzazione di attrezzature e materiali.
In definitiva, dunque, in prosecuzione delle statuizioni della sentenza non definitiva resa da questa Corte e definitivamente pronunciando deve riconoscersi a : CP_1
-una somma a conguaglio pari a € 538.950,12 oltre IVA, con interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 pari a € 349.540,52;
-un importo complessivo relativo alle ritenute a garanzia, pari al 10% dell'importo lavori contabilizzato al 24° SAL pari a € 1.784.991,05 oltre IVA, con interessi moratori a decorrere dalla sentenza di risoluzione del contratto (10.09.2018) pari ad € 947.695,77;
-un importo complessivo relativo alle quote trattenute per la cessione dei posti barca/auto del 20% dell'importo lavori al netto della ritenuta pari ad € 3.212.983,89 oltre IVA, con interessi moratori a decorrere dalla sentenza di risoluzione del contratto pari ad € 1.705.852,37;
-danno da mancato utile da riconoscere in misura pari al 10% dell'importo dei lavori non eseguiti in € 145.445,87;
-danno da costi di noleggio degli “apprestamenti di cantiere”, pari ad € 16.940,90.
28 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, applicando lo scaglione da € 8.000.001 a € 16.000.000, avuto riguardo al valore della controversia come risultante dal decisum. Tuttavia, considerato che l'importo effettivamente riconosciuto si colloca di poco al di sopra del limite massimo dello scaglione precedente, si ritiene equo applicare i parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, per cui le stesse ammontano ad euro 41.691 per il giudizio di primo grado ed euro 37.351 per il giudizio di appello, oltre iva e competenze.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale come in atti proposti avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Livorno, num. 929/18 RG, depositata il 6/9/2018, al pagamento delle seguenti Controparte_4 Parte_1 somme: somma a conguaglio pari a € 538.950,12 oltre IVA, con interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 pari a € 349.540,52; importo complessivo relativo alle ritenute a garanzia, pari al 10% dell'importo lavori contabilizzato al 24° SAL pari a € 1.784.991,05 oltre IVA, con interessi moratori a decorrere dalla sentenza di risoluzione del contratto (10.09.2018) pari ad € 947.695,77; importo complessivo relativo alle quote trattenute per la cessione dei posti barca/auto del 20% dell'importo lavori al netto della ritenuta pari ad € 3.212.983,89 oltre IVA, con interessi moratori a decorrere dalla sentenza di risoluzione del contratto pari ad € 1.705.852,37; danno da mancato utile da riconoscere in misura pari al 10% dell'importo dei lavori non eseguiti in € 145.445,87; danno da costi di noleggio degli “apprestamenti di cantiere”, pari ad € 16.940,90.
-condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio pari ad euro 41.691 per il giudizio di primo grado ed euro 37.351
29 per il giudizio di appello, oltre iva e competenze, ponendo altresì a carico della soccombente le spese di CTU.
Firenze, 27.5.25
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Vincenzo Savoia Isabella Mariani
30